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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 16/1/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1037 dell'anno 2023
RA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marina Parte_1
Scricco, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Rizzo, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 16/1/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/2/2023 il ricorrente chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 1.534,10 a titolo di n. 290 buoni pasto dell'importo di €
5,29 ciascuno, maturati in ragione dell'attività lavorativa prestata dal 7/10/2021 al 30/11/2022 in favore della detta società.
Costituendosi in giudizio, la società resistente contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria orale, le parti addivenivano ad una conciliazione della controversia, depositando il verbale di conciliazione stragiudiziale dalle stesse sottoscritto in data 18/6/2024.
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1
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' infatti incontestato che le parti abbiano transatto la controversia stragiudizialmente, come da atto dalle stesse sottoscritto in data 18/6/2024 e depositato telematicamente in data 7/1/2025 dal procuratore di parte resistente.
Avendo le parti trovato un accordo transattivo in ordine all'oggetto del presente giudizio
(rectius anche in ordine all'oggetto del presente giudizio), accordandosi finanche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali, non vi è più ragione per decidere nel merito la controversia.
Per quanto riguarda le spese processuali, esse restano regolamentate come da accordo stragiudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
11/2/2023 da nei confronti della rigettata ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale;
2) null'altro per le spese, regolamentate interamente dall'accordo transattivo.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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