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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.2364/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Romeo Parte_1 C.F._1
Barile ed elett.te domiciliato in San Potito Ultra, al viale Sandro Pertini n. 49, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , in Controparte_1 P.IVA_1 persona , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Sergio Controparte_2
LL e che in Avellino, alla via Iannaccone n.12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 29.03.2021 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si è costituito. CP_1
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, la patologia da cui la ricorrente è affetta consiste in: esiti di trauma da schiacciamento alla gamba destra con frattura diafisaria del perone e del malleolo mediale della tibia ridotta chirurgicamente con mezzi di osteosintesi rimossi.
1 Tanto determina un grado di invalidità pari al#10# (dieci per cento) % con decorrenza dall'infortunio stesso, e che cumulato alla invalidità già in essere per gli altri infortuni, determina invalidità complessiva nella misura del #13#% (tredici per cento).
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue il parziale accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e in misura di poco superiore a quanto già accertato.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2364/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui alla parte motiva, Pt_1 da invalidità permanente nella misura del #10# (dieci per cento)% con decorrenza dall'infortunio stesso, e che pertanto il grado di invalidità complessivo, cumulato con quanto già valutato ed attribuito, è del #13# (tredici per cento) %;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione degli CP_1 accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.2364/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Romeo Parte_1 C.F._1
Barile ed elett.te domiciliato in San Potito Ultra, al viale Sandro Pertini n. 49, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( , in Controparte_1 P.IVA_1 persona , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Sergio Controparte_2
LL e che in Avellino, alla via Iannaccone n.12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 29.03.2021 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si è costituito. CP_1
La domanda va accolta nei limiti indicati.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, la patologia da cui la ricorrente è affetta consiste in: esiti di trauma da schiacciamento alla gamba destra con frattura diafisaria del perone e del malleolo mediale della tibia ridotta chirurgicamente con mezzi di osteosintesi rimossi.
1 Tanto determina un grado di invalidità pari al#10# (dieci per cento) % con decorrenza dall'infortunio stesso, e che cumulato alla invalidità già in essere per gli altri infortuni, determina invalidità complessiva nella misura del #13#% (tredici per cento).
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue il parziale accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite vanno compensate, in quanto il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda e in misura di poco superiore a quanto già accertato.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.2364/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui alla parte motiva, Pt_1 da invalidità permanente nella misura del #10# (dieci per cento)% con decorrenza dall'infortunio stesso, e che pertanto il grado di invalidità complessivo, cumulato con quanto già valutato ed attribuito, è del #13# (tredici per cento) %;
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione degli CP_1 accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite;
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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