Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 988/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/05/2024 da:
(C.F. ) nata il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(C.F. nato il [...], in [...]-CHIOVENDA CP_1 C.F._2
(VB), residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna ZAVETTIERI GIOVANNA (C.F.
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola Piazza C.F._3
Cavour, 7, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) autorizzare i coniugi Sigg. a vivere separati, con l'obbligo Parte_1 CP_1
del mutuo rispetto;
2) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
non vi sono questioni economico- patrimoniali da definire tra le parti;
3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e nel Parte_1 CP_1
Comune di OG (VB) in data 02/09/2007, atto trascritto nel registro degli atti civili del predetto comune al n. 9 parte 2 serie C Anno 2007;
6) dare atto che le presenti condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione. Spese processuali a carico solidale delle parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 02/05/2024, e premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in OG (VB) il 02/09/2007, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va dato atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
non vi sono questioni economico-patrimoniali da definire tra le parti.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in OG (VB) in data 20/09/2007;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 20/05/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. vista la propria sentenza parziale di separazione personale in pari data;
ritenuta la necessità di riporre la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70; visti gli artt. 127 ter e 473 bis.49 c.p.c.;
RIPONE la causa sul ruolo innanzi al giudice relatore;
ASSEGNA alle parti termine perentorio sino al 9.12.2025 per il deposito di note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 e le condizioni concordate.
SI INVITA ALLA PRODUZIONE, unitamente al deposito delle predette note scritte, di:
- CERTIFICATI DI RESIDENZA AGGIORNATI DELLE PARTI
- ATTESTAZIONE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI
SEPARAZIONE
Si comunichi
Verbania, 20.5.2025
Il giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO