CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Massime • 1
Il termine di prescrizione dell'azione cd. revocatoria penale, di cui all'art. 192 c.p., decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, dal momento che con essa si identifica il momento in cui l'azione può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2935 c.c., fermo restando che la durata, l'interruzione e la sospensione di tale termine sono disciplinate dalle corrispondenti regole civilistiche, trattandosi pur sempre di azione riconducibile al più ampio genere dell'"actio pauliana".
Commentari • 2
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26421/2019 proposto da: N1 RT e LU ZI, rappresentati e difesi dall'avocato GIUSEPPE FILIPPO GERACI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma Via Giuseppe Ferrari 11 Pec: .:iuseppefilippo.geraci©avvocato.pe.it -ricorrente - BOlvIniP s.r.I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difes;
3 dagli avvocati PIETRO SCIUBBA e Prof. LEONARDO BRUNETTI, ed electivamente domiciliata in Roma P.za Apollodoro 26 presso lo stuclic dell'avvocato FLAVIANO LATERRA Pec: Lietrosciubba@ordineavvocatiroma.org 21)23 Civile Sent. Sez. 3 Num. 9458 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 06/04/2023 fla tolaterra©ordineavvocatiroma.org -controricorrente - - avvErso la sentenza n. 2005/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/C1/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
udito l'Avvocato Gioia Sacconi in sostituzione dell'avvocato Geraci;
udito l'Avvocato Leonardo Brunetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA OS RI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA _a società BO s.r.I., creditrice di MA TO per la restituzione di strumenti musicali dati in prestito d'uso in esecnione di contratti di sponsorizzazione e della somma di C 500C, credito accertato sia in sede civile sia in sede penale a seguito della costituzione della società quale parte civile nel procedimento a carico del TO per appropriazione indebita, convelne in giudizio davanti il Tribunale di Bologna il I3ertozzi e la moglie LU ZZ perché fosse accertata la nullità o l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito su beni di loro prop -ietà, facendo valere gli artt. 192-194 del codice penale. Istituito il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale adito accolse l'eccezione di prescrizione dell'azione da loro solleta, essendo decorsi cinque anni dal momento in cui dell'atto dispositivo era stata data pubblicità e ritenne non conici-ente il richiamo alla fattispecie della revocatoria penale di cui al artt. 192-194 c.p. sul presupposto della loro applicabilità ai soli crediti per spese di lite. 2 _a Corte d'Appello di Bologna, adita dalla società BO s.r,L, con sentenza del 25/6/2019, ha accolto il gravame ritenEndo che vi fossero tutti gli elementi per l'operatività degli artt, 192 e 194 c.p.c. applicabili alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;
in forza di tali disposizioni, disciplinanti la revocatoria penale, il cui termine di prescrizione decorre non dal compimento dell'atto dispositivo ma dalla declaratoria di colpevolezza dell'autore del reatio,, e sul presupposto che l'atto dispositivo fosse stato compiuto in frode, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della società BO s.r.l. dell'atto dispositivo, con condanna dei coni 11 I;
;I i al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza i coniugi MA TO e LU ZZ hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. la resistito la BO s.r.l. con controricorso. _a causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udieriii:a in vista della quale il P.G ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. E:ntrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt, 99, 112, 16:3 n, 4, 183, 345 c.p.c. e 194 cpc nonché degli artt. 2901 2903 290,4 c.c. in riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza per avere la Corte d'Appello ravvisato i presupposti della revocatoria penale ex art, 194 c.p., nonostante la BO non avesse mai dichiarato di at:J;re ex art. 194 c.p. né tantomeno avesse c:hiesto di 3 accedare l'inefficacia del fondo patrimoniale ex art. 194 c.p., con •.:onseguente erroneità del rigetto dell'eccezione di preseizione dell'azione intrapresa invece ai sensi dell'art. 2901 c.c. e sostenendo erroneamente che, in presenza di una condanna penale o di sentenza di fallimento, le norme sulla revocatoria ordinaria sono superate e integrate ex lege dalle disposizioni di cui all'art. 194 c.p. e 67 legge fallimentare. primo rilievo, che attiene al dedotto vizio . di ultra.2 ,etizione ex art. 112 c.p.c., è infondato in quanto dalltripugnata sentenza emerge come l'originaria attrice BO (odierna controricorrente) abbia sin dal primo grado del giucliz o invocato l'applicazione delle disposizioni sulla revccatoria penale, deduzione dal giudice di prime cure ravvisata "inconferente" sul "presupposto che le suddette norme si riferirebbero unicamente ai crediti per spese di giustizla". Il riferimento è testualmente riportato dai ricorrenti, a p. 6 del ricorso, ove si menziona espressamente "H richiamo compiuto da parte attrice nelle note conclusive alle norme penali (artt: 192-194 c.p.). Da ciò consegue che la censura ex art. 112 c.p.c. è infondata per tabulas e non è d'altro canto idoneamente cens.Jrata la motivazione della Corte di merito che, andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure, ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile sotto gli artt. 192-194 c.p. _2 seconda censura, relativa alla ritenuta integrazione, ai fini dela individuazione del regime di prescrizione dell'azione, della disciplina della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. con quella della revocatoria penale ex art. 194 c.p., e dunque alla rillyeruta rilevanza della condanna penale nei confronti del 4 13(.211:c ,zzi ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, é pure infondata. lell'impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che;
E: fronte di contratti di sponsorizzazione e comodato dei beni stipulati in data 19 febbraio 2010 e della costituzione del fondo avvenuta in data 4 maggio 2012, debba trovare applicazione l'art. 194 c.p.c., che prevede l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato e degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato: in secondo luogo la corte di merito ha, difformemente dal giudice. di prime cure, ritenuto che il termine di prescrizione dell 'Eizione revocatoria penale decorra dalla data di declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato e non già da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, con la cons -2i.;uenza che la dichiarazione di colpevolezza è il presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia, tale iisciplina va integrata con le previsioni di cui all'art. 2904 c.c. che fa salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia peri El i Mell'impugnata sentenza la corte di merito si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte che, in particolare con le prorunce n. 23158 del del 2014 e n. 28426 del 2021, ha chiarito la natura dell'azione revocatoria penale. _a cd. "revocatoria penale", speciale ipotesi di inefficacia delVatto di disposizione a titolo gratuito contemplata all'art. 192 c.p. 3 garanzia - tra l'altro - dei crediti risarcitori spettanti al soggiEilo danneggiato dal reato, non costituisce oggetto di un'a-,:ione "ad hoc", ma può essere fatta valere nei giudizi sia in via principale che incidentale, e, inoltre, come mera eccezione, 5 anche in via riconvenzionale (Cass., 31/10/2014, n. 23158), e non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patri Tioniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato (v. Cass., 15/10/2021, n. 28426). Essa si inscrive in un nucleo minimo di istituti che prote I;
;Igono la vittima nel tempo successivo o immediatamente precedente il reato, al contempo assolvendo una funzione sia deterrente sia retributiva (Cass., n. 2315/2014; e coni:ormemente, Cass., n. 28426/2021). Il fondamento dell'istituto risiede nella esigenza "di appr)ntare uno strumento mediante il quale riuscire a neut .ializzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessità di predisporre una tutela più rafforzata rispeino a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che ic stesso art. 2904 c.c., a chiusura della sezione dedicata all'a2ione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituti) in materia fallimentare e in materia penale" (Cass., 3, n. 2(.026 del 15/10/2021). Si tratta, dunque, di uno "strumento ultercre e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici cons2rvativi di cui agli art. 2900 ss. c.c. quali le azioni revecatoria e surrogatoria, "dalle quali l'inefficacia in esame si distingue nel senso di una maggiore intensità - e per quella degli atti a titolo gratuito successivi, nel sostanziale automatismo nella tutela civilistica del creditore, quale completamento della rispos:a sanzionatoria dell'ordinamento al reato e tentativo di limi .:arne gli effetti patrimoniali negativi per le vittime, quale 6 forma di ristoro, per quanto possibile in forma specifica o altrinenti per equivalente, dello status quo ante della loro sfera giuridica, illecitamente turbata, sminuita o stravolta" (così Cass., n. 2315/2014, testualmente riportata da Cass., n. 28426 del 2C21). Per altro verso si è notato che "nessuna ragione di tute1 si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di ur •ncremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di co -rispettivo, quale è quello del beneficiario di quell'atto, deve trov are considerazione assolutamente preferenziale invece l'es.;ic:,enza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l'intero ordinamento" (v. Cass., n. 23:.5/2014, riportata testualmente da Cass., n. 28426 del 2021"). Drbene, nell'impugnata sentenza la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, nonché dell'art. 2935 c.c. ;:):Diché, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti di cui a l'art. 194 c.p., ha fatto decorrere la prescrizione dell'azione revocatoria non dal compimento dell'atto di disposizione coni:e:tato, bensì dalla data di declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, così escludendo che la prescrizione fosse mati..,rata. Statuizione del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale, nel definire i presupposti della revocatoria peni a h:!, ne ha ricondotto l'operatività al momento di dichi -azione della colpevolezza e non anche a quello di compi flento dell'atto: a differenza dell'azione revocatoria 7 ordir aria, nel caso di atti posti in essere dal responsabile di un atto cglpito dal disvalore penale, l'inefficacia dell'atto non può che essere ricondotta al momento in cui l'ordinamento sancisce la colpevolezza dell'autore del reato. La sentenza impugnata è, pertanto, sul punto conforme a quanto statuito da CaSS., 3, n. 2:31E8 dei 31/10/2014, secondo cui "Presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria penale ex art. 192 cod. pen. è la dedEiratoria di colpevolezza dell'autore del reato, sicché il termine di prescrizione dell'azione decorre dalla data cui risale tale declaratoria e non da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, poiché solo con la prima si identifica il nion-.ento in cui l'azione, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., può esse:t utilmente esercitata, fermo restando che la durata di tale termine, nonché la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, in quanto l'azione in esame è pur sempre riconducibile al più ampio genere della "actio pauliana". Zonclusivamente il ricorso è rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del;
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di c:oritributo unificato, pari quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
_a Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 6.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. 8 tki sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 gennaio 2023
3 dagli avvocati PIETRO SCIUBBA e Prof. LEONARDO BRUNETTI, ed electivamente domiciliata in Roma P.za Apollodoro 26 presso lo stuclic dell'avvocato FLAVIANO LATERRA Pec: Lietrosciubba@ordineavvocatiroma.org 21)23 Civile Sent. Sez. 3 Num. 9458 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 06/04/2023 fla tolaterra©ordineavvocatiroma.org -controricorrente - - avvErso la sentenza n. 2005/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/C1/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;
udito l'Avvocato Gioia Sacconi in sostituzione dell'avvocato Geraci;
udito l'Avvocato Leonardo Brunetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA OS RI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA _a società BO s.r.I., creditrice di MA TO per la restituzione di strumenti musicali dati in prestito d'uso in esecnione di contratti di sponsorizzazione e della somma di C 500C, credito accertato sia in sede civile sia in sede penale a seguito della costituzione della società quale parte civile nel procedimento a carico del TO per appropriazione indebita, convelne in giudizio davanti il Tribunale di Bologna il I3ertozzi e la moglie LU ZZ perché fosse accertata la nullità o l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito su beni di loro prop -ietà, facendo valere gli artt. 192-194 del codice penale. Istituito il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale adito accolse l'eccezione di prescrizione dell'azione da loro solleta, essendo decorsi cinque anni dal momento in cui dell'atto dispositivo era stata data pubblicità e ritenne non conici-ente il richiamo alla fattispecie della revocatoria penale di cui al artt. 192-194 c.p. sul presupposto della loro applicabilità ai soli crediti per spese di lite. 2 _a Corte d'Appello di Bologna, adita dalla società BO s.r,L, con sentenza del 25/6/2019, ha accolto il gravame ritenEndo che vi fossero tutti gli elementi per l'operatività degli artt, 192 e 194 c.p.c. applicabili alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;
in forza di tali disposizioni, disciplinanti la revocatoria penale, il cui termine di prescrizione decorre non dal compimento dell'atto dispositivo ma dalla declaratoria di colpevolezza dell'autore del reatio,, e sul presupposto che l'atto dispositivo fosse stato compiuto in frode, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della società BO s.r.l. dell'atto dispositivo, con condanna dei coni 11 I;
;I i al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Avverso la sentenza i coniugi MA TO e LU ZZ hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. la resistito la BO s.r.l. con controricorso. _a causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udieriii:a in vista della quale il P.G ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. E:ntrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt, 99, 112, 16:3 n, 4, 183, 345 c.p.c. e 194 cpc nonché degli artt. 2901 2903 290,4 c.c. in riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza per avere la Corte d'Appello ravvisato i presupposti della revocatoria penale ex art, 194 c.p., nonostante la BO non avesse mai dichiarato di at:J;re ex art. 194 c.p. né tantomeno avesse c:hiesto di 3 accedare l'inefficacia del fondo patrimoniale ex art. 194 c.p., con •.:onseguente erroneità del rigetto dell'eccezione di preseizione dell'azione intrapresa invece ai sensi dell'art. 2901 c.c. e sostenendo erroneamente che, in presenza di una condanna penale o di sentenza di fallimento, le norme sulla revocatoria ordinaria sono superate e integrate ex lege dalle disposizioni di cui all'art. 194 c.p. e 67 legge fallimentare. primo rilievo, che attiene al dedotto vizio . di ultra.2 ,etizione ex art. 112 c.p.c., è infondato in quanto dalltripugnata sentenza emerge come l'originaria attrice BO (odierna controricorrente) abbia sin dal primo grado del giucliz o invocato l'applicazione delle disposizioni sulla revccatoria penale, deduzione dal giudice di prime cure ravvisata "inconferente" sul "presupposto che le suddette norme si riferirebbero unicamente ai crediti per spese di giustizla". Il riferimento è testualmente riportato dai ricorrenti, a p. 6 del ricorso, ove si menziona espressamente "H richiamo compiuto da parte attrice nelle note conclusive alle norme penali (artt: 192-194 c.p.). Da ciò consegue che la censura ex art. 112 c.p.c. è infondata per tabulas e non è d'altro canto idoneamente cens.Jrata la motivazione della Corte di merito che, andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure, ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile sotto gli artt. 192-194 c.p. _2 seconda censura, relativa alla ritenuta integrazione, ai fini dela individuazione del regime di prescrizione dell'azione, della disciplina della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. con quella della revocatoria penale ex art. 194 c.p., e dunque alla rillyeruta rilevanza della condanna penale nei confronti del 4 13(.211:c ,zzi ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, é pure infondata. lell'impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che;
E: fronte di contratti di sponsorizzazione e comodato dei beni stipulati in data 19 febbraio 2010 e della costituzione del fondo avvenuta in data 4 maggio 2012, debba trovare applicazione l'art. 194 c.p.c., che prevede l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato e degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato: in secondo luogo la corte di merito ha, difformemente dal giudice. di prime cure, ritenuto che il termine di prescrizione dell 'Eizione revocatoria penale decorra dalla data di declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato e non già da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, con la cons -2i.;uenza che la dichiarazione di colpevolezza è il presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia, tale iisciplina va integrata con le previsioni di cui all'art. 2904 c.c. che fa salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia peri El i Mell'impugnata sentenza la corte di merito si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte che, in particolare con le prorunce n. 23158 del del 2014 e n. 28426 del 2021, ha chiarito la natura dell'azione revocatoria penale. _a cd. "revocatoria penale", speciale ipotesi di inefficacia delVatto di disposizione a titolo gratuito contemplata all'art. 192 c.p. 3 garanzia - tra l'altro - dei crediti risarcitori spettanti al soggiEilo danneggiato dal reato, non costituisce oggetto di un'a-,:ione "ad hoc", ma può essere fatta valere nei giudizi sia in via principale che incidentale, e, inoltre, come mera eccezione, 5 anche in via riconvenzionale (Cass., 31/10/2014, n. 23158), e non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patri Tioniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato (v. Cass., 15/10/2021, n. 28426). Essa si inscrive in un nucleo minimo di istituti che prote I;
;Igono la vittima nel tempo successivo o immediatamente precedente il reato, al contempo assolvendo una funzione sia deterrente sia retributiva (Cass., n. 2315/2014; e coni:ormemente, Cass., n. 28426/2021). Il fondamento dell'istituto risiede nella esigenza "di appr)ntare uno strumento mediante il quale riuscire a neut .ializzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessità di predisporre una tutela più rafforzata rispeino a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che ic stesso art. 2904 c.c., a chiusura della sezione dedicata all'a2ione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituti) in materia fallimentare e in materia penale" (Cass., 3, n. 2(.026 del 15/10/2021). Si tratta, dunque, di uno "strumento ultercre e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici cons2rvativi di cui agli art. 2900 ss. c.c. quali le azioni revecatoria e surrogatoria, "dalle quali l'inefficacia in esame si distingue nel senso di una maggiore intensità - e per quella degli atti a titolo gratuito successivi, nel sostanziale automatismo nella tutela civilistica del creditore, quale completamento della rispos:a sanzionatoria dell'ordinamento al reato e tentativo di limi .:arne gli effetti patrimoniali negativi per le vittime, quale 6 forma di ristoro, per quanto possibile in forma specifica o altrinenti per equivalente, dello status quo ante della loro sfera giuridica, illecitamente turbata, sminuita o stravolta" (così Cass., n. 2315/2014, testualmente riportata da Cass., n. 28426 del 2C21). Per altro verso si è notato che "nessuna ragione di tute1 si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di ur •ncremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di co -rispettivo, quale è quello del beneficiario di quell'atto, deve trov are considerazione assolutamente preferenziale invece l'es.;ic:,enza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l'intero ordinamento" (v. Cass., n. 23:.5/2014, riportata testualmente da Cass., n. 28426 del 2021"). Drbene, nell'impugnata sentenza la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, nonché dell'art. 2935 c.c. ;:):Diché, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti di cui a l'art. 194 c.p., ha fatto decorrere la prescrizione dell'azione revocatoria non dal compimento dell'atto di disposizione coni:e:tato, bensì dalla data di declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, così escludendo che la prescrizione fosse mati..,rata. Statuizione del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale, nel definire i presupposti della revocatoria peni a h:!, ne ha ricondotto l'operatività al momento di dichi -azione della colpevolezza e non anche a quello di compi flento dell'atto: a differenza dell'azione revocatoria 7 ordir aria, nel caso di atti posti in essere dal responsabile di un atto cglpito dal disvalore penale, l'inefficacia dell'atto non può che essere ricondotta al momento in cui l'ordinamento sancisce la colpevolezza dell'autore del reato. La sentenza impugnata è, pertanto, sul punto conforme a quanto statuito da CaSS., 3, n. 2:31E8 dei 31/10/2014, secondo cui "Presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria penale ex art. 192 cod. pen. è la dedEiratoria di colpevolezza dell'autore del reato, sicché il termine di prescrizione dell'azione decorre dalla data cui risale tale declaratoria e non da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, poiché solo con la prima si identifica il nion-.ento in cui l'azione, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., può esse:t utilmente esercitata, fermo restando che la durata di tale termine, nonché la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, in quanto l'azione in esame è pur sempre riconducibile al più ampio genere della "actio pauliana". Zonclusivamente il ricorso è rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del;
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di c:oritributo unificato, pari quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
_a Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 6.200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. 8 tki sensi dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 gennaio 2023