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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3597 del ruolo generale per l'anno
2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Giangiacomo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Circonvallazione Trionfale n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da sé stesso e con domicilio eletto presso il suo studio legale in Firenze, Via delle
Farine n. 2
CONVENUTO contro
(C.F. ), in persona AR P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. ), domiciliata presso gli uffici di Via degli P.IVA_2
Arazzieri n. 4, Firenze
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: scioglimento di comunione ordinaria.
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Arezzo adito, contrariis reiectis, Dichiarare e disporre lo scioglimento della comproprietà delle parti dei seguenti immobili censiti al
Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla (AR): fabbricato rurale di cui al Foglio 28, particella 75 (già p.lla 58); terreni al Foglio n. 41 particelle 15-16-17; terreni al
Foglio 28, particelle 41-44-45-46-49-50-51-52-53-54-55-56-57-59-60-61-62-63-64-
67-68-69; terreni di cui al Foglio 40, particelle 17-18; con attribuzione della quota pari al 50% dell'intero del Sig. Avv. Dr. alla Sig. Controparte_1 Parte_1 dando atto dell'intervenuto pagamento di euro 125.000,00 mediante assegno Cont bancario consegnato all'avv. in data 14.06.2022 e da esso accettato, dandosi altresì atto dell'errore di verbalizzazione essendo riportata la somma di euro
120.000,00 invece che la corretta di euro 125.000,00.”.
Per parte convenuta: “Dichiarare e disporre lo scioglimento della comproprietà delle parti dei seguenti immobili censiti al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla
(AR), in particolare, fabbricato rurale di cui al Foglio 28 , particella 75 (già p.lla 58); terreni al Foglio n. 41 particell e 15 -16 -17; terreni al Foglio 28, particelle 41 -44 -45
-46 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -59 -60 - 61 -62 -63 -64 -67 -68 -69; terreni di cui al Foglio 40, particelle 17 -18 ; con attribuzione della quota pari al 50% dell'intero del Sig. Avv. Dr. Lau Joachim Fritz alla Sig.ra , come da accordo Parte_1 di mediazione del 26.2.2018, e sulla base dell'avvenuto pagamento di Euro
125.000,00 a favore del Sig. Avv. .”. Controparte_1
Per la terza intervenuta: “Piaccia all'On. Tribunale di Arezzo accertare a mezzo di espletanda consulenza tecnica d'ufficio il corrispondente valore della quota del 50% di spettanza dell'Avv. , e per l'effetto condannare la Sign. CP_1 Parte_1
a corrispondere in favore della quanto da
[...] Controparte_3
Cont lei dovuto all'Avv. .
Si chiede inoltre, all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, con ordinanza, voglia autorizzare inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 671 e 669 quater c.p.c., il sequestro conservativo delle somme versate e versande dai condividenti, anche all'esito della ctu, e comunque dei beni mobili diproprietà di , dei crediti da lui vantati, CP_4 anche presso terzi, e dei beni mobili registrati in suo favore fino a concorrenza del proprio credito per la complessiva somma di euro 540.611,86 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo, così come statuito dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 418 del 22.02.2021. Vinte le spese, con condanna Cont dell'Avv. al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione pro- Controparte_1 indiviso esistente sui seguenti beni immobili censiti al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla (Ar): Foglio 41 particella 15-16-17; Foglio 28 particella 41-44-
45-46-49-50-51-53-54-55-56-59-60-61-62-63-64-67-68-69; fabbricato rurale di cui al Foglio 28, particella 75 (già p.lla 58); terreni di cui al Foglio 40 particella 17-
18, deducendo:
− di aver acquistato il predetto compendio immobiliare in comunione con la parte convenuta con atto notarile del 10 settembre Controparte_1
1981 (Notaio doc. 1 parte attrice) repertorio n. Persona_1
5782 raccolta 2567, registrato in Arezzo in data 29 settembre 1981 al numero 4950 vol. 923 e trascritto in Arezzo in data 18 settembre 1981 al numero 8050;
− che la quota spettante a ciascun comproprietario è del 50% dell'intero;
− che il valore complessivo degli immobili è di € 203.800,00 (doc. 3 parte attrice);
− che non sussistono trascrizioni pregiudizievoli sul compendio immobiliare;
− che gli immobili non sono comodamente divisibili sia per l'aspetto architettonico e tecnico (impianto di riscaldamento, acqua, luce, ecc…) sia per il notevole deprezzamento del valore che ne conseguirebbe.
Parte attrice concludeva quindi chiedendo lo scioglimento della divisione con l'espressa richiesta dell'assegnazione in proprio favore dell'intera proprietà dei suddetti immobili, offrendo la somma di € 101.900,00, pari al 50% del valore dell'intero compendio.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di parte Controparte_1 attrice, non opponendosi allo scioglimento della comunione con attribuzione della piena ed esclusiva proprietà dei beni all'attrice, ma chiedendo un conguaglio in denaro pari ad € 125.000,00, in ragione del più elevato valore del compendio pari ad € 249.600,00. Disposto lo svolgimento della mediazione, nel corso del quale le parti trovavano un accordo, lo stesso non aveva tuttavia seguito in ragione della trascrizione di un sequestro conservativo sulla quota di comproprietà del convenuto , che impediva alle parti la trascrizione dell'accordo Controparte_1 di mediazione con conseguente prosecuzione del presente giudizio.
In data 21.10.2019 interveniva in giudizio la , nei confronti AR della quale il Giudice istruttore aveva disposto, a verbale d'udienza del 18.12.2018, la litis denuntiatio.
All'udienza del 14.06.2022, parte attrice chiedeva di attuare in sede giudiziale l'accordo di mediazione e contestualmente offriva banco iudicis il pagamento di €
125.000,00 al convenuto, che accettava.
Ottenuta la rimessione in termini al fine di depositare le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., la Presidenza del Consiglio chiedeva disporsi, inaudita altera parte e ai sensi degli artt. 671 e 669 quater c.p.c., il sequestro conservativo “delle somme versande dai condividenti anche all'esito della ctu in relazione al procedimento n° 3597/2017 pendente avanti al Tribunale di Arezzo, e comunque dei beni mobili di proprietà di
, dei crediti da lui vantati, anche presso terzi, e dei beni mobili registrati CP_4 in suo favore fino a concorrenza del proprio credito per la complessiva somma di euro
540.611,86 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo”, rigettato con ordinanza del 20.01.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione il 28.09.2023, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per disporre consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 2.10.24.
****
Va anzitutto ribadito il rigetto del sequestro conservativo per insussistenza del periculum in mora, ben potendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri agire direttamente in sede esecutiva in virtù della sentenza n. 418 del 22.02.2021 del
Tribunale di Firenze, divenuta esecutiva, come già ampiamente motivato nel provvedimento del 20.01.2023, da intendersi qui integralmente richiamato.
Occorre poi evidenziare che nei confronti della AR
chiamata in giudizio “iussu iudicis”, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., non trova
[...] applicazione la disciplina prevista dall'art. 1113 c.c. per la quale “I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione
o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.”.
Nel caso di specie, è pacifico che la Presidenza del Consiglio è intervenuta in causa senza che avesse trascritto opposizione alla divisione e sulla base di un sequestro conservativo che è stato trascritto nei registri immobiliari successivamente alla trascrizione della domanda di divisione. Infatti, con ordinanza del 23.02.2018, il
Tribunale di Firenze (N. R.G. 5731/2015) ha autorizzato la Presidenza del Consiglio al sequestro conservativo nei confronti dell'Avv. fino a Controparte_1 concorrenza di € 500.000,00.
Il sequestro è stato poi eseguito, ai sensi dell'art. 679 c.p.c., mediante trascrizione dell'ordinanza di sequestro presso la Conservatoria di Arezzo sulla quota di comproprietà del convenuto in data 20.03.2018, ovvero dopo la trascrizione della domanda di divisione giudiziale del 6.03.2018.
Il processo di merito (N. R.G. 5731/2015) si è concluso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 418 del 22.02.2021. Tuttavia, la non ha agito AR in sede esecutiva e non ha provveduto alla annotazione della sentenza a margine della trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art.156 disp. att. c.p.c.
Tale circostanza rileva anche in punto di interesse ad agire, considerato inoltre che il sequestro del 20.03.2018 è stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Firenze in data 12.07.2023, su istanza congiunta della stessa e di AR
. Controparte_1
Di conseguenza, il creditore intervenuto non ha diritto ad opporsi alla domanda di divisione e pertanto tutte le domande devono essere rigettate.
Quanto alla domanda di divisione, risulta pacifica la comproprietà dei beni oggetto della domanda in virtù di atto di compravendita del 10 settembre 1981, registrato in Arezzo in data 29 settembre 1981 e trascritto in data 18 settembre 1981 (doc. 1 parte attrice).
Come noto, l'art. 1111 c.c. assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento e anche contro la volontà degli altri comunisti lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Parte convenuta non solo ha aderito alla richiesta di scioglimento della comunione, ma ha inoltre chiesto l'assegnazione della piena ed esclusiva proprietà all'attrice sulla base dell'avvenuto pagamento in suo favore di € 125.000,00.
Tanto premesso e in assenza di contestazione sulla contitolarità dei beni in capo alle parti, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Le parti concordano anche sulle modalità di scioglimento della comunione sul presupposto della non comoda divisibilità dei beni.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. 24185/2017; 3635/2007; 22833/2006;
9203/2004).
Nella specie, il compendio immobiliare è formato da vari appezzamenti di terreni
(boschi e pascoli in zone montuose) e un fabbricato rurale che non è di facile divisione in natura, sia per l'aspetto architettonico e tecnico (impianto di riscaldamento, acqua, luce ecc…) sia per il notevole deprezzamento del valore che ne conseguirebbe.
Con relazione tecnica depositata in data 23.5.2024 il ctu ha accertato che sussistono i requisiti che garantiscano la legittimità urbanistica dell'immobile e che ne consentano la commerciabilità ai sensi della Legge 47/85, risultando infatti l'immobile edificato prima del 1967 e difettando unicamente il certificato APE in corso di validità (peraltro successivamente depositato dalle parti), il certificato di rispondenza di tutti gli impianti tecnologici presenti nell'abitazione e la definizione dell'iter riguardante la richiesta di denuncia di esistenza dell'invaso presso gli Uffici del genio Civile di Arezzo. Preso atto dell'accordo tra le parti e di quanto accertato dal ctu, deve accogliersi la domanda di parte attrice di assegnazione della piena ed esclusiva proprietà dei beni sopra individuati.
Preso atto che parte attrice ha offerto in data 14.06.2022 al convenuto la somma di € 125.000,00 a titolo di conguaglio in denaro per la quota di comproprietà del
50 % del compendio immobiliare mediante assegno bancario avente pari data, non resta pertanto che dichiarare lo scioglimento giudiziale della comunione con assegnazione della piena ed esclusiva proprietà dei beni in favore di parte attrice e ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la trascrizione della presente sentenza.
L'esito e la natura della causa, nonché la complessità delle questioni esaminate in ordine all'intervento ex art. 107 c.p.c. della AR rendono equo compensare interamente tra tutte le parti processuali le spese di lite del presente giudizio.
Quanto alle spese del procedimento cautelare ante causam (N. R.G. 3597-1/2017), esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per una causa di valore indeterminabile-complessità bassa, in complessivi € 3.228,00, di cui € 1.175,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva e € 1.202,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Liquida con separato decreto il ctu ponendo le spese definitivamente a carico solidale di parte attrice e convenuta e . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra
[...]
e dei seguenti beni immobili censiti al Parte_1 Controparte_1
Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla (Ar): fabbricato rurale di cui al Foglio 28, particella 75 (già p.lla 58); terreni al Foglio n. 41 particelle 15-
16-17; terreni al Foglio 28, particelle 41-44-45-46-49-50-51-52-53-54-55-
56-57-59-60-61-62-63-64- 67-68-69; terreni di cui al Foglio 40, particelle
17-18; 2) assegna la piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili come sopra individuati a (C.F. ); Parte_1 C.F._1
3) rigetta le domande proposte dalla AR
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
5) condanna la alla rifusione in favore di AR
e delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 procedimento cautelare di sequestro conservativo (N. R.G. 3597-1/2017) che liquida in € 3.228,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A;
6) autorizza la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo a procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Arezzo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Rodinò di Miglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3597 del ruolo generale per l'anno
2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Giangiacomo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Circonvallazione Trionfale n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
AVV. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da sé stesso e con domicilio eletto presso il suo studio legale in Firenze, Via delle
Farine n. 2
CONVENUTO contro
(C.F. ), in persona AR P.IVA_1 del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. ), domiciliata presso gli uffici di Via degli P.IVA_2
Arazzieri n. 4, Firenze
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: scioglimento di comunione ordinaria.
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Arezzo adito, contrariis reiectis, Dichiarare e disporre lo scioglimento della comproprietà delle parti dei seguenti immobili censiti al
Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla (AR): fabbricato rurale di cui al Foglio 28, particella 75 (già p.lla 58); terreni al Foglio n. 41 particelle 15-16-17; terreni al
Foglio 28, particelle 41-44-45-46-49-50-51-52-53-54-55-56-57-59-60-61-62-63-64-
67-68-69; terreni di cui al Foglio 40, particelle 17-18; con attribuzione della quota pari al 50% dell'intero del Sig. Avv. Dr. alla Sig. Controparte_1 Parte_1 dando atto dell'intervenuto pagamento di euro 125.000,00 mediante assegno Cont bancario consegnato all'avv. in data 14.06.2022 e da esso accettato, dandosi altresì atto dell'errore di verbalizzazione essendo riportata la somma di euro
120.000,00 invece che la corretta di euro 125.000,00.”.
Per parte convenuta: “Dichiarare e disporre lo scioglimento della comproprietà delle parti dei seguenti immobili censiti al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla
(AR), in particolare, fabbricato rurale di cui al Foglio 28 , particella 75 (già p.lla 58); terreni al Foglio n. 41 particell e 15 -16 -17; terreni al Foglio 28, particelle 41 -44 -45
-46 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56 -57 -59 -60 - 61 -62 -63 -64 -67 -68 -69; terreni di cui al Foglio 40, particelle 17 -18 ; con attribuzione della quota pari al 50% dell'intero del Sig. Avv. Dr. Lau Joachim Fritz alla Sig.ra , come da accordo Parte_1 di mediazione del 26.2.2018, e sulla base dell'avvenuto pagamento di Euro
125.000,00 a favore del Sig. Avv. .”. Controparte_1
Per la terza intervenuta: “Piaccia all'On. Tribunale di Arezzo accertare a mezzo di espletanda consulenza tecnica d'ufficio il corrispondente valore della quota del 50% di spettanza dell'Avv. , e per l'effetto condannare la Sign. CP_1 Parte_1
a corrispondere in favore della quanto da
[...] Controparte_3
Cont lei dovuto all'Avv. .
Si chiede inoltre, all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, con ordinanza, voglia autorizzare inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 671 e 669 quater c.p.c., il sequestro conservativo delle somme versate e versande dai condividenti, anche all'esito della ctu, e comunque dei beni mobili diproprietà di , dei crediti da lui vantati, CP_4 anche presso terzi, e dei beni mobili registrati in suo favore fino a concorrenza del proprio credito per la complessiva somma di euro 540.611,86 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo, così come statuito dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 418 del 22.02.2021. Vinte le spese, con condanna Cont dell'Avv. al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere lo scioglimento della comunione pro- Controparte_1 indiviso esistente sui seguenti beni immobili censiti al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla (Ar): Foglio 41 particella 15-16-17; Foglio 28 particella 41-44-
45-46-49-50-51-53-54-55-56-59-60-61-62-63-64-67-68-69; fabbricato rurale di cui al Foglio 28, particella 75 (già p.lla 58); terreni di cui al Foglio 40 particella 17-
18, deducendo:
− di aver acquistato il predetto compendio immobiliare in comunione con la parte convenuta con atto notarile del 10 settembre Controparte_1
1981 (Notaio doc. 1 parte attrice) repertorio n. Persona_1
5782 raccolta 2567, registrato in Arezzo in data 29 settembre 1981 al numero 4950 vol. 923 e trascritto in Arezzo in data 18 settembre 1981 al numero 8050;
− che la quota spettante a ciascun comproprietario è del 50% dell'intero;
− che il valore complessivo degli immobili è di € 203.800,00 (doc. 3 parte attrice);
− che non sussistono trascrizioni pregiudizievoli sul compendio immobiliare;
− che gli immobili non sono comodamente divisibili sia per l'aspetto architettonico e tecnico (impianto di riscaldamento, acqua, luce, ecc…) sia per il notevole deprezzamento del valore che ne conseguirebbe.
Parte attrice concludeva quindi chiedendo lo scioglimento della divisione con l'espressa richiesta dell'assegnazione in proprio favore dell'intera proprietà dei suddetti immobili, offrendo la somma di € 101.900,00, pari al 50% del valore dell'intero compendio.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di parte Controparte_1 attrice, non opponendosi allo scioglimento della comunione con attribuzione della piena ed esclusiva proprietà dei beni all'attrice, ma chiedendo un conguaglio in denaro pari ad € 125.000,00, in ragione del più elevato valore del compendio pari ad € 249.600,00. Disposto lo svolgimento della mediazione, nel corso del quale le parti trovavano un accordo, lo stesso non aveva tuttavia seguito in ragione della trascrizione di un sequestro conservativo sulla quota di comproprietà del convenuto , che impediva alle parti la trascrizione dell'accordo Controparte_1 di mediazione con conseguente prosecuzione del presente giudizio.
In data 21.10.2019 interveniva in giudizio la , nei confronti AR della quale il Giudice istruttore aveva disposto, a verbale d'udienza del 18.12.2018, la litis denuntiatio.
All'udienza del 14.06.2022, parte attrice chiedeva di attuare in sede giudiziale l'accordo di mediazione e contestualmente offriva banco iudicis il pagamento di €
125.000,00 al convenuto, che accettava.
Ottenuta la rimessione in termini al fine di depositare le memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., la Presidenza del Consiglio chiedeva disporsi, inaudita altera parte e ai sensi degli artt. 671 e 669 quater c.p.c., il sequestro conservativo “delle somme versande dai condividenti anche all'esito della ctu in relazione al procedimento n° 3597/2017 pendente avanti al Tribunale di Arezzo, e comunque dei beni mobili di proprietà di
, dei crediti da lui vantati, anche presso terzi, e dei beni mobili registrati CP_4 in suo favore fino a concorrenza del proprio credito per la complessiva somma di euro
540.611,86 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo”, rigettato con ordinanza del 20.01.2023.
La causa veniva trattenuta in decisione il 28.09.2023, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per disporre consulenza tecnica d'ufficio, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 2.10.24.
****
Va anzitutto ribadito il rigetto del sequestro conservativo per insussistenza del periculum in mora, ben potendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri agire direttamente in sede esecutiva in virtù della sentenza n. 418 del 22.02.2021 del
Tribunale di Firenze, divenuta esecutiva, come già ampiamente motivato nel provvedimento del 20.01.2023, da intendersi qui integralmente richiamato.
Occorre poi evidenziare che nei confronti della AR
chiamata in giudizio “iussu iudicis”, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., non trova
[...] applicazione la disciplina prevista dall'art. 1113 c.c. per la quale “I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione
o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.”.
Nel caso di specie, è pacifico che la Presidenza del Consiglio è intervenuta in causa senza che avesse trascritto opposizione alla divisione e sulla base di un sequestro conservativo che è stato trascritto nei registri immobiliari successivamente alla trascrizione della domanda di divisione. Infatti, con ordinanza del 23.02.2018, il
Tribunale di Firenze (N. R.G. 5731/2015) ha autorizzato la Presidenza del Consiglio al sequestro conservativo nei confronti dell'Avv. fino a Controparte_1 concorrenza di € 500.000,00.
Il sequestro è stato poi eseguito, ai sensi dell'art. 679 c.p.c., mediante trascrizione dell'ordinanza di sequestro presso la Conservatoria di Arezzo sulla quota di comproprietà del convenuto in data 20.03.2018, ovvero dopo la trascrizione della domanda di divisione giudiziale del 6.03.2018.
Il processo di merito (N. R.G. 5731/2015) si è concluso con sentenza del Tribunale di Firenze n. 418 del 22.02.2021. Tuttavia, la non ha agito AR in sede esecutiva e non ha provveduto alla annotazione della sentenza a margine della trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art.156 disp. att. c.p.c.
Tale circostanza rileva anche in punto di interesse ad agire, considerato inoltre che il sequestro del 20.03.2018 è stato dichiarato inefficace dal Tribunale di Firenze in data 12.07.2023, su istanza congiunta della stessa e di AR
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Di conseguenza, il creditore intervenuto non ha diritto ad opporsi alla domanda di divisione e pertanto tutte le domande devono essere rigettate.
Quanto alla domanda di divisione, risulta pacifica la comproprietà dei beni oggetto della domanda in virtù di atto di compravendita del 10 settembre 1981, registrato in Arezzo in data 29 settembre 1981 e trascritto in data 18 settembre 1981 (doc. 1 parte attrice).
Come noto, l'art. 1111 c.c. assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento e anche contro la volontà degli altri comunisti lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Parte convenuta non solo ha aderito alla richiesta di scioglimento della comunione, ma ha inoltre chiesto l'assegnazione della piena ed esclusiva proprietà all'attrice sulla base dell'avvenuto pagamento in suo favore di € 125.000,00.
Tanto premesso e in assenza di contestazione sulla contitolarità dei beni in capo alle parti, la domanda di scioglimento della comunione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Le parti concordano anche sulle modalità di scioglimento della comunione sul presupposto della non comoda divisibilità dei beni.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo e, sotto l'aspetto economico- funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cass. 24185/2017; 3635/2007; 22833/2006;
9203/2004).
Nella specie, il compendio immobiliare è formato da vari appezzamenti di terreni
(boschi e pascoli in zone montuose) e un fabbricato rurale che non è di facile divisione in natura, sia per l'aspetto architettonico e tecnico (impianto di riscaldamento, acqua, luce ecc…) sia per il notevole deprezzamento del valore che ne conseguirebbe.
Con relazione tecnica depositata in data 23.5.2024 il ctu ha accertato che sussistono i requisiti che garantiscano la legittimità urbanistica dell'immobile e che ne consentano la commerciabilità ai sensi della Legge 47/85, risultando infatti l'immobile edificato prima del 1967 e difettando unicamente il certificato APE in corso di validità (peraltro successivamente depositato dalle parti), il certificato di rispondenza di tutti gli impianti tecnologici presenti nell'abitazione e la definizione dell'iter riguardante la richiesta di denuncia di esistenza dell'invaso presso gli Uffici del genio Civile di Arezzo. Preso atto dell'accordo tra le parti e di quanto accertato dal ctu, deve accogliersi la domanda di parte attrice di assegnazione della piena ed esclusiva proprietà dei beni sopra individuati.
Preso atto che parte attrice ha offerto in data 14.06.2022 al convenuto la somma di € 125.000,00 a titolo di conguaglio in denaro per la quota di comproprietà del
50 % del compendio immobiliare mediante assegno bancario avente pari data, non resta pertanto che dichiarare lo scioglimento giudiziale della comunione con assegnazione della piena ed esclusiva proprietà dei beni in favore di parte attrice e ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo la trascrizione della presente sentenza.
L'esito e la natura della causa, nonché la complessità delle questioni esaminate in ordine all'intervento ex art. 107 c.p.c. della AR rendono equo compensare interamente tra tutte le parti processuali le spese di lite del presente giudizio.
Quanto alle spese del procedimento cautelare ante causam (N. R.G. 3597-1/2017), esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per una causa di valore indeterminabile-complessità bassa, in complessivi € 3.228,00, di cui € 1.175,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva e € 1.202,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Liquida con separato decreto il ctu ponendo le spese definitivamente a carico solidale di parte attrice e convenuta e . Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dispone lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra
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e dei seguenti beni immobili censiti al Parte_1 Controparte_1
Catasto terreni e fabbricati del Comune di Talla (Ar): fabbricato rurale di cui al Foglio 28, particella 75 (già p.lla 58); terreni al Foglio n. 41 particelle 15-
16-17; terreni al Foglio 28, particelle 41-44-45-46-49-50-51-52-53-54-55-
56-57-59-60-61-62-63-64- 67-68-69; terreni di cui al Foglio 40, particelle
17-18; 2) assegna la piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili come sopra individuati a (C.F. ); Parte_1 C.F._1
3) rigetta le domande proposte dalla AR
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
5) condanna la alla rifusione in favore di AR
e delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 procedimento cautelare di sequestro conservativo (N. R.G. 3597-1/2017) che liquida in € 3.228,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A;
6) autorizza la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo a procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Arezzo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Rodinò di Miglione