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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, OR
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3282/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. T95CRED00083/2025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4399/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 4.7.2025, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'atto con il quale veniva recuperato il credito eccedente i 5.000,00 euro, portato in compensazione nella dichiarazione IVA 2019, perché vistato da professionista non iscritto nell'elenco dei soggetti a ciò autorizzati.
Sosteneva la società ricorrente che la rilevata irregolarità configurava mera violazione formale non pregiudizievole per l'ER e dunque non punibile.
Si costituiva l'Ufficio che, pur non disconoscendo l'esistenza del credito, insisteva per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare si rileva che l'art. 3 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha ridotto in euro 5.000,00 il limite massimo oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione crediti tributari, i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre il visto di conformità alle dichiarazioni recanti l'indicazione del credito stesso;
la lettera b) dello stesso articolo 3, poi, ha integrato l'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni”.
Il contesto normativo entro cui collocare la fattispecie in esame è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni che possano in qualche modo avallare le argomentazioni addotte dalla società ricorrente che, di fatto, ha portato in compensazione un credito non certificato, seppure esistente.
A tale stregua, ritenuto - contrariamente a quanto sostenuto da parte privata - che la rilevata irregolarità abbia in realtà una portata sostanziale perchè ostativa all'azione di controllo da parte dell'A.F. incidendo, altresì, sul versamento del tributo dovuto, la Corte non può che rigettare il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali che, in favore dell'ente resistente costituito, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 1.500,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Milano, li 26 novembre 2025 - Il OR - - Il Presidente -
IM MI IA NT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente
MIETTO MASSIMO, OR
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3282/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. T95CRED00083/2025 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4399/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 4.7.2025, la Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'atto con il quale veniva recuperato il credito eccedente i 5.000,00 euro, portato in compensazione nella dichiarazione IVA 2019, perché vistato da professionista non iscritto nell'elenco dei soggetti a ciò autorizzati.
Sosteneva la società ricorrente che la rilevata irregolarità configurava mera violazione formale non pregiudizievole per l'ER e dunque non punibile.
Si costituiva l'Ufficio che, pur non disconoscendo l'esistenza del credito, insisteva per il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare si rileva che l'art. 3 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 ha ridotto in euro 5.000,00 il limite massimo oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione crediti tributari, i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre il visto di conformità alle dichiarazioni recanti l'indicazione del credito stesso;
la lettera b) dello stesso articolo 3, poi, ha integrato l'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità' di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni”.
Il contesto normativo entro cui collocare la fattispecie in esame è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni che possano in qualche modo avallare le argomentazioni addotte dalla società ricorrente che, di fatto, ha portato in compensazione un credito non certificato, seppure esistente.
A tale stregua, ritenuto - contrariamente a quanto sostenuto da parte privata - che la rilevata irregolarità abbia in realtà una portata sostanziale perchè ostativa all'azione di controllo da parte dell'A.F. incidendo, altresì, sul versamento del tributo dovuto, la Corte non può che rigettare il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali che, in favore dell'ente resistente costituito, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 1.500,00 omnicomprensivi - in favore dell'Ufficio.
Milano, li 26 novembre 2025 - Il OR - - Il Presidente -
IM MI IA NT