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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Melucci Antonio;
Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Cozzi Antonello;
Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.01.17 la proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.673/2016, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5.11.2016, con cui veniva alla medesima ingiunto il pagamento dell'importo di euro 93.113,23, oltre interessi ex
D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché spese e pagina 1 di 10 competenze del procedimento monitorio, in favore della a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di materiale meglio descritta nelle fatture allegate.
A sostegno dell' avanzata opposizione, deduceva che:
1. La a seguito di Parte_1
aggiudicazione della gara di appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento della SS
534 come raccordo autostradale – cat B collegamento tra l'Autostrada A3 (svincolo Firmo) e la SS 106 Jonica (svincolo Sibari) – megalotto 4 – sottoscriveva contratto di subappalto con l'appaltatrice ATI Vidoni S.p.a. – Consorzio Stabile Grecale;
2. La Parte_1
contrattualizzava con la ditta appaltatrice opere pubbliche, tra cui la realizzazione delle c.d. terre armate;
3. A fronte del suddetto contratto, la commissionava alla Parte_1 [...]
la fornitura di prefabbricati in calcestruzzo per la realizzazione di cavalcavia Controparte_1
o meglio delle c.d. terre armate nel percorso viario denominato SS 534, tratto Firmo-Sibari; 4.
Dal contratto del 04.03.2015, tra la e la emergeva con Parte_1 Controparte_1
chiarezza, nella specifica tecnica, quali dovevano essere le qualità e le caratteristiche specifiche di ogni singolo pannello in cemento -oggetto di fornitura- ai fini di un impiego idoneo;
5. Nello specifico la si impegnava (art. 11 Contratto) a Parte_2
produrre, a fronte di ogni ordine di prefabbricazione, le attestazioni di qualità riferite ai manufatti prodotti oltre ai certificati ufficiali di laboratorio comprovanti la resistenza dei provini a facce parallele secondo la specifica UNI.
Tanto premesso, la deduceva che, nell'esecuzione della suddetta fornitura, la Parte_1
violava, più volte, il contratto sottoscritto tra le parti. Tanto emergeva dai Controparte_1 documenti di trasporto del materiale fornito da cui risultava che l'origine degli stessi pannelli era da ricondurre a soggetto estraneo ai rapporti contrattuali;
Controparte_2
Sosteneva, pertanto, che la aveva provveduto a consegnare alla Controparte_1
beni realizzati, chissà con quali caratteristiche e materiali, da soggetto terzo Parte_1
quale appunto la Controparte_2
Deduceva l'inidoneità dei beni consegnati senza certificazione ufficiale di laboratorio comprovanti la resistenza dei provini e senza prove di laboratorio, quest'ultime espletate dalla per mezzo di laboratorio di ricerca e analisi su materiali forniti da costruzioni e Parte_1
strutture Geo. da cui emergeva una carente qualità della fornitura con resistenza alla CP_3
compressione nettamente inferiore ai 40 N/mm.
Sosteneva, altresì, che la scarsa qualità dei materiali forniti era stata vagliata anche da
[...]
a seguito di controlli effettuati sulle stesse terre armate, aveva evidenziato una CP_4 preoccupante situazione che interessava l'integrità statica dei muri in terra armata realizzati in pagina 2 di 10 corrispondenza dello svincolo di Altomonte. A seguito della verifica, disponeva CP_4
l'integrale smantellamento delle opere realizzate dalla con i materiali forniti dalla Parte_1
Controparte_1
Tanto premesso, la sosteneva il diritto ad essere garantito dai vizi che rendono Parte_1 inidonea all'uso la cosa venduta ex art. 1490 cc. evidenziando che, ai sensi dell'art. 1453 cc, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.
Deduceva, inoltre, di avere subito un danno a causa della difformità della fornitura oggetto del contratto, perché inidonea ai fini dell'opera in realizzazione (valore per la demolizione, smaltimento inerti e nuova realizzazione dell'opera dove sono stati impiegati i materiali oggetto di controversia equivalente ad € 1.778.118,17) e di scarsa qualità intrinseca, oltre al danno all'immagine aziendale in conseguenza del distorto agire di a Controparte_1 causa della preclusione del prosieguo dell'attività di impresa espletata sui cantieri ANAS -SS
534 Firmo-Sibari- nonché del mancato rinnovo contrattuale in essere e mancato affidamento di altre opere dal medesimo committente con pesante ricaduta sul volume d'affari annuo.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia questo Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito – in accoglimento alla proposta opposizione dichiarare illegittimo, nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo n.673/2016 (R. Cont. n. 2482/2016) emesso in favore dell'opposta società dall'intestato Ufficio il 5.11.2016 – Giudice Controparte_1
Dott.ssa Valeria Castaldo- con il quale ad istanza della società con Controparte_1
sede legale in Casalbuono (SA) alla Via Nazionale n.
4 -P.IVA in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t. nato a [...] l'[...] – domiciliato in CP_5
Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via Lamicelle n. 6 -, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tiziana Durante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Francavilla in Sinni
(PZ) alla Via Segheria Palombaro n. 34, intimava alla società con sede in Parte_1
Altomonte (CS) alla C.da Le Crete n. 23 -P.IVA – di pagare la somma di € P.IVA_2
93.113,23 oltre interessi ex DLgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché le competenze professionali di avvocato relative alla procedura monitoria liquidate nella somma di € 406,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
sempre nel
pagina 3 di 10 merito ed in via riconvenzionale – Riconoscere alla società i danni materiali Parte_1
patiti a seguito delle difformità costruttive dei beni a questi forniti dalla società
[...] giusto contratto n. 02/B/2015 del 04.03.2015, nella misura pari ad €. Controparte_1
1.778.118,17, od in quella maggiore o minore che l'Ill.ma Giustizia adita riterrà appropriata, opportuna ed equa, nonché al risarcimento dei patiti danni all'immagine aziendale che l'Ill.mo
Tribunale adito vorrà liquidare secondo equità, oltre spese, rivalutazione ed interessi maturati ed a maturare, come per legge. In ogni caso con condanna della società Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio secondo equità. In ogni
[...]
caso con vittoria di spese, competenze professionali (ex diritti ed onorari di avvocato), da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_1
evidenziando di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando le obbligazioni contrattuali e di aver venduto e certificato i beni in conformità del Regolamento U.E. n.
305/2011, attestando le caratteristiche dei materiali dopo aver effettuato i provini sui campioni come impone la norma richiamata.
Evidenziava, inoltre, che l'ultima consegna della merce è avvenuta nel novembre 2015 e, solo a distanza di mesi (luglio 2016), la avrebbe, a mezzo email disconosciuta sia Parte_1 con riferimento all'invio che al contenuto, lamentato la mancanza di certificati ufficiali di laboratorio e comunicato che avrebbe affidato alla Geo. l'incarico per CP_3
l'espletamento delle prove. Contestava la decadenza dall'azione di garanzia per mancata denuncia dei vizi nei termini di legge.
Contestava gli asseriti danni subiti e assenza di prova della demolizione, smaltimento e nuova realizzazione dell'opera.
Concludeva, chiedendo: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 673/2016 emesso in favore della società
2) nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 673/2016 promossa Controparte_1
dalla società in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società
e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale e le richieste ivi formulate;
4) Parte_1 condannare l'Opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento, a favore della società
[...]
di una somma equitativamente determinata;
In ogni caso con vittoria di Controparte_1
pagina 4 di 10 spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, con distrazione.
Con ordinanza del 28.05.17 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ammessa ed espletata la prova per testi e per interpello, con ordinanza del 28.03.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla pretesta creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Va inoltre evidenziato che, la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del credito, e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ.
5915/11).
Ciò chiarito, va ancora ricordato che, laddove il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
pagina 5 di 10 1460 c.c., i ruoli delle parti in lite risultano, in tal caso, invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Come noto, l'art. 1460 c.c. prevede al comma 1 che “nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie
o non offre di adempiere contemporaneamente la propria” e al comma 2 che “non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede”.
L'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass.
Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).
Invero, l'eccezione è opponibile anche nel caso di adempimento inesatto (c.d. exceptio non rite adimpleti contracuts), purché la parte che ha ricevuto la prestazione inesatta non abbia espressamente dichiarato di considerarla conforme a quella dovuta, come nell'ipotesi di mancanza delle qualità ovvero di presenza di vizi nella cosa venduta (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7228 del 06/08/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14926 del 21/06/2010; Corte di
Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 14986).
Come già sopra accennato, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/04/2008, n.9439).
pagina 6 di 10 Per cui anche quando, come nel caso in esame, sia eccepito l'inesatto adempimento è sufficiente che l'eccipiente alleghi l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria.
Venendo, adesso, al caso di specie, l'esistenza del titolo, vale a dire il contratto del
04.03.2015 di fornitura di prefabbricati in calcestruzzo, da utilizzarsi per la realizzazione delle
Terre Armate nel percorso viario denominato SS 534 (tratto Firmo-Sibari), tra la Parte_1
e la è del tutto incontestata. Controparte_1
La parte opponente, in relazione alla pretesa creditoria avversaria ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione, contestando la carenza qualitativa dei materiali forniti, perché affetti da vizi e inidonei nella destinazione finale d'uso.
Quanto ai vizi dei prodotti forniti, a fronte della contestazione di parte opposta sul difetto di denuncia dei vizi dedotti, l'opponente non ha in alcun modo provato di aver tempestivamente denunciato i vizi medesimi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. II, 14 maggio 2008, n. 12130)
Nel caso di specie a fronte della consegna avvenuta nel novembre 2015 è stata allegata una denuncia dei vizi dedotta dall'opponente, a mezzo posta elettronica con email del 08.07.2016, disconosciuta dall'opposto con riferimento all'invio.
Ad ogni buon conto, parte opposta ha fornito puntuale dimostrazione del fatto che la fornitura in questione non fosse affetta da vizi al momento della consegna.
Tanto risulta alla luce, anzitutto, da quanto dichiarato dai testimoni di parte opposta sig. escusso all'udienza del 25.10.2018, della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1
dubitare.
Il teste dipendente – Responsabile Tecnico e nuove costruzioni Testimone_1 CP_4 ed all'epoca dei fatti ha rivestito l'incarico di Dirigente Lavori del (adeguamento Parte_3
SS 534), ha dichiarato che “nessuna non conformità dei pannelli prefabbricati in cemento armato è stata aperta da e che presso Casella Costruzioni S.p.a ha CP_4 CP_4
effettuato controlli per accettazione preventiva dei pannelli per Terre Armate e furono ritenuti idonei”.
pagina 7 di 10 Ed ancora, il teste Sig. , Responsabile del procedimento della commessa Testimone_2
legata al subappalto che era stato affidato alla cooperativa ed alla , Pt_4 Parte_1 escusso all'udienza del 17.02.2022, ha dichiarato che “i pannelli prefabbricati erano stati forniti dalla ditta e che, nel caso di specie, aveva inviato degli Parte_5 CP_4
ispettori presso la per verificare i processi produttivi ed i materiali Controparte_1 utilizzati. All'esito di tali controlli non sono emerse criticità; tanto è che poi i materiali sono stati portati in cantiere ed utilizzati. Se fosse stato il contrario il Direttore dei Lavori non li avrebbe fatti entrare in cantiere. Confermo che i pannelli in oggetto erano conformi agli standard previsti dal capitolato d'appalto.”
Ed ancora, particolare rilevanza probatoria riveste la deposizione resa dal teste Sig.
[...]
(Udienza del 08.04.2021), il quale ha lavorato per la Intercantieri Vittadello di Tes_3
Padova subentrata alla Vidoni prima aggiudicataria dell'appalto alla quale fu rescisso il contratto da parte di Il teste ha dichiarato in relazione all'opera realizzata che “abbiamo CP_4 evidenziato le criticità. Evidenzio che l'opera era fuori standard non rispettava i requisiti. Il difetto riscontrato era il seguente: tra i pannelli, che devono essere distanziati uno dall'altro, per evitare che si tocchino si mettono dei pacchetti di neoprene. Queste saponette di neoprene o non erano state installate correttamente oppure avevano uno spessore non adeguato o il neoprene aveva difetti.”
Il teste ha precisato che “non ho potuto avere contezza dei certificati delle saponette, non posso escludere che le problematiche in oggetto fossero dovute anche a problematiche connesse alle stesse. Le rotture mostrate nelle fotografie sono rotture da compressione . La diversa colorazione dei pannelli non è incidente sulla tenuta strutturale. Non so dire se il materiale utilizzato fosse non confacente”.
Ed invero, dall'istruttoria della causa si evince, innanzitutto, il controllo preventivo da parte di dei materiali forniti dalla opposta da cui non è emerso alcun profilo di criticità CP_4 ancor prima che gli stessi venissero impiegati per la realizzazione dell'opera da parte della società appaltatrice dei lavori.
Quanto ai testi di controparte e sig. , va evidenziato che gli Parte_6 Persona_1
stessi si sono limitati ad esprimere apprezzamenti tecnici in ordine alla difettosità dei pannelli
(pur non essendo esperti in materia, in quanto svolgono attività diverse), evidenziando di non avere conoscenza diretta delle interlocuzioni tra i titolari delle ditte in ordine a tale aspetto.
pagina 8 di 10 Il teste , dipendente della , ha peraltro, riferito che l' committente dei Tes_4 Pt_1 CP_4
lavori, era presente quotidianamente sul cantiere con un proprio tecnico, precisando che delle problematiche amministrative si occupava solo il Pt_1
Ebbene, ad avviso di questo giudice assume un profilo dirimente la circostanza per cui, nel caso di specie, parte opponente non abbia fornito adeguata prova che le asserite criticità relative all'opera realizzata -oggetto di appalto- fossero state causate dalla non conformità dei pannelli in questione.
In definiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n.
673/2016 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5 novembre 2016 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le altre questioni restano assorbite.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.673/16 emesso in data 05.11.2016;
2. Condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 18,95 per spese vive, € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 27.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 9 di 10
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Melucci Antonio;
Parte_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'Avv. Cozzi Antonello;
Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 03.01.17 la proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n.673/2016, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5.11.2016, con cui veniva alla medesima ingiunto il pagamento dell'importo di euro 93.113,23, oltre interessi ex
D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché spese e pagina 1 di 10 competenze del procedimento monitorio, in favore della a titolo di Controparte_1
corrispettivo per la fornitura di materiale meglio descritta nelle fatture allegate.
A sostegno dell' avanzata opposizione, deduceva che:
1. La a seguito di Parte_1
aggiudicazione della gara di appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento della SS
534 come raccordo autostradale – cat B collegamento tra l'Autostrada A3 (svincolo Firmo) e la SS 106 Jonica (svincolo Sibari) – megalotto 4 – sottoscriveva contratto di subappalto con l'appaltatrice ATI Vidoni S.p.a. – Consorzio Stabile Grecale;
2. La Parte_1
contrattualizzava con la ditta appaltatrice opere pubbliche, tra cui la realizzazione delle c.d. terre armate;
3. A fronte del suddetto contratto, la commissionava alla Parte_1 [...]
la fornitura di prefabbricati in calcestruzzo per la realizzazione di cavalcavia Controparte_1
o meglio delle c.d. terre armate nel percorso viario denominato SS 534, tratto Firmo-Sibari; 4.
Dal contratto del 04.03.2015, tra la e la emergeva con Parte_1 Controparte_1
chiarezza, nella specifica tecnica, quali dovevano essere le qualità e le caratteristiche specifiche di ogni singolo pannello in cemento -oggetto di fornitura- ai fini di un impiego idoneo;
5. Nello specifico la si impegnava (art. 11 Contratto) a Parte_2
produrre, a fronte di ogni ordine di prefabbricazione, le attestazioni di qualità riferite ai manufatti prodotti oltre ai certificati ufficiali di laboratorio comprovanti la resistenza dei provini a facce parallele secondo la specifica UNI.
Tanto premesso, la deduceva che, nell'esecuzione della suddetta fornitura, la Parte_1
violava, più volte, il contratto sottoscritto tra le parti. Tanto emergeva dai Controparte_1 documenti di trasporto del materiale fornito da cui risultava che l'origine degli stessi pannelli era da ricondurre a soggetto estraneo ai rapporti contrattuali;
Controparte_2
Sosteneva, pertanto, che la aveva provveduto a consegnare alla Controparte_1
beni realizzati, chissà con quali caratteristiche e materiali, da soggetto terzo Parte_1
quale appunto la Controparte_2
Deduceva l'inidoneità dei beni consegnati senza certificazione ufficiale di laboratorio comprovanti la resistenza dei provini e senza prove di laboratorio, quest'ultime espletate dalla per mezzo di laboratorio di ricerca e analisi su materiali forniti da costruzioni e Parte_1
strutture Geo. da cui emergeva una carente qualità della fornitura con resistenza alla CP_3
compressione nettamente inferiore ai 40 N/mm.
Sosteneva, altresì, che la scarsa qualità dei materiali forniti era stata vagliata anche da
[...]
a seguito di controlli effettuati sulle stesse terre armate, aveva evidenziato una CP_4 preoccupante situazione che interessava l'integrità statica dei muri in terra armata realizzati in pagina 2 di 10 corrispondenza dello svincolo di Altomonte. A seguito della verifica, disponeva CP_4
l'integrale smantellamento delle opere realizzate dalla con i materiali forniti dalla Parte_1
Controparte_1
Tanto premesso, la sosteneva il diritto ad essere garantito dai vizi che rendono Parte_1 inidonea all'uso la cosa venduta ex art. 1490 cc. evidenziando che, ai sensi dell'art. 1453 cc, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.
Deduceva, inoltre, di avere subito un danno a causa della difformità della fornitura oggetto del contratto, perché inidonea ai fini dell'opera in realizzazione (valore per la demolizione, smaltimento inerti e nuova realizzazione dell'opera dove sono stati impiegati i materiali oggetto di controversia equivalente ad € 1.778.118,17) e di scarsa qualità intrinseca, oltre al danno all'immagine aziendale in conseguenza del distorto agire di a Controparte_1 causa della preclusione del prosieguo dell'attività di impresa espletata sui cantieri ANAS -SS
534 Firmo-Sibari- nonché del mancato rinnovo contrattuale in essere e mancato affidamento di altre opere dal medesimo committente con pesante ricaduta sul volume d'affari annuo.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia questo Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito – in accoglimento alla proposta opposizione dichiarare illegittimo, nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi
l'opposto decreto ingiuntivo n.673/2016 (R. Cont. n. 2482/2016) emesso in favore dell'opposta società dall'intestato Ufficio il 5.11.2016 – Giudice Controparte_1
Dott.ssa Valeria Castaldo- con il quale ad istanza della società con Controparte_1
sede legale in Casalbuono (SA) alla Via Nazionale n.
4 -P.IVA in persona del P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t. nato a [...] l'[...] – domiciliato in CP_5
Montesano sulla Marcellana (SA) alla Via Lamicelle n. 6 -, rappresentata e difesa dall'Avv.
Tiziana Durante ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Francavilla in Sinni
(PZ) alla Via Segheria Palombaro n. 34, intimava alla società con sede in Parte_1
Altomonte (CS) alla C.da Le Crete n. 23 -P.IVA – di pagare la somma di € P.IVA_2
93.113,23 oltre interessi ex DLgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché le competenze professionali di avvocato relative alla procedura monitoria liquidate nella somma di € 406,00 per spese ed € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
sempre nel
pagina 3 di 10 merito ed in via riconvenzionale – Riconoscere alla società i danni materiali Parte_1
patiti a seguito delle difformità costruttive dei beni a questi forniti dalla società
[...] giusto contratto n. 02/B/2015 del 04.03.2015, nella misura pari ad €. Controparte_1
1.778.118,17, od in quella maggiore o minore che l'Ill.ma Giustizia adita riterrà appropriata, opportuna ed equa, nonché al risarcimento dei patiti danni all'immagine aziendale che l'Ill.mo
Tribunale adito vorrà liquidare secondo equità, oltre spese, rivalutazione ed interessi maturati ed a maturare, come per legge. In ogni caso con condanna della società Controparte_1 al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio secondo equità. In ogni
[...]
caso con vittoria di spese, competenze professionali (ex diritti ed onorari di avvocato), da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni, Controparte_1
evidenziando di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando le obbligazioni contrattuali e di aver venduto e certificato i beni in conformità del Regolamento U.E. n.
305/2011, attestando le caratteristiche dei materiali dopo aver effettuato i provini sui campioni come impone la norma richiamata.
Evidenziava, inoltre, che l'ultima consegna della merce è avvenuta nel novembre 2015 e, solo a distanza di mesi (luglio 2016), la avrebbe, a mezzo email disconosciuta sia Parte_1 con riferimento all'invio che al contenuto, lamentato la mancanza di certificati ufficiali di laboratorio e comunicato che avrebbe affidato alla Geo. l'incarico per CP_3
l'espletamento delle prove. Contestava la decadenza dall'azione di garanzia per mancata denuncia dei vizi nei termini di legge.
Contestava gli asseriti danni subiti e assenza di prova della demolizione, smaltimento e nuova realizzazione dell'opera.
Concludeva, chiedendo: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 673/2016 emesso in favore della società
2) nel merito, rigettare l'opposizione al D.I. n. 673/2016 promossa Controparte_1
dalla società in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in Parte_1 fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società
e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale e le richieste ivi formulate;
4) Parte_1 condannare l'Opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento, a favore della società
[...]
di una somma equitativamente determinata;
In ogni caso con vittoria di Controparte_1
pagina 4 di 10 spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, con distrazione.
Con ordinanza del 28.05.17 veniva disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ammessa ed espletata la prova per testi e per interpello, con ordinanza del 28.03.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla pretesta creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è fondata e merita di trovare accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Va preliminarmente evidenziato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c..
Pertanto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Va inoltre evidenziato che, la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del credito, e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 19944/23; Cass. Civ.
5915/11).
Ciò chiarito, va ancora ricordato che, laddove il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
pagina 5 di 10 1460 c.c., i ruoli delle parti in lite risultano, in tal caso, invertiti, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Come noto, l'art. 1460 c.c. prevede al comma 1 che “nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie
o non offre di adempiere contemporaneamente la propria” e al comma 2 che “non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede”.
L'eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto -
l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali (Cass. Sez. 2, 22/11/2016, n. 23759; Cass. Sez. 2, 04/11/2009, n. 23345; Cass.
Sez. 2, 01/07/2002, n. 9517).
Invero, l'eccezione è opponibile anche nel caso di adempimento inesatto (c.d. exceptio non rite adimpleti contracuts), purché la parte che ha ricevuto la prestazione inesatta non abbia espressamente dichiarato di considerarla conforme a quella dovuta, come nell'ipotesi di mancanza delle qualità ovvero di presenza di vizi nella cosa venduta (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7228 del 06/08/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14926 del 21/06/2010; Corte di
Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 28 maggio 2021, n. 14986).
Come già sopra accennato, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/04/2008, n.9439).
pagina 6 di 10 Per cui anche quando, come nel caso in esame, sia eccepito l'inesatto adempimento è sufficiente che l'eccipiente alleghi l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria.
Venendo, adesso, al caso di specie, l'esistenza del titolo, vale a dire il contratto del
04.03.2015 di fornitura di prefabbricati in calcestruzzo, da utilizzarsi per la realizzazione delle
Terre Armate nel percorso viario denominato SS 534 (tratto Firmo-Sibari), tra la Parte_1
e la è del tutto incontestata. Controparte_1
La parte opponente, in relazione alla pretesa creditoria avversaria ha eccepito l'inesatto adempimento dell'obbligazione, contestando la carenza qualitativa dei materiali forniti, perché affetti da vizi e inidonei nella destinazione finale d'uso.
Quanto ai vizi dei prodotti forniti, a fronte della contestazione di parte opposta sul difetto di denuncia dei vizi dedotti, l'opponente non ha in alcun modo provato di aver tempestivamente denunciato i vizi medesimi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. II, 14 maggio 2008, n. 12130)
Nel caso di specie a fronte della consegna avvenuta nel novembre 2015 è stata allegata una denuncia dei vizi dedotta dall'opponente, a mezzo posta elettronica con email del 08.07.2016, disconosciuta dall'opposto con riferimento all'invio.
Ad ogni buon conto, parte opposta ha fornito puntuale dimostrazione del fatto che la fornitura in questione non fosse affetta da vizi al momento della consegna.
Tanto risulta alla luce, anzitutto, da quanto dichiarato dai testimoni di parte opposta sig. escusso all'udienza del 25.10.2018, della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1
dubitare.
Il teste dipendente – Responsabile Tecnico e nuove costruzioni Testimone_1 CP_4 ed all'epoca dei fatti ha rivestito l'incarico di Dirigente Lavori del (adeguamento Parte_3
SS 534), ha dichiarato che “nessuna non conformità dei pannelli prefabbricati in cemento armato è stata aperta da e che presso Casella Costruzioni S.p.a ha CP_4 CP_4
effettuato controlli per accettazione preventiva dei pannelli per Terre Armate e furono ritenuti idonei”.
pagina 7 di 10 Ed ancora, il teste Sig. , Responsabile del procedimento della commessa Testimone_2
legata al subappalto che era stato affidato alla cooperativa ed alla , Pt_4 Parte_1 escusso all'udienza del 17.02.2022, ha dichiarato che “i pannelli prefabbricati erano stati forniti dalla ditta e che, nel caso di specie, aveva inviato degli Parte_5 CP_4
ispettori presso la per verificare i processi produttivi ed i materiali Controparte_1 utilizzati. All'esito di tali controlli non sono emerse criticità; tanto è che poi i materiali sono stati portati in cantiere ed utilizzati. Se fosse stato il contrario il Direttore dei Lavori non li avrebbe fatti entrare in cantiere. Confermo che i pannelli in oggetto erano conformi agli standard previsti dal capitolato d'appalto.”
Ed ancora, particolare rilevanza probatoria riveste la deposizione resa dal teste Sig.
[...]
(Udienza del 08.04.2021), il quale ha lavorato per la Intercantieri Vittadello di Tes_3
Padova subentrata alla Vidoni prima aggiudicataria dell'appalto alla quale fu rescisso il contratto da parte di Il teste ha dichiarato in relazione all'opera realizzata che “abbiamo CP_4 evidenziato le criticità. Evidenzio che l'opera era fuori standard non rispettava i requisiti. Il difetto riscontrato era il seguente: tra i pannelli, che devono essere distanziati uno dall'altro, per evitare che si tocchino si mettono dei pacchetti di neoprene. Queste saponette di neoprene o non erano state installate correttamente oppure avevano uno spessore non adeguato o il neoprene aveva difetti.”
Il teste ha precisato che “non ho potuto avere contezza dei certificati delle saponette, non posso escludere che le problematiche in oggetto fossero dovute anche a problematiche connesse alle stesse. Le rotture mostrate nelle fotografie sono rotture da compressione . La diversa colorazione dei pannelli non è incidente sulla tenuta strutturale. Non so dire se il materiale utilizzato fosse non confacente”.
Ed invero, dall'istruttoria della causa si evince, innanzitutto, il controllo preventivo da parte di dei materiali forniti dalla opposta da cui non è emerso alcun profilo di criticità CP_4 ancor prima che gli stessi venissero impiegati per la realizzazione dell'opera da parte della società appaltatrice dei lavori.
Quanto ai testi di controparte e sig. , va evidenziato che gli Parte_6 Persona_1
stessi si sono limitati ad esprimere apprezzamenti tecnici in ordine alla difettosità dei pannelli
(pur non essendo esperti in materia, in quanto svolgono attività diverse), evidenziando di non avere conoscenza diretta delle interlocuzioni tra i titolari delle ditte in ordine a tale aspetto.
pagina 8 di 10 Il teste , dipendente della , ha peraltro, riferito che l' committente dei Tes_4 Pt_1 CP_4
lavori, era presente quotidianamente sul cantiere con un proprio tecnico, precisando che delle problematiche amministrative si occupava solo il Pt_1
Ebbene, ad avviso di questo giudice assume un profilo dirimente la circostanza per cui, nel caso di specie, parte opponente non abbia fornito adeguata prova che le asserite criticità relative all'opera realizzata -oggetto di appalto- fossero state causate dalla non conformità dei pannelli in questione.
In definiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n.
673/2016 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5 novembre 2016 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le altre questioni restano assorbite.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m.
55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto, tenuto conto del valore e della natura e della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.673/16 emesso in data 05.11.2016;
2. Condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 18,95 per spese vive, € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito.
Castrovillari, 27.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa
Teresa Talarico
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