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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 23512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23512 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI WA nato il [...] avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23512 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 16/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova con la ordinanza impugnata ha rigettato in sede di appello cautelare la impugnazione proposta da RI ID avverso l'ordinanza di rigetto di richiesta di modifica di misura custodiale disposta nei suoi confronti per la ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di RI ID proponendo un unico motivo afferente alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare il mantenimento della custodia cautelare in carcere, rappresentando in particolare la illogicità della motivazione con la quale il giudice dell'appello cautelare aveva escluso la adeguatezza di una cautela domiciliare che il ricorrente aveva sollecitato a fronte di disponibilità offerta da un'amica del prevenuto ad accoglierlo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza va evidenziato che l'emissione del decreto dispositivo del giudizio immediato, se da un lato non fa venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare la impugnazione de libertate con riferimento alla sussistenza e ala adeguatezza delle esigenze cautelari, dall'altra esonera il giudice della cautela dal concreto riscontro della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati, in assenza di uno specifico interesse manifestato in una prospettiva di riparazione per ingiusta detenzione. Ed infatti il ricorrente si è limitato a proporre censure limitatamente alla scelta della misura cautelare da applicare e, pertanto a contestare la ricorrenza di esigenze cautelari che, allo stato, giustifichino l'adozione della più grave delle misure cautelari. 2. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari, pur non sussistendo una preclusione endoprocessuale, il giudice dell'appello cautelare ha fornito adeguato conto sulle ragioni della decisione assunta. Ha invero evidenziato, con motivazione puntuale e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico, come le esigenze per la protrazione della misura di massimo rigore siano tuttora presenti sia in ragione delle concrete modalità di esecuzione del reato, che attiene alla detenzione di sostanza stupefacente da cui sono ricavabili dosi droganti misurabili in migliaia, sia in ragione dei profili afferenti alla personalità dell'indagato, pluri-pregiudicato per fatti della stessa specie e quindi recidivo, privo di regolarità amministrativa nel soggiornare nel territorio nazionale e in assenza di una dimora stabile ove fissare il proprio domicilio. 2.1. A tale proposito deve ribadirsi il principio secondo cui in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'Ippolito Veronica, Rv.282292). 2.2. Orbene l'unico fatto nuovo dedotto dalla parte ricorrente è rappresentato dalla disponibilità offerta da un'amica del ricorrente ad ospitarlo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, ma il giudice distrettuale, con ragionamento esente da manifeste illogicità, ha escluso la adeguatezza di una tale misura sia con riferimento al pericolo di recidivanza criminosa che non risulterebbe da una misura fondata sull'auto contenimento, sia con riferimento all'assenza di stabilità del domicilio indicato, tenuto conto dell'assenza in capo alla persona che si é dichiarata disponibile all'accoglienza, di garanzie di natura patrimoniale che assicurino un'adeguata capacità di mantenimento e di assistenza del cautelato, come invece si impone in caso di accoglienza agli arresti domiciliari, dal momento che il ricorrente non solo è privo di un reddito lecito, ma non è neppure in grado di procurarsi autonomamente le elementari risorse per il proprio mantenimento, in ragione della sua posizione di irregolare privo di permesso di soggiorno. 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità per assenza di colpa. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23512 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 16/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova con la ordinanza impugnata ha rigettato in sede di appello cautelare la impugnazione proposta da RI ID avverso l'ordinanza di rigetto di richiesta di modifica di misura custodiale disposta nei suoi confronti per la ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di RI ID proponendo un unico motivo afferente alla sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare il mantenimento della custodia cautelare in carcere, rappresentando in particolare la illogicità della motivazione con la quale il giudice dell'appello cautelare aveva escluso la adeguatezza di una cautela domiciliare che il ricorrente aveva sollecitato a fronte di disponibilità offerta da un'amica del prevenuto ad accoglierlo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza va evidenziato che l'emissione del decreto dispositivo del giudizio immediato, se da un lato non fa venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare la impugnazione de libertate con riferimento alla sussistenza e ala adeguatezza delle esigenze cautelari, dall'altra esonera il giudice della cautela dal concreto riscontro della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati, in assenza di uno specifico interesse manifestato in una prospettiva di riparazione per ingiusta detenzione. Ed infatti il ricorrente si è limitato a proporre censure limitatamente alla scelta della misura cautelare da applicare e, pertanto a contestare la ricorrenza di esigenze cautelari che, allo stato, giustifichino l'adozione della più grave delle misure cautelari. 2. Quanto poi alla sussistenza delle esigenze cautelari, pur non sussistendo una preclusione endoprocessuale, il giudice dell'appello cautelare ha fornito adeguato conto sulle ragioni della decisione assunta. Ha invero evidenziato, con motivazione puntuale e del tutto coerente sotto il profilo logico giuridico, come le esigenze per la protrazione della misura di massimo rigore siano tuttora presenti sia in ragione delle concrete modalità di esecuzione del reato, che attiene alla detenzione di sostanza stupefacente da cui sono ricavabili dosi droganti misurabili in migliaia, sia in ragione dei profili afferenti alla personalità dell'indagato, pluri-pregiudicato per fatti della stessa specie e quindi recidivo, privo di regolarità amministrativa nel soggiornare nel territorio nazionale e in assenza di una dimora stabile ove fissare il proprio domicilio. 2.1. A tale proposito deve ribadirsi il principio secondo cui in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell' appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, D'Ippolito Veronica, Rv.282292). 2.2. Orbene l'unico fatto nuovo dedotto dalla parte ricorrente è rappresentato dalla disponibilità offerta da un'amica del ricorrente ad ospitarlo presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, ma il giudice distrettuale, con ragionamento esente da manifeste illogicità, ha escluso la adeguatezza di una tale misura sia con riferimento al pericolo di recidivanza criminosa che non risulterebbe da una misura fondata sull'auto contenimento, sia con riferimento all'assenza di stabilità del domicilio indicato, tenuto conto dell'assenza in capo alla persona che si é dichiarata disponibile all'accoglienza, di garanzie di natura patrimoniale che assicurino un'adeguata capacità di mantenimento e di assistenza del cautelato, come invece si impone in caso di accoglienza agli arresti domiciliari, dal momento che il ricorrente non solo è privo di un reddito lecito, ma non è neppure in grado di procurarsi autonomamente le elementari risorse per il proprio mantenimento, in ragione della sua posizione di irregolare privo di permesso di soggiorno. 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità per assenza di colpa. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente