Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 14/04/2026, n. 6715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6715 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2025, proposto da
Cris 98 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Conticiani in Roma, via di Monserrato, n. 25;
contro
Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
Comune di Fiumicino, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Forcellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’economia e delle finanze, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Agcm, Toni 3 s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del dirigente dell’area demanio del Comune di Fiumicino n. 123 (registro generale determinazioni n. 5779) del 31.10.2024, pubblicata sull’albo pretorio on line dal 31.10.2024 al 15.11.2024, avente a oggetto la “Inesistenza della D.D. n. 6696 del 31.12.2020 in contrasto con il diritto eurocomunitario - Inesistenza dell’atto adottato in applicazione della normativa nazionale per concessioni demaniali estese al 2033” e degli atti ivi richiamati, ove lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del demanio e del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa AL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1 . Con ricorso notificato il 10.1.2025 (dep. in data 21.1.2025), la Cris 98 s.r.l. ha chiesto l’annullamento della determinazione del dirigente dell’area demanio del Comune di Fiumicino n. 123 (reg. gen. det. n. 5779) del 31.10.2024, in epigrafe indicata, esponendo in punto di fatto:
- di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 26 del 10.8.2021 con durata sino al 31.12.2033, rilasciata dal Comune di Fiumicino, in estensione della originaria concessione n. 437/2003, come aggiornata con c.d.m. n. 24/2014, relativamente all’occupazione di un’area sita in località Fregene, via Lungomare di Levante, 241, adibita a stabilimento balneare denominato “Saint Tropez” – ad esito dell’espletamento del procedimento previsto dagli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec., come stabilito dalla d.d. n. 6696 del 31.12.2020;
- che, successivamente, con l’atto gravato, l’amministrazione ha dichiarato “l’inesistenza della D.D. n. 6696 del 31.12.2020” e, per l’effetto, l’inesistenza “delle 27 concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative scadenti alla data del 31.12.2033” , tra cui quella della società ricorrente, rilasciate sulla base del modello procedimentale di cui alla medesima determinazione n. 6696; nel dettaglio, il Comune ha negato la “sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo ai concessionari” che, analogamente all’odierna ricorrente, avevano ottenuto il rinnovo del titolo demaniale all’esito dell’espletamento della procedura evidenziale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
(i) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 (concessioni demaniali) e 37 (concorso di più domande di concessione) r.d. 30.03.1942 n. 327, codice della navigazione, e degli artt. 6 e 18 del relativo regolamento esecutivo, di cui al d.p.r. 15.02.1952, n. 328; violazione dell’art. 12 e ss. della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 e ss. del trattato FUE. Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, per difetto di presupposti e di istruttoria, per manifesta irragionevolezza. Violazione e falsa interpretazione dei principi giurisprudenziali espressi dalla Cgue ed enunciati, con valenza nomofilattica, dalla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato n. 17/2021. Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990” – l’amministrazione comunale avrebbe erroneamente esteso l’ambito di applicazione delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18/2021, riguardanti le concessioni demaniali oggetto della proroga automatica di cui alla l. n. 145/2018, anche alla diversa ipotesi delle concessioni rilasciate all’esito dell’applicazione del modello procedurale previsto dal codice della navigazione, ovvero di una procedura comparativa in linea con il diritto dell’Unione europea; tale ultima tipologia di concessioni, cui si ascrive il rapporto di cui è titolare l’odierna ricorrente, sarebbe al contrario il frutto di una selezione pubblica rispettosa degli obblighi di trasparenza e imparzialità, espressione di un potere della P.A. che ha condotto ad un titolo concessorio “sostitutivo” di quello originario; “in subordine” , ove si dovesse prescegliere la tesi del contrasto dello schema procedurale disegnato dagli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav. rispetto alla prescrizione contenuta nell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, la ricorrente formula richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, per investire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione interpretativa in esame;
(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, della l. n. 118/2022 e ss.mm.ii., anche in combinato disposto con gli artt. 36 (concessioni demaniali) e 37 (concorso di più domande di concessione) r.d. 30.03.1942 n. 327, codice della navigazione, e con gli artt. 6 e 18 del relativo regolamento esecutivo, di cui al d.p.r. 15.02.1952, n. 328, nonché con l’art. 12 e ss. della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 e ss. del trattato FUE. Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto, per difetto di presupposti e di istruttoria, per manifesta irragionevolezza. violazione e falsa interpretazione, sotto un diverso profilo, dei principi giurisprudenziali espressi dalla Cgue ed enunciati, con valenza nomofilattica, dalla sentenza dell’adunanza plenaria del consiglio di stato n. 17/2021. Eccesso di potere per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e del principio di legalità” – il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 3, co. 2, l. n. 118/2022, che prevede la conservazione “sino al termine previsto dal relativo titolo” dei titoli concessori che siano stati “affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità” ;
(iii) “Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria. Violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi nonché del principio di legalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies e dell’art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 disciplinante l’annullamento d’ufficio e la revoca, anche in combinato disposto con gli artt. 3, 10 e 7 della l. n. 241 del 1990. Violazione dei principi procedimentali e sostanziali che disciplinano l’esercizio dell’autotutela decisoria in materia di annullamento d’ufficio e di revoca” – “anche ammesso e non concesso che la D.D. n. 6696/2020 possa, in qualche modo, essere affetta da illegittimità o sussistano i presupposti per la sua revocabilità […] ” , l’amministrazione non sarebbe esonerata dal procedere “tramite i procedimenti tipici di autotutela” ; in subordine, “nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la dichiarata ‘inesistenza’ della D.D. n. 6696/2020 e del titolo concessorio della ricorrente […] possa essere, in qualche modo, riconducibile al contenuto, quanto agli effetti, di un provvedimento di annullamento d’ufficio [o della revoca] , l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto fare comunque applicazione dell’art. 21-nonies” o dell’art. 21- quinquies , l. n. 241/1990.
2. Il Comune di Fiumicino, costituitosi in resistenza, ha eccepito, in via preliminare, la tardività del gravame, sostenendo di aver adottato apposito atto ricognitivo della scadenza delle concessioni al 31.12.2023 (termine poi prorogato) già con la d.G.C. n. 236 del 27.12.2023, pubblicata sull’albo pretorio, non oggetto di impugnazione.
2.1. Nel merito, l’amministrazione ha riferito che la procedura adottata non avrebbe rispettato i requisiti minimi di “pubblicità e trasparenza” idonei a sollecitare un adeguato confronto concorrenziale, con conseguente obbligo di disapplicazione degli atti di proroga delle concessioni già vigenti per contrasto con il diritto unionale. Tale processo decisionale sarebbe stato formalizzato mediante due atti (la d.G.C. n. 236/2023 e la d.d. n. 123/2024) ricognitivi della corretta scadenza dei medesimi titoli concessori, in linea con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, in alcun modo riconducibili nell’alveo dell’autotutela amministrativa - consistendo “nella semplice presa d’atto del disposto normativo conseguente alla disapplicazione e poi anche abrogazione formale della normativa di proroga ex lege delle concessioni illegittimamente concessa” .
3. Con memoria depositata in data 16.2.2026, la società ricorrente ha replicato alle deduzioni del Comune.
4. All’udienza pubblica del 10.3.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione comunale non merita accoglimento.
1.1. Difatti, con la delibera n. 236 del 27.12.2023, la Giunta Comunale si è limitata a richiamare le conclusioni delle sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e i successivi interventi del Legislatore, con riguardo, rispettivamente, alle previsioni che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e alla sorte delle “concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge»” . Con specifico riferimento alle suddette concessioni, la Giunta, sulla base del vigente comma 1 dell’art. 3 della l. n. 118/2022, ha dato atto della proroga al 31.12.2024 della scadenza, originariamente fissata dalle richiamate sentenze dell’Ad. Plen. al 31.12.2023.
1.2. Diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, dunque, la delib. n. 236/2023 -riferendosi alle sole concessioni prorogate sino a quel momento ope legis - non assume carattere lesivo della sfera giuridica dell’odierna ricorrente, la quale ha ottenuto il rilascio del nuovo titolo sulla base del procedimento di cui alla determina n. 6696/2020 (dichiarata “inesistente” solo successivamente, ad opera del provvedimento in questa sede gravato).
2. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
3. L’istante rivendica la differenza tra i titoli concessori con scadenza al 31.12.2033, prorogati in via automatica e generalizzata dall’art. 1, co. 682, l. n. 145/2018 - cui si riferirebbero le statuizioni di cui alle sentt. nn. 17 e 18 Ad. Plen. - e i titoli concessori con scadenza al 31.12.2033 (tra i quali la concessione da ultimo rilasciata alla ricorrente), rinnovati all’esito del procedimento attivato dal Comune, in adesione al modello comparativo previsto dal codice della navigazione e dal suo regolamento esecutivo.
Secondo la prospettazione della difesa ricorrente, l’amministrazione non avrebbe dato atto delle ragioni a fondamento dell’estensione del regime dell’inesistenza alla concessione de qua , cui sarebbe, al contrario, applicabile la disciplina di cui all’art. 3, co. 2, l. n. 118/2022.
3.1. Così perimetrato il thema decidendum , osserva il Collegio come non venga qui in rilievo il regime applicabile agli atti cd. di mera proroga, che, ove adottati da un’amministrazione in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico.
Oggi non è, infatti, in discussione l’assunto secondo cui le proroghe automatiche debbano ritenersi tamquam non essent (senza neppure necessità o obbligo di impugnazione; cfr. sul punto, tra le altre, Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675, nonché sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964, che ha riassunto la questione come segue: i “principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, secondo le quali: i) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; ii) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato” ) .
3.2. Nel caso di specie, infatti, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, non vi è stata una mera proroga automatica delle concessioni in atto: non si è, dunque, in presenza di atti privi di carattere costitutivo (in tesi ricognitivi di effetti autonomamente e direttamente prodotti da una legge non conforme al diritto eurounitario).
3.2.1. A prescindere dalla terminologia utilizzata negli atti qui in esame, va infatti rilevato come il Comune di Fiumicino non si sia limitato ad adottare uno o più atti di proroga automatica e generalizzata delle concessioni in essere o, comunque, della singola concessione oggetto del presente giudizio, ma abbia piuttosto dato corso a una vera e propria procedura cd. evidenziale (in quanto tale, non contemplata dalla l. n. 145/2018), nel dettaglio:
- pubblicando, in sequenza: a) una determina - la n. 6696 del 31.12.2020 - di approvazione dell’avviso da pubblicare sull’albo pretorio e sul sito istituzionale al fine di garantire “una procedura trasparente” “nei tempi e modi previsti dall’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione” e la modulistica a tal fine predisposta; b) il conseguente avviso pubblico, con i relativi allegati; c) gli avvisi ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. per le domande pervenute; d) una determina - la n. 2550 del 12.5.2021 - di approvazione degli schemi-tipo delle nuove concessioni demaniali marittime;
- adottando, in mancanza di osservazioni/opposizioni/istanze in concorrenza, sulla scorta degli indirizzi operativi di cui alla determina n. 6696/2020, gli atti di estensione delle concessioni.
3.3. Così ricostruiti i passaggi della vicenda procedimentale qui in rilievo, occorre chiedersi se tale procedura, svolta in dichiarata osservanza dell’art. 18 reg. esec. cod. nav., e dunque della disciplina applicabile ratione temporis , possa considerarsi compatibile con gli obiettivi di libera circolazione dei beni e dei servizi all’interno del mercato unico europeo imposto dalla dir. 2006/123/CE.
3.3.1. Sostiene, sul punto, l’amministrazione che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e libero accesso ai servizi di derivazione europea, la procedura selettiva prevista dall’art. 18 reg. esec. cod. nav. andrebbe integrata da “una forma di pubblicità «rafforzata» in ipotesi di concessioni demaniali «rilevanti» sotto il profilo oggettivo, in termini di durata, consistenza e appetibilità”. A suffragio di tale tesi, parte resistente richiama due pronunce del Consiglio di Stato (cfr. sez. VII, n. 646/2023 e n. 4538/2022) ed evidenzia che l’avviso sarebbe stato pubblicato sul solo albo pretorio online .
3.3.2. Al riguardo, giova, in primo luogo, evidenziare l’inconferenza dei precedenti richiamati:
- con la pronuncia n. 646, cit., il Giudice d’appello si è limitato a vagliare la compatibilità tra il procedimento di cui all’art. 18 reg. esec. cod. nav. e la procedura di evidenza pubblica, prevista dall’art. 8 della legge regionale Puglia n. 17/2015 - senza, dunque, indagarne la tenuta alla luce del diritto unionale;
- con il secondo arresto, il Consiglio di Stato, osservato come nel caso all’esame l’avviso pubblico fosse stato pubblicato “non solo sull’Albo Pretorio come previsto dall’art. 18 R.C.N., di cui, peraltro, è stata assicurata anche la consultazione online, modalità questa di certo idonea ad assicurare una più agevole ed ampia conoscenza, ma anche sui siti internet sia del Comune di Pozzuoli che dell’Ufficio Demanio Marittimo” , ha ritenuto “la sussistenza di una procedura di pubblicità «rafforzata»” ; nella medesima pronuncia, peraltro, è stato ulteriormente chiarito che “il rafforzamento delle forme di pubblicità è in genere richiesto ed utilizzato per le concessioni demaniali di infrastrutture portuali maggiori, laddove è più forte l’esigenza di pubblicità e trasparenza, in modo da conformare la procedura per la concessione ex art. 18 L. 84/94 proprio per assicurare il rispetto dei principi del procedimento amministrativo e di quelli di trasparenza, pubblicità e libero accesso ai servizi di derivazione europea” .
3.3.4. Ebbene, nella vicenda in esame, la determina n. 6696/2020, l’avviso pubblico allegato e gli avvisi pubblici ai sensi dell’art. 18 reg. esec. cod. nav. sono stati pubblicati non soltanto sull’albo pretorio online , ma, altresì, sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune, come, peraltro, oggi previsto dal comma 2 dell’art. 4 della l. n. 118/2022.
Tali modalità, garantendo un’ampia e generalizzata diffusione degli atti in esame, certamente integrano, proprio come nel precedente da ultimo analizzato, una forma di pubblicità idonea a scongiurare una violazione del diritto eurounitario.
In aggiunta, deve escludersi che la concessione de qua possa essere ascritta al novero delle concessioni demaniali di infrastrutture portuali maggiori, per le quali si richiede un ulteriore rafforzamento delle forme di pubblicità.
3.3.5. Al riguardo, appare dirimente quanto osservato dal Consiglio di Stato con riferimento all’efficacia dell’albo pretorio online , con il quale “lo strumento (il sito web) si è trasformato ed è divenuto un luogo ‘virtuale’ e accessibile a tutti con un semplice collegamento al sito web di riferimento. In questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia, vengono resi pubblici tramite Internet, se ne consente la generalizzata diffusione e la completa conoscenza ovunque e per chiunque” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 giugno 2022, n. 5054).
3.4. Quanto agli ulteriori profili evidenziati dal comune resistente, giova osservare che, sebbene l’avviso pubblico si rivolga - secondo il modello delineato dal codice della navigazione - ai concessionari uscenti, ai fini della presentazione della domanda di rinnovo della concessione, tuttavia prescrive altresì la “pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale per venti giorni delle istanze pervenute” “al fine di garantire una adeguata pubblicità, partecipazione e trasparenza alla procedura”.
3.4.1. Inoltre, tanto l’avviso pubblico quanto la determinazione n. 6696/2020 richiamano espressamente l’art. 18 reg. esec. cod. nav., il quale prevede la possibilità di presentare domande concorrenti nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
3.5. Né a diverse conclusioni potrebbe condurre la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, a partire dal 2024, ha ritenuto che “l’art. 37 cod. nav. non possa garantire l’adeguatezza di quella procedura selettiva che, se anche non richiede lo stesso grado di complessità che contraddistingue il codice dei contratti pubblici […] nemmeno può appagarsi di un modulo procedimentale costruito sulla domanda di rinnovo del concessionario uscente, pubblicata con il c.d. ‘rende noto’ solo a livello locale, in attesa che potenziali concorrenti formulino osservazioni o presentino proprie domande, senza previa determinazione, da parte dell’autorità pubblica, di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri di partecipazione alla gara” (cfr. sul punto, Cons. Stato, sez. VII, 16 dicembre 2024, n. 10132; in senso conforme, id. , nn. 1128 e 1129 dell’11 febbraio 2025; nn. 607 e 639 del 26 gennaio 2026).
Tali considerazioni non appaiono, infatti, confacenti al caso in esame.
3.5.1. Quanto alla circostanza secondo la quale il modello di cui all’art. 18 reg. esec. non sarebbe adeguato a garantire la competitività della procedura sul piano pubblicitario, in quanto prescriverebbe una forma di comunicazione di rilievo solo locale, si richiamano le considerazioni supra svolte (§ 3.3.4. e ss.), ribadendo che, nel caso in esame, la d.d. n. 6696/2020, l’avviso pubblico allegato e le domande pervenute sono stati tutti pubblicati sull’albo pretorio online e sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune.
3.5.2. Con riguardo, inoltre, alla fase di avvio della procedura, occorre evidenziare che, nella vicenda in oggetto, l’amministrazione non si è attivata solo a seguito dell’istanza di proroga della concessione proposta dallo stesso gestore uscente. Al contrario, il Comune, in vista della scadenza dei titoli rilasciati e prima della presentazione di istanze ai sensi dell’art. 18 reg. esec., ha autonomamente deliberato di adottare una procedura trasparente ai fini del rinnovo delle concessioni in scadenza, predisponendo l’avviso pubblico e la relativa modulistica, e indicando in maniera puntuale la documentazione da presentare, a cura dei concessionari uscenti interessati, e i successivi passaggi procedimentali (pubblicazione dell’avviso, termine per la presentazione di osservazioni e/o reclami, istruttoria, determinazione della misura del canone) (cfr. d.d. n. 6696/2020 e avviso pubblico allegato).
4. Quanto sinora esposto conduce a concludere nel senso che la concessione n. 26/2021 di cui è titolare la società ricorrente è stata rilasciata all’esito di una procedura evidenziale, caratterizzata da una pubblicità rafforzata e compatibile con il diritto unionale.
Ne discende, pertanto, l’illegittimità della determinazione dirigenziale gravata, la quale, in violazione dell’art. 3, l. n. 118/2022, ha erroneamente considerato tamquam non esset il titolo rilasciato, in asserita applicazione delle statuizioni di cui alle sent. nn. 17 e 18 Ad. Plen., equiparandolo a un atto cd. di mera proroga.
5. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso esonera dall’esame della terza censura, proposta in via subordinata.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della d.d. n. 123 (reg. gen. determinazioni n. 5779) del 31.10.2024.
7. I profili di novità che caratterizzano le questioni oggetto del giudizio giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI BE di ZA, Presidente
AL IC, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL IC | RI BE di ZA |
IL SEGRETARIO