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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/10/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3540/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3540 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale;
TRA
e rappresentati e difesi, come da mandato su Parte_1 Parte_2 foglio separato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Emanuele Alterio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Poggiomarino (Na) alla Via 24 Maggio n. 6- -attori-
CONTRO
in persona del dott. - Procuratore - in Controparte_1 Persona_1 forza di procura speciale con atto per Notar di Bologna (rep. 95251/racc. Persona_2
11288 del 25.6.2021) ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Giancarlo Crimaldi in Napoli alla Via R. Morghen n. 181, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta-- -convenuta-
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata alla Via S. Tecla n. 50, presso lo studio dell'avv. Enrico Coppola, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta-- -convenuta-
CONCLUSIONI: Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, assumevano che esso Parte_1 [...]
aveva subito lesioni personali a causa di un sinistro verificatosi in data 04.07.2014 in Pt_1
1 R.G.A.C. n. 3540/2022
Pompei (NA), verso le ore 10:30 circa, mentre era alla guida del motoveicolo Honda SH 125 tg. DA05539, di proprietà di assicurato con la con Parte_2 Controparte_1 polizza n. 30/103133016. Del pari il motociclo aveva subito danni da detto sinistro
Precisavano gli attori che, il motoveicolo Honda SH 125, nel mentre percorreva la Via
Vittorio Emanuele, proveniente da Via A. Morese e diretto verso Via Colle San Bartolomeo, all'altezza dell'incrocio con Via San Giuseppe, veniva impattato dal veicolo Peugeot Bipper tg. EK993ER di proprietà di condotto dal sig. Controparte_3 Parte_3
e assicurato con la con polizza n. 0426/511764330, il quale, proveniente Controparte_4 da Via Sacra, percorreva, a velocità non prudenziale, via San Giuseppe con direzione prolungamento via San Giuseppe, e si immetteva nell'incrocio con via Vittorio Emanuele senza fermarsi allo stop ivi posto.
Specificava parte attrice che, a seguito dell'impatto, il motoveicolo Honda SH 125 tg.
DA05539 rovinava al suolo unitamente al suo conducente , riportando Parte_1 lesioni personali, per le quali, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia dove i sanitari gli diagnosticavano: “frattura scomposta del 1/3 distale di tibia e perone a dx, con prognosi di gg. 40 sx, immobilizzazione provvisoria si dispone ricovero in ortopedia”. Deduceva altresì che a seguito dell'evento lesivo il motoveicolo Honda SH 125 tg. DA05539 di proprietà di subiva danni Parte_2 per euro € 967,60 come da preventivo allegato agli atti.
Precisava parte attrice di aver inoltrato, stragiudizialmente, rituale richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice per la R.C. del motociclo di parte Controparte_1 attrice e che, rimasta inevasa la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite dal sig.
e per i danni subiti dal motoveicolo di proprietà del sig. proponeva Pt_1 Pt_2 azione diretta nei confronti della società e della Controparte_3 CP_1
[...]
Concludeva parte attrice affinché, previa declaratoria di responsabilità di Controparte_3 per il sinistro occorso, la stessa in via solidale con la fosse
[...] Controparte_1 condannata al risarcimento di tutti i danni patiti da oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, vinte le spese di lite, diritti ed onorari di giudizio ed Iva da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario nonché al risarcimento di tutti i danni patiti per le spese di riparazione del motoveicolo.
2 R.G.A.C. n. 3540/2022
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda per violazione degli artt. 145 e
148 del D. L.vo n.209/05 essendo, a suo avviso, la richiesta di risarcimento priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge idonei a permettere alla Compagnia assicuratrice di istruire al meglio il sinistro e formulare l'offerta di risarcimento dei danni.
In particolare, la convenuta sottolineava come parte attrice non avesse mai consentito al fiduciario della allo scopo nominato, di effettuare la visita medico- legale sulla CP_1 sua persona al fine di valutare e quantificare tutte le lesioni riportate, circostanza questa che,
a suo avviso, avrebbe di fatto inibito, vertendosi in ambito di assicurazione obbligatoria
RCA, l'azione per il risarcimento da parte del soggetto danneggiato.
Quindi concludeva perché il Giudice adito dichiarasse l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per palese violazione degli artt. 145 e 148 del D. L.vo n. 209/05 e rigettasse la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che destituita di fondamento e comunque non provata, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva altresì la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 contestando integralmente la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e deducendo che la caduta dell'attore era da ricondursi esclusivamente alla condotta imprudente di quest'ultimo. In particolare, il convenuto deduceva che non si era verificato alcun impatto tra la propria autovettura e il motoveicolo condotto dall'attore e concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto nel merito della domanda.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, all'udienza del 10/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, è ora possibile passare al merito della controversia esaminando, preliminarmente, le questioni di carattere pregiudiziale.
Orbene, premesso che le doglianze della convenuta circa l'incompletezza della richiesta risarcitoria appaiono del tutto generiche stante la mancanza di specifici riferimenti agli elementi previsti dalla normativa (art. 148 Cod. Ass.) che si assume essere stati omessi, si osserva che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo
3 R.G.A.C. n. 3540/2022
effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03.06.2021; Corte di Cassazione, Sez.
6-3, Ordinanza n. 19354 del 30.09.2016).
In sintesi, “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della RCA è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 del codice delle assicurazioni quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare
l'offerta” (Corte di Cassazione, sentenza n. 32919 del 09.11.2022).
A ciò si aggiunga che in ogni caso la predetta azione è proponibile, anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, nel caso in cui l'assicuratore – come nel caso di specie - non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata;
l'incompletezza della richiesta stragiudiziale è in tal caso sanata dall'inerzia dell'assicuratore.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 32919 del
09.11.2022, pronunciando il principio di diritto secondo il quale “ l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art.
148 codice delle assicurazioni se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne
l'integrazione, ai sensi del comma 5 della norma appena citata”; secondo gli Ermellini, quindi, l'assicuratore ha l'onere di segnalare al danneggiato l'incompletezza della richiesta e chiederne l'integrazione e, in difetto, l'onere di previa richiesta scritta deve considerarsi assolto dal danneggiato.
Nel merito, al fine di valutare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, va dapprima stabilita la responsabilità dell'evento.
4 R.G.A.C. n. 3540/2022
Come noto, a norma dell'art. 2054, comma 2, c.c., in tema di responsabilità da circolazione di veicoli, "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Tale presunzione opera in caso di scontro tra veicoli e non sussista la possibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, anche quando un solo dei veicoli abbia subito danni. Si afferma così che "in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni" (Cass. Civ. n. 5679/1990 e successive conformi;
da ultimo: Cass. Civ. n. 26523/07).
In sostanza, la norma del secondo comma dell'art. 2054 c.c., nell'assumere come presupposto lo scontro tra veicoli senza richiedere che essi abbiano subito danni, evidenzia, sul piano letterale, che il presupposto per l'operare della presunzione di pari responsabilità che essa prevede è solo lo scontro e non la verificazione, in conseguenza, di un danno a tutti i due o i più veicoli coinvolti.
Facendo piena applicazione di tale principio al caso di specie, per i danni subiti da parte ricorrente in occasione del sinistro si deve partire da una presunzione di responsabilità, in parte uguale, tra i conducenti dei due veicoli.
La presunzione di pari responsabilità può essere superata dalla duplice prova posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, uniformandosi pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ciò significa che l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario parimenti accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il
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possibile -eventualmente ponendo in essere tutte le necessarie manovre di emergenza -per evitare l'incidente, sicché - in ipotesi - l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cfr., fra le tante: Cass.
16.5.2008, n. 12448; Cass. 3.2.06, n. 10031; Cass. 6.4.05, n. 7109; Cass. 27.10.04, n. 20814;
Cass. 4754/04; Cass. 19053/03; Cass. 477/03; Cass. 23.7.02, n. 10751).
Nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria documentale e testimoniale, non è possibile ricostruire con certezza l'esatta dinamica del sinistro.
Invero, quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, i testi escussi hanno offerto una ricostruzione opposta della dinamica del sinistro;
, indicato da Testimone_1 [...]
ha dichiarato di trovarsi alla guida di un'autovettura dietro il furgone Controparte_3
Ferrara e di aver visto il signor , proveniente da sinistra su via Vittorio Emanuele, Pt_1 cadere dal motoveicolo a una distanza di almeno due metri dal furgone, mentre quest'ultimo stava attraversando l'incrocio provenendo da via San Giuseppe. Ha dichiarato altresì che alcun impatto v'è stato tra il furgone, condotto da , e il motoveicolo condotto Parte_3 dal . Pt_1
Di contro, il teste , indicato dall'attore ed escusso nella stessa udienza, Testimone_2 premesso che il furgone era in via San Giuseppe, ha riferito quanto segue: “il furgone ha attraversato senza fermarsi allo stop ivi presente l'incrocio con via Vittorio Emanuele con direzione della strada fronte stante. Io mi trovavo sul marciapiede di via Vittorio Emanuele ed ho visto che il furgone investiva lo scooter alla parte anteriore, più o meno alla ruota. Il motorino è caduto a terra, non ricordo da quale lato”.
Difatti, i testi hanno individuato in maniera differente il luogo del sinistro;
nessuno di loro è stato in grado di fornire indicazioni esatte in merito al punto di collisione tra i due veicoli e la collocazione dei danni al motociclo Honda;
nessuno è stato in grado di ricordare le condizioni atmosferiche di quella giornata.
In mancanza di ulteriori elementi di prova idonei ad attribuire maggiore attendibilità all'uno o all'altro teste (o, meglio, all'una o all'altra versione dei fatti, come sopra descritte), non può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di pari grado, prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c.
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Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla Consulenza di parte attrice a cura del dott. risulta che, a seguito del sinistro Persona_3 stradale dedotto in lite, l'attore ebbe a subire frattura scomposta del 1/3 Parte_1 distale di tibia e perone a dx, con prognosi di gg. 40 sx, immobilizzazione provvisoria si dispone ricovero in ortopedia (cfr. referto di P.S. dell'Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia del 04.07.2014), ed fu sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi delle fratture con applicazione di F.E. tipo Hoffman II presso l'Ospedale
San Leonardo di Castellammare di Stabia ove veniva dimesso in data 12.07.2014.
Il Consulente di parte attrice, dott. ha accertato il nesso di causalità delle lesioni del Per_3
con il sinistro stradale in cui egli rimase coinvolto il 4 luglio del 2014, ed ha poi Pt_1 correttamente descritto i postumi permanenti residuati quantificandoli nella misura complessiva del 12%, ed ha altresì indicato in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 130 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, in 40 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% e in giorni 60 il periodo di invalidità temporanea parziale al 25%, connesso alle predette lesioni (cfr. relazione di CTU depositata in Cancelleria in data 9 settembre 2013).
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Milano,
l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità - per una lesione dell'integrità psico- fisica del 12 %, in soggetto di sesso maschile di 54 anni di età all'epoca dei fatti risulta corrispondente alla somma di euro 2.851,87, nonché ad euro 22.137,50 per l'inabilità temporanea per un totale di euro 24.989,37.
Tale importo complessivo di € 24.989,37 per effetto della dichiarata corresponsabilità viene ridotto del 50% ad € 12.494,685.
Per quanto attiene poi al cd. danno morale tale danno, come da ormai noto insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione del novembre 2008, non costituisce una sottocategoria a
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sé (così come non costituiscono sottocategorie del danno non patrimoniale il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione etc.) ma descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata (anche se il fatto dannoso era solo astrattamente qualificabile come reato). Per cui nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno morale, quindi, come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l'allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell'ambito della voce di "danno non patrimoniale" provvederà ad adeguare - in via equitativa - le somme a tale titolo dovute.
Ebbene nel caso di specie non essendo stato allegato nessun elemento di prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica dell'attore, , non si può provvedere ad Parte_1 alcun adeguamento - neppure in via equitativa - delle somme come sopra riconosciute a titolo omnicomprensivo di danno biologico.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno alla capacità di lavoro specifica, non essendo stata provata adeguatamente dal . Parte_1
Deve poi rigettarsi la richiesta di risarcimento proposta dal per i danni riportati dal Pt_1 motociclo Honda SH 125 tg. DA05539 di proprietà di non avendo Parte_2
l'attore dato prova dell'entità dei danni riportati dal motociclo.
Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi
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computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT –FOI) alla data dell'evento (4 luglio 2014) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
Le spese del presente giudizio seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore dello scaglione fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 3540/2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la paritaria e concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro di cui è causa;
- Accerta e dichiara che in conseguenza del predetto sinistro ha Parte_1 riportato lesioni e, per l'effetto:
- condanna i convenuti e in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della complessiva Parte_1 somma di € 12.494,685, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna i convenuti, e in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 259,00 per spese, ed €
2.538,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e
Cpa, con attribuzione in favore dell'Avv. Emanuele Alterio, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 27.10.2025
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3540 R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale;
TRA
e rappresentati e difesi, come da mandato su Parte_1 Parte_2 foglio separato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Emanuele Alterio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Poggiomarino (Na) alla Via 24 Maggio n. 6- -attori-
CONTRO
in persona del dott. - Procuratore - in Controparte_1 Persona_1 forza di procura speciale con atto per Notar di Bologna (rep. 95251/racc. Persona_2
11288 del 25.6.2021) ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Giancarlo Crimaldi in Napoli alla Via R. Morghen n. 181, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta-- -convenuta-
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata alla Via S. Tecla n. 50, presso lo studio dell'avv. Enrico Coppola, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta-- -convenuta-
CONCLUSIONI: Come da atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, assumevano che esso Parte_1 [...]
aveva subito lesioni personali a causa di un sinistro verificatosi in data 04.07.2014 in Pt_1
1 R.G.A.C. n. 3540/2022
Pompei (NA), verso le ore 10:30 circa, mentre era alla guida del motoveicolo Honda SH 125 tg. DA05539, di proprietà di assicurato con la con Parte_2 Controparte_1 polizza n. 30/103133016. Del pari il motociclo aveva subito danni da detto sinistro
Precisavano gli attori che, il motoveicolo Honda SH 125, nel mentre percorreva la Via
Vittorio Emanuele, proveniente da Via A. Morese e diretto verso Via Colle San Bartolomeo, all'altezza dell'incrocio con Via San Giuseppe, veniva impattato dal veicolo Peugeot Bipper tg. EK993ER di proprietà di condotto dal sig. Controparte_3 Parte_3
e assicurato con la con polizza n. 0426/511764330, il quale, proveniente Controparte_4 da Via Sacra, percorreva, a velocità non prudenziale, via San Giuseppe con direzione prolungamento via San Giuseppe, e si immetteva nell'incrocio con via Vittorio Emanuele senza fermarsi allo stop ivi posto.
Specificava parte attrice che, a seguito dell'impatto, il motoveicolo Honda SH 125 tg.
DA05539 rovinava al suolo unitamente al suo conducente , riportando Parte_1 lesioni personali, per le quali, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia dove i sanitari gli diagnosticavano: “frattura scomposta del 1/3 distale di tibia e perone a dx, con prognosi di gg. 40 sx, immobilizzazione provvisoria si dispone ricovero in ortopedia”. Deduceva altresì che a seguito dell'evento lesivo il motoveicolo Honda SH 125 tg. DA05539 di proprietà di subiva danni Parte_2 per euro € 967,60 come da preventivo allegato agli atti.
Precisava parte attrice di aver inoltrato, stragiudizialmente, rituale richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice per la R.C. del motociclo di parte Controparte_1 attrice e che, rimasta inevasa la richiesta di risarcimento danni per le lesioni subite dal sig.
e per i danni subiti dal motoveicolo di proprietà del sig. proponeva Pt_1 Pt_2 azione diretta nei confronti della società e della Controparte_3 CP_1
[...]
Concludeva parte attrice affinché, previa declaratoria di responsabilità di Controparte_3 per il sinistro occorso, la stessa in via solidale con la fosse
[...] Controparte_1 condannata al risarcimento di tutti i danni patiti da oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, vinte le spese di lite, diritti ed onorari di giudizio ed Iva da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario nonché al risarcimento di tutti i danni patiti per le spese di riparazione del motoveicolo.
2 R.G.A.C. n. 3540/2022
Si costituiva la che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità dell'avversa domanda per violazione degli artt. 145 e
148 del D. L.vo n.209/05 essendo, a suo avviso, la richiesta di risarcimento priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge idonei a permettere alla Compagnia assicuratrice di istruire al meglio il sinistro e formulare l'offerta di risarcimento dei danni.
In particolare, la convenuta sottolineava come parte attrice non avesse mai consentito al fiduciario della allo scopo nominato, di effettuare la visita medico- legale sulla CP_1 sua persona al fine di valutare e quantificare tutte le lesioni riportate, circostanza questa che,
a suo avviso, avrebbe di fatto inibito, vertendosi in ambito di assicurazione obbligatoria
RCA, l'azione per il risarcimento da parte del soggetto danneggiato.
Quindi concludeva perché il Giudice adito dichiarasse l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per palese violazione degli artt. 145 e 148 del D. L.vo n. 209/05 e rigettasse la domanda perché infondata in fatto e in diritto, oltre che destituita di fondamento e comunque non provata, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva altresì la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 contestando integralmente la propria responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e deducendo che la caduta dell'attore era da ricondursi esclusivamente alla condotta imprudente di quest'ultimo. In particolare, il convenuto deduceva che non si era verificato alcun impatto tra la propria autovettura e il motoveicolo condotto dall'attore e concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto nel merito della domanda.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalle parti, all'udienza del 10/06/2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tali essendo in sintesi i fatti per cui è causa, è ora possibile passare al merito della controversia esaminando, preliminarmente, le questioni di carattere pregiudiziale.
Orbene, premesso che le doglianze della convenuta circa l'incompletezza della richiesta risarcitoria appaiono del tutto generiche stante la mancanza di specifici riferimenti agli elementi previsti dalla normativa (art. 148 Cod. Ass.) che si assume essere stati omessi, si osserva che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo
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effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15445 del 03.06.2021; Corte di Cassazione, Sez.
6-3, Ordinanza n. 19354 del 30.09.2016).
In sintesi, “l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della RCA è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 del codice delle assicurazioni quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare
l'offerta” (Corte di Cassazione, sentenza n. 32919 del 09.11.2022).
A ciò si aggiunga che in ogni caso la predetta azione è proponibile, anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, nel caso in cui l'assicuratore – come nel caso di specie - non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata;
l'incompletezza della richiesta stragiudiziale è in tal caso sanata dall'inerzia dell'assicuratore.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 32919 del
09.11.2022, pronunciando il principio di diritto secondo il quale “ l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art.
148 codice delle assicurazioni se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne
l'integrazione, ai sensi del comma 5 della norma appena citata”; secondo gli Ermellini, quindi, l'assicuratore ha l'onere di segnalare al danneggiato l'incompletezza della richiesta e chiederne l'integrazione e, in difetto, l'onere di previa richiesta scritta deve considerarsi assolto dal danneggiato.
Nel merito, al fine di valutare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, va dapprima stabilita la responsabilità dell'evento.
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Come noto, a norma dell'art. 2054, comma 2, c.c., in tema di responsabilità da circolazione di veicoli, "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
Tale presunzione opera in caso di scontro tra veicoli e non sussista la possibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro, anche quando un solo dei veicoli abbia subito danni. Si afferma così che "in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni" (Cass. Civ. n. 5679/1990 e successive conformi;
da ultimo: Cass. Civ. n. 26523/07).
In sostanza, la norma del secondo comma dell'art. 2054 c.c., nell'assumere come presupposto lo scontro tra veicoli senza richiedere che essi abbiano subito danni, evidenzia, sul piano letterale, che il presupposto per l'operare della presunzione di pari responsabilità che essa prevede è solo lo scontro e non la verificazione, in conseguenza, di un danno a tutti i due o i più veicoli coinvolti.
Facendo piena applicazione di tale principio al caso di specie, per i danni subiti da parte ricorrente in occasione del sinistro si deve partire da una presunzione di responsabilità, in parte uguale, tra i conducenti dei due veicoli.
La presunzione di pari responsabilità può essere superata dalla duplice prova posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, uniformandosi pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ciò significa che l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario parimenti accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il
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possibile -eventualmente ponendo in essere tutte le necessarie manovre di emergenza -per evitare l'incidente, sicché - in ipotesi - l'infrazione, anche grave commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cfr., fra le tante: Cass.
16.5.2008, n. 12448; Cass. 3.2.06, n. 10031; Cass. 6.4.05, n. 7109; Cass. 27.10.04, n. 20814;
Cass. 4754/04; Cass. 19053/03; Cass. 477/03; Cass. 23.7.02, n. 10751).
Nel caso di specie, a seguito dell'istruttoria documentale e testimoniale, non è possibile ricostruire con certezza l'esatta dinamica del sinistro.
Invero, quanto alla responsabilità nella causazione del sinistro, i testi escussi hanno offerto una ricostruzione opposta della dinamica del sinistro;
, indicato da Testimone_1 [...]
ha dichiarato di trovarsi alla guida di un'autovettura dietro il furgone Controparte_3
Ferrara e di aver visto il signor , proveniente da sinistra su via Vittorio Emanuele, Pt_1 cadere dal motoveicolo a una distanza di almeno due metri dal furgone, mentre quest'ultimo stava attraversando l'incrocio provenendo da via San Giuseppe. Ha dichiarato altresì che alcun impatto v'è stato tra il furgone, condotto da , e il motoveicolo condotto Parte_3 dal . Pt_1
Di contro, il teste , indicato dall'attore ed escusso nella stessa udienza, Testimone_2 premesso che il furgone era in via San Giuseppe, ha riferito quanto segue: “il furgone ha attraversato senza fermarsi allo stop ivi presente l'incrocio con via Vittorio Emanuele con direzione della strada fronte stante. Io mi trovavo sul marciapiede di via Vittorio Emanuele ed ho visto che il furgone investiva lo scooter alla parte anteriore, più o meno alla ruota. Il motorino è caduto a terra, non ricordo da quale lato”.
Difatti, i testi hanno individuato in maniera differente il luogo del sinistro;
nessuno di loro è stato in grado di fornire indicazioni esatte in merito al punto di collisione tra i due veicoli e la collocazione dei danni al motociclo Honda;
nessuno è stato in grado di ricordare le condizioni atmosferiche di quella giornata.
In mancanza di ulteriori elementi di prova idonei ad attribuire maggiore attendibilità all'uno o all'altro teste (o, meglio, all'una o all'altra versione dei fatti, come sopra descritte), non può ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di pari grado, prevista dall'art. 2054, comma secondo, c.c.
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Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dalla Consulenza di parte attrice a cura del dott. risulta che, a seguito del sinistro Persona_3 stradale dedotto in lite, l'attore ebbe a subire frattura scomposta del 1/3 Parte_1 distale di tibia e perone a dx, con prognosi di gg. 40 sx, immobilizzazione provvisoria si dispone ricovero in ortopedia (cfr. referto di P.S. dell'Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia del 04.07.2014), ed fu sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi delle fratture con applicazione di F.E. tipo Hoffman II presso l'Ospedale
San Leonardo di Castellammare di Stabia ove veniva dimesso in data 12.07.2014.
Il Consulente di parte attrice, dott. ha accertato il nesso di causalità delle lesioni del Per_3
con il sinistro stradale in cui egli rimase coinvolto il 4 luglio del 2014, ed ha poi Pt_1 correttamente descritto i postumi permanenti residuati quantificandoli nella misura complessiva del 12%, ed ha altresì indicato in 60 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 130 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale al 75%, in 40 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% e in giorni 60 il periodo di invalidità temporanea parziale al 25%, connesso alle predette lesioni (cfr. relazione di CTU depositata in Cancelleria in data 9 settembre 2013).
Ciò posto, considerato che in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il Tribunale di Milano,
l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità - per una lesione dell'integrità psico- fisica del 12 %, in soggetto di sesso maschile di 54 anni di età all'epoca dei fatti risulta corrispondente alla somma di euro 2.851,87, nonché ad euro 22.137,50 per l'inabilità temporanea per un totale di euro 24.989,37.
Tale importo complessivo di € 24.989,37 per effetto della dichiarata corresponsabilità viene ridotto del 50% ad € 12.494,685.
Per quanto attiene poi al cd. danno morale tale danno, come da ormai noto insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione del novembre 2008, non costituisce una sottocategoria a
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sé (così come non costituiscono sottocategorie del danno non patrimoniale il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione etc.) ma descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata (anche se il fatto dannoso era solo astrattamente qualificabile come reato). Per cui nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di diverse e distinte categorie giuridiche di danno, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul soggetto leso si siano verificate e provvedendo per intero alla loro riparazione. Di danno morale, quindi, come autonoma categoria di danno non è dato più discorrere, poiché laddove il giudice dopo aver liquidato il cosiddetto danno biologico ravvisi l'allegazione e prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica del soggetto che in quello non abbiano trovato adeguato ristoro, pur sempre nell'ambito della voce di "danno non patrimoniale" provvederà ad adeguare - in via equitativa - le somme a tale titolo dovute.
Ebbene nel caso di specie non essendo stato allegato nessun elemento di prova di ulteriori pregiudizi all'integrità psicofisica dell'attore, , non si può provvedere ad Parte_1 alcun adeguamento - neppure in via equitativa - delle somme come sopra riconosciute a titolo omnicomprensivo di danno biologico.
Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno alla capacità di lavoro specifica, non essendo stata provata adeguatamente dal . Parte_1
Deve poi rigettarsi la richiesta di risarcimento proposta dal per i danni riportati dal Pt_1 motociclo Honda SH 125 tg. DA05539 di proprietà di non avendo Parte_2
l'attore dato prova dell'entità dei danni riportati dal motociclo.
Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dall'attore a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi
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computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT –FOI) alla data dell'evento (4 luglio 2014) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, e ciò con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna.
Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c.
Le spese del presente giudizio seguono la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore dello scaglione fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 3540/2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la paritaria e concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro di cui è causa;
- Accerta e dichiara che in conseguenza del predetto sinistro ha Parte_1 riportato lesioni e, per l'effetto:
- condanna i convenuti e in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , della complessiva Parte_1 somma di € 12.494,685, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna i convenuti, e in solido Controparte_3 Controparte_1 tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 259,00 per spese, ed €
2.538,50 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e
Cpa, con attribuzione in favore dell'Avv. Emanuele Alterio, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 27.10.2025
Il Giudice
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