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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 4-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2497-24 RGAC, vertente
TRA
(avv. Fernando Colantoni) Parte_1
parte appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pt (avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni)
parte appellata
1 dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di delle spese del primo grado, liquidate in euro Parte_1
1.864,50, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di delle spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 9-9-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Latina pubblicata in data 12-6-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 ha adito il giudice del lavoro, esponendo: di Parte_1 essere titolare di assegno mensile di assistenza a decorrere dal maggio 2018 (giusto decreto del Tribunale di Latina emesso in data
06.03.2019- Allegato n. 1); che, con provvedimento del 10.02.2022,
l' le aveva comunicato la sospensione della prestazione n. CP_1
07085390 cat. INVCIV da febbraio 2022 in ragione dell'assenza alla visita medica del 26.01.2022 e pertanto le aveva contestato la sussistenza di un indebito nella misura di € 281,65 per il mese di febbraio 2022; di non avere, tuttavia, partecipato alla suddetta visita di revisione del 26.01.2022 tenuto conto che alcun provvedimento di convocazione a visita medica di revisione le era stato recapitato;
di essersi avveduta, solo in seguito, che la raccomandata n. 68485415723-8, con la quale era stato spedito il provvedimento di convocazione a visita medica del 16.10.2021, recava un indirizzo diverso da quello effettivo (ed attuale) di residenza tanto che la spedizione riportava l'esito “destinatario trasferito”; di essersi, peraltro, avveduta dell'ulteriore emissione del provvedimento del 27.01.2022 (inoltrato anch'esso all'indirizzo errato), con il quale l' comunicava che “a causa della sua CP_1 mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno
26/01/2022, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base di precedente verbale sanitario” (mai ricevuto); di avere comunicato all' le CP_1 ragioni della sua assenza con comunicazione, tanto a mezzo pec che via email, in data 02.03.2022, allegando certificato di residenza;
che, dunque, l' – pur non procedendo alla revoca del CP_1 provvedimento di sospensione del 27.01.2022 – aveva rinnovato la
3 convocazione a visita di revisione per il giorno 16.05.2022, inoltrando il provvedimento presso il corretto indirizzo di residenza;
di essere stata sottoposta, in data 16.05.2022, dalla
Commissione medica a visita di revisione, all'esito della quale CP_1 era stato confermato in capo alla stessa il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71; che, tuttavia, nonostante l'esito della visita del 16.05.2022, l' non CP_1 aveva revocato il provvedimento di sospensione del 27.01.2022 né aveva erogato i ratei di assegno mensile di assistenza spettanti per il periodo dal 01.03.2022 al 30.05.2022 (nel periodo antecedente al compimento dei 67 anni) e i ratei di assegno sociale (sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex art. 19 L. 118/71) da giugno
2022 a settembre 2022, periodo successivo al compimento del 67° anno di età; di avere presentato, in data 22.06.2022, ricorso al CP_2
Provinciale avverso il provvedimento di sospensione del CP_1
27.01.2022 e il successivo provvedimento di contestazione di indebito del 10.02.2022, in quanto assolutamente illegittimi, chiedendone l'annullamento; che, in data 06.10.2022, il
[...]
aveva respinto il ricorso amministrativo proposto. Controparte_3
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione Cat. INVCIV
n.07085390, emesso dall' il 27.01.2022, e del conseguente CP_1 provvedimento di contestazione di indebito nella misura di € 281,65, emesso in data 10.02.2022, con conseguente annullamento;
- accertare e dichiarare, altresì, il diritto della sig.ra Parte_1
, tenuto conto peraltro del verbale del 16.05.2022
[...] CP_1
(Allegato n. 8), a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 dal 01.03.2022 al 31.05.2022 nonché dell'assegno sociale
(sostitutivo dell'assegno mensile di assistenza ex art. 19 L. 118/71) dal 01.06.2022 al 30.09.2022 e conseguentemente condannare l' , CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in favore della Sig.ra la somma complessiva di € 2.399,99 a Parte_1 titolo di ratei maturati e non riscossi della prestazione n. 07085390 dal 01.03.2022 al 30.09.2022, oltre interessi come per legge;
4 - Condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 refusione delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito l' che ha evidenziato che, da un riesame della CP_1 pratica era emerso che l'invito a visita non era stato ritualmente recapitato, con conseguente ricostituzione della prestazione di invalidità in godimento e contestuale annullamento dell'indebito contestato relativo al rateo di febbraio 2022.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 dei restanti 2/3, liquidati in € 1.243,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la . Parte_1
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha operato una compensazione parziale delle spese processuali, laddove: lo stesso di previdenza, costituendosi in giudizio, aveva CP_1 affermato che “la prestazione è stata inizialmente sospesa dall' perché la ricorrente era risultata assente a visita CP_1 medica di controllo. Da un riesame della pratica è emerso però, che l'invito a visita non è stato ritualmente recapitato alla ricorrente”; in ragione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite avrebbero dovuto, quindi, essere integralmente poste a carico dell'odierno appellato, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi profilo giustificante la compensazione delle spese di lite.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame, evidenziando, in particolare, che: nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza depositate da parte avversa in data
5 06.03.2024 l' assistita aveva concluso insistendo nella richiesta di accertamento della illegittimità del provvedimento di CP_1 sospensione della prestazione del 27.01.2022 e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito;
il Tribunale di Latina aveva dovuto motivare in sentenza con il rigetto sul punto della domanda attorea.
-6 Il primo giudice così ha motivato in punto spese processuali: “Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto pagamento in data 1.12.2023 successivamente al deposito del ricorso giudiziario del 12.10.2022 e alla sua notifica del 18.01.2023, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti 2/3, liquidati e CP_1 distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n.
147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa
(€5.200/€26.000), con applicazione dei valori tariffari minimi ed esclusa la fase istruttoria”.
In comparsa di risposta l' aveva subito evidenziato che l'invito CP_1
a visita non era stato ritualmente recapitato, con conseguente ricostituzione della prestazione di invalidità in godimento e contestuale annullamento dell'indebito contestato relativo al rateo di febbraio 2022, dunque ammettendo anche l' originaria illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito.
Nelle successive note per la trattazione scritta dell' udienza del
12-3-2024 l' assistita ha così concluso: “con riferimento alla domanda di accertamento del diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza e successivamente dell'assegno sociale sostitutivo di invalidità civile con conseguente corresponsione dei ratei di assegno maturati, questa difesa aderisce alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere. Si insiste, invece, in merito all'accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione del 27.01.2022 CP_1
e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito per
6 tutte le ragioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate, sui quali l' nulla ha dedotto”. CP_1
Il primo giudice ha dichiarato l' integrale cessazione della materia del contendere in quanto ha ritenuto assorbita quest' ultima richiesta, essendo stata disposta dall' , in corso di causa, la CP_1 ricostituzione della prestazione in godimento CAT. INVCIV n. 7085390 come si evinceva dal modello TE08 del 26.10.2023, allegato alla memoria difensiva di parte convenuta.
L' ammissione da parte dell' della fondatezza di tutte le CP_1 pretese, come originariamente avanzate nel ricorso introduttivo del primo grado, ed il dichiarato assorbimento della questione dell' illegittimità del provvedimento di sospensione della CP_1 prestazione del 27.01.2022 e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito comportano che la parte assistita è da ritenere integralmente vittoriosa ed ha quindi diritto al rimborso delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza sancito dall' art.91 cpc.
-7 L' art.92 comma 2° cpc prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l' assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza, n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
7 Dette ragioni consistono nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, tale da alterare i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, oppure in una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
-8 In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere le ragioni per la compensazione, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
-9 Nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame.
-10 La censura attiene esclusivamente alla declaratoria di compensazione, e non anche all' entità delle spese liquidate.
-11 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, l' va CP_1 condannato al rimborso delle spese del primo grado, liquidate nella misura già determinata dal primo giudice, ossia in euro 1.864,50
(euro 1.243 + il residuo terzo pari ad euro 621,50).
Atteso l' esito del grado, l' va altresì condannato al pagamento CP_1 delle relative spese, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore del gravame (dato dalla differenza tra le spese erroneamente liquidate e quelle spettanti: scaglione fino ad euro
1.100), ed in misura prossima al parametro minimo, in virtù della semplicità dell' unica questione affrontata.
8
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
9
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 4-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2497-24 RGAC, vertente
TRA
(avv. Fernando Colantoni) Parte_1
parte appellante
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pt (avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni)
parte appellata
1 dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di delle spese del primo grado, liquidate in euro Parte_1
1.864,50, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato;
condanna l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pt, al rimborso in favore di delle spese del presente grado, liquidate in euro Parte_1
300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché delle spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 9-9-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Latina pubblicata in data 12-6-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 ha adito il giudice del lavoro, esponendo: di Parte_1 essere titolare di assegno mensile di assistenza a decorrere dal maggio 2018 (giusto decreto del Tribunale di Latina emesso in data
06.03.2019- Allegato n. 1); che, con provvedimento del 10.02.2022,
l' le aveva comunicato la sospensione della prestazione n. CP_1
07085390 cat. INVCIV da febbraio 2022 in ragione dell'assenza alla visita medica del 26.01.2022 e pertanto le aveva contestato la sussistenza di un indebito nella misura di € 281,65 per il mese di febbraio 2022; di non avere, tuttavia, partecipato alla suddetta visita di revisione del 26.01.2022 tenuto conto che alcun provvedimento di convocazione a visita medica di revisione le era stato recapitato;
di essersi avveduta, solo in seguito, che la raccomandata n. 68485415723-8, con la quale era stato spedito il provvedimento di convocazione a visita medica del 16.10.2021, recava un indirizzo diverso da quello effettivo (ed attuale) di residenza tanto che la spedizione riportava l'esito “destinatario trasferito”; di essersi, peraltro, avveduta dell'ulteriore emissione del provvedimento del 27.01.2022 (inoltrato anch'esso all'indirizzo errato), con il quale l' comunicava che “a causa della sua CP_1 mancata presentazione alla visita di revisione prevista per il giorno
26/01/2022, abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i benefici assistenziali, di cui godeva sulla base di precedente verbale sanitario” (mai ricevuto); di avere comunicato all' le CP_1 ragioni della sua assenza con comunicazione, tanto a mezzo pec che via email, in data 02.03.2022, allegando certificato di residenza;
che, dunque, l' – pur non procedendo alla revoca del CP_1 provvedimento di sospensione del 27.01.2022 – aveva rinnovato la
3 convocazione a visita di revisione per il giorno 16.05.2022, inoltrando il provvedimento presso il corretto indirizzo di residenza;
di essere stata sottoposta, in data 16.05.2022, dalla
Commissione medica a visita di revisione, all'esito della quale CP_1 era stato confermato in capo alla stessa il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71; che, tuttavia, nonostante l'esito della visita del 16.05.2022, l' non CP_1 aveva revocato il provvedimento di sospensione del 27.01.2022 né aveva erogato i ratei di assegno mensile di assistenza spettanti per il periodo dal 01.03.2022 al 30.05.2022 (nel periodo antecedente al compimento dei 67 anni) e i ratei di assegno sociale (sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex art. 19 L. 118/71) da giugno
2022 a settembre 2022, periodo successivo al compimento del 67° anno di età; di avere presentato, in data 22.06.2022, ricorso al CP_2
Provinciale avverso il provvedimento di sospensione del CP_1
27.01.2022 e il successivo provvedimento di contestazione di indebito del 10.02.2022, in quanto assolutamente illegittimi, chiedendone l'annullamento; che, in data 06.10.2022, il
[...]
aveva respinto il ricorso amministrativo proposto. Controparte_3
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione Cat. INVCIV
n.07085390, emesso dall' il 27.01.2022, e del conseguente CP_1 provvedimento di contestazione di indebito nella misura di € 281,65, emesso in data 10.02.2022, con conseguente annullamento;
- accertare e dichiarare, altresì, il diritto della sig.ra Parte_1
, tenuto conto peraltro del verbale del 16.05.2022
[...] CP_1
(Allegato n. 8), a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 dal 01.03.2022 al 31.05.2022 nonché dell'assegno sociale
(sostitutivo dell'assegno mensile di assistenza ex art. 19 L. 118/71) dal 01.06.2022 al 30.09.2022 e conseguentemente condannare l' , CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere in favore della Sig.ra la somma complessiva di € 2.399,99 a Parte_1 titolo di ratei maturati e non riscossi della prestazione n. 07085390 dal 01.03.2022 al 30.09.2022, oltre interessi come per legge;
4 - Condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 refusione delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito l' che ha evidenziato che, da un riesame della CP_1 pratica era emerso che l'invito a visita non era stato ritualmente recapitato, con conseguente ricostituzione della prestazione di invalidità in godimento e contestuale annullamento dell'indebito contestato relativo al rateo di febbraio 2022.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 dei restanti 2/3, liquidati in € 1.243,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la . Parte_1
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha operato una compensazione parziale delle spese processuali, laddove: lo stesso di previdenza, costituendosi in giudizio, aveva CP_1 affermato che “la prestazione è stata inizialmente sospesa dall' perché la ricorrente era risultata assente a visita CP_1 medica di controllo. Da un riesame della pratica è emerso però, che l'invito a visita non è stato ritualmente recapitato alla ricorrente”; in ragione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite avrebbero dovuto, quindi, essere integralmente poste a carico dell'odierno appellato, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi profilo giustificante la compensazione delle spese di lite.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame, evidenziando, in particolare, che: nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza depositate da parte avversa in data
5 06.03.2024 l' assistita aveva concluso insistendo nella richiesta di accertamento della illegittimità del provvedimento di CP_1 sospensione della prestazione del 27.01.2022 e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito;
il Tribunale di Latina aveva dovuto motivare in sentenza con il rigetto sul punto della domanda attorea.
-6 Il primo giudice così ha motivato in punto spese processuali: “Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto pagamento in data 1.12.2023 successivamente al deposito del ricorso giudiziario del 12.10.2022 e alla sua notifica del 18.01.2023, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti 2/3, liquidati e CP_1 distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n.
147/2022 in relazione alla natura ed al valore della causa
(€5.200/€26.000), con applicazione dei valori tariffari minimi ed esclusa la fase istruttoria”.
In comparsa di risposta l' aveva subito evidenziato che l'invito CP_1
a visita non era stato ritualmente recapitato, con conseguente ricostituzione della prestazione di invalidità in godimento e contestuale annullamento dell'indebito contestato relativo al rateo di febbraio 2022, dunque ammettendo anche l' originaria illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito.
Nelle successive note per la trattazione scritta dell' udienza del
12-3-2024 l' assistita ha così concluso: “con riferimento alla domanda di accertamento del diritto a beneficiare dell'assegno mensile di assistenza e successivamente dell'assegno sociale sostitutivo di invalidità civile con conseguente corresponsione dei ratei di assegno maturati, questa difesa aderisce alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere. Si insiste, invece, in merito all'accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione del 27.01.2022 CP_1
e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito per
6 tutte le ragioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamate, sui quali l' nulla ha dedotto”. CP_1
Il primo giudice ha dichiarato l' integrale cessazione della materia del contendere in quanto ha ritenuto assorbita quest' ultima richiesta, essendo stata disposta dall' , in corso di causa, la CP_1 ricostituzione della prestazione in godimento CAT. INVCIV n. 7085390 come si evinceva dal modello TE08 del 26.10.2023, allegato alla memoria difensiva di parte convenuta.
L' ammissione da parte dell' della fondatezza di tutte le CP_1 pretese, come originariamente avanzate nel ricorso introduttivo del primo grado, ed il dichiarato assorbimento della questione dell' illegittimità del provvedimento di sospensione della CP_1 prestazione del 27.01.2022 e del conseguente provvedimento di contestazione di indebito comportano che la parte assistita è da ritenere integralmente vittoriosa ed ha quindi diritto al rimborso delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza sancito dall' art.91 cpc.
-7 L' art.92 comma 2° cpc prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l' assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza, n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
7 Dette ragioni consistono nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, tale da alterare i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, oppure in una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
-8 In particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere le ragioni per la compensazione, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute: nella novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
nella mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; nelle modifiche normative o nelle pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto una parte a rivedere la propria posizione.
-9 Nessuna delle ragioni indicate è ravvisabile nel caso in esame.
-10 La censura attiene esclusivamente alla declaratoria di compensazione, e non anche all' entità delle spese liquidate.
-11 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, l' va CP_1 condannato al rimborso delle spese del primo grado, liquidate nella misura già determinata dal primo giudice, ossia in euro 1.864,50
(euro 1.243 + il residuo terzo pari ad euro 621,50).
Atteso l' esito del grado, l' va altresì condannato al pagamento CP_1 delle relative spese, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore del gravame (dato dalla differenza tra le spese erroneamente liquidate e quelle spettanti: scaglione fino ad euro
1.100), ed in misura prossima al parametro minimo, in virtù della semplicità dell' unica questione affrontata.
8
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
9