Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 12/06/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fatuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di AN, Commissione Centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Avvocato - Sessione 2024, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- del provvedimento di non ammissione all’espletamento della seconda fase dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2024 – comunicato mediante caricamento sulla pagina riservata della candidata e letto in data 10 aprile 2025;
-del verbale datato 3 febbraio 2025 della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bari, recante la valutazione dell’elaborato del candidato contraddistinto dal n. busta 151;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Corte d'Appello di AN e della Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Avvocato - Sessione 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna la determinazione di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguente all’attribuzione di 12/30 alla prova scritta (atto giudiziario in diritto penale). Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 ed eccesso di potere. Parte ricorrente ritiene che l’attribuzione di un mero punteggio numerico, privo di qualsivoglia corredo argomentativo e/o apposizione di segni, note, osservazioni o commenti che permettano di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla commissione esaminatrice, sia illegittimo poiché contrario all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990; a supporto delle difese richiama alcune decisioni del TAR Lombardia- Milano (sentt.n.1400/2025, n. 1215/2025, n. 1170/2025), in particolare in punto di onere “rafforzato” di motivazione a fronte della riduzione del numero dei candidati e delle mutate modalità di svolgimento delle prove rispetto alle precedenti sessioni di esame.
2) Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e imparzialità. Secondo la difesa di parte ricorrente la mancata apposizione di segni grafici, annotazioni marginali, richiami a specifici errori o osservazioni valutative determina la violazione dei criteri ufficiali di valutazione fissati dalla Commissione centrale con verbale del 5 dicembre 2024.
2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ha depositato una relazione sottoscritta dal Vice Presidente della seconda Sottocommissione che ha manifestato le lacune e carenze dell’elaborato della ricorrente.
3. Con memoria di replica depositata in data 8 giugno 2025 la ricorrente ha contestato l’idoneità della relazione depositata in giudizio a sanare ex post l’originaria carenza motivazionale configurandosi, piuttosto, come un’inammissibile integrazione postuma; ha, quindi, insistito nelle difese già spiegate, in particolare circa la carenza di motivazione del voto espresso dalla commissione.
3. All’udienza camerale del 10 giugno 2025, il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60, c.p.a., previo avviso alle parti.
4. Il ricorso, sostanzialmente imperniato sulla ritenuta insufficienza dell’attribuzione del voto numerico, è infondato.
4.1 Al riguardo il Collegio richiama l’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che afferma che, in mancanza di espressa disposizione normativa, il voto numerico è sufficiente ad esternare la motivazione e che i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa - o comunque dalla competente commissione istituita presso il Ministero della giustizia - predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511; Sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11574; 23 dicembre 2022, n. 11292; Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1722; C.G.A. 5 dicembre 2023, n. 864; 29 settembre 2023, n. 628; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 29 aprile 2025, n. 1479; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VIII, 20 giugno 2024, n. 2859; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 23 ottobre 2023, n. 15582; T.A.R. Sicilia - AN, Sez. V,1 luglio 2024, n. 2365; sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 197).
4.2 E’ stato, inoltre, costantemente affermato che in applicazione dei richiamati principi, il voto espresso dalla commissione, correlato ai predeterminati criteri di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e costituisce adeguata motivazione della valutazione dell’elaborato (tra le tante: Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5622; Sez. V, 12 gennaio 2023, n. 409; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 4 giugno 2025, n. 10902; 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Marche, Sez. II, 17 maggio 2024, n. 466 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 3 maggio 2023, n. 691 cit.; T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 51; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 24 giugno 2024, n. 2027; AN, Sez. V, 31 maggio 2024, n. 2047). Del resto, così come in altre espressioni di giudizio connesse alla valutazione di elaborati, la gradazione del voto numerico tra un valore minimo e un valore massimo con prefissazione della soglia di “sufficienza”, costituisce l’esternazione dell’attività discrezionale di giudizio spettante alla commissione d’esame e rende manifesta, in modo omogeneo e sintetico, la motivazione non solo del giudizio di sufficienza o di insufficienza, ma anche della misura dell’apprezzamento complessivo dell’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato (e ciò a prescindere dal numero dei partecipanti alla selezione, o dal numero delle prove scritte da sostenere) dato che la correzione degli elaborati non ha funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione valutativa e selettiva.
4.3 Va, infine, aggiunto che con specifico riferimento agli esami di Avvocato e anche successivamente all’emersione dell’isolato orientamento espresso dal TAR Milano nelle sentenze richiamate dalla ricorrente (tutte, sub iudice, in appello), la giurisprudenza maggioritaria ha confermato e ribadito la sufficienza del voto numerico a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (con specifico riferimento al citato orientamento del T.A.R. Milano v. Cons. Stato, sez. III, ordinanze n. 2965/2024, 3302/2024, 4239/2024, 4240/2020 tutte rese sulle ordinanze cautelari adottate dal T.A.R. Milano; v. anche: ord. 16 maggio 2025, n. 1797 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1304/2025, ord. 16 maggio 2025 n. 1791 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1401/2025, ord. 16 maggio 2025, n. 1786 con cui è stata sospesa la sentenza del T.A.R. Milano n. 1400/2025; cfr. anche T.A.R. Lazio - Roma, 24 marzo 2025, n. 5913; T.A.R. Sicilia - AN, sez. I, 24 aprile 2025, n. 1332; T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 11 marzo 2025, n. 505; con specifico riferimento alla sessione di esami 2024, v. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 27 maggio 2025, n. 10180; ord. n. 2798 del 22 maggio 2025; T.A.R. Sicilia - AN, sez. V, 23 maggio 2025, n. 1650; T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, sez. I, ord. 130 del 29 maggio 2025; T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, ordd. n. 269, 264, 263, 262, 261 e 260 del 29 maggio 2025; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, ord. n. 270 del 22 maggio 2025; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, ord. 2798 del 22 maggio 2025; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, ord. n. 226 del 5 giugno 2025; Napoli, sez. VIII, ord. n. 1008 del 9 maggio 2025; T.A.R. Sardegna, sez. II, ord. n. 92 del 9 maggio 2025).
4.4 Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato fermo restando che ogni questione sulla sufficienza del voto numerico deve ritenersi, in ogni caso, superata anche alla luce della relazione illustrativa depositata in giudizio dall’amministrazione che ha evidenziato le carenze dell’elaborato della ricorrente.
4.5 Al riguardo è necessaria una precisazione in ordine ai rilievi in ordine all’inammissibilità della motivazione contestata dalla difesa di parte ricorrente nella memoria di replica. Invero, una volta accertata la legittimità, adeguatezza e conformità alla lex specialis della valutazione mediante voto numerico attribuito in base ai criteri predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni o apposizione di segni di correzione, la relazione illustrativa depositata in giudizio non integra alcuna motivazione postuma, dato che - per le ragioni già esposte sub 4.1, 4.2 e 4.3 - il voto numerico è in grado di sintetizzare e condensare il giudizio dell’organo tecnico e garantire la trasparenza della valutazione, quale declinazione e applicazione dei criteri dettati dalla normativa primaria e dalla Commissione centrale.
4.6 Le difese svolte dalla commissione, quindi, senza integrare un’inammissibile motivazione postuma, si limitano ad offrire solo delle mere delucidazioni al fine di confutare le censure di parte ricorrente dato che sulla base della piana lettura della relazione in questione non emerge alcuna volontà di sostituire la valutazione dell’elaborato ovvero di supplire ad una carente motivazione: si tratta in definitiva di un intervento chiarificatore della commissione reso al solo fine di difendere la legittimità del proprio operato, e non già per ‘manipolare’ ex post il contenuto degli atti impugnati (cfr. in termini Cons. Stato, sez. VII,8 febbraio 2024, n. 1291; TAR Sicilia - AN n. 1650/2025 cit.; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 3 gennaio 2023, n. 32; ).
5. Nel secondo motivo parte ricorrente censura la violazione dei criteri di valutazione per effetto dell’attribuzione del voto numerico; la censura, in diparte i profili di genericità, è infondata una volta accertata, per le ragioni già esposte nei paragrafi precedenti, la legittimità e sufficienza della valutazione degli elaborati mediante attribuzione del voto numerico.
6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
Paola Anna Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.