Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza collegiale 3 luglio 2025
Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/11/2025, n. 20921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20921 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3264 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Walter Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare
del provvedimento prot n. 6149, relativo alla pratica n. 20230008767, emesso dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan - Islamabad in data 18.12.2024, notificato all’odierno ricorrente in data 31.12.2024, con il quale si rigettava la richiesta di visto per lavoro stagionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. NI OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale, e la condanna della Sede diplomatica al rilascio del visto suddetto.
2. A sostegno del ricorso, ha esposto: (i) di aver ricevuto la proposta di lavorare presso il Cavallino Bianco S.a.s. di -OMISSIS- P.IVA 03172100210, con sede legale in 39057 Appiano sulla strada del vino (BZ), via J.G. Plazer n. 15; (ii) che quest’ultima otteneva il necessario nulla osta dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione; (iii) che, una volta ricevuto tale atto, presentava tempestivamente domanda di visto all'Ambasciata Italiana di Islamabad, allegando la necessaria documentazione; (iv) che, con provvedimento dd 18.12.2024, n. 6149, notificatogli in data 31.12.2024,
gli veniva negato sulla base della seguente motivazione: “ la presenza di parte della famiglia in Italia (padre e fratello), unita alla sua condizione socio-economica rende probabile l’ipotesi di mancato rientro nel Paese di origine al termine dei 9 mesi previsti nella proposta di contratto ”.
3. Ciò posto, il ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi in cui lamenta, in sintesi: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per la mancata emissione del preavviso di rigetto; (ii) la violazione della normativa in materia di visto di ingresso per lavoro subordinato e l’eccesso di potere, avendo egli fornito tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole.
4. L’Amministrazione si sono è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. In seguito allo svolgimento dell’udienza camerale del 6 maggio 2025, con ordinanza pubblicata il giorno successivo (la n. 2497/2025) la domanda cautelare è stata accolta ed è stato disposto il riesame dell’istanza.
6. All’esito dell’udienza camerale del 1/7/25 è stata disposta dal Collegio istruttoria sullo stato di avanzamento del procedimento di riesame.
7. Infine, all’udienza pubblica del 18 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
9. Ed invero, deve rilevarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta la preventiva comunicazione del preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dall’Amministrazione resistente, induce a ravvisare la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, norma che – alla luce delle disposizioni ratione temporis applicabili – trovava piena applicazione al procedimento di rilascio del visto in questione, conclusosi antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024).
Non opera, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi di un potere di natura pacificamente discrezionale.
Dalla ravvisata fondatezza dell’esposta censura discende l’annullamento del gravato provvedimento di diniego.
10. Si ritiene necessario soffermarsi sulla ulteriore questione – attinente alla valutazione di eventuali profili di “rischio migratorio” – in quanto rilevante in sede di riesercizio del potere in contraddittorio procedimentale con la parte ricorrente.
Ritiene il Collegio che la mera presenza di uno o più familiari nel territorio dello Stato non sia sufficiente per smentire il rappresentato scopo di lavoro che può essere messo in discussione solo sulla base di chiari indici fattuali relativi alla condizione socio-economica ed ai legami sul territorio di provenienza, che devono essere esplicati, seppur sinteticamente, dall’amministrazione, al fine di assolvere l’onere motivazionale.
11. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, l’atto impugnato deve essere annullato.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC ZI, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
NI OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OZ | SC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.