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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA nella persona del giudice onorario dott.ssa NC NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1339/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
PROMOSSA DA
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELL'AZIENDA AGRICOLA Parte_1
(P.IVA: , con sede a Villarosa (EN), in persona dell'Amministratore P.IVA_1 giudiziario, dott. (nominato giusta emesso il 5 marzo 2018 dal G.I.P. del CP_1
Tribunale di Caltanissetta, Dott. Marcello Testaquatra, e giusta autorizzazione del G.I.P. del 29 novembre 2018)
E DA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 entrambe rappresentate difese dall'avv. Umberto Ilardo, giusta procura in atti
OPPONENTI
CONTRO
Il Controparte_2
[...]
[...]
, nella persona del Direttore generale p.t., in giudizio a
[...] mezzo di propri funzionari delegati,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.05.204, depositate note scritte da entrambe le parti, le stesse concludevano e discutevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza
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alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta, in sede di riassunzione avanti questo Tribunale all'esito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta, dall'
Amministrazione Giudiziaria dell' e da quest'ultima Parte_2 personalmente, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n.
2018/0251, emessa il 25.09.2018 dal Controparte_2
,
[...] [...]
Controparte_2
, notificata a quale responsabile della violazione di legge e nella
[...] Parte_1 qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, il 31.10.2018 con la quale era stato ingiunto il pagamento, entro novanta giorni, della somma di € 37.728,40, a titolo di sanzione amministrativa, oltre spesse di notifica, adottata in virtù del rapporto n.
0100096/15 del 20.02.2015 P.V.C. redatto dai militari della Tenenza della Guardia di
Finanza di Enna il 19.02.2015, con il quale è stata contestata a l'indebita Parte_1 percezione della somma totale di € 39.900,01 a titolo di aiuto comunitario previsto dal regolamenti CE, a carico del fondo FEAGA, relative alle domande uniche di pagamento presentate per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, per contenere, le domande uniche di pagamento, dati mendaci circa la legittima disponibilità delle superfici di terreno per avere prodotto falsi contratti di affitto.
Gli opponenti insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sulla scorta dei seguenti motivi:
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1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i nonché degli artt. 58, 59, 60 e 61 del medesimo D.lgs. 159/2011 e s.m.i. - errore nei presupposti di fatto e di diritto.
2) erroneità ed infondatezza nel merito. violazione e/o falsa applicazione della Legge
898/1986 - violazione e/o falsa applicazione della Legge n.203/1982 - errore nei presupposti di fatto e di diritto.
Indi chiedeva, previa sospensione, di “dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile l'ordinanza in giunzione nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria dell'azienda agricola della Sig.ra ;- nel merito, accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza delle violazioni contestate e la conseguente inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'effetto, annullare o revocare l'ordinanza ingiunzione e gli atti ad ess dromici e connessi, compreso il rapporto della Guardia di finanza del 20 febbraio 2015.”. Spese e compensi.
Con decreto del 25.10.2019, denegata la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 14.02.2020.
Il opposto si costituiva tempestivamente in data 15.01.2020 resistendo alla CP_2 proposta opposizione e chiedendone il rigetto.
Dopo una serie di rinvii determinati, in parte, dalla mancata acquisizione del fascicolo n. 2438/18 R.G. del Tribunale di Caltanissetta e, in parte, dalla indisponibilità del fascicolo, in massima parte cartaceo, mutata la persona del giudice il procedimento veniva poi assunto in decisione.
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta, nei termini e per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 26242-3/2014; n. 9936/2014) si osserva.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica
Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la
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legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica Amministrazione, dunque
“attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta “sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo
“indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la
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prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante.
Prova che nella specie non è stata fornita sussistendo, invero, un quadro probatorio discordante e non univoco, invero insufficiente a sostenere la fondatezza della sanzione irrogata.
In disparte i pur fondati rilevi, deduzioni ed eccezioni degli opponenti relativamente alla portata ed agli effetti derivanti dall'applicazione, nella fattispecie, delle disposizioni dal
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia) essendo stata l'azienda agricola della ricorrente sottoposta a sequestro preventivo con decreto del 05.03.2018 del G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta ed indubbia la “commistione” tra l'opponente “persona fisica” e l'azienda agricola alla medesima individualmente riferibile, per il cennato principio della ragione più liquida, si ritiene di affrontare il merito della vicenda.
Dirimente, nella fattispecie qui in esame, che riguarda le annualità di aiuti dal 2009 al
2012, è la portata dell'art. 9 del D.M. 1922/2015. Così come anche ritenuto dalla Corte di legittimità, per una ricostruzione organica della vicenda rileva che, all'indomani della sentenza della corte di Giustizia 24 giugno 2010 nella causa C375/08, la giurisprudenza italiana ordinaria (cfr. Cass. Pen. 4 ottobre del 2012 n.42363), amministrativa (cfr. T. Pu.
- bari, 22 gennaio 2016, n. 57) e contabile (cfr. Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 14 del 16 gennaio 2017) ha condiviso il principio per cui l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie;
sicché tale disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata”, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. Infatti, se si tiene conto “delle essenziali ed importantissime finalità cui è ispirata la politica agricola dell'Unione Europea ed i correlati, imponenti, flussi di aiuti finanziari che la sostanziano e che ne costituiscono una fra le più importanti proiezioni applicative, il criterio generale di comportamento amministrativo cui non può
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che attenersi l'organismo nazionale di amministrazione ed erogazione dei finanziamenti Part medesimi - per l'Italia, come è noto, l' deve essere ravvisato nella massima possibile prudenza nella valutazione dei presupposti di spettanza e nell'istruzione dei relativi procedimenti, sia antecedentemente alla concessione dell'aiuto, sia successivamente in sede di svolgimento delle opportune verifiche”- sent. TAR Pu. cit.-.
Dall'esame della normativa di settore emerge anche che il D.M. 20/03/2015, n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PA. 2014
— 2020”, all'art. 9, comma 2, contenente disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, emerge che: “Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013,
l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni.
A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.
In altre parole, l'art. 9 del decreto afferma che, per gli ultimi cinque anni, gli aiuti erogati nonostante dichiarazioni non corrispondenti alla disponibilità di validi titoli di conduzione si intendono regolarmente concessi se i legittimi proprietari non presentano Part una formale opposizione una volta avvertiti dall' ell'uso delle loro particelle catastali: vi sarebbe quindi una sanatoria di tali situazioni.
Nel caso qui in esame, nulla viene allegato al riguardo da parte dell'Amministrazione opposta e nessuna dichiarazione da parte dei proprietari e/o eredi in forza della predetta disposizione risulta acquisita in atti né di esse è fatta menzione nell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Per altro sia dal processo verbale di contestazione del 9 febbraio 2015 sia dal decreto di accoglimento della richiesta di sequestro preventivo del 5 marzo 2018 (n. 1266/2017
R.G.N.R. Mod. 21 – n. 86/2018 R.G. G.I.P.) emerge la libera materiale disponibilità dei
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terreni in capo alla ricorrente (in parte per altro acquisita da potere , familiari Per_1 della stessa opponente).
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di giudizio nei rapporti tra e il opposto seguono la Parte_1 CP_2 soccombenza e, in assenza di nota spese, vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e ii. ed ai sensi del D.P.R. 115/2002, mentre sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione nei rapporti tra l'Amministrazione Giudiziaria dell' e Pt_2 Parte_2
l'Amministrazione opposta .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento della proposta opposizione,
- annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n.
2018/0251, emessa il 25.09.2018 dal Controparte_2
,
[...] Controparte_2 [...]
Controparte_2 Controparte_2
, notificata a il 31.10.2018;
[...] Parte_1
- condanna , Controparte_2
Controparte_2
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 4.354,00 di cui € Parte_1
545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge. Compensa interamente le spese di giudizio nei rapporti tra l'Amministrazione Giudiziaria dell' Parte_2
e l'Amministrazione opposta.
[...]
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna, il 29 novembre 2025
Il Giudice
NC NI
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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