Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 550
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Ricostruzione induttiva dei ricavi

    Il giudice rileva che il contribuente non ha fornito contestazioni specifiche né ha documentato i costi deducibili, e che il ricorso al metodo induttivo è legittimato dalla irregolare tenuta della contabilità.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dei costi

    Il giudice rileva che il contribuente non ha fornito contestazioni specifiche né ha documentato i costi deducibili, e che il ricorso al metodo induttivo è legittimato dalla irregolare tenuta della contabilità.

  • Rigettato
    Illegittimità del ricorso al metodo induttivo

    Il giudice ritiene legittimo il ricorso al metodo induttivo in ragione della non regolare tenuta della contabilità da parte del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 550
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 550
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo