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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5259/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5259/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Ducezio 3 96017 Noto;
rappresentato e difeso dall'avv. CULTRERA GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA MUNICIPIO CP_1 P.IVA_1
- PALAZZO DUCEZIO C/O AVVOCATURA COMUNALE NOTO;
rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERA ANTONINO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTO/I
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in VIA TEVERE 3 SIRACUSA;
CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. OSSINO CARMELO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, il , nella persona del Sindaco CP_1
legale rapp.te p.t., per sentirlo dichiarare responsabile in ordine all'incidente occorsole in data 16 maggio 2021, nelle prime ore del mattino, mentre passeggiava lungo la via Gianluca Barbieri in compagnia della die lei moglie ed Parte_2
altre due amiche, rappresentando, in merito, che a causa della disconnessione del manto stradale, la stessa rovinava al suolo.
Rappresentava, quindi, di essere stata aiutata dalla moglie a rialzarsi e ad essere riaccompagnata a casa;
e che, stante la persistente algia, si faceva accompagnare pagina 2 di 10 presso il P.S. di Siracusa, ove veniva sottoposta ad una radiografia alla spalla destra ed a visita ortopedica, da cui emergeva un trauma contusivo alla spalla destra con segni di infrazione trachite omerale e si procedeva all'immobilizzazione con bendaggio “Gilchrist”; che, a seguito di controllo clinico e radiografico,
risultavano necessari ulteriori 10 giorni di immobilizzazione;
che rimosso il bendaggio ma lamentando algia e difficoltà di movimento, il giorno 11.06.2021 la sig.ra si sottoponeva a risonanza magnetica nucleare muscoloscheletrica - Pt_1
spalla e braccio destro -, dalla quale si diagnosticava “lesione completa del tendine sovraspinoso che appare retratto medialmente”; che la stessa, in considerazione dell'attività svolta (addetta alle pulizie e dipendente addetta alla cassa e al servizio presso noto lounge bar) iniziava una lunga fase di degenza, che la costringeva a ripetute visite e spesso a letto a causa dei forti dolori;
che, in considerazione dell'età ha subito danni psichici oltre che gli evidenti e permanenti danni fisici, essendo stata sottoposta, come dimostrabile da intervento chirurgico, anche a intervento piuttosto invasivo;
che la sig.ra , non transitando spesso in quella Pt_1
strada non era né a conoscenza né poteva prevedere il dissesto del manto,
mancando del tutto la segnaletica di pericolo o di disconnessione del suolo.
Tanto premesso in fatto, concludeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella provocazione dei danni patiti per omessa CP_1
custodia del demanio stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata e gradata ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il principio del “neminem ledere” e, per l'effetto, di condannare il al risarcimento di tutti i danni per lesioni alla CP_1
pagina 3 di 10 persona subiti dall'istante, nella somma indicativa di € 18.000,00 o di quella che verrà accertata in corso di causa, oltre l'ulteriore importo da liquidarsi per il risarcimento dei danni esistenziali e quelli alla vita di relazione, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del danno patito all'effettivo soddisfo.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e istanza di CP_1
posticipazione udienza per chiamata di terzo, contestando la domanda in fatto e diritto e rilevando l'assenza di responsabilità dell'ente.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva altresì la compagnia assicurativa eccependo la genericità della domanda e le incongruenze sui fatti narrati, CP_2
sia nella dinamica sia temporalmente avvenuti.
Respinte le istanze istruttorie in quanto inammissibili o inconducenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il prevalso orientamento della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione, ha esteso l'applicabilità
del criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. anche agli enti proprietari dei beni demaniali, tutte le volte in cui l'ente abbia in concreto il potere esercitare e mantenere sulla cosa il controllo necessario ad impedire che essa produca danni a terzi.
pagina 4 di 10 Invero, la costante giurisprudenza (di recente Cass. n. 456 del 13 gennaio 2021)
afferma che l'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (cfr. Cass. SS. UU. 20943/2022) che hanno enunciato il seguente principio:
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul
custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Il meccanismo probatorio contenuto nell'art. 2051 c.c. postula che: la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno sia fornita dal danneggiato;
la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito sia data dal custode;
la diligenza (o meno) del custode sia priva di rilievo.
Da quanto sopra emerge che il modello di responsabilità tratteggiato dall'art. 2051
c.c. prescinde da qualsiasi connotato di colpa.
L'eventuale violazione di obblighi di leggi o l'inosservanza di criteri di prudenza da parte del custode assumono rilevanza ai fini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.).
La deduzione della violazione dei suddetti obblighi può rilevare sotto il profilo pagina 5 di 10 della responsabilità del custode solo qualora sia idonea a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, in relazione al rapporto causale tra la cosa custodita e l'evento.
In conclusione, lo statuto della responsabilità da cose in custodia si fonda su:
elementi di fatto positivi, ossia la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento, elementi di fatto negativi, vale a dire “l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta negligente” (cfr. Cass. 16034/2023).
Va ricordato che, in caso di area aperta al pubblico transito pedonale, l'ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. “insidia o trabocchetto”), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 5677/86,
35/88).
In materia di gestione e manutenzione della rete stradale e delle aree ad essa pertinenziali l'Amministrazione può essere pertanto chiamata a rispondere dei danni subiti dai terzi, quando questi siano determinati da una situazione siffatta,
tale da costituire insidia stradale o trabocchetto.
Perché possa sussistere una tale situazione è necessaria la ricorrenza dei profili oggettivi di non visibilità dell'imprevisto e dei requisiti soggettivi di non pagina 6 di 10 prevedibilità del pericolo.
Nel merito, non ricorre nel caso di specie la fattispecie dell'insidia, considerata la piena visibilità dello stato dei luoghi e la evitabilità dell'accaduto, essendo il presunto infortunio avvenuto in pieno giorno.
Inoltre, dalle riproduzioni fotografiche fornite da parte attrice, la disconnessione lamentata risulta collocata al di fuori del marciapiede, di preciso collocata nella zona laterale alla strada asfaltata e destinata al traffico carrabile, in alcun modo occulta, non esistendo alcun ostacolo alla vista.
Pertanto, parte attrice avrebbe potuto e dovuto usare la diligenza ordinaria richiesta dalla situazione, considerato che la caduta è avvenuta in luogo non preposto al passaggio pedonale, garantito dal marciapiede.
Il disallineamento delle parti della strada risultante dalle foto non può configurarsi come insidia o trabocchetto, in quanto visibile, evitabile e prevedibile utilizzando l'ordinaria diligenza, considerata l'ora diurna e l'assenza di ostacoli per un utile avvistamento del dissesto, come rappresentato dalle foto prodotte da parte attrice.
La condotta colposa del danneggiato ben può costituire caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., con esclusione della responsabilità del custode, quando la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
La stessa documentazione fotografica versata in atti dall'attrice evidenzia come la pagina 7 di 10 situazione che ha provocato il danno non può che essere ritenuta imputabile a colpa esclusiva della stessa danneggiata, che non ha adottato la diligenza dovuta.
In altri termini, alcun addebito può muoversi all'Amministrazione nel verificarsi dell'evento dannoso, essendo emersa la insussistenza delle condizioni della insidia e/o trabocchetto.
In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più
rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 287 del 13.1.2015, rv. 633949).
Occorre sottolineare che “in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata
la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo,
dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un
antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le
conseguenze normali ed originarie di esso” (cfr. Cassazione civile, Terza Sezione,
sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757).
Nel caso di specie, parte attrice non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio, non risultando idonee al riguardo neppure le istanze istruttorie dalla pagina 8 di 10 stessa dedotte al riguardo.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, sia nella prospettiva di cui all'art. 2051 c.c., che dell'art. 2043 c.c.
Infatti, a diversa conclusione non è dato pervenire qualificando la domanda come azione di condanna fondata sullo schema dell'art. 2043 c.c., essendo stata dimostrata da parte convenuta l'interruzione del nesso causale, in quanto l'evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta negligente e imprudente del danneggiato.
Ne consegue, da un lato, che l'illecito rimane escluso - difettando il nesso causale tra la difettosa manutenzione della cosa e l'evento dannoso - nel caso in cui le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi, in via esclusiva, ad imprudenza,
negligenza, imperizia dello stesso danneggiato;
dall'altro, che una responsabilità
dell'ente pubblico proprietario è configurabile solo nel caso in cui venga dimostrato che l'ostacolo rivestiva le caratteristiche indicate, dovendo in conseguenza ascriversi l'insidia ad omessa sorveglianza o a negligente manutenzione da parte dei dipendenti dell'ente pubblico.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Domenico Stilo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda come proposta;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
e della società che liquida per ciascuna di esse in €.
[...] CP_3
4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5259/2021 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Ducezio 3 96017 Noto;
rappresentato e difeso dall'avv. CULTRERA GIUSEPPE giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in PIAZZA MUNICIPIO CP_1 P.IVA_1
- PALAZZO DUCEZIO C/O AVVOCATURA COMUNALE NOTO;
rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERA ANTONINO giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTO/I
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in VIA TEVERE 3 SIRACUSA;
CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. OSSINO CARMELO giusta procura in atti.
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, il , nella persona del Sindaco CP_1
legale rapp.te p.t., per sentirlo dichiarare responsabile in ordine all'incidente occorsole in data 16 maggio 2021, nelle prime ore del mattino, mentre passeggiava lungo la via Gianluca Barbieri in compagnia della die lei moglie ed Parte_2
altre due amiche, rappresentando, in merito, che a causa della disconnessione del manto stradale, la stessa rovinava al suolo.
Rappresentava, quindi, di essere stata aiutata dalla moglie a rialzarsi e ad essere riaccompagnata a casa;
e che, stante la persistente algia, si faceva accompagnare pagina 2 di 10 presso il P.S. di Siracusa, ove veniva sottoposta ad una radiografia alla spalla destra ed a visita ortopedica, da cui emergeva un trauma contusivo alla spalla destra con segni di infrazione trachite omerale e si procedeva all'immobilizzazione con bendaggio “Gilchrist”; che, a seguito di controllo clinico e radiografico,
risultavano necessari ulteriori 10 giorni di immobilizzazione;
che rimosso il bendaggio ma lamentando algia e difficoltà di movimento, il giorno 11.06.2021 la sig.ra si sottoponeva a risonanza magnetica nucleare muscoloscheletrica - Pt_1
spalla e braccio destro -, dalla quale si diagnosticava “lesione completa del tendine sovraspinoso che appare retratto medialmente”; che la stessa, in considerazione dell'attività svolta (addetta alle pulizie e dipendente addetta alla cassa e al servizio presso noto lounge bar) iniziava una lunga fase di degenza, che la costringeva a ripetute visite e spesso a letto a causa dei forti dolori;
che, in considerazione dell'età ha subito danni psichici oltre che gli evidenti e permanenti danni fisici, essendo stata sottoposta, come dimostrabile da intervento chirurgico, anche a intervento piuttosto invasivo;
che la sig.ra , non transitando spesso in quella Pt_1
strada non era né a conoscenza né poteva prevedere il dissesto del manto,
mancando del tutto la segnaletica di pericolo o di disconnessione del suolo.
Tanto premesso in fatto, concludeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella provocazione dei danni patiti per omessa CP_1
custodia del demanio stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o in via subordinata e gradata ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il principio del “neminem ledere” e, per l'effetto, di condannare il al risarcimento di tutti i danni per lesioni alla CP_1
pagina 3 di 10 persona subiti dall'istante, nella somma indicativa di € 18.000,00 o di quella che verrà accertata in corso di causa, oltre l'ulteriore importo da liquidarsi per il risarcimento dei danni esistenziali e quelli alla vita di relazione, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del danno patito all'effettivo soddisfo.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e istanza di CP_1
posticipazione udienza per chiamata di terzo, contestando la domanda in fatto e diritto e rilevando l'assenza di responsabilità dell'ente.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva altresì la compagnia assicurativa eccependo la genericità della domanda e le incongruenze sui fatti narrati, CP_2
sia nella dinamica sia temporalmente avvenuti.
Respinte le istanze istruttorie in quanto inammissibili o inconducenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il prevalso orientamento della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un ingiustificato privilegio della pubblica amministrazione, ha esteso l'applicabilità
del criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c. anche agli enti proprietari dei beni demaniali, tutte le volte in cui l'ente abbia in concreto il potere esercitare e mantenere sulla cosa il controllo necessario ad impedire che essa produca danni a terzi.
pagina 4 di 10 Invero, la costante giurisprudenza (di recente Cass. n. 456 del 13 gennaio 2021)
afferma che l'art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite (cfr. Cass. SS. UU. 20943/2022) che hanno enunciato il seguente principio:
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul
custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna
rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Il meccanismo probatorio contenuto nell'art. 2051 c.c. postula che: la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno sia fornita dal danneggiato;
la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito sia data dal custode;
la diligenza (o meno) del custode sia priva di rilievo.
Da quanto sopra emerge che il modello di responsabilità tratteggiato dall'art. 2051
c.c. prescinde da qualsiasi connotato di colpa.
L'eventuale violazione di obblighi di leggi o l'inosservanza di criteri di prudenza da parte del custode assumono rilevanza ai fini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.).
La deduzione della violazione dei suddetti obblighi può rilevare sotto il profilo pagina 5 di 10 della responsabilità del custode solo qualora sia idonea a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, in relazione al rapporto causale tra la cosa custodita e l'evento.
In conclusione, lo statuto della responsabilità da cose in custodia si fonda su:
elementi di fatto positivi, ossia la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento, elementi di fatto negativi, vale a dire “l'impredicabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta negligente” (cfr. Cass. 16034/2023).
Va ricordato che, in caso di area aperta al pubblico transito pedonale, l'ente proprietario è tenuto a fare in modo che essa non rappresenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (c.d. “insidia o trabocchetto”), rappresentato dalla congiunta presenza del carattere obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, alla stregua dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 5677/86,
35/88).
In materia di gestione e manutenzione della rete stradale e delle aree ad essa pertinenziali l'Amministrazione può essere pertanto chiamata a rispondere dei danni subiti dai terzi, quando questi siano determinati da una situazione siffatta,
tale da costituire insidia stradale o trabocchetto.
Perché possa sussistere una tale situazione è necessaria la ricorrenza dei profili oggettivi di non visibilità dell'imprevisto e dei requisiti soggettivi di non pagina 6 di 10 prevedibilità del pericolo.
Nel merito, non ricorre nel caso di specie la fattispecie dell'insidia, considerata la piena visibilità dello stato dei luoghi e la evitabilità dell'accaduto, essendo il presunto infortunio avvenuto in pieno giorno.
Inoltre, dalle riproduzioni fotografiche fornite da parte attrice, la disconnessione lamentata risulta collocata al di fuori del marciapiede, di preciso collocata nella zona laterale alla strada asfaltata e destinata al traffico carrabile, in alcun modo occulta, non esistendo alcun ostacolo alla vista.
Pertanto, parte attrice avrebbe potuto e dovuto usare la diligenza ordinaria richiesta dalla situazione, considerato che la caduta è avvenuta in luogo non preposto al passaggio pedonale, garantito dal marciapiede.
Il disallineamento delle parti della strada risultante dalle foto non può configurarsi come insidia o trabocchetto, in quanto visibile, evitabile e prevedibile utilizzando l'ordinaria diligenza, considerata l'ora diurna e l'assenza di ostacoli per un utile avvistamento del dissesto, come rappresentato dalle foto prodotte da parte attrice.
La condotta colposa del danneggiato ben può costituire caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., con esclusione della responsabilità del custode, quando la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
La stessa documentazione fotografica versata in atti dall'attrice evidenzia come la pagina 7 di 10 situazione che ha provocato il danno non può che essere ritenuta imputabile a colpa esclusiva della stessa danneggiata, che non ha adottato la diligenza dovuta.
In altri termini, alcun addebito può muoversi all'Amministrazione nel verificarsi dell'evento dannoso, essendo emersa la insussistenza delle condizioni della insidia e/o trabocchetto.
In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più
rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 287 del 13.1.2015, rv. 633949).
Occorre sottolineare che “in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata
la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo,
dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un
antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le
conseguenze normali ed originarie di esso” (cfr. Cassazione civile, Terza Sezione,
sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757).
Nel caso di specie, parte attrice non ha in alcun modo assolto a tale onere probatorio, non risultando idonee al riguardo neppure le istanze istruttorie dalla pagina 8 di 10 stessa dedotte al riguardo.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata, sia nella prospettiva di cui all'art. 2051 c.c., che dell'art. 2043 c.c.
Infatti, a diversa conclusione non è dato pervenire qualificando la domanda come azione di condanna fondata sullo schema dell'art. 2043 c.c., essendo stata dimostrata da parte convenuta l'interruzione del nesso causale, in quanto l'evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta negligente e imprudente del danneggiato.
Ne consegue, da un lato, che l'illecito rimane escluso - difettando il nesso causale tra la difettosa manutenzione della cosa e l'evento dannoso - nel caso in cui le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi, in via esclusiva, ad imprudenza,
negligenza, imperizia dello stesso danneggiato;
dall'altro, che una responsabilità
dell'ente pubblico proprietario è configurabile solo nel caso in cui venga dimostrato che l'ostacolo rivestiva le caratteristiche indicate, dovendo in conseguenza ascriversi l'insidia ad omessa sorveglianza o a negligente manutenzione da parte dei dipendenti dell'ente pubblico.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nei valori minimi per la fase istruttoria.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Domenico Stilo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda come proposta;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
e della società che liquida per ciascuna di esse in €.
[...] CP_3
4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 13 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 10 di 10