Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo MAni Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio dalla cassazione iscritto al n. 2061/2022 R.G., vertente
TRA
Parte_1
(n. 7983/1999 del Tribunale di NT MA UA ), con sede in S. MA a Vico CP_1
(CE) alla Via Napoli – Palazzo S. Giuseppe, P. IVA , in persona del P.IVA_1
Curatore e legale rappresentante pro tempore, Avv. Prof. Amedeo Bassi, con studio in
Caserta alla Via B. Tanucci n. 33, rappresentato e difeso, in forza di procura posta in calce all'atto di citazione in riassunzione e su foglio separato, dall'Avv. Federica
Sandulli, nata ad [...] l'[...] (C.f. ), C.F._1
giusta provvedimento di autorizzazione e nomina del GD del 04.04.2022 , presso cui elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Via Agostino Depretis n. 102;
Attore in riassunzione
E
, C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t. dott. CP_2 P.IVA_2 [...]
nella qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della CP_3
soppressa di (P. IVA ), con sede in Caserta alla CP_4 CP_5 P.IVA_2
Via Unità Italiana n. 28, rapp.ta e difesa, giusta deliberazione n. 1/G.L. del 04.10.2022
Abbamonte (CF. che elegge domicilio presso il suo studio in C.F._2
Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15;
Convenuta in riassunzione
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del suo legale p.t., rapp.ta Controparte_6 P.IVA_3
e difesa, giusta procura generale ad lites per Notar di Napoli del Persona_1
10.5.2017 Rep. 31575, dall' Avv. MA Luigia Schiano di Colella Lavina (C.F.:
) e dall'avv. Beatrice dell'Isola (CF: ) C.F._3 C.F._4
elett.te dom.ta in Napoli, alla Via NT Lucia n. 81;
Convenuta in riassunzione
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 05.05.2022 il Parte_2
riassumeva, innanzi alla Corte di appello di Napoli, il giudizio a seguito
[...]
dell'ordinanza della Suprema Corte n. 3790/2022 di cassazione con rinvio, citando l' soppressa Controparte_7 CP_4
[...
di nonché la chiedendo di: 1) Accertare e CP_5 Controparte_6
dichiarare quindi il diritto di essa Curatela attrice al pagamento in suo favore, da parte delle Amministrazioni convenute, della somma di Euro 243.923,59 (già L.
472.301.931) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, quale compenso per prestazioni sanitarie erogate dal a favore della Parte_1 [...]
di dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992, il tutto oltre le maggiorazioni CP_4 CP_5
tariffarie di cui ai DDPPRR 119 e 120/88, interessi moratori, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.; 2) in subordine, per la declaratoria dell'obbligo delle Amministrazioni convenute di provvedere al pagamento in favore della Curatela attrice delle somme di cui al precedente punto 1), come ivi specificate, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi anche anatocistici, rivalutazione monetaria, e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c..; 3) accertare e dichiarare il diritto di essa Curatela al pagamento in suo favore, da parte delle amministrazioni convenute, della somma di Euro 1.172.037,82 (già Lire 2.269.381.683) o della maggiore o minore somma che venisse accertata in corso di causa, quale compenso per prestazioni sanitarie erogate dal a favore della di Parte_1 CP_4 CP_5
dal gennaio 1985 al marzo 1986, oltre interessi moratori, anche anatocistici, rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni per il ritardato pagamento ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.; 4) Per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle somme innanzi specificate;
5) In via del tutto subordinata e salvo gravame, dichiarare l'esistenza del diritto di essa attrice a percepire le suddette somme, come innanzi specificate e quantificate e salva la maggior somma che venisse accertata, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c..; 6) Per
l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento delle somme innanzi specificate;
7) In via istruttoria, l'ordine di esibizione, alle parti convenute, della documentazione completa relativa ai rapporti dedotti in giudizio e che venga disposta Consulenza Tecnica contabile al fine di verificare la documentazione ed i conteggi su cui si fonda la domanda e accertare nel quantum il credito complessivamente vantato, in base ai titoli giuridici esposti in atti;
8) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, di tutti i gradi di giudizio.
L'attrice in riassunzione ripercorreva la vicenda sostanziale e processuale per cui è causa e, in particolare, rilevava che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
3790/2022, depositata in data 7 febbraio 2022, la quale aveva accolto i primi sei motivi di ricorso e dichiarato assorbito il settimo, aveva cassato la sentenza n. 3244/2014, depositata in data 15 luglio 2014, della Corte di Appello di Napoli e rinviato la causa alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Evidenziava che la Corte di Cassazione, a sostegno della decisione assunta, aveva così affermato: “Meritano accoglimento, per quanto di ragione, sia i primi quattro motivi, afferenti la decisione assunta dalla Corte d'Appello con riguardo al giudizio riassunto avanti al TAR della dopo la sentenza del CP_6
Tribunale di NT MA UA Vetere, sia il quinto e il sesto, relativi a quanto statuito nella pronuncia impugnata con riguardo al procedimento in cui è stata la
Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1082 del 16 maggio 1999, a declinare la giurisdizione;
il settimo motivo resta invece assorbito. Come accennato, l'assunto del giudice distrettuale, con riferimento al primo dei due giudizi riuniti, è che essendo mancato un accertamento di merito da parte del Tribunale, era davanti a quest'ultimo che, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, doveva operarsi la riassunzione;
con riferimento al secondo la Corte ha invece ritenuto che le Sezioni
Unite avessero cassato senza rinvio la sentenza declinatoria della giurisdizione n.
1082/1999 della Corte d'Appello di Napoli, giacché essa non fu impugnata. Nella sentenza n. 16385 del 2011 le Sezioni Unite hanno esaminato la questione sulla giurisdizione avendo riguardo ad entrambe le controversie tratte dal giudice amministrativo: e infatti la pronuncia è stata resa a definizione di un conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza del 12 giugno 1998 del Tribunale di NT MA UA
Vetere (n. 1247/1998), quella resa dalla Corte d'Appello di Napoli il 16 maggio 1999
(n. 1082/1999) e la decisione del Consiglio di Stato del 14 giugno 2006 (n. 2094/2006).
Come si ricorderà, con le prime due pronunce venne declinata la giurisdizione con riguardo alle due controversie che poi furono riunite avanti al TAR della Campania e con la terza il Consiglio di Stato ha ritenuto che le due cause dovessero essere trattate dal giudice ordinario. Deve ritenersi che la pronuncia delle Sezioni Unite di questa
Corte, sul conflitto di giurisdizione, abbia implicitamente, ma irretrattabilmente, individuato, a norma dell'art. 382, comma 1, c.p.c., nella Corte d'Appello di Napoli il giudice davanti al quale dovevano essere riassunti i giudizi sopra indicati. E infatti, nel dispositivo di sentenza è parola della pronuncia della detta Corte del 16 maggio
1999 e non si individua, quale giudice del rinvio, il Tribunale di NT MA UA
Vetere; poiché le sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo a entrambi i procedimenti riuniti, la decisione va letta nel senso che entrambi tali procedimenti andavano riassunti avanti alla Corte d'Appello di Napoli.
La Corte di appello avrebbe dovuto attribuire rilievo dirimente a tale dato e riconoscere, in conseguenze, la legittimità della riassunzione operata avanti ad essa.
Non era in facoltà del giudice del rinvio modificare il contenuto della pronuncia della
Corte regolatrice, privando di valore l'affermazione, desumibile dal contesto della sentenza, per cui la riassunzione doveva operarsi avanti al giudice di appello (nel senso della immodificabilità della decisione del giudice, in ipotesi di cassazione con rinvio, ad es.: Cass. 20 gennaio 2017, n. 1553; Cass. 9 agosto 2007, n. 17457) e tantomeno stravolgere il senso della pronuncia di annullamento, assumendo che essa escludesse il rinvio della causa alla Corte di Napoli. Risulta difatti incongruo ritenere che la Corte di legittimità abbia cassato senza rinvio;
tale lettura contrasta col rilievo per cui la statuizione di cassazione senza rinvio sulla questione di giurisdizione presuppone il difetto assoluto di questa (art. 382, comma 3, c.p.c.): difetto che nella fattispecie è sconfessato dal tenore del provvedimento impugnato, che invece ha riconosciuto, in motivazione come in dispositivo, la giurisdizione del giudice ordinario. Ma il ragionamento della sentenza impugnata non può seguirsi nemmeno nella parte in cui esclude la riassunzione avanti alla Corte di appello in ragione della mancata impugnazione, sul punto della giurisdizione, della sentenza n. 1082/1999.
L'argomento è destinato a dissolversi una volta che si guardi alla pronuncia delle
Sezioni Unite: pronuncia con cui è stata statuita la cassazione proprio in ragione dell'illegittima declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
L'affermazione, contenuta nella pronuncia impugnata, per cui la sentenza del 1999 della Corte di appello non sarebbe stata impugnata, appare del resto difficilmente comprensibile, visto che detta Corte si è limitata ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario e non ha quindi reso alcuna statuizione, con riguardo alla vicenda controversa, rispetto alla quale possa configurarsi una acquiescenza del fallimento ricorrente”. Contr Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' convenuta, che concludeva per l'inammissibilità ed irricevibilità della riassunzione proposta dalla Curatela della
[...] nonché per la inammissibilità delle azioni che hanno Parte_1
formato oggetto di prescrizione o difetto di presupposti e rigetto di tali azioni per la loro infondatezza nel merito con le conseguenze di legge in ordine alle spese di giustizia.
Si costituiva la chiedendo: -in via pregiudiziale, dichiarare il Controparte_6
difetto di legittimazione passiva della e dichiararne l'estromissione; -nel CP_6
merito, rigettare la domanda così come proposta nei confronti della Controparte_6
perchè infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In corso di causa, le parti chiedevano rinvio al fine di definire transattivamente la controversia. Per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata per l'8.05.2025 e sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc le parti non depositavano note scritte sicchè la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art 309 cpc., all'udienza in presenza immediatamente successiva del 15.05.2025. In data 14.05.2025 le parti depositavano nota congiunta con la quale il Parte_1
in persona del Curatore Avv. Prof. Amedeo Bassi, rinunciava agli atti del
[...]
giudizio e la in persona del legale rapp.te p.t. nella qualità di CP_2
Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria della soppressa di CP_4
e la in persona del legale rapp.te p.t., accettavano la CP_5 Controparte_6
rinuncia agli atti, con compensazione delle spese di lite. All'udienza del 15.05.2025 le parti non comparivano e la causa veniva immediatamente riservata in decisione senza termini.
In conseguenza della formale rinuncia agli atti del e della rituale Parte_1
accettazione da parte dell e della deve essere CP_2 Controparte_6
dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese tra le parti come da concorde richiesta delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: 1) Ordina la cancellazione della presente causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo