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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9928 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 33209/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25.09.2023, rimessa al Collegio alla udienza del 23.10.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. MARCATI GIUSEPPE con studio in PIAZZA EZIO MORELLI n. 9,
LEGNANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VERONESI SILVIA e dall'avv. TICOZZI TREVISAN GIORGIA con studio in VIA F.LLI CAMPI, 2 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 31 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.10.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni :
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, affidamento condiviso, con Per_1 collocamento paritetico presso la madre in ES e presso il padre in Bollate;
2) Disporre che il padre tenga con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica ore 19:00, inoltre starà con il padre per il pernotto del mercoledì di Per_1 tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina, mentre per due giorni infrasettimanali con pernotto da martedì alle ore 18:00 fino al giovedì mattina nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna;
3) Le vacanze di Natale starà con il padre per una settimana e con la madre per Per_1
l'altra, alternandole. Inoltre le vacanze di Pasqua saranno alternate tra i genitori, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo), 15 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.5 di ogni anno, per le vacanze 2025 starà con il padre dal 1 al 18 agosto e con la madre dal 19 al 25 luglio Per_1
e dal 19 al 31 agosto, le future vacanze natalizie saranno divise in due periodi uguali che i genitori alterneranno di anno in anno;
4) Proseguire il percorso con il CO.GE “ ” Dott.ssa Controparte_2 Per_2 almeno sino alla fine dell'anno in corso ed il sostegno psicoterapeutico per fino a Per_1 quando il professionista incaricato lo riterrà necessario, concordandolo con i genitori;
5) Eliminare o ridimensionare il contributo di mantenimento paterno, per ora stabilito in euro
300,00 mensili, in considerazione del maggior attuale reddito della madre e dell'affidamento paritetico e della circostanza che la madre percepisce integralmente l' AUF;
in ulteriore pagina 2 di 31 considerazione che il Sig. deve ripianare pro quota i debiti della società di famiglia;
Pt_1
6) Disporre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore come da linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano;
7) Iniziare o proseguire un adeguato sostegno psicologico alla genitorialità per la madre;
8) Disporre il rimborso da parte della madre a favore del padre del 50% delle spese della CTU integralmente anticipate dal padre per complessivi euro 3.064,00 e quindi quota del 50% per euro 1.532,00;
9) Condannare la madre al risarcimento ex art. 473 bis39 1° comma lettera b) cpc da quantificare per ogni giorno sottratto al padre che non ha potuto frequentare il figlio dal luglio
2023 all'aprile 2024, oltre ad un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno morale, sempre per aver impedito le visite tra il padre ed il figlio;
10) In considerazione delle risultanze della CTU, condannare controparte al versamento delle spese legali, competenze, oneri e accessori del ricorrente.
Salvis Juribus.
Per la resistente:
1. disporre che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 confermando il collocamento dello stesso minore presso l'abitazione della madre sita ad ES (MI) in via Valera n. 31/R;
2. confermare i tempi di frequentazione del padre con il figlio, così come previsti nell'ordinanza presidenziale del 9 marzo 2025, ossia:
i) a fine settima alternati dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera ore 19 prima di cena, ii) la notte del mercoledì di tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina e, due giorni infrasettimanali con pernotto, indicativamente dal martedì alle ore 18 fino al giovedì mattina riportandolo a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna;
iii) nelle vacanze natalizie per la metà della sospensione scolastica, alternando i periodi contenenti il giorno di Natale e quello di Capo d'anno, con la madre, di anno in anno;
iv) in occasione delle vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre;
inoltre, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal pagina 3 di 31 lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo);
v) 15 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
3. rigettare, le richieste di risarcimento danni a carico dell'esponente, a qualunque titolo formulate da non essendovi i presupposti per il loro accoglimento;
Parte_1
4. porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento del figlio di importo non Per_1 inferiore ai € 450,00 o altro importo che verrà ritenuto congruo, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT costo-vita, nonché il 50% delle spese extra-assegno secondo le vigenti linee guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui richiamate e trascritte, prevedendo che l'ulteriore 50% di tali spese sarà a carico della madre;
5. confermare quanto concordato in precedenza dalle parti con riguardo all'assegno unico per la famiglia che sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
6. disporre che i Servizi sociali competenti proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo -appena avviata – per ulteriori 12 mesi;
[.. 7. disporre che i genitori proseguano il percorso di CO.GE con la dott.ssa del centro “ Per_2
” almeno per ulteriori sei mesi ed il sostegno psicoterapeutico per fino Controparte_2 Per_1
a quando il professionista incaricato lo riterrà necessario, concordandolo con i genitori.
Con vittoria di spese e compensi di giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio dalla quale è nato il figlio , in data 01.01.2014, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Dopo l'intervenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio, su ricorso congiunto, il
Tribunale di Milano con decreto ex art. 316, 4° comma, e 337 bis cc, in data 16/01/2019, provvedeva in conformità all'accordo delle parti che prevedeva l'affidamento condiviso di con prevalente Per_1 permanenza presso la madre, nell'appartamento sito ad ES, in via Valera n. 31 di proprietà della stessa madre, frequentazioni ampie con il padre e un assegno paterno per il mantenimento del minore di pagina 4 di 31 € 250,00, oltre alla quota del 60%, delle spese extra individuate secondo le linee guida del Tribunale di
Milano del 14.11.2017 con riconoscimento alla madre degli assegni previdenziali, con impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità dal gennaio 2019.
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 il allegava che la da inizio del mese Pt_1 CP_1 di luglio 2023 si era resa inadempiente agli accordi ratificati sospendendo totalmente le visite padre/figlio dall'agosto 2023 accampando problematiche inesistenti e giustificazioni generiche e palesemente pretestuose;
chiedeva quindi l'ammonimento della con l'immediato ripristino CP_1 delle visite e dei pernottamenti con il padre, l'obbligo della stessa di pagare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo ed anche la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di
5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, con condanna al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa a favore di esso ricorrente.
Con decreto del 6.10.2023 veniva integrato il contraddittorio e fissata l'udienza di prima comparizione per il 14.2.2024. si costituiva e preliminarmente chiedeva la riunione del procedimento Controparte_1 proposto da (R.G. 33209/2023) con il procedimento promosso da Parte_1 Controparte_1
(R.G. 29377/2023) depositato in data 3 agosto 2023. Nel merito allegava che per molti anni Per_1 aveva frequentato regolarmente il padre come da statuizioni del Tribunale fino a quando ella, visti i comportamenti inadeguati paterni in diverse occasioni in particolare nell'estate del 2023 aveva deciso di sospendere gli incontri tra padre e figlio e di depositare il ricorso suddetto. Evidenziava che sul piano sanitario era regolarmente seguito da un pediatra e da una specialista del reparto di Per_1 neuropsichiatria dell'ospedale Buzzi, in quanto affetto da due patologie: epilessia con crisi di assenza e
Sindrome di Tourette. I medici avevano hanno prescritto a due terapie farmacologiche, Per_1
Tegretol, per l'epilessia, e OL (psicotico), che agisce sul sistema nervoso per calmare i tic tipici della sindrome di Tourette. I medici, inoltre, si erano raccomandati di farlo dormire bene e per un elevato numero di ore notturne per attenuare i sintomi delle sue problematiche di salute. , Per_1 tuttavia, aveva riferito diverse volte alla madre che il padre gli somministrava raramente l'
OL, che lo mandava a letto tardi la sera, tanto che in più occasioni anche le insegnati avevano riferito che vi erano giornate in cui il figlio a scuola era stanco ed addirittura si addormentava sul banco e spesso arrivava in ritardo, senza aver studiato e/o svolto i compiti ed in pessime condizioni pagina 5 di 31 igieniche. Inoltre aveva riferito -di aver trascorso diverse volte la notte nello stesso letto con Per_1 il padre e la fidanzata del momento e di aver assistito a discussioni accese tra il padre e le varie compagne, udendo parole scurrili ed addirittura bestemmie;
-di aver assistito a liti tra il padre ed altri soggetti e, in particolare automobilisti e ciclisti, oppure con il vicino di casa che gli creavano forte stress;
-che il padre guidava ad altissima velocità e che lui aveva 'paura'; -che il padre gli intimava di non riferirle quanto accadeva e lo minacciava, urlava e bestemmiava o lo definiva 'un traditore'. Infine nel marzo 2023 il aveva somministrato a il farmaco OL in una posologia Pt_1 Per_1 errata (10 volte il dosaggio prescritto!) ed estremamente pericolosa, tanto da aver reso necessario il ricovero del bambino in ospedale, dove aveva trascorso l'intera notte sotto stretto monitoraggio;
inoltre in occasione degli ultimi incontri avvenuti tra padre e figlio nel mese di giugno 2023, il padre aveva assunto quantità di alcol importanti mettendosi ciononostante alla guida dell'auto spaventando moltissimo il bambino, per cui ella aveva sospeso le frequentazioni padre/figlio. A seguito della limitazione delle visite tra padre e figlio, si è sentito più libero di raccontare alla madre le Per_1 proprie preoccupazioni e le esperienze negative vissute nei tempi in cui era con il padre, senza temere le ripercussioni di quest'ultimo. aveva riferito comportamenti inadeguati del padre e che nel Per_1 mese di maggio 2023 gli aveva detto che prima o poi avrebbe buttato giù dalle scale la madre e la nonna materna, procurando al figlio fortissimi timori e preoccupazioni. Del resto spesso il ER le si rivolgeva con termini quali 'cogliona', 'merda', 'schifezza umana', 'deficiente', e molti altri, o con espressioni quali 'ammazzati' o, ancora, augurando gravi problemi di salute alla stessa. Chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo del figlio, frequentazioni con il padre in Spazio Neutro o comunque con modalità protette ed un assegno mensile di mantenimento del figlio di importo non Per_1 inferiore ai € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT ed al 60% delle spese extra-assegno. Chiedeva inoltre di ammonire il ER per le gravi inadempienze nei confronti del figlio con condanna al risarcimento dei danni a favore dello stesso minore, di individuare la somma di denaro dovuta dal ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
e la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Con decreto del 18.1.2024 veniva disposta la riunione del giudizio R.G. 29377/2023 al presente giudizio R.G. 33209/2023.
pagina 6 di 31 L'udienza di prima comparizione veniva tenuta in data 14.2.2024, dopo una iniziale udienza innanzi al GOT in data 10.1.2024 che si concludeva senza alcun accordo. Alla udienza del febbraio la madre spiegava la propria posizione e veniva disposto l'ascolto del minore con l'ausiliario dott.ssa veniva richiesta alle insegnanti ed ai responsabili della scuola di via Varzi di ES Persona_4 una breve relazione circa l'andamento scolastico di , in particolare il comportamento con i Per_1 pari, con gli insegnanti e la preparazione dei compiti, la presenza del corretto materiale scolastico,
l'adeguatezza dell'abbigliamento, la stanchezza eccessiva del minore in particolare con riferimento ai fini settimana in cui veniva accompagnato dal padre, in relazione all'anno scolastico 2022 e 2023, veniva disposto che il padre potesse vedere il minore solo alla presenza del nonno paterno in alcune giornate che venivano indicate con autorizzazione a sentirlo telefonicamente o con videochiamata una volta al giorno nella fascia oraria dalle 19 alle 21. I genitori venivano invitati a fare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sentito il minore ed acquisita la relazione dell'ausiliario, con ordinanza riservata dell'11.5.2024 veniva disposta CTU psicologia con nomina della dr.ssa e posto a carico del padre Persona_5
l'obbligo di versare alla madre dal rateo di maggio 2024 la somma mensile di € 600 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese e extra, compreso il 60% della mensa scolastica, oltre alla rivalutazione Istat con prima rivalutazione a maggio 2025, il padre veniva autorizzato a vedere il figlio alla presenza dei nonni paterni o dello zio paterno un pomeriggio alla settimana concordato dai difensori, in mancanza di accordo il giovedì, alternato con il sabato (due giovedì e due sabati al mese), recandosi il padre con i nonni o lo zio a prendere il bambino a casa della madre alle ore 14.30 e riportandolo poi a casa della madre alle 18.30, il sabato il bambino può essere preso alle ore 12.00 per pranzo e riportato al casa della madre alle ore 17.00, con conferma delle videochiamate di cui al punto 5 dell'ordinanza del 14.2.2024, e con divieto di filmare . Per_1
La CTU era depositata il 18.11.2024 ed alla udienza del 26.11.2024 venivano sentite le parti liberamente le quali dichiaravano: “siamo d'accordo sul percorso di sostegno psicoterapeutico per
, siamo in attesa di individuare il giusto nominativo;
bisogna aspettare che la dott.ssa del Per_1
ZZ si metta in contatto con la dott.ssa del e questa suggerisca un nominativo per seguire CP_3
o che lo faccia direttamente il dove c'è uno specialista in sindrome di Tourette. Per_1 CP_3
Siamo d'accordo per il ma dobbiamo ancora individuare un nominativo e siamo d'accordo per CP_4 un servizio di educativa domiciliare”. pagina 7 di 31 Il padre dichiarava di concordare con le valutazioni contenute sulla CTU e sulle conclusioni della stessa. Riferiva, altresì, di convivere con una nuova compagna e di aspettare una bambina, di averlo detto a e che lui era sembrato contento. Per_1
La madre dichiarava: “alcuni fatti sono stati riportati in modo diverso dalla realtà, dal papà soprattutto, speravo fosse preso in considerazione di più il vissuto di , invece questo non è Per_1 stato fatto. Sono d'accordo con le risultanze dal punto di vista dei provvedimenti suggeriti dalla CTU ma avrei preferito fosse indagato un po' di più quello che ha passato in questi ultimi anni. Per_1 non sono d'accordo che passi il messaggio che ci sia questa conflittualità con il padre, io ho sempre cercato di venire incontro al padre, io ho sempre cercato di evitare di incrementare i litigi, nel 90% dei casi io non partecipavo al conflitto, questa cosa mi spiace che non sia emersa. secondo me è Per_1 stato messo in diverse occasioni in pericolo dal padre, io non voglio che succeda qualcosa di male a
, che è il motivo per cui sono qui, come il farmaco che è stato dato in eccesso o non è stato Per_1 dato o il fatto che il padre possa non essere in condizioni di non lucidità per alcol quando tiene
… dice che non vuol andare dal padre e che se il giudice disporrà un aumento Per_1 Per_1 delle frequentazioni vuol dire che la psicologa non ha capito niente, che deve cambiare lavoro. Preciso che sono d'accordo sugli interventi proposti ma non sulla ripresa e la implementazione delle frequentazioni libere di con il padre. mi riporta di non voler ampliare le Per_1 Per_1 frequentazioni con il padre e che gli vanno bene le visite per come stanno avvenendo adesso”.
Il difensore del chiedeva la conferma dell'affido condiviso, la delega ai SS per la nomina Pt_1 dell'educatore domiciliare, si riservava di concordare con le colleghe di controparte il nominativo di un e di uno psicologo per il minore;
collocamento presso la madre con weekend alternati e CP_4 frequentazioni paterne dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, un pernotto infrasettimanale quando il weekend è di competenza paterna e due pernotti quando il weekend è di competenza materna, senza il vincolo della presenza dei nonni paterni. Natale a metà, Pasqua alternate, ponti alternati e due settimane durante le vacanze estive. In futuro si auspica un collocamento paritetico. Una riduzione del contributo di mantenimento paterno da 600 euro a 300 sia per le richieste frequentazioni di Per_1 con il padre sia perché il aspettava un'altra bambina per gennaio. Chiedeva che la causa fosse Pt_1 definita e insisteva nella domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso e vittoria di spese.
Il difensore della non si opponeva all'affido condiviso purché fosse disposta la presa CP_1 in carico del nucleo da parte dei SS, il percorso di educativa domiciliare almeno un'ora alla settimana e pagina 8 di 31 il e il percorso psicologico del minore ed il collocamento presso la madre;
rispetto alle CP_4 frequentazioni con il padre, la madre non si opponeva all'ampliamento, ma chiedeva che avvenissero alla presenza dei nonni o dello zio. Chiedeva la conferma della somma di 600 euro mensili per il mantenimento di tenendo conto anche del fatto che il padre sarebbe andato a vivere con la Per_1 compagna, condividendo così le spese abitative.
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente relatore così provvedeva:
“La causa, allo stato, non può essere definita.
E' necessario 1) che le parti nominino il COGE e depositino in giudizio il contratto di conferimento degli incarichi (come suggeriti nella CTU pagina 71) e che il coordinatore avvii il suo intervento con il nucleo familiare. E' necessario 2) che i genitori individuino uno psicologo o psicoterapeuta per Leonardo. E' necessario 3) che i servizi sociali del Comune di ES prendano in carico il nucleo familiare ed avvino l'intervento di educativa domiciliare presso la casa di entrambi i genitori. E' necessario, inoltre, 4) che i genitori avvivino un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuale per meglio comprendere le modalità con le quali rapportarsi con il figlio e per meglio comprendere le sue esigenze e per trovare un modalità di genitorialità comune. E' infine necessario verificare 5) che la madre comprenda che i propri vissuti non sono quelli del figlio e che accetti che il figlio possa avere un rapporto sereno con il padre e che per raggiungere detti obiettivi, se non vi riesce da sola, è necessario che intraprenda un percorso di sostegno psicologico.
Preliminarmente si osserva che in sede di ascolto ha riferito tutti i comportamenti di Per_1 inadeguatezza paterna che la madre aveva allegato nei propri atti, ripetendo precisamente, quasi alla lettera, il vissuto con il padre, non trascurando alcun comportamento ed anzi ampliandone la portata.
La precisione della narrazione fa riflettere visto che è stato sentito all'età di 10 anni quando Per_1 faceva la quinta elementare.
Alcune inadeguatezze del padre che si riverberavano sulla scuola, riferite dalla madre e dal bambino non sono state confermate dalla scuola di . La relazione della scuola Europa di Per_1
ES pervenuta il 22.2.2024 ha chiarito che è costante nell'esecuzione dei compiti, Per_1
l'abbigliamento è adeguato al contesto scolastico e quanto alla stanchezza eccessiva si sarebbe trattato di “sporadici episodi” e le insegnanti non sono state in grado di riferire se successivi o meno alla permanenza con il padre.
pagina 9 di 31 Viste le risultanze della CTU quanto al coinvolgimento del minore nel contrasto genitoriale e alla sua conoscenza degli atti di causa ed alla non differenziazione tra lui e la madre (si veda meglio infra) sorge il dubbio della non genuinità delle dichiarazioni del minore.
Del resto anche la dr.ssa nella relazione redatta dopo aver assistito all'ascolto del Per_4 minore ha sottolineato il profondo disagio del bambino che egli ascrive in via esclusiva e diretta alle caratteristiche della figura paterna. Descrive fatti molto gravi e comportamenti paterni del tutto inadeguati, però, dice l'ausiliario, nelle descrizioni verbalizzate, si ravvisano degli elementi -come la rigidità e l'irreversibilità delle immagini, di segno opposto portati a sostegno delle stesse tesi (per esempio il padre che beve un analcolico che sarebbe prova del fatto che fa la vittima e la conferma che di solito eccede con l'alcol), l'assenza di ambivalenza nelle descrizioni riguardanti il padre (ogni comportamento è negativo)- che fanno pensare a delle forzature il cui significato non può però essere dedotto dalla sola analisi dell'ascolto. Tanto che su suggerimento dell' ausiliario è stata disposta la
CTU.
Si osserva poi che la stessa madre in udienza ha dichiarato che “fino a luglio 2023 il bambino stravedeva per il papà, poi improvvisamente ha cominciato a raccontare delle cose preoccupanti”
(vedi sopra) e sembra poco verosimile, se non addirittura impossibile, che i comportamenti inadeguati del padre, che erano una costante della sua relazione con il figlio, non lo abbiano indotto ad un rifiuto paterno ben prima dei fatti dell'estate del 2023. Né appare verosimile che il bambino tenesse tutto dentro di sé ed andasse dal padre solo perché lui era più permissivo o per timore a riferire i fatti alla madre (la madre ha dichiarato “Da lì ha cominciato a raccontare altre cose successe Per_1 precedentemente che prima non poteva raccontare perché il papa gli diceva di non dirle a nessuno. Lui ha continuato ad andarci perché il papà lo lasciava più libero rispetto a me di giocare ai videogiochi ecc”) Ma anche immaginando che il bambino si sia tenuto tutto dentro non è possibile che lo stesso non abbia manifestato negli anni segni di malessere e di disagio che la madre avrebbe certamente colto.
Per dare contezza di questo assunto si riporta la relazione della dr. che riassume le Per_4 dichiarazioni di riportate nella lunga verbalizzazione del suo ascolto. “Sulla figura paterna: Per_1 dice che il padre spesso beve tanto;
che va spesso (Moltissime volte) troppo veloce in macchina e che lui quando è con il padre si sente in pericolo. Dice di sentirsi poco ascoltato dal padre (episodio del volume della musica in macchina) e che il padre non ascolta e non rispetta i suoi bisogni. Dice che il pagina 10 di 31 padre lo bacia in bocca anche forzandolo e questo gli dà fastidio;
altre volte gli ha toccato le parti basse, forse per scherzare ma: “a me dava fastidio”. A domanda risponde che se il Giudice spiegasse al padre che queste cose non si fanno, il genitore le farebbe lo stesso. Spesso bestemmia, come quando si è arrabbiato perché aveva detto alla mamma che il padre aveva acquistato una Mercedes. Per_1
Spontaneamente commenta: “… lui può fare quello che vuole con i suoi soldi”. Afferma che Per_1 il padre lo faceva dormire con le fidanzate ed è capitato che un intervento/commento della fidanzata gli avesse dato piuttosto fastidio (altalena). Le fidanzate ridevano quando il padre per gioco si abbassava i pantaloni e le mutande davanti a loro e davanti a . Era abitudine che il padre gli Per_1 facesse vedere i film la sera anche se lui non ne aveva voglia. Anche i film porno. Spesso il padre gli avrebbe fatto guardare i porno e la maggior parte delle volte il padre si addormentava dopo dieci minuti. A casa della madre si lava da solo, mentre a casa del padre avevano l'abitudine di fare la doccia insieme. Il padre spesso gli faceva la pipì addosso (è successo molte volte). Forse il padre voleva scherzare, ma a lui dava fastidio. I rimproveri della maestra sono attribuirti ai ritardi del padre. A scuola gli è anche capitato di addormentarsi perché il padre lo faceva stare sveglio alla sera tardi. Il padre gli faceva tanti regali per renderlo contento. Certe cose, però, non lo facevano contento;
per esempio quando mangiavano la pizza, a lui cadevano le briciole a terra e il padre iniziava a bestemmiare. Dice di provare spavento quando il padre bestemmia”. Si tratta di comportamenti gravi e ripetuti che avrebbero portato un bambino a mostrare il rifiuto paterno ben prima dell'estate del
2023.
Quanto alla CTU espletata si osserva che la stessa, dopo ampia indagine, ha rappresentato un quadro della situazione dei genitori e del minore che si ritiene condivisibile ed ha fornito risposta ai dubbi sopra sollevati.
In primo luogo emerge che le capacità genitoriali di entrambi non sono del tutto adeguate: appaiono in disaccordo su quasi ogni questione riguardante il minore, tanto da dover ricorrere all'ausilio di un terzo (fino ad ora i difensori) e detta necessità evidenzia non solo una incapacità comunicativa e di coordinazione di entrambi, ma soprattutto l'assenza di un ruolo genitoriale pienamente sviluppato e condiviso. Entrambi, per motivi differenti, non riescano ad avere piena fiducia nell'operato dell'altro genitore. La loro comunicazione poco efficiente e poco efficace rischia di porre i bisogni di sullo sfondo e in un'ottica prognostica ciò non può che raffigurarsi come un Per_1 ostacolo per . Entrambi i genitori, seppur a livelli differenti, faticano nella capacità di Per_1
pagina 11 di 31 mentalizzazione ma l'area maggiormente critica riguarda il coinvolgimento di nella loro Per_1 conflittualità. È emerso infatti che è a conoscenza addirittura del contenuto delle Per_1 comunicazioni tra i legali e degli accertamenti tossicologici effettuati dal padre (tra l'altro con risultato negativo). Il non aver saputo proteggere il figlio dalla conflittualità esistente tra i genitori e le comunicazioni che gli sono arrivate di discredito della figura dell'altro sono un marcato indice di pregiudizio per il minore e mostra che i genitori non sono allo stato in grado di vivere la co- genitorialità con serenità ed antepongono l'antagonismo verso l'altro alla responsabilità genitoriale.
Le incongrue triangolazioni sul minore, condizionato affinché si esprima o raccolga prove contro l'altro genitore, è da ritenersi molto pregiudizievole. Realisticamente i genitori non pare abbiano saputo capire quanto il loro agire possa compromettere lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo del figlio.
Quanto alla madre ella fatica a scindere i propri vissuti da quelli del minore ed è dunque l'indistinzione tra la propria mente e la mente del bambino a costituire un vulnus della sua capacità genitoriale, impedendo al figlio una separazione psichica che possa consentirgli di strutturarsi.
L'accesso all'altro genitore è stato interrotto dalla sig.ra a fronte dei due episodi sopra citati CP_1
(pronto soccorso e gita al lago) e detta interruzione si è protratta per 9 mesi senza che sia stato preso in debita considerazione il vissuto di e quali conseguenze avrebbe potuto patire. Se la sig.ra Per_1 ha riferito che fino a giugno 2023 il rapporto tra e il padre era buono e non destava indici di Per_1 preoccupazione, a maggior ragione questa decisione arbitraria ha inevitabilmente generato in un certo grado di malessere e disagio che si è poi esacerbato nel rifiuto verso il padre. Il Per_1 non aver gestito in modo corretto tali situazioni non depone a favore di una garanzia di libero accesso al genitore non prevalente. La anche nel corso della CTU, ha mostrato una concezione della CP_1 figura paterna ritenuta inaffidabile partendo da elementi di realtà presi come spunto per dimostrarne le mancanze e l'inadeguatezza, che appare il risvolto della propria esperienza personale che la stessa non riesce a differenziare da quella del figlio.
Quanto a emerge dalla CTU il suo “mondo interno”, racconta di un ragazzino Per_1 piuttosto in difficoltà. fatica a conservare una propria posizione critica autonoma senza Per_1 rendersi permeabile a vissuti esterni che possano assumere una qualità suggestiva o induttiva. Il pensiero, per quanto riguarda la figura paterna, è assestato su livelli di rigidità, poco sottoponibile a critica anche dinnanzi ad evidenze che si pongono in netto contrasto con la sua idea. Questo assetto pagina 12 di 31 impermeabile rischia di porsi come elemento di pregiudizio evolutivo del minore. Possiede una modalità ambivalente che sfugge al suo controllo intenzionale e lascia intravedere un registro opposto nei confronti del padre. Da un lato descrive la figura del genitore non solo come non tutelante ma addirittura come pericolosa, incurante della sua incolumità e dedita a comportamenti abitudinari e non sporadici altamente gravi tali da giustificare la “paura” nei suoi confronti. Dall'altro rievoca i bei momenti trascorsi con il padre, ne ricerca la vicinanza fisica, si relaziona a lui in modo affettuoso e scherzoso e riferisce di aver trascorso, anche recentemente, dei momenti di qualità con il genitore.
L'ostacolo affettivo maggiore che si ravvisa per risiede proprio nell'elevata conflittualità Per_1 della coppia genitoriale dove il minore è investito di un ruolo che non gli compete. È costantemente esposto alla litigiosità tra i due genitori e si ravvisa la presenza di dinamiche ablative nei confronti della figura paterna. è costretto a schierarsi e a non potersi svincolare dalla posizione Per_1 determinata, seppur nei diversi momenti di osservazione esprima bisogni di segno opposto.
Giova ribadire che le conclusioni della psicologa nominata CTU poggiano proprio sulla l'osservazione su . Semplificando: quando il bambino parla si esprime contro il padre (come Per_1 nell'ascolto) quando vive con il padre è sereno, gioioso ed affettuoso, partecipante e proponente il gioco senza inibizioni e paure. Il padre è collaborativo, propositivo ed adeguato, la madre rimane in disparte in un atteggiamento di chiusura.
Si riporta una brano della CTU (pag.46 e 47 ) di osservazione e poi di tutta la Persona_6 famiglia. appare vivace ed esprime il proprio progetto al padre iniziando a disegnare per Per_1 primo. Il papà si pone in modo attivo e propositivo e l'interazione osservabile tra i due fa trasparire una buona complicità e vicinanza affettiva che si traduce anche a livello fisico. prende Per_1
l'iniziativa e inizia a disegnare, il padre interviene a fornire qualche indicazione ponendosi in modo propositivo e non direttivo. mostra di accettare i suggerimenti del padre e interagiscono su
Per_1 cosa e come rappresentare. Il dialogo tra i due è tonico, si mostra attivo e non si mostra
Per_1 intimorito dalla vicinanza del padre verso cui si permette anche di esprimere in senso bonario delle critiche senza alcuna paura di essere sgridato o ripreso. Durante l'esecuzione il padre sollecita nella memoria di i ricordi di queste giornate trascorse insieme e anche il bambino mostra di
Per_1 conservare dei ricordi piacevoli di detti momenti. Nel rapporto con il padre si mostra a suo
Per_1 agio, non compaiono indici di tensione o di inibizione. L'interazione è collaborativa e positiva con anche momenti di scherzo, complicità e vicinanza fisica. Il disegno rappresenta loro due mentre pagina 13 di 31 giocano nel bosco a calcio e le loro biciclette. Il foglio è riempito nella sua interezza, il tratto è marcato e non compaiono elementi irrealistici. Come titolo hanno scelto “un bel pomeriggio con papà”. racconta che descrive loro due, dopo essere giunti con le biciclette nel bosco, Per_1 giocano a palla nel bosco dietro casa e il padre aggiunge raccontando che spesso si recavano nel bosco portandosi delle piadine e trascorrendo il pomeriggio giocando.
Nell'attesa di far rientrare la sig.ra e il papà si abbracciano e Parte_2 interagiscono in modo tranquillo”.
La relazione peritale continua come segue:
“Viene quindi chiesto alla sig.ra di entrare e la consegna fornita è quella di CP_1 rappresentare un disegno che descriva la loro famiglia. si siede in mezzo ai genitori. Nel Per_1 decidere cosa rappresentare principalmente interagiscono e il papà mentre la sig.ra non Per_1 interviene. Concordano di disegnare, su proposta del padre, una vacanza che hanno trascorso tempo fa insieme in Croazia. L'atteggiamento del padre è collaborativo e si confronta con Per_1 sull'organizzare il disegno mentre la sig.ra rimane prevalentemente in disparte. Il papà sceglie l'azzurro, l'arancione e la mamma il verde. appare sereno ed interagisce
Per_1 Per_1 soprattutto con il padre. Il papà propone alla madre di disegnare la strada. Per tutta la durata dell'esecuzione sono principalmente e il papà che parlano, si confrontano e disegnano a
Per_1 differenza della sig.ra che si lascia ingaggiare poco dal progetto. Interviene per formulare una velata critica al disegno che fino a quel momento avevano eseguito e il papà ma i due si attivano
Per_1 per cercare comunque una soluzione condivisa. si rivolge in via prevalente al padre e lo fa
Per_1 in modo sicuro, sostanzialmente sovrapponibile all'atteggiamento manifestato durante l'interazione duale ed appare attivato positivamente dalle sollecitazioni del contesto e del padre. Difficilmente i genitori si coinvolgono a vicenda ma le uniche aperture verso l'altro sono da parte del sig. Pt_1 verso cui la sig.ra mostra sostanzialmente chiusura. In via prevalente il disegno viene eseguito da e dal papà e infatti anche si rivolge, anche dal punto di vista non verbale, Per_1 Per_1 principalmente al padre. Il maggior impegno grafico e di realizzazione è del bambino con il padre, la sig.ra disegna delle linee che rappresentano la strada, le montagne e una casetta senza particolari elementi di arricchimento. Gli elementi disegnati da e dal papà sono invece più Per_1 particolareggiati. Il minore disegna i personaggi, loro tre, in cui si colloca al centro e in mezzo ai genitori mentre viene tenuto per mano da entrambi senza interrompere il tratto. Al termine vi è una pagina 14 di 31 breve interazione tra i tre sulla decisione riguardante il titolo e la madre propone “una vacanza in
Croazia” che viene accettato dal papà e da . Il papà sollecita il ricordo di quella vacanza e Per_1 anche afferma di ricordarla soprattutto perché in quella vacanza aveva perso il ciuccio e al Per_1 rientro a casa, racconta il padre, i due genitori avevano regalato un quad rosso al figlio per premiarlo di non aver fatto i capricci. Anche durante questo breve momento positivo e di ricordo di un tempo passato piacevole condiviso da tutti e tre la mamma non interviene e rimane in silenzio non facendosi coinvolgere”.
Quanto sopra analizzato non può che far ritenere che la madre debba comprendere la necessità di cambiare atteggiamento e di non ostacolare, non solo a parole, la relazione del bambino con il padre che appare, quando è vissuta, sana e serena.
Deve pertanto accogliersi il suggerimento del CTU che ha concluso, non solo proponendo gli interventi che si sono indicati più sopra e sui quali le parti hanno concordato ma anche suggerendo un ampliamento delle frequentazioni padre-figlio (week end alternati e frequentazione infrasettimanale) che possa concretizzarsi nell'immediatezza e soprattutto svincolando la frequentazione alla obbligatoria presenza dei nonni o dello zio. Anche per quanto riguarda le vacanze estive e i periodi di festività, si ritiene importante che possa trascorrere detti momenti sia con la mamma sia con Per_1 il papà, tra l'altro a maggior ragione ora che sta per nascere una sorellina che deve Per_1 accettare. Ha evidenziato che non vi sono elementi che si pongano come limitativi nella frequentazione tra e il padre ed anzi che si deve scongiurare il rischio di cristallizzazione delle dinamiche Per_1 alla base del rifiuto e dell'espulsione della figura paterna. Osservando il principio di gradualità, qualora la risposta del minore fosse congrua anche a fronte degli imminenti cambiamenti che dovrà affrontare, si potrebbe giungere ad una soluzione paritetica (anche entro 12 mesi) purchè vengano mantenuto il focus sulle necessità pratiche e organizzative del minore e senza modificare in senso peggiorativo la sua routine.
Se la coppia genitoriale non riuscirà a prendere consapevolezza della necessità di essere accompagnati in un percorso che consenta di maturare una maggiore capacità di mentalizzazione dei bisogni evolutivi del minore, non potrà trovare una dimensione genitoriale condivisa e dovranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità.
Conclusivamente devono incaricarsi i servizi sociali del comune di ES di prendere in carico il nucleo familiare ad avviare uno stretto monitoraggio al fine di verificare che i genitori rispettivo gli pagina 15 di 31 impegni assunti in relazione alla nomina di un CO.GE e di avviare un sostegno psicoterapeutico a favore di ed affinché rispettino le disposizioni che si assumono con il presente Per_1 provvedimento di ripresa delle frequentazioni libere tra ed il padre. I servizi inoltre devono Per_1 avviare con urgenza, in collaborazione con i servizi di Legnano, un intervento di educativa domiciliare presso la casa della madre di ES in via Valera n. 31/R e presso la casa del padre allo stato in
Canegrate via Terni 8 e devono anche segnalare tempestivamente al Tribunale ritardi o inadempienze dei genitori.
Devono invitarsi i genitori a nominare un CO.GE con le funzioni indicate a pagina 71 dell'elaborato peritale e devono invitarsi i genitori a concordare per un nominativo che possa avviare un sostegno psicoterapeutico per . In caso di inottemperanza dei genitori i servizi sociali Per_1 dovranno avviare presso la neuropsichiatrica competente per territorio affinché sia avviata Per_1 una presa in carico per una valutazione e quindi sia avviato un adeguato sostegno.
Infine devono ampliarsi le frequentazioni tra il padre e prevedendo fine settimana Per_1 alternati dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera ore 19. Sarà la mamma a portare il figlio dal padre per far comprendere al bambino (con i fatti) che non ci sono chiusure materne alla ripresa della relazione con il padre e sarà il padre a riaccompagnare il bambino dalla madre la domenica sera. Il padre starà con il figlio anche un pomeriggio-sera alla settimana, in mancanza di accordo il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per il momento non si prevede il pernotto infrasettimanale per consentire a gradualità. Gli altri periodi sono disciplinati come in dispositivo. Per_1
Il padre potrà stare con il figlio senza la necessaria presenza del fratello e dei propri genitori.
Si auspica che possa essere sempre presente la nuova compagna del padre e la sorellina per avviare una relazione tra i due fratelli.
Quanto al contributo economico a carico del padre attualmente fissato in € 600 mensili si ritiene che debba essere, allo stato, ridotto ad € 500,00 mensili vista la imminente nascita di una nuova figlia per il e vista la ripresa delle frequentazioni. Pt_1
Il ER lavora come impiegato presso il Calzaturificio Brunate s.r.l. con un reddito di €
54.9974 nella CU/2021, di € 56.689 nella CU del 2022, di € 69.667 nella CU del 2023 e di € 70.332 nella CU del 2024. Quest'ultimo importo, detratte le tasse e le imposte provinciali e comunali, porta ad un reddito medio mensile netto di € 3.792. E' proprietario della casa dove vive con un mutuo di €
321 mensili ed ha un finanziamento Findomestic con un rateo di € 394. Ha dichiarato di avere un pagina 16 di 31 debito con i propri genitori per l'acquisto della casa che restituirebbe con rate mensili di € 700 ma allo stato, visti gli estratti conto, non emergono le uscite suddette. Ha dichiarato di voler vendere la casa di sua proprietà e di voler acquistare con la compagna, previa vendita della casa anche della compagna, di un nuovo appartamento più adeguato alle esigenze della famiglia e più vicino a
. I versamenti di circa € 20 mila che emergono dal suo conto corrente sembrano essere stati Per_1 giustificati dal nel senso che sarebbero il rientro di un libretto postale che aveva aperto per Pt_1 avviare un risparmio nell'interesse del figlio che ha deciso di chiudere riportando la provvista sul proprio conto. Detta giustificazione potrà trovare definitiva conferma allorché lo stesso depositerà la copia del suddetto libretto di risparmio.
La è impiegata presso la Dekra Italia s.r.l. ed ha redditi annui lordi per € 23.026 nel CP_1
730 del 2021, di € 24.268 nel PF 2022, di € 25.268 nel 730 2023, e di € 26.666 nella CU del 2024.
Detta somma detratte le tasse e le imposte locali e divisa per 12 mesi consente un reddito netto medio mensile di € 1.825. E' proprietaria della casa dove vive e paga una rata di mutuo di € 390 mensili.
Pertanto la situazione economica dei genitori rende equo l'importo sopra indicato di € 500 mensili. Si ritiene che la spese extra debbano essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori, che tra le spese extra debba essere compresa anche la mensa scolastica e che l'AUF debba essere incamerato integralmente dalla madre.
P.Q.M.
1. Affida il figlio minore nato a Milano l'[...] ad [...] i genitori, con Per_1 prevalente collocamento presso la madre, in ES via Valera 31/R,
2. Dispone che il padre tenga con sé il figlio a fine settima alternati dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera ore 19 prima di cena. Sarà la mamma a portare il figlio dal padre e sarà il padre a riaccompagnare il bambino dalla madre la domenica sera;
inoltre il padre starà con il figlio un pomeriggio/sera alla settimana, in mancanza di accordo il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 andandolo a prendere e riportandolo a casa della madre. Nelle prossime vacanze natalizie Per_1 starà con il padre dal 26 mattina ore 10.00 al 29 sera ore 18.00. Inoltre le vacanze di Pasqua saranno alterante tra i genitori, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo), 15
pagina 17 di 31 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.5 di ogni anni le future vacanze natalizie saranno divise in due periodi uguali che i genitori alterneranno di anno in anno,
3. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES prendano in carico il nucleo familiare ed avvino uno stretto monitoraggio al fine di verificare l'osservanza delle frequentazioni di ed Per_1 il padre come qui regolate;
avviino con urgenza, eventualmente in collaborazione con i servizi di
Legnano, un intervento di educativa domiciliare presso la casa della madre di ES in via Valera n.
31/R e presso la casa del padre allo stato in Canegrate via Terni 8 e verifichino la situazione psicofisica del minore,
4. Dispone altresì che i servizi sociali del Comune di ES monitorizzino il rispetto degli impegni assunti dai genitori in particolare in relazione alla nomina di un CO.GE e affinché si adoperino per avviare un sostegno psicoterapeutico a favore dei , Per_1
5. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES, in caso di inattività dei genitori avviino il presso la neuropsichiatrica competente per territorio affinché sia avviata una presa in Per_1 carico per una valutazione e quindi sia avviato un adeguato sostegno,
6. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES avviino un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuale ed un percorso di sostegno psicologico per la madre, se accettato,
7. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES comunichino con urgenza all'Ufficio situazioni di pregiudizio per il minore,
8. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre , entro il 5 di ogni mese , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 500 a decorrere dal rateo di dicembre
2024 oltre alla rivalutazione Istat con prima rivalutazione a dicembre 2025, oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida di questo Tribunale e della Corte di Appello di Milano comprendendosi anche il 50% della mensa scolastica,
9. L'AUF sarà percepito integralmente dalla madre,
10. Dispone che i difensori depositino il contratto con il CO.GE e indichino lo psicoterapeuta che seguirà e da quando inizierà il percorso entro il 10.1.2025, Per_1
11. Dispone che il ER depositi il libretto postale sul quale aveva fatto i versamenti per entro la suddetta data Per_1
12. Dispone che i servizi sociali di ES inviino una relazione, anche se solo iniziale, entro il
29.2.2025” e rinviava la causa all'udienza del 5.3.2025. pagina 18 di 31 Alla suddetta udienza sentite le parti e i rispettivi difensori il Presidente relatore disponeva il proseguo degli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali del Comune di ES, segnalando che non era stata depositata la richiesta relazione entro il termine fissato del 29.02.2025 e dando termini per nuovo deposito, invitava le parti a proseguire il percorso con il si riservava sull'istanza di CP_4 riduzione del contributo di mantenimento avanzata dal padre e rinviava la causa all'udienza del
25.06.2025.
Con ordinanza ex art. 473 bis .29 c.p.c. del 09.03.2025 il Presidente relatore così provvedeva:
“Il ha chiesto che siano ampliati i tempi di permanenza di presso di lui, Pt_1 Per_1 chiedendo un pernotto in più: in particolare il mercoledì sera con accompagnamento a scuola il giovedì mattina (allo stato il padre sta con il figlio dalle ore 18 alle ore 21) ed ha dato disponibilità anche ad ulteriori pernotti auspicando che si possa arrivare presto ad un pari tempo come suggerito dalla CTU.
Il ha chiesto, inoltre, che il contributo di mantenimento per sia azzerato o Pt_1 Per_7 ridotto ad € 200 mensili alla luce delle considerazioni verbalizzate alla scorsa udienza.
La difesa della si è opposta. CP_1
La domanda di ampiamento delle frequentazioni è fondata.
Si richiama tutto quanto espresso nella CTU ed anche nella ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c.
In particolare si evidenzia che le frequentazioni ivi disposte venivano dopo un periodo di chiusura dei rapporti del minore con il padre o di presenza “sorvegliata” dai nonni paterni o dallo zio paterno.
Quindi, come anche espresso nella suddetta ordinanza, era necessario procedere con prudenza e gradualità. Ora che le frequentazioni sono avviate e che non sono emerse controindicazioni e che anzi sembra che abbia accolto positivamente la nuova sorellina e si senta a proprio agio nel Per_7 contesto paterno, possono essere aumentate pur, allo stato, senza addivenire ad un pari tempo.
Pertanto si ritiene che sia funzionale al benessere del minore prevedere da subito il pernottamento presso il padre nella notte tra mercoledì e giovedì di tutte le settimane e prevede fin d'ora che dopo un primo periodo di adeguamento al pernotto infrasettimanale, le notti debbano diventare due quando la settimana si conclude con il fine settimana di competenza materna.
La domanda del di riduzione del contributo di mantenimento è fondata nei limiti di Pt_1 seguito indicati.
pagina 19 di 31 Devono richiamarsi le valutazioni effettuate con la ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. dell'8.12.2024 quanto alle entrate ed ai debiti delle parti sottolineando che la loro situazione reddituale non si è modificata.
Nella ordinanza però non si è adeguatamente evidenziato che la madre percepisce integralmente l'AUF che è pari ad € 220 mensili, ma anche che la stessa deve versare € 360 mensili per noleggio a lungo termine dell'auto che utilizza (doc 18).
Ancora nella ordinanza non è stato ritenuto documentato il rimborso per il prestito fatto dai genitori al per acquisto, ristrutturazione e arredo della casa di Canegrate mentre, come meglio Pt_1 evidenziato nelle note dallo stesso depositate in data 3.3.2025 e dai documenti a corredo, emergono dagli estratti conto i versamenti a favore del padre a titolo “rimborso casa” dal 2022 al 2025. Si tratta di importi variabili che portano ad una media mensile di circa € 700.
Richiamato, però, l'importante divario reddituale dei genitori la riduzione del contributo non può essere ad € 200 come richiesto.
Considerata la maggiore permanenza di con il padre, le poste passive cui entrambi i Per_7 genitori devono far fronte, e comunque ribadito che il padre deve provvedere anche al mantenimento della nuova figlia, seppur in concorso con la di lei madre, si ritiene equo quantificare il contributo paterno per nella somma mensile di € 300. Per_7
P.Q.M.
A parziale modifica della ordinanza ex art. 473 bis .22 del 8.12.2024
1. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé il figlio, con efficacia immediata, la notte del mercoledì di tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina e, a decorrere dalla settimana che inizia con lunedì 14 aprile, due giorni infrasettimanali con pernotto, in assenza di accordo dal martedì alle ore 18 fino al giovedì mattina riportandolo a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna,
2. Ridetermina il contributo di mantenimento paterno nella somma di € 300 mensili con decorrenza dal rateo di aprile 2025, con rivalutazione monetaria Istat e con prima rivalutazione ad aprile 2026” e confermava il rinvio alla udienza del 25.06.2025.
Alla suddetta udienza i difensori chiedevano che, esaurita l'istruzione, fosse fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e il
Presidente fissava l'udienza per la rimessione della causa al collegio per il giorno 23.10.2025, pagina 20 di 31 sostituendo detta udienza con il deposito delle note scritte, concedendo i termini di legge per il deposito degli atti di cui alle lett. a, b e c dell'articolo sopracitato.
Con ordinanza del 23.10.2025, rilevato che le parti avevano depositato gli atti conclusivi del giudizio ex art. 473 bis.28, il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, la quale era discussa e decisa nella camera del consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Preliminarmente si dà atto che le conclusioni delle parti sono coincidenti in relazione all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, alle sue frequentazioni con il padre, alla Per_1 prosecuzione da parte dei genitori del percorso con la Co.Ge, dott.ssa all'Assegno Unico Per_2 per la Famiglia a favore della madre e alla ripartizione delle spese extra per al 50% tra i Per_1 genitori.
In ordine alla responsabilità genitoriale:
- Il Tribunale non può che richiamare le considerazioni già esposte con l'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc che hanno portato all'affido condiviso di ad entrambi i genitori e al suo Per_1 prevalente collocamento presso la madre con ampi diritti di visita del padre, da ultimo modificati e ulteriormente ampliati con l'ordinanza del 09.03.2025.
- Infatti, nel corso del presente procedimento è stato possibile appurare -raccolte le ampie dichiarazioni rilasciate dalle parti nonché dallo stesso minore, sentito dal Presidente relatore all'udienza del 03.04.2024 alla presenza dell'ausiliario dott.ssa ed analizzata Per_4 attentamente la relazione depositata in atti dalla CTU nominata, dott.ssa che si Per_5 condivide integralmente per l'ampiezza della analisi e la coerenza delle conclusioni con gli elementi raccolti- la mancanza di elementi di criticità o di inadeguatezza nei comportamenti del padre nei confronti del figlio minore e in generale nel rapporto padre-figlio. Si evidenzia che anche la madre, che inizialmente aveva chiesto l'affido super-esclusivo, da ultimo, e nelle conclusioni come sopra precisate, ha chiesto il condiviso. L'affido condiviso, dunque, deve essere confermato confidando che i genitori riescano a ritrovare del tutto, anche con l'aiuto degli strumenti messi in campo, la sintonia necessaria per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
pagina 21 di 31 - Le considerazioni svolte dalla nei suoi atti conclusivi, volte a dare una lettura della CP_1 consulenza tecnica come inficiata dalla mancata nomina di un consulente di parte (non CP_1 nominato per questioni economiche), appaiono destituite di ogni fondamento. In primis, subito dopo le conclusioni delle operazioni né ella né il suo difensore ne hanno contestato lo svolgimento, piuttosto condividendone le conclusioni. In secondo luogo, la CTU si è ampiamente soffermata sull'osservazione del minore e sul rapporto dello stesso con entrambi i genitori, fornendo un quadro approfondito e chiaro e proponendo conclusioni adeguate, tanto che le parti le hanno fatte proprie. La presenza di un CT di parte poco o nulla CP_1 avrebbe potuto influenzare i rilevi tecnici e le valutazioni del CTU. Tra l'altro le problematiche emerse dalla CTU sono sovrapponibili ai rilievi effettuati dalla dott.ssa nella Per_4 relazione depositata all'esito dell'ascolto di , convincendo ancor più della attendibilità Per_1 della valutazione del CTU.
- Non vi sono dubbi in ordine alla circostanza che il disagio di sia riconducibile alla Per_1 circostanza di essersi trovato al centro della conflittualità tra i genitori, il che gli ha causato un evidente conflitto di lealtà nei confronti della madre e lo ha portato a sposare la sfiducia di quest'ultima nei riguardi del padre, sfiducia che la stessa madre non ha mai cercato di nascondere, manifestando un atteggiamento di chiusura e arroccamento sulle proprie posizioni anche durante la stessa CTU. Per quanto la abbia sempre dichiarato di non aver mai CP_1 voluto ostacolare i rapporti del padre con il figlio, con i comportamenti ella ha dimostrato il contrario. Sebbene tali comportamenti non possano essere considerati dolosamente preordinati al suddetto risultato, la sua totale mancanza di fiducia nelle capacità genitoriali del non è Pt_1 sfuggita al figlio che l'ha respirata e, a sua volta, agita.
- Al di là delle considerazioni negative della contenute negli atti finali del giudizio, CP_1 deve sottolinearsi il positivo risultato ottenuto dopo il deposito della CTU: la madre ha aderito ai percorsi suggeriti e non si è più opposta alla ripresa delle frequentazioni di con il Per_1 padre ed entrambe le parti hanno precisato le proprie conclusioni in linea con le disposizioni assunte in ordine all'affido condiviso di ad entrambi i genitori e in ordine alla Per_1 regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio per come attualmente in essere.
- Su quest'ultimo punto è opportuno evidenziare che entrambe le parti hanno chiesto la conferma della attuale regolamentazione, pur avendo il padre, nelle sue conclusioni, e pagina 22 di 31 contraddittoriamente, insistito anche per un collocamento paritetico di . Tale Per_1 domanda non può trovare accoglimento, poiché la regolamentazione disposta, di cui lo stesso padre chiede la ratifica, per quanto ampia, non comporta che passi lo stesso con Per_1 entrambi i genitori, risultando comunque una sua prevalente permanenza presso la madre. Deve pertanto confermarsi il prevalente collocamento di presso la madre, con la Per_1 regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio per come già disposta.
- Positivamente, il Tribunale evidenzia che le parti hanno ottemperato alle indicazioni suggerite dalla CTU e condivise altresì dal Presidente relatore, e hanno provveduto alla individuazione e nomina di un Co.Ge nella persona della dott.ssa con la quale hanno iniziato un Per_2 percorso che intendono continuare. La dott.ssa nella sua relazione di giugno 2025 Per_2
(depositata congiuntamente dalle parti in data 14 giugno 2025) evidenzia risultati positivi emersi nel corso del percorso di coordinazione, ritenendo possibile 'una progressiva assunzione di maggiore autonomia da parte della coppia genitoriale nella gestione condivisa delle responsabilità educative e decisionali relative al minore'. I genitori sono entrambi concordi nel voler proseguire tale percorso con la dott.ssa secondo le indicazioni che darà la Per_2 professionista stessa.
- Altro risultato positivo raggiunto e quello relativo alla individuazione di uno psicoterapeuta per il figlio. E' stato reperito e ha iniziato il proprio percorso presso la Cooperativa Per_1
Metafora di via Aldo Moro 28 di Rho con la dott.ssa Entrambi i genitori hanno Parte_3 dichiarato di essere d'accordo nella necessità di prosecuzione del suddetto percorso, che il
Tribunale ritiene fondamentale nell'ottica del best interest di . Per_1
- Quanto alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con attivazione del percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori si evidenzia che i comuni di residenza dei genitori sono diversi, in quanto la madre vive nel comune di ES, mentre il padre si è trasferito nel corso del procedimento da Canegrate a Bollate, nell'abitazione della sua attuale con compagna, con la quale ha avuto recentemente una figlia. Purtroppo,
l'attivazione dell'intervento di educativa domiciliare non si ancora concretizzato perché non è ancora stato possibile individuare una figura educativa idonea. I Servizi Sociali hanno comunque dichiarato di essere intenzionati ad attivare l'intervento nel più breve tempo possibile e questo Tribunale non può che sottolineare l'importanza della celere attivazione pagina 23 di 31 dell'educativa, in quanto fondamentale per . Gli stessi operatori del Comune di Per_1
Canegrate, infatti, hanno riportato nell'ultima relazione depositata in atti (del 12.06.2025) che
“l'intervento di educativa domiciliare possa essere un intervento di supporto non solo al minore nella relazione con entrambi i genitori, ma anche nel sostegno a questi ultimi Per_1 rispetto al loro ruolo genitoriale, offrendo la possibilità di una continuità genitoriale”.
- In generale si osserva che i servizi di ES, che sono quelli che hanno seguito maggiormente il nucleo, dopo aver preso contatti con tutti gli operatori coinvolti a sostegno del nucleo familiare, hanno riferito quanto segue: “Alla luce di quanto sopraesposto e del confronto con la rete dei
Servizi coinvolti, si rileva, allo stato, un'evoluzione positiva della situazione familiare. I genitori, pur avendo attraversato in passato momenti di forte conflittualità, appaiono oggi maggiormente collaborativi e orientati ad una genitorialità condivisa in relazione alle decisioni riguardanti . Entrambi i contesti abitativi, sia quello materno ad ES, sia quello Per_1 paterno a Bollate, si presenterebbero come ambienti idonei sotto il profilo affettivo, educativo e materiale. appare un ragazzino ben curato, con buone capacità relazionali e ben Per_1 inserito nel contesto scolastico e sociale. Le osservazioni emerse nel corso della visita domiciliare, così come i colloqui con il minore riflettono l'immagine di un ragazzo sereno, affettuoso e creativo, con relazioni significative sia in ambito familiare che nel gruppo di pari”.
- E' estremamente positivo che, nonostante le iniziali preoccupazione in ordine alla situazione del minore, i genitori all'esito del presente giudizio stanno superando, grazie al supporto di tutti i soggetti coinvolti, i loro personali motivi di attrito nonché le valutazioni di sfiducia l'uno nei confronti dell'altro, e stanno partecipando attivamente a tutti i percorsi attivati, nell'ottica di focalizzarsi sul bene del figlio.
- Per proseguire nel percorso di crescita e nella ricerca di una sempre maggior alleanza genitoriale è opportuno che i Servizi Sociali di ES e proseguano con la Controparte_5 presa in carico del nucleo familiare e in tutti i percorsi attivati nell'interesse di e dei Per_1 genitori.
- Si evidenzia che la madre si è resa disponibile ad intraprendere un proprio percorso personale di supporto psicologico, che è stato ritenuto fondamentale perché ella possa comprendere che i propri vissuti non sono quelli del figlio e che possa accettare che il figlio riesca a coltivare una relazione serena con il padre. Detto percorso però non pare essere stato attivato: è stato pagina 24 di 31 segnalato che il Servizio ha formalmente attivato la richiesta di presa in carico presso i Servizi
Specialistici territorialmente competenti.
In ordine alle condizioni economiche
- Le parti sono d'accordo sulla ripartizione al 50% delle spese extra per e sulla Per_1 percezione integrale da parte della madre dell'AUF, pari ad euro 220 mensili.
- Hanno svolto, invece, domande differenti sul contributo di mantenimento paterno per , Per_1 attualmente fissato in euro 300,00 mensili. Il ER, infatti, insiste affinché tale contributo venga revocato ovvero ridotto ad euro 200,00 mensili;
la invece insiste affinché esso CP_1 sia aumentato ad euro 450,00 mensili.
- Deve evidenziarsi che nel corso del presente procedimento tale contributo è stato progressivamente ridotto in base ai cambiamenti intervenuti, soprattutto nella situazione del padre: in particolare in base al progressivo ampliamento dei suoi tempi di visita con il figlio, nonché alla nascita della nuova figlia avuta dalla compagna. L'attuale ammontare Per_8 stabilito in euro 300,00 mensili è stato fissato con ordinanza del 09.03.2025, con la quale sono state altresì regolamentate le frequentazioni paterne come attualmente in essere.
- Il Tribunale ritiene che la situazione patrimoniale-reddituale delle parti per come ivi da ultimo fotografata non abbia ad oggi subito mutamenti di sorta, tali da comportare una modifica dell'attuale quantum del contributo di mantenimento paterno, che non può essere modificato, né in aumento né in diminuzione, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dei loro impegni economici e dei tempi di permanenza di con i genitori. Per_1
- Si evidenzia, inoltre, che in questa sede non possono valutarsi eventuali decisioni o evoluzioni future del nucleo familiare, come la possibilità che il padre acquisti una casa più grande, ponendo in vendita la casa di sua proprietà di Canegrate. Le statuizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nonché agli oneri economici gravanti sui genitori sono adottate rebus sic stantibus.
- Deve, pertanto, confermarsi l'attuale condizione che pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 300,00 Per_1 mensili, ferma altresì la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio e il percepimento integrale dell'AUF a favore della madre, condizioni sulle quali i genitori sono d'accordo. pagina 25 di 31 Le altre domande
- Il ha chiesto la condanna della madre al risarcimento ex art. 473 bis39 1° comma lettera Pt_1
b) cpc da quantificare per ogni giorno sottratto al padre che non ha potuto frequentare il figlio dal luglio 2023 all'aprile 2024, oltre ad un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno morale, sempre per aver impedito le visite tra il padre ed il figlio.
- Le domande sono infondate ed devono essere rigettate.
- Dall'istruttoria è emerso che, effettivamente, a far data dal luglio del 2023, si è verificata una interruzione della frequentazione tra il padre e il minore secondo le modalità precedentemente regolamentate dall'accordo tra i genitori, ratificato da questo stesso Tribunale nel 2018.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. e della configurabilità di un illecito endofamiliare risarcibile, è necessario valutare non solo il dato oggettivo della mancata frequentazione, ma anche l'elemento soggettivo che ha sostenuto la condotta del genitore collocatario e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto, nonché il rischio che tali condotte possano essere reiterate.
- Nel caso di specie, sebbene la madre abbia posto in essere comportamenti effettivamente ostativi, gli elementi acquisiti inducono a escludere che tale condotta sia stata mossa da un intento dolosamente ostruzionistico o dalla volontà di alienare la figura paterna. Appare invece verosimile che la abbia agito sulla base di una sincera, ancorché soggettiva, CP_1 convinzione che il padre tenesse comportamenti inadeguati e potenzialmente pregiudizievoli per il figlio. La condotta materna, dunque, trova la sua genesi in un intento protettivo –seppur attuato attraverso una autotutela non consentita– e non in una deliberata volontà di recidere il legame genitoriale.
- Tale lettura è corroborata dal comportamento processuale della madre la quale, ha prontamente adito l'A.G., al pari del padre, per sottoporre la questione al vaglio del Tribunale.
- Inoltre si sottolinea che detti comportamenti materni sono stati attuati solo a partire dal 2023 e non prima, risalendo la regolamentazione concordata dalle parti al 2018. Questo per evidenziare come la stessa non abbia avuto il fine di ostacolare il rapporto del padre con il figlio, assumendo i comportamenti che hanno dato inizio a questo procedimento dopo anni di regolari frequentazioni, ritenendo, nel suo sentire, che ci fossero degli elementi di pregiudizio per il minore, sulla base di episodi che le sono stati riportati dallo stesso. Se poi ella li ha connotati di pagina 26 di 31 una gravità maggiore e come tali restituiti al figlio, inevitabilmente influenzandolo nella visione della figura paterna, ciò non esclude che ella fosse animata da una sincera preoccupazione nei riguardi delle problematiche di salute del figlio e della sua incolumità.
- Altro argomento assolutamente rilevante per il rigetto delle domande paterne, è l'esame della condotta tenuta dalla in corso di causa: una volta incardinato il giudizio e intervenuti i CP_1 primi provvedimenti del Presidente relatore, volti al ripristino dei rapporti padre-figlio, ella vi ha dato piena esecuzione, seguendo le indicazioni fornite dal Giudice e dai servizi preposti, così dimostrando una fattiva collaborazione nel recupero della genitorialità paterna. Tale ravvedimento operoso e la puntuale osservanza dei provvedimenti giudiziali fanno venir meno i presupposti di attualità e gravità necessari per l'irrogazione delle sanzioni o degli ammonimenti richiesti di cui al primo comma dell'art. 473 bis.39, i quali hanno funzione punitiva, dissuasiva e conformativa per il futuro. Da questo punto di vista, infatti, non si ritiene che vi siano elementi tali da far presumere una possibile mancata ottemperanza alle statuizioni assunte, cui la stessa madre ha aderito con le conclusioni precisate.
- Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale, essa si ritiene debba essere inquadrata sempre nella cornice normativa dell'art. 473bis.39 cpc, ma nel secondo comma della suddetta norma, il quale afferma che il giudice può condannare un genitore al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore. Questa previsione normativa ha funzione sia sanzionatoria-punitiva ma anche, e forse soprattutto, risarcitoria, e il Tribunale ritiene, anche sotto questo profilo, di escludere la responsabilità della madre e di rigettare la domanda.
- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla genitorialità, non è un danno in re ipsa. Sebbene non si richieda necessariamente una prova specifica, essendo possibile anche la prova presuntiva, è onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare, anche appunto attraverso presunzioni, la concreta sofferenza patita o lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita causato dalla condotta altrui.
- Nel caso in esame, il padre si è limitato a dedurre l'inadempimento della madre, senza fornire specifici elementi probatori atti a quantificare o descrivere il pregiudizio morale concretamente subito nel periodo di interruzione dei rapporti padre-figlio. In assenza di tale prova, ma anche solo di allegazioni sul punto, e considerato altresì il contesto soggettivo (l'intento protettivo pagina 27 di 31 materno) che attenua la gravità dell'elemento psicologico dell'illecito, non vi è spazio per una pronuncia di condanna al risarcimento.
Le spese di lite
- Visto il parziale accordo delle parti in ordine alla regolamentazione delle responsabilità genitoriale sul minore, ma la iniziale posizione di totale chiusura della madre che ha necessitato l'espletamento della CTU, la soccombenza paterna sulle ulteriori domande, la reciproca soccombenza in ordine alle domande di contenuto economico, le spese di lite devono essere interamente compensate.
- Le spese della CTU, come già liquidate con decreto dell'8.12.2024, poste in allora ed in via provvisoria a carico esclusivo del padre devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (con diritto del padre al rimborso di quanto già pagato che non può essere liquidato nel presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida il figlio minore nato a Milano l'[...] ad [...] i genitori, con prevalente Per_1 collocamento presso la madre, in ES via Valera 31/R,
2. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
18:00 alla domenica ore 19:00, inoltre starà con il padre per il pernotto del mercoledì di Per_1 tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina, mentre per due giorni infrasettimanali con pernotto da martedì alle ore 18:00 fino al giovedì mattina nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna;
nelle vacanze natalizie per la metà della sospensione scolastica, alternando i periodi contenenti il giorno di Natale e quello di Capodanno, con la madre, di anno in anno. Inoltre, le vacanze di Pasqua saranno alternate tra i genitori, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo), 15 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.5 di ogni anno.
3. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES proseguano con la presa in carico il nucleo familiare, mantenendo uno stretto monitoraggio;
proseguano con gli interventi in atto a favore del pagina 28 di 31 nucleo, in particolare quello di educativa domiciliare presso la casa della madre di ES in via
Valera n. 31/R e presso la casa del padre allo stato in Bollate, e verifichino la situazione psicofisica del minore,
4. Dispone che i servizi sociali avviino un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuale ed un percorso di sostegno psicologico per la madre, in quanto accettato,
5. Da atto dell'accordo delle parti di proseguire il percorso con il CO.GE “ ” Controparte_2
Dott.ssa almeno sino alla fine dell'anno in corso e comunque secondo le indicazioni che Per_2 darà la professionista e di proseguire il sostegno psicoterapeutico per fino a quando il Per_1 professionista incaricato lo riterrà necessario, concordandolo con i genitori,
6. Dispone altresì che i servizi sociali del Comune di ES e di Bollate monitorino il rispetto degli impegni assunti dai genitori in particolare in relazione al proseguo del percorso con il CO.GE e sul proseguo del sostegno psicoterapeutico a favore dei Leonardo,
7. Conferma l'obbligo del padre di versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300 con prima rivalutazione ad aprile 2026, oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida di questo Tribunale e della Corte di Appello di
Milano sottoscritte nel 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno pagina 29 di 31 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
-Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
-Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 30 di 31 -Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Rigetta le domande del ex art. 473 bis39 1° comma lettera b) cpc e di risarcimento del Pt_1 danno morale,
10. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
11. Pone le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno,
12. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di ES e di Bollate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 25.09.2023, rimessa al Collegio alla udienza del 23.10.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. MARCATI GIUSEPPE con studio in PIAZZA EZIO MORELLI n. 9,
LEGNANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VERONESI SILVIA e dall'avv. TICOZZI TREVISAN GIORGIA con studio in VIA F.LLI CAMPI, 2 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 31 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.10.2023
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni :
1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, affidamento condiviso, con Per_1 collocamento paritetico presso la madre in ES e presso il padre in Bollate;
2) Disporre che il padre tenga con sé il figlio a weekend alternati dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica ore 19:00, inoltre starà con il padre per il pernotto del mercoledì di Per_1 tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina, mentre per due giorni infrasettimanali con pernotto da martedì alle ore 18:00 fino al giovedì mattina nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna;
3) Le vacanze di Natale starà con il padre per una settimana e con la madre per Per_1
l'altra, alternandole. Inoltre le vacanze di Pasqua saranno alternate tra i genitori, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo), 15 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.5 di ogni anno, per le vacanze 2025 starà con il padre dal 1 al 18 agosto e con la madre dal 19 al 25 luglio Per_1
e dal 19 al 31 agosto, le future vacanze natalizie saranno divise in due periodi uguali che i genitori alterneranno di anno in anno;
4) Proseguire il percorso con il CO.GE “ ” Dott.ssa Controparte_2 Per_2 almeno sino alla fine dell'anno in corso ed il sostegno psicoterapeutico per fino a Per_1 quando il professionista incaricato lo riterrà necessario, concordandolo con i genitori;
5) Eliminare o ridimensionare il contributo di mantenimento paterno, per ora stabilito in euro
300,00 mensili, in considerazione del maggior attuale reddito della madre e dell'affidamento paritetico e della circostanza che la madre percepisce integralmente l' AUF;
in ulteriore pagina 2 di 31 considerazione che il Sig. deve ripianare pro quota i debiti della società di famiglia;
Pt_1
6) Disporre il 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore come da linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano;
7) Iniziare o proseguire un adeguato sostegno psicologico alla genitorialità per la madre;
8) Disporre il rimborso da parte della madre a favore del padre del 50% delle spese della CTU integralmente anticipate dal padre per complessivi euro 3.064,00 e quindi quota del 50% per euro 1.532,00;
9) Condannare la madre al risarcimento ex art. 473 bis39 1° comma lettera b) cpc da quantificare per ogni giorno sottratto al padre che non ha potuto frequentare il figlio dal luglio
2023 all'aprile 2024, oltre ad un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno morale, sempre per aver impedito le visite tra il padre ed il figlio;
10) In considerazione delle risultanze della CTU, condannare controparte al versamento delle spese legali, competenze, oneri e accessori del ricorrente.
Salvis Juribus.
Per la resistente:
1. disporre che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_3 confermando il collocamento dello stesso minore presso l'abitazione della madre sita ad ES (MI) in via Valera n. 31/R;
2. confermare i tempi di frequentazione del padre con il figlio, così come previsti nell'ordinanza presidenziale del 9 marzo 2025, ossia:
i) a fine settima alternati dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera ore 19 prima di cena, ii) la notte del mercoledì di tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina e, due giorni infrasettimanali con pernotto, indicativamente dal martedì alle ore 18 fino al giovedì mattina riportandolo a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna;
iii) nelle vacanze natalizie per la metà della sospensione scolastica, alternando i periodi contenenti il giorno di Natale e quello di Capo d'anno, con la madre, di anno in anno;
iv) in occasione delle vacanze di Pasqua ad anni alterni con la madre;
inoltre, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal pagina 3 di 31 lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo);
v) 15 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
3. rigettare, le richieste di risarcimento danni a carico dell'esponente, a qualunque titolo formulate da non essendovi i presupposti per il loro accoglimento;
Parte_1
4. porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento del figlio di importo non Per_1 inferiore ai € 450,00 o altro importo che verrà ritenuto congruo, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT costo-vita, nonché il 50% delle spese extra-assegno secondo le vigenti linee guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui richiamate e trascritte, prevedendo che l'ulteriore 50% di tali spese sarà a carico della madre;
5. confermare quanto concordato in precedenza dalle parti con riguardo all'assegno unico per la famiglia che sarà percepito integralmente dalla signora CP_1
6. disporre che i Servizi sociali competenti proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo -appena avviata – per ulteriori 12 mesi;
[.. 7. disporre che i genitori proseguano il percorso di CO.GE con la dott.ssa del centro “ Per_2
” almeno per ulteriori sei mesi ed il sostegno psicoterapeutico per fino Controparte_2 Per_1
a quando il professionista incaricato lo riterrà necessario, concordandolo con i genitori.
Con vittoria di spese e compensi di giustizia, oltre I.V.A. e C.P.A.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio dalla quale è nato il figlio , in data 01.01.2014, riconosciuto da entrambi i genitori. Per_1
Dopo l'intervenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio, su ricorso congiunto, il
Tribunale di Milano con decreto ex art. 316, 4° comma, e 337 bis cc, in data 16/01/2019, provvedeva in conformità all'accordo delle parti che prevedeva l'affidamento condiviso di con prevalente Per_1 permanenza presso la madre, nell'appartamento sito ad ES, in via Valera n. 31 di proprietà della stessa madre, frequentazioni ampie con il padre e un assegno paterno per il mantenimento del minore di pagina 4 di 31 € 250,00, oltre alla quota del 60%, delle spese extra individuate secondo le linee guida del Tribunale di
Milano del 14.11.2017 con riconoscimento alla madre degli assegni previdenziali, con impegno delle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità dal gennaio 2019.
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 il allegava che la da inizio del mese Pt_1 CP_1 di luglio 2023 si era resa inadempiente agli accordi ratificati sospendendo totalmente le visite padre/figlio dall'agosto 2023 accampando problematiche inesistenti e giustificazioni generiche e palesemente pretestuose;
chiedeva quindi l'ammonimento della con l'immediato ripristino CP_1 delle visite e dei pernottamenti con il padre, l'obbligo della stessa di pagare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo ed anche la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di
5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, con condanna al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa a favore di esso ricorrente.
Con decreto del 6.10.2023 veniva integrato il contraddittorio e fissata l'udienza di prima comparizione per il 14.2.2024. si costituiva e preliminarmente chiedeva la riunione del procedimento Controparte_1 proposto da (R.G. 33209/2023) con il procedimento promosso da Parte_1 Controparte_1
(R.G. 29377/2023) depositato in data 3 agosto 2023. Nel merito allegava che per molti anni Per_1 aveva frequentato regolarmente il padre come da statuizioni del Tribunale fino a quando ella, visti i comportamenti inadeguati paterni in diverse occasioni in particolare nell'estate del 2023 aveva deciso di sospendere gli incontri tra padre e figlio e di depositare il ricorso suddetto. Evidenziava che sul piano sanitario era regolarmente seguito da un pediatra e da una specialista del reparto di Per_1 neuropsichiatria dell'ospedale Buzzi, in quanto affetto da due patologie: epilessia con crisi di assenza e
Sindrome di Tourette. I medici avevano hanno prescritto a due terapie farmacologiche, Per_1
Tegretol, per l'epilessia, e OL (psicotico), che agisce sul sistema nervoso per calmare i tic tipici della sindrome di Tourette. I medici, inoltre, si erano raccomandati di farlo dormire bene e per un elevato numero di ore notturne per attenuare i sintomi delle sue problematiche di salute. , Per_1 tuttavia, aveva riferito diverse volte alla madre che il padre gli somministrava raramente l'
OL, che lo mandava a letto tardi la sera, tanto che in più occasioni anche le insegnati avevano riferito che vi erano giornate in cui il figlio a scuola era stanco ed addirittura si addormentava sul banco e spesso arrivava in ritardo, senza aver studiato e/o svolto i compiti ed in pessime condizioni pagina 5 di 31 igieniche. Inoltre aveva riferito -di aver trascorso diverse volte la notte nello stesso letto con Per_1 il padre e la fidanzata del momento e di aver assistito a discussioni accese tra il padre e le varie compagne, udendo parole scurrili ed addirittura bestemmie;
-di aver assistito a liti tra il padre ed altri soggetti e, in particolare automobilisti e ciclisti, oppure con il vicino di casa che gli creavano forte stress;
-che il padre guidava ad altissima velocità e che lui aveva 'paura'; -che il padre gli intimava di non riferirle quanto accadeva e lo minacciava, urlava e bestemmiava o lo definiva 'un traditore'. Infine nel marzo 2023 il aveva somministrato a il farmaco OL in una posologia Pt_1 Per_1 errata (10 volte il dosaggio prescritto!) ed estremamente pericolosa, tanto da aver reso necessario il ricovero del bambino in ospedale, dove aveva trascorso l'intera notte sotto stretto monitoraggio;
inoltre in occasione degli ultimi incontri avvenuti tra padre e figlio nel mese di giugno 2023, il padre aveva assunto quantità di alcol importanti mettendosi ciononostante alla guida dell'auto spaventando moltissimo il bambino, per cui ella aveva sospeso le frequentazioni padre/figlio. A seguito della limitazione delle visite tra padre e figlio, si è sentito più libero di raccontare alla madre le Per_1 proprie preoccupazioni e le esperienze negative vissute nei tempi in cui era con il padre, senza temere le ripercussioni di quest'ultimo. aveva riferito comportamenti inadeguati del padre e che nel Per_1 mese di maggio 2023 gli aveva detto che prima o poi avrebbe buttato giù dalle scale la madre e la nonna materna, procurando al figlio fortissimi timori e preoccupazioni. Del resto spesso il ER le si rivolgeva con termini quali 'cogliona', 'merda', 'schifezza umana', 'deficiente', e molti altri, o con espressioni quali 'ammazzati' o, ancora, augurando gravi problemi di salute alla stessa. Chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo del figlio, frequentazioni con il padre in Spazio Neutro o comunque con modalità protette ed un assegno mensile di mantenimento del figlio di importo non Per_1 inferiore ai € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT ed al 60% delle spese extra-assegno. Chiedeva inoltre di ammonire il ER per le gravi inadempienze nei confronti del figlio con condanna al risarcimento dei danni a favore dello stesso minore, di individuare la somma di denaro dovuta dal ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
e la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Con decreto del 18.1.2024 veniva disposta la riunione del giudizio R.G. 29377/2023 al presente giudizio R.G. 33209/2023.
pagina 6 di 31 L'udienza di prima comparizione veniva tenuta in data 14.2.2024, dopo una iniziale udienza innanzi al GOT in data 10.1.2024 che si concludeva senza alcun accordo. Alla udienza del febbraio la madre spiegava la propria posizione e veniva disposto l'ascolto del minore con l'ausiliario dott.ssa veniva richiesta alle insegnanti ed ai responsabili della scuola di via Varzi di ES Persona_4 una breve relazione circa l'andamento scolastico di , in particolare il comportamento con i Per_1 pari, con gli insegnanti e la preparazione dei compiti, la presenza del corretto materiale scolastico,
l'adeguatezza dell'abbigliamento, la stanchezza eccessiva del minore in particolare con riferimento ai fini settimana in cui veniva accompagnato dal padre, in relazione all'anno scolastico 2022 e 2023, veniva disposto che il padre potesse vedere il minore solo alla presenza del nonno paterno in alcune giornate che venivano indicate con autorizzazione a sentirlo telefonicamente o con videochiamata una volta al giorno nella fascia oraria dalle 19 alle 21. I genitori venivano invitati a fare un percorso di sostegno alla genitorialità.
Sentito il minore ed acquisita la relazione dell'ausiliario, con ordinanza riservata dell'11.5.2024 veniva disposta CTU psicologia con nomina della dr.ssa e posto a carico del padre Persona_5
l'obbligo di versare alla madre dal rateo di maggio 2024 la somma mensile di € 600 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese e extra, compreso il 60% della mensa scolastica, oltre alla rivalutazione Istat con prima rivalutazione a maggio 2025, il padre veniva autorizzato a vedere il figlio alla presenza dei nonni paterni o dello zio paterno un pomeriggio alla settimana concordato dai difensori, in mancanza di accordo il giovedì, alternato con il sabato (due giovedì e due sabati al mese), recandosi il padre con i nonni o lo zio a prendere il bambino a casa della madre alle ore 14.30 e riportandolo poi a casa della madre alle 18.30, il sabato il bambino può essere preso alle ore 12.00 per pranzo e riportato al casa della madre alle ore 17.00, con conferma delle videochiamate di cui al punto 5 dell'ordinanza del 14.2.2024, e con divieto di filmare . Per_1
La CTU era depositata il 18.11.2024 ed alla udienza del 26.11.2024 venivano sentite le parti liberamente le quali dichiaravano: “siamo d'accordo sul percorso di sostegno psicoterapeutico per
, siamo in attesa di individuare il giusto nominativo;
bisogna aspettare che la dott.ssa del Per_1
ZZ si metta in contatto con la dott.ssa del e questa suggerisca un nominativo per seguire CP_3
o che lo faccia direttamente il dove c'è uno specialista in sindrome di Tourette. Per_1 CP_3
Siamo d'accordo per il ma dobbiamo ancora individuare un nominativo e siamo d'accordo per CP_4 un servizio di educativa domiciliare”. pagina 7 di 31 Il padre dichiarava di concordare con le valutazioni contenute sulla CTU e sulle conclusioni della stessa. Riferiva, altresì, di convivere con una nuova compagna e di aspettare una bambina, di averlo detto a e che lui era sembrato contento. Per_1
La madre dichiarava: “alcuni fatti sono stati riportati in modo diverso dalla realtà, dal papà soprattutto, speravo fosse preso in considerazione di più il vissuto di , invece questo non è Per_1 stato fatto. Sono d'accordo con le risultanze dal punto di vista dei provvedimenti suggeriti dalla CTU ma avrei preferito fosse indagato un po' di più quello che ha passato in questi ultimi anni. Per_1 non sono d'accordo che passi il messaggio che ci sia questa conflittualità con il padre, io ho sempre cercato di venire incontro al padre, io ho sempre cercato di evitare di incrementare i litigi, nel 90% dei casi io non partecipavo al conflitto, questa cosa mi spiace che non sia emersa. secondo me è Per_1 stato messo in diverse occasioni in pericolo dal padre, io non voglio che succeda qualcosa di male a
, che è il motivo per cui sono qui, come il farmaco che è stato dato in eccesso o non è stato Per_1 dato o il fatto che il padre possa non essere in condizioni di non lucidità per alcol quando tiene
… dice che non vuol andare dal padre e che se il giudice disporrà un aumento Per_1 Per_1 delle frequentazioni vuol dire che la psicologa non ha capito niente, che deve cambiare lavoro. Preciso che sono d'accordo sugli interventi proposti ma non sulla ripresa e la implementazione delle frequentazioni libere di con il padre. mi riporta di non voler ampliare le Per_1 Per_1 frequentazioni con il padre e che gli vanno bene le visite per come stanno avvenendo adesso”.
Il difensore del chiedeva la conferma dell'affido condiviso, la delega ai SS per la nomina Pt_1 dell'educatore domiciliare, si riservava di concordare con le colleghe di controparte il nominativo di un e di uno psicologo per il minore;
collocamento presso la madre con weekend alternati e CP_4 frequentazioni paterne dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, un pernotto infrasettimanale quando il weekend è di competenza paterna e due pernotti quando il weekend è di competenza materna, senza il vincolo della presenza dei nonni paterni. Natale a metà, Pasqua alternate, ponti alternati e due settimane durante le vacanze estive. In futuro si auspica un collocamento paritetico. Una riduzione del contributo di mantenimento paterno da 600 euro a 300 sia per le richieste frequentazioni di Per_1 con il padre sia perché il aspettava un'altra bambina per gennaio. Chiedeva che la causa fosse Pt_1 definita e insisteva nella domanda di risarcimento del danno formulata in ricorso e vittoria di spese.
Il difensore della non si opponeva all'affido condiviso purché fosse disposta la presa CP_1 in carico del nucleo da parte dei SS, il percorso di educativa domiciliare almeno un'ora alla settimana e pagina 8 di 31 il e il percorso psicologico del minore ed il collocamento presso la madre;
rispetto alle CP_4 frequentazioni con il padre, la madre non si opponeva all'ampliamento, ma chiedeva che avvenissero alla presenza dei nonni o dello zio. Chiedeva la conferma della somma di 600 euro mensili per il mantenimento di tenendo conto anche del fatto che il padre sarebbe andato a vivere con la Per_1 compagna, condividendo così le spese abitative.
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente relatore così provvedeva:
“La causa, allo stato, non può essere definita.
E' necessario 1) che le parti nominino il COGE e depositino in giudizio il contratto di conferimento degli incarichi (come suggeriti nella CTU pagina 71) e che il coordinatore avvii il suo intervento con il nucleo familiare. E' necessario 2) che i genitori individuino uno psicologo o psicoterapeuta per Leonardo. E' necessario 3) che i servizi sociali del Comune di ES prendano in carico il nucleo familiare ed avvino l'intervento di educativa domiciliare presso la casa di entrambi i genitori. E' necessario, inoltre, 4) che i genitori avvivino un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuale per meglio comprendere le modalità con le quali rapportarsi con il figlio e per meglio comprendere le sue esigenze e per trovare un modalità di genitorialità comune. E' infine necessario verificare 5) che la madre comprenda che i propri vissuti non sono quelli del figlio e che accetti che il figlio possa avere un rapporto sereno con il padre e che per raggiungere detti obiettivi, se non vi riesce da sola, è necessario che intraprenda un percorso di sostegno psicologico.
Preliminarmente si osserva che in sede di ascolto ha riferito tutti i comportamenti di Per_1 inadeguatezza paterna che la madre aveva allegato nei propri atti, ripetendo precisamente, quasi alla lettera, il vissuto con il padre, non trascurando alcun comportamento ed anzi ampliandone la portata.
La precisione della narrazione fa riflettere visto che è stato sentito all'età di 10 anni quando Per_1 faceva la quinta elementare.
Alcune inadeguatezze del padre che si riverberavano sulla scuola, riferite dalla madre e dal bambino non sono state confermate dalla scuola di . La relazione della scuola Europa di Per_1
ES pervenuta il 22.2.2024 ha chiarito che è costante nell'esecuzione dei compiti, Per_1
l'abbigliamento è adeguato al contesto scolastico e quanto alla stanchezza eccessiva si sarebbe trattato di “sporadici episodi” e le insegnanti non sono state in grado di riferire se successivi o meno alla permanenza con il padre.
pagina 9 di 31 Viste le risultanze della CTU quanto al coinvolgimento del minore nel contrasto genitoriale e alla sua conoscenza degli atti di causa ed alla non differenziazione tra lui e la madre (si veda meglio infra) sorge il dubbio della non genuinità delle dichiarazioni del minore.
Del resto anche la dr.ssa nella relazione redatta dopo aver assistito all'ascolto del Per_4 minore ha sottolineato il profondo disagio del bambino che egli ascrive in via esclusiva e diretta alle caratteristiche della figura paterna. Descrive fatti molto gravi e comportamenti paterni del tutto inadeguati, però, dice l'ausiliario, nelle descrizioni verbalizzate, si ravvisano degli elementi -come la rigidità e l'irreversibilità delle immagini, di segno opposto portati a sostegno delle stesse tesi (per esempio il padre che beve un analcolico che sarebbe prova del fatto che fa la vittima e la conferma che di solito eccede con l'alcol), l'assenza di ambivalenza nelle descrizioni riguardanti il padre (ogni comportamento è negativo)- che fanno pensare a delle forzature il cui significato non può però essere dedotto dalla sola analisi dell'ascolto. Tanto che su suggerimento dell' ausiliario è stata disposta la
CTU.
Si osserva poi che la stessa madre in udienza ha dichiarato che “fino a luglio 2023 il bambino stravedeva per il papà, poi improvvisamente ha cominciato a raccontare delle cose preoccupanti”
(vedi sopra) e sembra poco verosimile, se non addirittura impossibile, che i comportamenti inadeguati del padre, che erano una costante della sua relazione con il figlio, non lo abbiano indotto ad un rifiuto paterno ben prima dei fatti dell'estate del 2023. Né appare verosimile che il bambino tenesse tutto dentro di sé ed andasse dal padre solo perché lui era più permissivo o per timore a riferire i fatti alla madre (la madre ha dichiarato “Da lì ha cominciato a raccontare altre cose successe Per_1 precedentemente che prima non poteva raccontare perché il papa gli diceva di non dirle a nessuno. Lui ha continuato ad andarci perché il papà lo lasciava più libero rispetto a me di giocare ai videogiochi ecc”) Ma anche immaginando che il bambino si sia tenuto tutto dentro non è possibile che lo stesso non abbia manifestato negli anni segni di malessere e di disagio che la madre avrebbe certamente colto.
Per dare contezza di questo assunto si riporta la relazione della dr. che riassume le Per_4 dichiarazioni di riportate nella lunga verbalizzazione del suo ascolto. “Sulla figura paterna: Per_1 dice che il padre spesso beve tanto;
che va spesso (Moltissime volte) troppo veloce in macchina e che lui quando è con il padre si sente in pericolo. Dice di sentirsi poco ascoltato dal padre (episodio del volume della musica in macchina) e che il padre non ascolta e non rispetta i suoi bisogni. Dice che il pagina 10 di 31 padre lo bacia in bocca anche forzandolo e questo gli dà fastidio;
altre volte gli ha toccato le parti basse, forse per scherzare ma: “a me dava fastidio”. A domanda risponde che se il Giudice spiegasse al padre che queste cose non si fanno, il genitore le farebbe lo stesso. Spesso bestemmia, come quando si è arrabbiato perché aveva detto alla mamma che il padre aveva acquistato una Mercedes. Per_1
Spontaneamente commenta: “… lui può fare quello che vuole con i suoi soldi”. Afferma che Per_1 il padre lo faceva dormire con le fidanzate ed è capitato che un intervento/commento della fidanzata gli avesse dato piuttosto fastidio (altalena). Le fidanzate ridevano quando il padre per gioco si abbassava i pantaloni e le mutande davanti a loro e davanti a . Era abitudine che il padre gli Per_1 facesse vedere i film la sera anche se lui non ne aveva voglia. Anche i film porno. Spesso il padre gli avrebbe fatto guardare i porno e la maggior parte delle volte il padre si addormentava dopo dieci minuti. A casa della madre si lava da solo, mentre a casa del padre avevano l'abitudine di fare la doccia insieme. Il padre spesso gli faceva la pipì addosso (è successo molte volte). Forse il padre voleva scherzare, ma a lui dava fastidio. I rimproveri della maestra sono attribuirti ai ritardi del padre. A scuola gli è anche capitato di addormentarsi perché il padre lo faceva stare sveglio alla sera tardi. Il padre gli faceva tanti regali per renderlo contento. Certe cose, però, non lo facevano contento;
per esempio quando mangiavano la pizza, a lui cadevano le briciole a terra e il padre iniziava a bestemmiare. Dice di provare spavento quando il padre bestemmia”. Si tratta di comportamenti gravi e ripetuti che avrebbero portato un bambino a mostrare il rifiuto paterno ben prima dell'estate del
2023.
Quanto alla CTU espletata si osserva che la stessa, dopo ampia indagine, ha rappresentato un quadro della situazione dei genitori e del minore che si ritiene condivisibile ed ha fornito risposta ai dubbi sopra sollevati.
In primo luogo emerge che le capacità genitoriali di entrambi non sono del tutto adeguate: appaiono in disaccordo su quasi ogni questione riguardante il minore, tanto da dover ricorrere all'ausilio di un terzo (fino ad ora i difensori) e detta necessità evidenzia non solo una incapacità comunicativa e di coordinazione di entrambi, ma soprattutto l'assenza di un ruolo genitoriale pienamente sviluppato e condiviso. Entrambi, per motivi differenti, non riescano ad avere piena fiducia nell'operato dell'altro genitore. La loro comunicazione poco efficiente e poco efficace rischia di porre i bisogni di sullo sfondo e in un'ottica prognostica ciò non può che raffigurarsi come un Per_1 ostacolo per . Entrambi i genitori, seppur a livelli differenti, faticano nella capacità di Per_1
pagina 11 di 31 mentalizzazione ma l'area maggiormente critica riguarda il coinvolgimento di nella loro Per_1 conflittualità. È emerso infatti che è a conoscenza addirittura del contenuto delle Per_1 comunicazioni tra i legali e degli accertamenti tossicologici effettuati dal padre (tra l'altro con risultato negativo). Il non aver saputo proteggere il figlio dalla conflittualità esistente tra i genitori e le comunicazioni che gli sono arrivate di discredito della figura dell'altro sono un marcato indice di pregiudizio per il minore e mostra che i genitori non sono allo stato in grado di vivere la co- genitorialità con serenità ed antepongono l'antagonismo verso l'altro alla responsabilità genitoriale.
Le incongrue triangolazioni sul minore, condizionato affinché si esprima o raccolga prove contro l'altro genitore, è da ritenersi molto pregiudizievole. Realisticamente i genitori non pare abbiano saputo capire quanto il loro agire possa compromettere lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo del figlio.
Quanto alla madre ella fatica a scindere i propri vissuti da quelli del minore ed è dunque l'indistinzione tra la propria mente e la mente del bambino a costituire un vulnus della sua capacità genitoriale, impedendo al figlio una separazione psichica che possa consentirgli di strutturarsi.
L'accesso all'altro genitore è stato interrotto dalla sig.ra a fronte dei due episodi sopra citati CP_1
(pronto soccorso e gita al lago) e detta interruzione si è protratta per 9 mesi senza che sia stato preso in debita considerazione il vissuto di e quali conseguenze avrebbe potuto patire. Se la sig.ra Per_1 ha riferito che fino a giugno 2023 il rapporto tra e il padre era buono e non destava indici di Per_1 preoccupazione, a maggior ragione questa decisione arbitraria ha inevitabilmente generato in un certo grado di malessere e disagio che si è poi esacerbato nel rifiuto verso il padre. Il Per_1 non aver gestito in modo corretto tali situazioni non depone a favore di una garanzia di libero accesso al genitore non prevalente. La anche nel corso della CTU, ha mostrato una concezione della CP_1 figura paterna ritenuta inaffidabile partendo da elementi di realtà presi come spunto per dimostrarne le mancanze e l'inadeguatezza, che appare il risvolto della propria esperienza personale che la stessa non riesce a differenziare da quella del figlio.
Quanto a emerge dalla CTU il suo “mondo interno”, racconta di un ragazzino Per_1 piuttosto in difficoltà. fatica a conservare una propria posizione critica autonoma senza Per_1 rendersi permeabile a vissuti esterni che possano assumere una qualità suggestiva o induttiva. Il pensiero, per quanto riguarda la figura paterna, è assestato su livelli di rigidità, poco sottoponibile a critica anche dinnanzi ad evidenze che si pongono in netto contrasto con la sua idea. Questo assetto pagina 12 di 31 impermeabile rischia di porsi come elemento di pregiudizio evolutivo del minore. Possiede una modalità ambivalente che sfugge al suo controllo intenzionale e lascia intravedere un registro opposto nei confronti del padre. Da un lato descrive la figura del genitore non solo come non tutelante ma addirittura come pericolosa, incurante della sua incolumità e dedita a comportamenti abitudinari e non sporadici altamente gravi tali da giustificare la “paura” nei suoi confronti. Dall'altro rievoca i bei momenti trascorsi con il padre, ne ricerca la vicinanza fisica, si relaziona a lui in modo affettuoso e scherzoso e riferisce di aver trascorso, anche recentemente, dei momenti di qualità con il genitore.
L'ostacolo affettivo maggiore che si ravvisa per risiede proprio nell'elevata conflittualità Per_1 della coppia genitoriale dove il minore è investito di un ruolo che non gli compete. È costantemente esposto alla litigiosità tra i due genitori e si ravvisa la presenza di dinamiche ablative nei confronti della figura paterna. è costretto a schierarsi e a non potersi svincolare dalla posizione Per_1 determinata, seppur nei diversi momenti di osservazione esprima bisogni di segno opposto.
Giova ribadire che le conclusioni della psicologa nominata CTU poggiano proprio sulla l'osservazione su . Semplificando: quando il bambino parla si esprime contro il padre (come Per_1 nell'ascolto) quando vive con il padre è sereno, gioioso ed affettuoso, partecipante e proponente il gioco senza inibizioni e paure. Il padre è collaborativo, propositivo ed adeguato, la madre rimane in disparte in un atteggiamento di chiusura.
Si riporta una brano della CTU (pag.46 e 47 ) di osservazione e poi di tutta la Persona_6 famiglia. appare vivace ed esprime il proprio progetto al padre iniziando a disegnare per Per_1 primo. Il papà si pone in modo attivo e propositivo e l'interazione osservabile tra i due fa trasparire una buona complicità e vicinanza affettiva che si traduce anche a livello fisico. prende Per_1
l'iniziativa e inizia a disegnare, il padre interviene a fornire qualche indicazione ponendosi in modo propositivo e non direttivo. mostra di accettare i suggerimenti del padre e interagiscono su
Per_1 cosa e come rappresentare. Il dialogo tra i due è tonico, si mostra attivo e non si mostra
Per_1 intimorito dalla vicinanza del padre verso cui si permette anche di esprimere in senso bonario delle critiche senza alcuna paura di essere sgridato o ripreso. Durante l'esecuzione il padre sollecita nella memoria di i ricordi di queste giornate trascorse insieme e anche il bambino mostra di
Per_1 conservare dei ricordi piacevoli di detti momenti. Nel rapporto con il padre si mostra a suo
Per_1 agio, non compaiono indici di tensione o di inibizione. L'interazione è collaborativa e positiva con anche momenti di scherzo, complicità e vicinanza fisica. Il disegno rappresenta loro due mentre pagina 13 di 31 giocano nel bosco a calcio e le loro biciclette. Il foglio è riempito nella sua interezza, il tratto è marcato e non compaiono elementi irrealistici. Come titolo hanno scelto “un bel pomeriggio con papà”. racconta che descrive loro due, dopo essere giunti con le biciclette nel bosco, Per_1 giocano a palla nel bosco dietro casa e il padre aggiunge raccontando che spesso si recavano nel bosco portandosi delle piadine e trascorrendo il pomeriggio giocando.
Nell'attesa di far rientrare la sig.ra e il papà si abbracciano e Parte_2 interagiscono in modo tranquillo”.
La relazione peritale continua come segue:
“Viene quindi chiesto alla sig.ra di entrare e la consegna fornita è quella di CP_1 rappresentare un disegno che descriva la loro famiglia. si siede in mezzo ai genitori. Nel Per_1 decidere cosa rappresentare principalmente interagiscono e il papà mentre la sig.ra non Per_1 interviene. Concordano di disegnare, su proposta del padre, una vacanza che hanno trascorso tempo fa insieme in Croazia. L'atteggiamento del padre è collaborativo e si confronta con Per_1 sull'organizzare il disegno mentre la sig.ra rimane prevalentemente in disparte. Il papà sceglie l'azzurro, l'arancione e la mamma il verde. appare sereno ed interagisce
Per_1 Per_1 soprattutto con il padre. Il papà propone alla madre di disegnare la strada. Per tutta la durata dell'esecuzione sono principalmente e il papà che parlano, si confrontano e disegnano a
Per_1 differenza della sig.ra che si lascia ingaggiare poco dal progetto. Interviene per formulare una velata critica al disegno che fino a quel momento avevano eseguito e il papà ma i due si attivano
Per_1 per cercare comunque una soluzione condivisa. si rivolge in via prevalente al padre e lo fa
Per_1 in modo sicuro, sostanzialmente sovrapponibile all'atteggiamento manifestato durante l'interazione duale ed appare attivato positivamente dalle sollecitazioni del contesto e del padre. Difficilmente i genitori si coinvolgono a vicenda ma le uniche aperture verso l'altro sono da parte del sig. Pt_1 verso cui la sig.ra mostra sostanzialmente chiusura. In via prevalente il disegno viene eseguito da e dal papà e infatti anche si rivolge, anche dal punto di vista non verbale, Per_1 Per_1 principalmente al padre. Il maggior impegno grafico e di realizzazione è del bambino con il padre, la sig.ra disegna delle linee che rappresentano la strada, le montagne e una casetta senza particolari elementi di arricchimento. Gli elementi disegnati da e dal papà sono invece più Per_1 particolareggiati. Il minore disegna i personaggi, loro tre, in cui si colloca al centro e in mezzo ai genitori mentre viene tenuto per mano da entrambi senza interrompere il tratto. Al termine vi è una pagina 14 di 31 breve interazione tra i tre sulla decisione riguardante il titolo e la madre propone “una vacanza in
Croazia” che viene accettato dal papà e da . Il papà sollecita il ricordo di quella vacanza e Per_1 anche afferma di ricordarla soprattutto perché in quella vacanza aveva perso il ciuccio e al Per_1 rientro a casa, racconta il padre, i due genitori avevano regalato un quad rosso al figlio per premiarlo di non aver fatto i capricci. Anche durante questo breve momento positivo e di ricordo di un tempo passato piacevole condiviso da tutti e tre la mamma non interviene e rimane in silenzio non facendosi coinvolgere”.
Quanto sopra analizzato non può che far ritenere che la madre debba comprendere la necessità di cambiare atteggiamento e di non ostacolare, non solo a parole, la relazione del bambino con il padre che appare, quando è vissuta, sana e serena.
Deve pertanto accogliersi il suggerimento del CTU che ha concluso, non solo proponendo gli interventi che si sono indicati più sopra e sui quali le parti hanno concordato ma anche suggerendo un ampliamento delle frequentazioni padre-figlio (week end alternati e frequentazione infrasettimanale) che possa concretizzarsi nell'immediatezza e soprattutto svincolando la frequentazione alla obbligatoria presenza dei nonni o dello zio. Anche per quanto riguarda le vacanze estive e i periodi di festività, si ritiene importante che possa trascorrere detti momenti sia con la mamma sia con Per_1 il papà, tra l'altro a maggior ragione ora che sta per nascere una sorellina che deve Per_1 accettare. Ha evidenziato che non vi sono elementi che si pongano come limitativi nella frequentazione tra e il padre ed anzi che si deve scongiurare il rischio di cristallizzazione delle dinamiche Per_1 alla base del rifiuto e dell'espulsione della figura paterna. Osservando il principio di gradualità, qualora la risposta del minore fosse congrua anche a fronte degli imminenti cambiamenti che dovrà affrontare, si potrebbe giungere ad una soluzione paritetica (anche entro 12 mesi) purchè vengano mantenuto il focus sulle necessità pratiche e organizzative del minore e senza modificare in senso peggiorativo la sua routine.
Se la coppia genitoriale non riuscirà a prendere consapevolezza della necessità di essere accompagnati in un percorso che consenta di maturare una maggiore capacità di mentalizzazione dei bisogni evolutivi del minore, non potrà trovare una dimensione genitoriale condivisa e dovranno essere adottati provvedimenti limitativi della responsabilità.
Conclusivamente devono incaricarsi i servizi sociali del comune di ES di prendere in carico il nucleo familiare ad avviare uno stretto monitoraggio al fine di verificare che i genitori rispettivo gli pagina 15 di 31 impegni assunti in relazione alla nomina di un CO.GE e di avviare un sostegno psicoterapeutico a favore di ed affinché rispettino le disposizioni che si assumono con il presente Per_1 provvedimento di ripresa delle frequentazioni libere tra ed il padre. I servizi inoltre devono Per_1 avviare con urgenza, in collaborazione con i servizi di Legnano, un intervento di educativa domiciliare presso la casa della madre di ES in via Valera n. 31/R e presso la casa del padre allo stato in
Canegrate via Terni 8 e devono anche segnalare tempestivamente al Tribunale ritardi o inadempienze dei genitori.
Devono invitarsi i genitori a nominare un CO.GE con le funzioni indicate a pagina 71 dell'elaborato peritale e devono invitarsi i genitori a concordare per un nominativo che possa avviare un sostegno psicoterapeutico per . In caso di inottemperanza dei genitori i servizi sociali Per_1 dovranno avviare presso la neuropsichiatrica competente per territorio affinché sia avviata Per_1 una presa in carico per una valutazione e quindi sia avviato un adeguato sostegno.
Infine devono ampliarsi le frequentazioni tra il padre e prevedendo fine settimana Per_1 alternati dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera ore 19. Sarà la mamma a portare il figlio dal padre per far comprendere al bambino (con i fatti) che non ci sono chiusure materne alla ripresa della relazione con il padre e sarà il padre a riaccompagnare il bambino dalla madre la domenica sera. Il padre starà con il figlio anche un pomeriggio-sera alla settimana, in mancanza di accordo il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Per il momento non si prevede il pernotto infrasettimanale per consentire a gradualità. Gli altri periodi sono disciplinati come in dispositivo. Per_1
Il padre potrà stare con il figlio senza la necessaria presenza del fratello e dei propri genitori.
Si auspica che possa essere sempre presente la nuova compagna del padre e la sorellina per avviare una relazione tra i due fratelli.
Quanto al contributo economico a carico del padre attualmente fissato in € 600 mensili si ritiene che debba essere, allo stato, ridotto ad € 500,00 mensili vista la imminente nascita di una nuova figlia per il e vista la ripresa delle frequentazioni. Pt_1
Il ER lavora come impiegato presso il Calzaturificio Brunate s.r.l. con un reddito di €
54.9974 nella CU/2021, di € 56.689 nella CU del 2022, di € 69.667 nella CU del 2023 e di € 70.332 nella CU del 2024. Quest'ultimo importo, detratte le tasse e le imposte provinciali e comunali, porta ad un reddito medio mensile netto di € 3.792. E' proprietario della casa dove vive con un mutuo di €
321 mensili ed ha un finanziamento Findomestic con un rateo di € 394. Ha dichiarato di avere un pagina 16 di 31 debito con i propri genitori per l'acquisto della casa che restituirebbe con rate mensili di € 700 ma allo stato, visti gli estratti conto, non emergono le uscite suddette. Ha dichiarato di voler vendere la casa di sua proprietà e di voler acquistare con la compagna, previa vendita della casa anche della compagna, di un nuovo appartamento più adeguato alle esigenze della famiglia e più vicino a
. I versamenti di circa € 20 mila che emergono dal suo conto corrente sembrano essere stati Per_1 giustificati dal nel senso che sarebbero il rientro di un libretto postale che aveva aperto per Pt_1 avviare un risparmio nell'interesse del figlio che ha deciso di chiudere riportando la provvista sul proprio conto. Detta giustificazione potrà trovare definitiva conferma allorché lo stesso depositerà la copia del suddetto libretto di risparmio.
La è impiegata presso la Dekra Italia s.r.l. ed ha redditi annui lordi per € 23.026 nel CP_1
730 del 2021, di € 24.268 nel PF 2022, di € 25.268 nel 730 2023, e di € 26.666 nella CU del 2024.
Detta somma detratte le tasse e le imposte locali e divisa per 12 mesi consente un reddito netto medio mensile di € 1.825. E' proprietaria della casa dove vive e paga una rata di mutuo di € 390 mensili.
Pertanto la situazione economica dei genitori rende equo l'importo sopra indicato di € 500 mensili. Si ritiene che la spese extra debbano essere ripartite nella misura del 50% tra i genitori, che tra le spese extra debba essere compresa anche la mensa scolastica e che l'AUF debba essere incamerato integralmente dalla madre.
P.Q.M.
1. Affida il figlio minore nato a Milano l'[...] ad [...] i genitori, con Per_1 prevalente collocamento presso la madre, in ES via Valera 31/R,
2. Dispone che il padre tenga con sé il figlio a fine settima alternati dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera ore 19 prima di cena. Sarà la mamma a portare il figlio dal padre e sarà il padre a riaccompagnare il bambino dalla madre la domenica sera;
inoltre il padre starà con il figlio un pomeriggio/sera alla settimana, in mancanza di accordo il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 andandolo a prendere e riportandolo a casa della madre. Nelle prossime vacanze natalizie Per_1 starà con il padre dal 26 mattina ore 10.00 al 29 sera ore 18.00. Inoltre le vacanze di Pasqua saranno alterante tra i genitori, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo), 15
pagina 17 di 31 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.5 di ogni anni le future vacanze natalizie saranno divise in due periodi uguali che i genitori alterneranno di anno in anno,
3. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES prendano in carico il nucleo familiare ed avvino uno stretto monitoraggio al fine di verificare l'osservanza delle frequentazioni di ed Per_1 il padre come qui regolate;
avviino con urgenza, eventualmente in collaborazione con i servizi di
Legnano, un intervento di educativa domiciliare presso la casa della madre di ES in via Valera n.
31/R e presso la casa del padre allo stato in Canegrate via Terni 8 e verifichino la situazione psicofisica del minore,
4. Dispone altresì che i servizi sociali del Comune di ES monitorizzino il rispetto degli impegni assunti dai genitori in particolare in relazione alla nomina di un CO.GE e affinché si adoperino per avviare un sostegno psicoterapeutico a favore dei , Per_1
5. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES, in caso di inattività dei genitori avviino il presso la neuropsichiatrica competente per territorio affinché sia avviata una presa in Per_1 carico per una valutazione e quindi sia avviato un adeguato sostegno,
6. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES avviino un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuale ed un percorso di sostegno psicologico per la madre, se accettato,
7. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES comunichino con urgenza all'Ufficio situazioni di pregiudizio per il minore,
8. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre , entro il 5 di ogni mese , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 500 a decorrere dal rateo di dicembre
2024 oltre alla rivalutazione Istat con prima rivalutazione a dicembre 2025, oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida di questo Tribunale e della Corte di Appello di Milano comprendendosi anche il 50% della mensa scolastica,
9. L'AUF sarà percepito integralmente dalla madre,
10. Dispone che i difensori depositino il contratto con il CO.GE e indichino lo psicoterapeuta che seguirà e da quando inizierà il percorso entro il 10.1.2025, Per_1
11. Dispone che il ER depositi il libretto postale sul quale aveva fatto i versamenti per entro la suddetta data Per_1
12. Dispone che i servizi sociali di ES inviino una relazione, anche se solo iniziale, entro il
29.2.2025” e rinviava la causa all'udienza del 5.3.2025. pagina 18 di 31 Alla suddetta udienza sentite le parti e i rispettivi difensori il Presidente relatore disponeva il proseguo degli interventi in atto da parte dei Servizi Sociali del Comune di ES, segnalando che non era stata depositata la richiesta relazione entro il termine fissato del 29.02.2025 e dando termini per nuovo deposito, invitava le parti a proseguire il percorso con il si riservava sull'istanza di CP_4 riduzione del contributo di mantenimento avanzata dal padre e rinviava la causa all'udienza del
25.06.2025.
Con ordinanza ex art. 473 bis .29 c.p.c. del 09.03.2025 il Presidente relatore così provvedeva:
“Il ha chiesto che siano ampliati i tempi di permanenza di presso di lui, Pt_1 Per_1 chiedendo un pernotto in più: in particolare il mercoledì sera con accompagnamento a scuola il giovedì mattina (allo stato il padre sta con il figlio dalle ore 18 alle ore 21) ed ha dato disponibilità anche ad ulteriori pernotti auspicando che si possa arrivare presto ad un pari tempo come suggerito dalla CTU.
Il ha chiesto, inoltre, che il contributo di mantenimento per sia azzerato o Pt_1 Per_7 ridotto ad € 200 mensili alla luce delle considerazioni verbalizzate alla scorsa udienza.
La difesa della si è opposta. CP_1
La domanda di ampiamento delle frequentazioni è fondata.
Si richiama tutto quanto espresso nella CTU ed anche nella ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c.
In particolare si evidenzia che le frequentazioni ivi disposte venivano dopo un periodo di chiusura dei rapporti del minore con il padre o di presenza “sorvegliata” dai nonni paterni o dallo zio paterno.
Quindi, come anche espresso nella suddetta ordinanza, era necessario procedere con prudenza e gradualità. Ora che le frequentazioni sono avviate e che non sono emerse controindicazioni e che anzi sembra che abbia accolto positivamente la nuova sorellina e si senta a proprio agio nel Per_7 contesto paterno, possono essere aumentate pur, allo stato, senza addivenire ad un pari tempo.
Pertanto si ritiene che sia funzionale al benessere del minore prevedere da subito il pernottamento presso il padre nella notte tra mercoledì e giovedì di tutte le settimane e prevede fin d'ora che dopo un primo periodo di adeguamento al pernotto infrasettimanale, le notti debbano diventare due quando la settimana si conclude con il fine settimana di competenza materna.
La domanda del di riduzione del contributo di mantenimento è fondata nei limiti di Pt_1 seguito indicati.
pagina 19 di 31 Devono richiamarsi le valutazioni effettuate con la ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. dell'8.12.2024 quanto alle entrate ed ai debiti delle parti sottolineando che la loro situazione reddituale non si è modificata.
Nella ordinanza però non si è adeguatamente evidenziato che la madre percepisce integralmente l'AUF che è pari ad € 220 mensili, ma anche che la stessa deve versare € 360 mensili per noleggio a lungo termine dell'auto che utilizza (doc 18).
Ancora nella ordinanza non è stato ritenuto documentato il rimborso per il prestito fatto dai genitori al per acquisto, ristrutturazione e arredo della casa di Canegrate mentre, come meglio Pt_1 evidenziato nelle note dallo stesso depositate in data 3.3.2025 e dai documenti a corredo, emergono dagli estratti conto i versamenti a favore del padre a titolo “rimborso casa” dal 2022 al 2025. Si tratta di importi variabili che portano ad una media mensile di circa € 700.
Richiamato, però, l'importante divario reddituale dei genitori la riduzione del contributo non può essere ad € 200 come richiesto.
Considerata la maggiore permanenza di con il padre, le poste passive cui entrambi i Per_7 genitori devono far fronte, e comunque ribadito che il padre deve provvedere anche al mantenimento della nuova figlia, seppur in concorso con la di lei madre, si ritiene equo quantificare il contributo paterno per nella somma mensile di € 300. Per_7
P.Q.M.
A parziale modifica della ordinanza ex art. 473 bis .22 del 8.12.2024
1. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé il figlio, con efficacia immediata, la notte del mercoledì di tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina e, a decorrere dalla settimana che inizia con lunedì 14 aprile, due giorni infrasettimanali con pernotto, in assenza di accordo dal martedì alle ore 18 fino al giovedì mattina riportandolo a scuola, nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna,
2. Ridetermina il contributo di mantenimento paterno nella somma di € 300 mensili con decorrenza dal rateo di aprile 2025, con rivalutazione monetaria Istat e con prima rivalutazione ad aprile 2026” e confermava il rinvio alla udienza del 25.06.2025.
Alla suddetta udienza i difensori chiedevano che, esaurita l'istruzione, fosse fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e il
Presidente fissava l'udienza per la rimessione della causa al collegio per il giorno 23.10.2025, pagina 20 di 31 sostituendo detta udienza con il deposito delle note scritte, concedendo i termini di legge per il deposito degli atti di cui alle lett. a, b e c dell'articolo sopracitato.
Con ordinanza del 23.10.2025, rilevato che le parti avevano depositato gli atti conclusivi del giudizio ex art. 473 bis.28, il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, la quale era discussa e decisa nella camera del consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
Preliminarmente si dà atto che le conclusioni delle parti sono coincidenti in relazione all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, alle sue frequentazioni con il padre, alla Per_1 prosecuzione da parte dei genitori del percorso con la Co.Ge, dott.ssa all'Assegno Unico Per_2 per la Famiglia a favore della madre e alla ripartizione delle spese extra per al 50% tra i Per_1 genitori.
In ordine alla responsabilità genitoriale:
- Il Tribunale non può che richiamare le considerazioni già esposte con l'ordinanza ex art. 473bis.22 cpc che hanno portato all'affido condiviso di ad entrambi i genitori e al suo Per_1 prevalente collocamento presso la madre con ampi diritti di visita del padre, da ultimo modificati e ulteriormente ampliati con l'ordinanza del 09.03.2025.
- Infatti, nel corso del presente procedimento è stato possibile appurare -raccolte le ampie dichiarazioni rilasciate dalle parti nonché dallo stesso minore, sentito dal Presidente relatore all'udienza del 03.04.2024 alla presenza dell'ausiliario dott.ssa ed analizzata Per_4 attentamente la relazione depositata in atti dalla CTU nominata, dott.ssa che si Per_5 condivide integralmente per l'ampiezza della analisi e la coerenza delle conclusioni con gli elementi raccolti- la mancanza di elementi di criticità o di inadeguatezza nei comportamenti del padre nei confronti del figlio minore e in generale nel rapporto padre-figlio. Si evidenzia che anche la madre, che inizialmente aveva chiesto l'affido super-esclusivo, da ultimo, e nelle conclusioni come sopra precisate, ha chiesto il condiviso. L'affido condiviso, dunque, deve essere confermato confidando che i genitori riescano a ritrovare del tutto, anche con l'aiuto degli strumenti messi in campo, la sintonia necessaria per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
pagina 21 di 31 - Le considerazioni svolte dalla nei suoi atti conclusivi, volte a dare una lettura della CP_1 consulenza tecnica come inficiata dalla mancata nomina di un consulente di parte (non CP_1 nominato per questioni economiche), appaiono destituite di ogni fondamento. In primis, subito dopo le conclusioni delle operazioni né ella né il suo difensore ne hanno contestato lo svolgimento, piuttosto condividendone le conclusioni. In secondo luogo, la CTU si è ampiamente soffermata sull'osservazione del minore e sul rapporto dello stesso con entrambi i genitori, fornendo un quadro approfondito e chiaro e proponendo conclusioni adeguate, tanto che le parti le hanno fatte proprie. La presenza di un CT di parte poco o nulla CP_1 avrebbe potuto influenzare i rilevi tecnici e le valutazioni del CTU. Tra l'altro le problematiche emerse dalla CTU sono sovrapponibili ai rilievi effettuati dalla dott.ssa nella Per_4 relazione depositata all'esito dell'ascolto di , convincendo ancor più della attendibilità Per_1 della valutazione del CTU.
- Non vi sono dubbi in ordine alla circostanza che il disagio di sia riconducibile alla Per_1 circostanza di essersi trovato al centro della conflittualità tra i genitori, il che gli ha causato un evidente conflitto di lealtà nei confronti della madre e lo ha portato a sposare la sfiducia di quest'ultima nei riguardi del padre, sfiducia che la stessa madre non ha mai cercato di nascondere, manifestando un atteggiamento di chiusura e arroccamento sulle proprie posizioni anche durante la stessa CTU. Per quanto la abbia sempre dichiarato di non aver mai CP_1 voluto ostacolare i rapporti del padre con il figlio, con i comportamenti ella ha dimostrato il contrario. Sebbene tali comportamenti non possano essere considerati dolosamente preordinati al suddetto risultato, la sua totale mancanza di fiducia nelle capacità genitoriali del non è Pt_1 sfuggita al figlio che l'ha respirata e, a sua volta, agita.
- Al di là delle considerazioni negative della contenute negli atti finali del giudizio, CP_1 deve sottolinearsi il positivo risultato ottenuto dopo il deposito della CTU: la madre ha aderito ai percorsi suggeriti e non si è più opposta alla ripresa delle frequentazioni di con il Per_1 padre ed entrambe le parti hanno precisato le proprie conclusioni in linea con le disposizioni assunte in ordine all'affido condiviso di ad entrambi i genitori e in ordine alla Per_1 regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio per come attualmente in essere.
- Su quest'ultimo punto è opportuno evidenziare che entrambe le parti hanno chiesto la conferma della attuale regolamentazione, pur avendo il padre, nelle sue conclusioni, e pagina 22 di 31 contraddittoriamente, insistito anche per un collocamento paritetico di . Tale Per_1 domanda non può trovare accoglimento, poiché la regolamentazione disposta, di cui lo stesso padre chiede la ratifica, per quanto ampia, non comporta che passi lo stesso con Per_1 entrambi i genitori, risultando comunque una sua prevalente permanenza presso la madre. Deve pertanto confermarsi il prevalente collocamento di presso la madre, con la Per_1 regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio per come già disposta.
- Positivamente, il Tribunale evidenzia che le parti hanno ottemperato alle indicazioni suggerite dalla CTU e condivise altresì dal Presidente relatore, e hanno provveduto alla individuazione e nomina di un Co.Ge nella persona della dott.ssa con la quale hanno iniziato un Per_2 percorso che intendono continuare. La dott.ssa nella sua relazione di giugno 2025 Per_2
(depositata congiuntamente dalle parti in data 14 giugno 2025) evidenzia risultati positivi emersi nel corso del percorso di coordinazione, ritenendo possibile 'una progressiva assunzione di maggiore autonomia da parte della coppia genitoriale nella gestione condivisa delle responsabilità educative e decisionali relative al minore'. I genitori sono entrambi concordi nel voler proseguire tale percorso con la dott.ssa secondo le indicazioni che darà la Per_2 professionista stessa.
- Altro risultato positivo raggiunto e quello relativo alla individuazione di uno psicoterapeuta per il figlio. E' stato reperito e ha iniziato il proprio percorso presso la Cooperativa Per_1
Metafora di via Aldo Moro 28 di Rho con la dott.ssa Entrambi i genitori hanno Parte_3 dichiarato di essere d'accordo nella necessità di prosecuzione del suddetto percorso, che il
Tribunale ritiene fondamentale nell'ottica del best interest di . Per_1
- Quanto alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con attivazione del percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori si evidenzia che i comuni di residenza dei genitori sono diversi, in quanto la madre vive nel comune di ES, mentre il padre si è trasferito nel corso del procedimento da Canegrate a Bollate, nell'abitazione della sua attuale con compagna, con la quale ha avuto recentemente una figlia. Purtroppo,
l'attivazione dell'intervento di educativa domiciliare non si ancora concretizzato perché non è ancora stato possibile individuare una figura educativa idonea. I Servizi Sociali hanno comunque dichiarato di essere intenzionati ad attivare l'intervento nel più breve tempo possibile e questo Tribunale non può che sottolineare l'importanza della celere attivazione pagina 23 di 31 dell'educativa, in quanto fondamentale per . Gli stessi operatori del Comune di Per_1
Canegrate, infatti, hanno riportato nell'ultima relazione depositata in atti (del 12.06.2025) che
“l'intervento di educativa domiciliare possa essere un intervento di supporto non solo al minore nella relazione con entrambi i genitori, ma anche nel sostegno a questi ultimi Per_1 rispetto al loro ruolo genitoriale, offrendo la possibilità di una continuità genitoriale”.
- In generale si osserva che i servizi di ES, che sono quelli che hanno seguito maggiormente il nucleo, dopo aver preso contatti con tutti gli operatori coinvolti a sostegno del nucleo familiare, hanno riferito quanto segue: “Alla luce di quanto sopraesposto e del confronto con la rete dei
Servizi coinvolti, si rileva, allo stato, un'evoluzione positiva della situazione familiare. I genitori, pur avendo attraversato in passato momenti di forte conflittualità, appaiono oggi maggiormente collaborativi e orientati ad una genitorialità condivisa in relazione alle decisioni riguardanti . Entrambi i contesti abitativi, sia quello materno ad ES, sia quello Per_1 paterno a Bollate, si presenterebbero come ambienti idonei sotto il profilo affettivo, educativo e materiale. appare un ragazzino ben curato, con buone capacità relazionali e ben Per_1 inserito nel contesto scolastico e sociale. Le osservazioni emerse nel corso della visita domiciliare, così come i colloqui con il minore riflettono l'immagine di un ragazzo sereno, affettuoso e creativo, con relazioni significative sia in ambito familiare che nel gruppo di pari”.
- E' estremamente positivo che, nonostante le iniziali preoccupazione in ordine alla situazione del minore, i genitori all'esito del presente giudizio stanno superando, grazie al supporto di tutti i soggetti coinvolti, i loro personali motivi di attrito nonché le valutazioni di sfiducia l'uno nei confronti dell'altro, e stanno partecipando attivamente a tutti i percorsi attivati, nell'ottica di focalizzarsi sul bene del figlio.
- Per proseguire nel percorso di crescita e nella ricerca di una sempre maggior alleanza genitoriale è opportuno che i Servizi Sociali di ES e proseguano con la Controparte_5 presa in carico del nucleo familiare e in tutti i percorsi attivati nell'interesse di e dei Per_1 genitori.
- Si evidenzia che la madre si è resa disponibile ad intraprendere un proprio percorso personale di supporto psicologico, che è stato ritenuto fondamentale perché ella possa comprendere che i propri vissuti non sono quelli del figlio e che possa accettare che il figlio riesca a coltivare una relazione serena con il padre. Detto percorso però non pare essere stato attivato: è stato pagina 24 di 31 segnalato che il Servizio ha formalmente attivato la richiesta di presa in carico presso i Servizi
Specialistici territorialmente competenti.
In ordine alle condizioni economiche
- Le parti sono d'accordo sulla ripartizione al 50% delle spese extra per e sulla Per_1 percezione integrale da parte della madre dell'AUF, pari ad euro 220 mensili.
- Hanno svolto, invece, domande differenti sul contributo di mantenimento paterno per , Per_1 attualmente fissato in euro 300,00 mensili. Il ER, infatti, insiste affinché tale contributo venga revocato ovvero ridotto ad euro 200,00 mensili;
la invece insiste affinché esso CP_1 sia aumentato ad euro 450,00 mensili.
- Deve evidenziarsi che nel corso del presente procedimento tale contributo è stato progressivamente ridotto in base ai cambiamenti intervenuti, soprattutto nella situazione del padre: in particolare in base al progressivo ampliamento dei suoi tempi di visita con il figlio, nonché alla nascita della nuova figlia avuta dalla compagna. L'attuale ammontare Per_8 stabilito in euro 300,00 mensili è stato fissato con ordinanza del 09.03.2025, con la quale sono state altresì regolamentate le frequentazioni paterne come attualmente in essere.
- Il Tribunale ritiene che la situazione patrimoniale-reddituale delle parti per come ivi da ultimo fotografata non abbia ad oggi subito mutamenti di sorta, tali da comportare una modifica dell'attuale quantum del contributo di mantenimento paterno, che non può essere modificato, né in aumento né in diminuzione, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dei loro impegni economici e dei tempi di permanenza di con i genitori. Per_1
- Si evidenzia, inoltre, che in questa sede non possono valutarsi eventuali decisioni o evoluzioni future del nucleo familiare, come la possibilità che il padre acquisti una casa più grande, ponendo in vendita la casa di sua proprietà di Canegrate. Le statuizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nonché agli oneri economici gravanti sui genitori sono adottate rebus sic stantibus.
- Deve, pertanto, confermarsi l'attuale condizione che pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma di euro 300,00 Per_1 mensili, ferma altresì la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio e il percepimento integrale dell'AUF a favore della madre, condizioni sulle quali i genitori sono d'accordo. pagina 25 di 31 Le altre domande
- Il ha chiesto la condanna della madre al risarcimento ex art. 473 bis39 1° comma lettera Pt_1
b) cpc da quantificare per ogni giorno sottratto al padre che non ha potuto frequentare il figlio dal luglio 2023 all'aprile 2024, oltre ad un'ulteriore somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danno morale, sempre per aver impedito le visite tra il padre ed il figlio.
- Le domande sono infondate ed devono essere rigettate.
- Dall'istruttoria è emerso che, effettivamente, a far data dal luglio del 2023, si è verificata una interruzione della frequentazione tra il padre e il minore secondo le modalità precedentemente regolamentate dall'accordo tra i genitori, ratificato da questo stesso Tribunale nel 2018.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. e della configurabilità di un illecito endofamiliare risarcibile, è necessario valutare non solo il dato oggettivo della mancata frequentazione, ma anche l'elemento soggettivo che ha sostenuto la condotta del genitore collocatario e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto, nonché il rischio che tali condotte possano essere reiterate.
- Nel caso di specie, sebbene la madre abbia posto in essere comportamenti effettivamente ostativi, gli elementi acquisiti inducono a escludere che tale condotta sia stata mossa da un intento dolosamente ostruzionistico o dalla volontà di alienare la figura paterna. Appare invece verosimile che la abbia agito sulla base di una sincera, ancorché soggettiva, CP_1 convinzione che il padre tenesse comportamenti inadeguati e potenzialmente pregiudizievoli per il figlio. La condotta materna, dunque, trova la sua genesi in un intento protettivo –seppur attuato attraverso una autotutela non consentita– e non in una deliberata volontà di recidere il legame genitoriale.
- Tale lettura è corroborata dal comportamento processuale della madre la quale, ha prontamente adito l'A.G., al pari del padre, per sottoporre la questione al vaglio del Tribunale.
- Inoltre si sottolinea che detti comportamenti materni sono stati attuati solo a partire dal 2023 e non prima, risalendo la regolamentazione concordata dalle parti al 2018. Questo per evidenziare come la stessa non abbia avuto il fine di ostacolare il rapporto del padre con il figlio, assumendo i comportamenti che hanno dato inizio a questo procedimento dopo anni di regolari frequentazioni, ritenendo, nel suo sentire, che ci fossero degli elementi di pregiudizio per il minore, sulla base di episodi che le sono stati riportati dallo stesso. Se poi ella li ha connotati di pagina 26 di 31 una gravità maggiore e come tali restituiti al figlio, inevitabilmente influenzandolo nella visione della figura paterna, ciò non esclude che ella fosse animata da una sincera preoccupazione nei riguardi delle problematiche di salute del figlio e della sua incolumità.
- Altro argomento assolutamente rilevante per il rigetto delle domande paterne, è l'esame della condotta tenuta dalla in corso di causa: una volta incardinato il giudizio e intervenuti i CP_1 primi provvedimenti del Presidente relatore, volti al ripristino dei rapporti padre-figlio, ella vi ha dato piena esecuzione, seguendo le indicazioni fornite dal Giudice e dai servizi preposti, così dimostrando una fattiva collaborazione nel recupero della genitorialità paterna. Tale ravvedimento operoso e la puntuale osservanza dei provvedimenti giudiziali fanno venir meno i presupposti di attualità e gravità necessari per l'irrogazione delle sanzioni o degli ammonimenti richiesti di cui al primo comma dell'art. 473 bis.39, i quali hanno funzione punitiva, dissuasiva e conformativa per il futuro. Da questo punto di vista, infatti, non si ritiene che vi siano elementi tali da far presumere una possibile mancata ottemperanza alle statuizioni assunte, cui la stessa madre ha aderito con le conclusioni precisate.
- Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale, essa si ritiene debba essere inquadrata sempre nella cornice normativa dell'art. 473bis.39 cpc, ma nel secondo comma della suddetta norma, il quale afferma che il giudice può condannare un genitore al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore. Questa previsione normativa ha funzione sia sanzionatoria-punitiva ma anche, e forse soprattutto, risarcitoria, e il Tribunale ritiene, anche sotto questo profilo, di escludere la responsabilità della madre e di rigettare la domanda.
- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla genitorialità, non è un danno in re ipsa. Sebbene non si richieda necessariamente una prova specifica, essendo possibile anche la prova presuntiva, è onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare, anche appunto attraverso presunzioni, la concreta sofferenza patita o lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita causato dalla condotta altrui.
- Nel caso in esame, il padre si è limitato a dedurre l'inadempimento della madre, senza fornire specifici elementi probatori atti a quantificare o descrivere il pregiudizio morale concretamente subito nel periodo di interruzione dei rapporti padre-figlio. In assenza di tale prova, ma anche solo di allegazioni sul punto, e considerato altresì il contesto soggettivo (l'intento protettivo pagina 27 di 31 materno) che attenua la gravità dell'elemento psicologico dell'illecito, non vi è spazio per una pronuncia di condanna al risarcimento.
Le spese di lite
- Visto il parziale accordo delle parti in ordine alla regolamentazione delle responsabilità genitoriale sul minore, ma la iniziale posizione di totale chiusura della madre che ha necessitato l'espletamento della CTU, la soccombenza paterna sulle ulteriori domande, la reciproca soccombenza in ordine alle domande di contenuto economico, le spese di lite devono essere interamente compensate.
- Le spese della CTU, come già liquidate con decreto dell'8.12.2024, poste in allora ed in via provvisoria a carico esclusivo del padre devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (con diritto del padre al rimborso di quanto già pagato che non può essere liquidato nel presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Affida il figlio minore nato a Milano l'[...] ad [...] i genitori, con prevalente Per_1 collocamento presso la madre, in ES via Valera 31/R,
2. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
18:00 alla domenica ore 19:00, inoltre starà con il padre per il pernotto del mercoledì di Per_1 tutte le settimane riportandolo a scuola il giovedì mattina, mentre per due giorni infrasettimanali con pernotto da martedì alle ore 18:00 fino al giovedì mattina nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna;
nelle vacanze natalizie per la metà della sospensione scolastica, alternando i periodi contenenti il giorno di Natale e quello di Capodanno, con la madre, di anno in anno. Inoltre, le vacanze di Pasqua saranno alternate tra i genitori, i ponti saranno di pertinenza del genitore cui spetta il fine settimana prossimo al ponte (se la giornata festiva cade dal lunedì al mercoledì si ritiene di pertinenza del fine settimana precedente se cade nel giovedì o venerdì si ritiene di pertinenza del fine settimana successivo), 15 giorni durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 30.5 di ogni anno.
3. Dispone che i servizi sociali del Comune di ES proseguano con la presa in carico il nucleo familiare, mantenendo uno stretto monitoraggio;
proseguano con gli interventi in atto a favore del pagina 28 di 31 nucleo, in particolare quello di educativa domiciliare presso la casa della madre di ES in via
Valera n. 31/R e presso la casa del padre allo stato in Bollate, e verifichino la situazione psicofisica del minore,
4. Dispone che i servizi sociali avviino un percorso di sostegno alla genitorialità anche individuale ed un percorso di sostegno psicologico per la madre, in quanto accettato,
5. Da atto dell'accordo delle parti di proseguire il percorso con il CO.GE “ ” Controparte_2
Dott.ssa almeno sino alla fine dell'anno in corso e comunque secondo le indicazioni che Per_2 darà la professionista e di proseguire il sostegno psicoterapeutico per fino a quando il Per_1 professionista incaricato lo riterrà necessario, concordandolo con i genitori,
6. Dispone altresì che i servizi sociali del Comune di ES e di Bollate monitorino il rispetto degli impegni assunti dai genitori in particolare in relazione al proseguo del percorso con il CO.GE e sul proseguo del sostegno psicoterapeutico a favore dei Leonardo,
7. Conferma l'obbligo del padre di versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 300 con prima rivalutazione ad aprile 2026, oltre al 50% delle spese extra come da Linee guida di questo Tribunale e della Corte di Appello di
Milano sottoscritte nel 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno pagina 29 di 31 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
-Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
-Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. pagina 30 di 31 -Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
8. L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre,
9. Rigetta le domande del ex art. 473 bis39 1° comma lettera b) cpc e di risarcimento del Pt_1 danno morale,
10. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
11. Pone le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno,
12. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai servizi sociali di ES e di Bollate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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