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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile portante il n. 1612 /2025 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PALMERI AURELIA con domicilio eletto Parte_1
presso il suo studio in Treviso, come da mandato allegato al ricorso
C.F: C.F._1
-RICORRENTE-
CONTRO
-contumace- Controparte_1
C.F: C.F._2
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale dell'udienza dell'8.7.2025
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69 Fatto
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio in data 23.3.2023 in Costa d'Avorio con la sig.ra , dalla cui unione Controparte_1
non erano nati figli, adiva l'intestato Ufficio per ottenere la separazione personale con addebito in capo alla stessa che immotivatamente lo aveva abbandonato, lasciando la casa coniugale il
21.10.2024.
All'udienza dell'8.7.2025, accertata la ritualità della notificazione, il Giudice relatore dichiarava la contumacia della convenuta e rimetteva gli atti al Coordinatore della sezione per l'assegnazione della causa, essendo la stessa originariamente assegnata ad altro Giudice in congedo, ritenendo la causa stessa matura per la decisione.
Disposta la riassegnazione, il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Diritto
Poiché le parti sono nate in Costa D'Avorio e risultano cittadini ivoriani, ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando il ricorrente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del
Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è
disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, poiché il ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito al fine di ottenere una più rapida pronuncia separativa, osserva il Collegio che dalle risultanze acquisite nonché dal comportamento processuale della convenuta, è emerso inequivocabilmente che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita, con la conseguenza che la domanda di separazione può essere accolta.
Nulla sulle spese non ravvisandosi alcuna soccombenza in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
D'AVORIO il 31/12/1998 e , nata in [...] il Controparte_1
26/02/1997 che hanno contratto matrimonio n.146 il 23/02/2023 nel Comune di Daloa Costa
D'Avorio e NON TRASCRITTO;
2)Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile portante il n. 1612 /2025 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PALMERI AURELIA con domicilio eletto Parte_1
presso il suo studio in Treviso, come da mandato allegato al ricorso
C.F: C.F._1
-RICORRENTE-
CONTRO
-contumace- Controparte_1
C.F: C.F._2
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni del ricorrente: come da verbale dell'udienza dell'8.7.2025
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69 Fatto
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio in data 23.3.2023 in Costa d'Avorio con la sig.ra , dalla cui unione Controparte_1
non erano nati figli, adiva l'intestato Ufficio per ottenere la separazione personale con addebito in capo alla stessa che immotivatamente lo aveva abbandonato, lasciando la casa coniugale il
21.10.2024.
All'udienza dell'8.7.2025, accertata la ritualità della notificazione, il Giudice relatore dichiarava la contumacia della convenuta e rimetteva gli atti al Coordinatore della sezione per l'assegnazione della causa, essendo la stessa originariamente assegnata ad altro Giudice in congedo, ritenendo la causa stessa matura per la decisione.
Disposta la riassegnazione, il procedimento veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Diritto
Poiché le parti sono nate in Costa D'Avorio e risultano cittadini ivoriani, ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando il ricorrente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del
Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è
disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, poiché il ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di addebito al fine di ottenere una più rapida pronuncia separativa, osserva il Collegio che dalle risultanze acquisite nonché dal comportamento processuale della convenuta, è emerso inequivocabilmente che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita, con la conseguenza che la domanda di separazione può essere accolta.
Nulla sulle spese non ravvisandosi alcuna soccombenza in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
D'AVORIO il 31/12/1998 e , nata in [...] il Controparte_1
26/02/1997 che hanno contratto matrimonio n.146 il 23/02/2023 nel Comune di Daloa Costa
D'Avorio e NON TRASCRITTO;
2)Nulla sulle spese di lite
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani