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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2025, n. 30519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30519 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GI DE RZ Sent. n. sez. 2316/2025 CC - 03/07/2025 R.G.N. 16727/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Marco Dall’Olio per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 marzo 2025, ha complessivamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di DO Bello di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di undici sentenze di condanna relative a diverse ipotesi di bancarotta, falso, associazione a delinquere (finalizzata alla commissione di reati di falso, riciclaggio, investimento di utilità illecite e truffe), truffa e tentata estorsione, commesse dall’anno 1990 all’anno 2018, tra alcune delle quali è già stata riconosciuta e applicata la continuazione.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, premesso che l’istanza si riferiva a numerosi procedimenti e conteneva comunque delle richieste subordinate, relative anche a gruppi distinti di provvedimenti, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta in relazione alle sentenze oggetto di due gruppi di sentenze in quanto questa sarebbe già stata applicata dal giudice della cognizione. Nel primo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di inammissibilità in parte qua sarebbe errata in quanto l’attuale istanza era volta all’applicazione della continuazione proprio tra i due gruppi e non era stata mai proposta in precedenza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tutte le sentenze. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione, all’esito di una valutazione carente e superficiale, sarebbe pervenuto a una conclusione errata in quanto gli elementi emersi Penale Sent. Sez. 1 Num. 30519 Anno 2025 Presidente: DE RZ GI Relatore: CO MA MA Data Udienza: 03/07/2025 evidenzierebbero che i fatti sono inseriti in un medesimo disegno criminoso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata e puntuale pronuncia in ordine a ogni specifica richiesta subordinata presentata dalla difesa.
3. In data 16 giungo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Marco Dell’Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In data 17 giugno 2025 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l’avv. Danilo Ghia insiste per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 26 giugno 2025 sono pervenute le note d’udienza redatte dall’avv. Daniele Ghia che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In tre articolati e nella sostanza complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta relativa a due gruppi di sentenze e al mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti oggetto delle sentenze indicate, nonché tra alcuni reati ovvero tra alcuni gruppi di reati in ordine ai quali si sono pronunciati i giudici della cognizione. Le doglianze sono infondate.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;
c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). 2 La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è pervenuto non è sindacabile in questa sede. La motivazione del provvedimento impugnato, seppure in termini sintetici, rende adeguato conto del percorso seguito e delle ragioni poste a fondamento del diniego dell’istanza e ciò anche con riferimento alle richieste subordinate proposte dalla difesa. Con il riferimento alla disomogeneità dei reati e al lunghissimo arco temporale intercorso (tale per cui si dovrebbe ipotizzare che il medesimo disegno criminoso sia sorto circa ventotto anni prima della commissione degli ultimi fatti), il giudice, infatti, dimostra di avere tenuto conto degli elementi emersi per cui la conclusione nel senso che la commissione dei numerosi reati denota una scelta e uno stile di vita appare non è manifestamente illogica. 3 La stessa conclusione, d’altro canto, risulta adeguata anche in relazione alle richieste subordinate, ciò sia quanto a quella dichiarata inammissibile, comunque decisa nel merito, che in merito alle altre, sulle quali la motivazione, pure considerato il riferimento alle richieste già in precedenza accolte per alcuni gruppi di fatti, è sufficiente.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MA CO GI DE RZ 4
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Marco Dall’Olio per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 marzo 2025, ha complessivamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di DO Bello di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di undici sentenze di condanna relative a diverse ipotesi di bancarotta, falso, associazione a delinquere (finalizzata alla commissione di reati di falso, riciclaggio, investimento di utilità illecite e truffe), truffa e tentata estorsione, commesse dall’anno 1990 all’anno 2018, tra alcune delle quali è già stata riconosciuta e applicata la continuazione.
2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, premesso che l’istanza si riferiva a numerosi procedimenti e conteneva comunque delle richieste subordinate, relative anche a gruppi distinti di provvedimenti, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta in relazione alle sentenze oggetto di due gruppi di sentenze in quanto questa sarebbe già stata applicata dal giudice della cognizione. Nel primo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di inammissibilità in parte qua sarebbe errata in quanto l’attuale istanza era volta all’applicazione della continuazione proprio tra i due gruppi e non era stata mai proposta in precedenza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di tutte le sentenze. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione, all’esito di una valutazione carente e superficiale, sarebbe pervenuto a una conclusione errata in quanto gli elementi emersi Penale Sent. Sez. 1 Num. 30519 Anno 2025 Presidente: DE RZ GI Relatore: CO MA MA Data Udienza: 03/07/2025 evidenzierebbero che i fatti sono inseriti in un medesimo disegno criminoso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata e puntuale pronuncia in ordine a ogni specifica richiesta subordinata presentata dalla difesa.
3. In data 16 giungo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Marco Dell’Olio chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. In data 17 giugno 2025 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l’avv. Danilo Ghia insiste per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 26 giugno 2025 sono pervenute le note d’udienza redatte dall’avv. Daniele Ghia che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. In tre articolati e nella sostanza complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta relativa a due gruppi di sentenze e al mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i fatti oggetto delle sentenze indicate, nonché tra alcuni reati ovvero tra alcuni gruppi di reati in ordine ai quali si sono pronunciati i giudici della cognizione. Le doglianze sono infondate.
2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di merito è tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra le condotte poste in essere. In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente, consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 – 01). La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato quali possibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti;
b) le concrete modalità della condotta;
c) l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici;
d) l'apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01). L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza in precedenza indicata). 2 La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01 La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla natura indiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatti commessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (che si pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitaria programmazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta. In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono una particolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale' tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione della discrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenuta ragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, Di Cicco, Rv. 258543 - 01 Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non può coincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivo dell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni di vita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto quale norma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confronti dell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale. Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiesto dalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è pervenuto non è sindacabile in questa sede. La motivazione del provvedimento impugnato, seppure in termini sintetici, rende adeguato conto del percorso seguito e delle ragioni poste a fondamento del diniego dell’istanza e ciò anche con riferimento alle richieste subordinate proposte dalla difesa. Con il riferimento alla disomogeneità dei reati e al lunghissimo arco temporale intercorso (tale per cui si dovrebbe ipotizzare che il medesimo disegno criminoso sia sorto circa ventotto anni prima della commissione degli ultimi fatti), il giudice, infatti, dimostra di avere tenuto conto degli elementi emersi per cui la conclusione nel senso che la commissione dei numerosi reati denota una scelta e uno stile di vita appare non è manifestamente illogica. 3 La stessa conclusione, d’altro canto, risulta adeguata anche in relazione alle richieste subordinate, ciò sia quanto a quella dichiarata inammissibile, comunque decisa nel merito, che in merito alle altre, sulle quali la motivazione, pure considerato il riferimento alle richieste già in precedenza accolte per alcuni gruppi di fatti, è sufficiente.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MA CO GI DE RZ 4