Sentenza breve 17 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/02/2021, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2021
N. 00231/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione del provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo della Questura di -OMISSIS- del 14.10.2020, notificato il 29.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, titolare di un permesso per richiesta di asilo con scadenza il 20.03.2020, in data 10.06.2020 ha inoltrato domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ex d.l. n. 34 del 2020.
A seguito del preavviso di inammissibilità dell’istanza, datato 16.07.2020, e nonostante la memoria e le integrazioni documentali presentate dalla ricorrente, in data 29.10.2020 la Questura di -OMISSIS- ha notificato a quest’ultima il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dalla stessa, diniego fondato, sostanzialmente, sulla ritenuta mancata dimostrazione <<di aver svolto attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori indicati dal D.L. 34/2020 (agricoltura/allevamento e zootecnia/pesca e acquacoltura o attività connesse/assistenza alla persona o lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare)>>.
La ricorrente, secondo la Questura, <<non ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori indicati dal D.L. 34/2020 (agricoltura/ allevamento e zootecnia/ pesca e acquacoltura o attività connesse/assistenza alla persona o lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare)>> e non ha <<allegato alla documentazione attestante la propria dimora contratto di locazione o comodato d’uso gratuito, entrambi registrati anche telematicamente (c.d. cedolare secca) con copia del documento d’identità e dell’autorizzazione del proprietario dell’immobile e qualora l’ospitante sia un cittadino straniero copia del permesso di soggiorno di quest’ultimo>>; inoltre, <<in qualità di richiedente protezione internazionale, a seguito di formale istanza presentata presso la Questura di-OMISSIS-, soggiorna regolarmente sul territorio nazionale>>. L’Amministrazione, in particolare, non ha ritenuto sufficiente la documentazione, anche integrativa, prodotta dalla ricorrente al fine di provare ch’ella abbia svolto un’attività lavorativa antecedente al 31 ottobre 2019 nei settori indicati dal d.l. n. 34 del 2020.
Avverso il provvedimento in contestazione parte ricorrente ha depositato ricorso in data 26 gennaio 2021 chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. in considerazione della finalità della disciplina di cui al d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020 e al d.m. interministeriale 27 maggio 2020 (tutelare la salute individuale e collettiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari), la documentazione allegata alla richiesta di permesso e quella integrativa inviata alla Questura di -OMISSIS- dovevano ritenersi idonee e sufficienti a fondare il rilascio del provvedimento di soggiorno temporaneo; inoltre, sull’effettività della dimora non vi sono dubbi, avendo il ricorrente ricevuto la raccomandata contenente l’avvio di procedimento all’indirizzo indicato; infine, sulla contestazione che, in qualità di richiedente la protezione internazionale, soggiornerebbe regolarmente sul territorio nazionale e, pertanto, non potrebbe accedere alla procedura di emersione, è intervenuta in data 24.07.2020 la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha previsto che l’istanza di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020 possa essere presentata anche dai cittadini extracomunitari autorizzati a permanere sul territorio nazionale ai sensi del d.lgs. n. 25 del 2008.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ai sensi del combinato disposto degli commi 5, 6 e 16 del medesimo decreto legge, l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta.
Il comma 6, a riguardo, prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento.
Il decreto interministeriale del 27 maggio 2020, adottato in applicazione delle suddette previsioni, all’art. 3, comma 2 prevede che il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; c) aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta.
In forza dell’art. 7 (recante “contenuti dell'istanza di cui all'art. 3”), l’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, per quanto in questa sede di interesse, <<d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019>>.
In forza del comma 2, <<lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di: a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; certificazione unica; stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico …..; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo; documento di iscrizione al registro di gente di mare; convenzione di arruolamento; comunicazione Unimare; iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; foglio di paga (per il settore della pesca); qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.)>>.
Nel caso che ci occupa, è dirimente il rilievo che la documentazione prodotta dal ricorrente, relativa al periodo anteriore al 31.10.2019, come correttamente sottolineato dall’Amministrazione, non solo non è conforme alle previsioni normative puntuali, ma, comunque, non consente di avere una rappresentazione univoca e sufficientemente certa del lavoro svolto dal ricorrente prima della suddetta data.
Con riferimento ai docc. 8, 9 e 10, si tratta infatti, di un mero riepilogo di date e numeri non sottoscritto, né recante elementi idonei a ricollegarlo al rapporto di lavoro indicato dal ricorrente.
Il doc. 11, poi, reca un elenco dipendenti dal quale non è dato comprendere la data a partire dalla quale il ricorrente ha cominciato a lavorare per Agrinuova srls.
Anche il riepilogo di cui al doc. 14 è privo di sufficienti riferimenti e concludenza tali da consentire una dimostrazione dell’effettivo lavoro svolto, ancorché non regolare.
La busta paga di dicembre 2019 (doc 12) non rileva perché successiva al periodo di riferimento ex lege .
Parimenti non rilevante ai fini che ci occupano, il fatto che il ricorrente abbia provveduto a denunciare il datore di lavoro per omesso versamento dei contributi INPS in mancanza di elementi atti a comprovare, quantomeno in via indiziaria, la fondatezza di tale doglianza.
Atteso il carattere dirimente e assorbente dell’insufficienza documentale che precede, il provvedimento emesso dalla Questura risulta legittimo e il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate, attesa la novità e particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.