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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 383/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 383/2025, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. GESSA FEDERICA parte ricorrente contro
, (c.f. ), domicilio eletto CP_1 C.F._2 C.F._3 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: In punto di separazione 1. pronunciare la separazione personale tra i coniugi, sig.ra e sig. In punto di affidamento dei figli minori 2. disporre Parte_1 CP_1
Pag. 1 l'affidamento condiviso dei minori (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._4
(NO) il 04.04.2019 e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._5
14.09.2020, con collocamento presso la madre in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Disporre CP_ che, solo ed esclusivamente nel caso in cui il sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre. In merito alla casa coniugale 3. disporre che la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, e censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio, ivi compresa l'autorimessa pertinenziale censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 1 venga assegnata alla sig.ra Pt_1 con tutti i mobili e gli arredi, la quale si è già fatta carico di provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze domestiche;
4. dare atto che la sig.ra continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di mutuo Pt_1 ipotecario gravante sulla casa coniugale pari ad € 175,00. In punto di mantenimento e spese 5. disporre che il padre corrisponda dalla data della domanda, entro il 5 di ogni mese, alla signora sulla PostPay con IBAN Pt_1
[...], a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e la Per_1 Pt_2 somma mensile di euro 250,00 per figlio, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), i ticket sanitari del SSN, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, le spese scolastiche necessitate che richiedono o meno il preventivo accordo, nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative che richiedono o meno il preventivo accordo, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016; 6. disporre che le somme dovute per il pre-scuola, post-scuola, mensa e centro estivo vengano suddivise al 50% tra i genitori e che le spese di un'eventuale baby sitter che dovessero risultare necessarie saranno a carico di ciascun genitore impossibilitato ad occuparsi dei minori nei giorni di spettanza;
7. disporre che le spese extra-assegno (sia quelle documentate e previamente concordate che quelle urgenti e in generale per cui non è previsto il preventivo accordo) vengano rimborsate CP_ per la propria quota parte dal sig. entro 2 giorni dalla trasmissione con qualsivoglia mezzo idoneo;
8. disporre che, per ogni capitolo di spesa extra-assegno (sia che necessiti il previo consenso che in caso di non necessità del previo consenso) superiore ad € 150,00, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con i minori di anticipare CP_ integralmente tale importo, il sig. corrisposta la metà dell'importo almeno due giorni prima la data in cui dovrà essere effettuato il pagamento con obbligo della sig.ra di rendicontare entro due giorni dall'effettuazione Pt_1 CP_ della spesa;
9. dare atto che il sig. ha già trasferito la propria dimora in altra abitazione di proprietà dei coniugi che è stata messa in vendita (Foglio 55 Particella 398 Subalterno 5 e relativa autorimessa Foglio 55 Particella 398 Subalterno 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio) e il cui ricavato verrà diviso equamente tra i coniugi CP_ (50% a testa) al netto delle somme relative ai finanziamenti contratti dal con Italcredi S.p.A. n. 162528 e CP_ n. 162536 per ciò che residuerà al momento della vendita (ad oggi pari a ca. 40.000,00 €) che il estinguerà consegnando alla sig.ra la relativa quietanza;
spese di agenzia da imputarsi al 50% per ciascuna parte;
Pt_1 CP_ venduto il predetto immobile e incassata la propria quota parte, il sig. corrisponderà gli arretrati del contributo di mantenimento per i figli e dalla data della domanda al luglio 2025 pari ad € 3.000,00 alla Per_1 Pt_2 sig.ra sulla PostPay con IBAN [...]; 10. disporre che, salvo migliore e Pt_1 CP_ diverso accordo tra i genitori, laddove il sig. per ragioni di lavoro, dovesse assentarsi per lunghi periodi (missioni all'estero, operazioni militari particolari ecc…), tali da non consentirli di tenere con sé i minori nei periodi indicati al successivo punto e), lo stesso debba: - in caso di assenze previste come inferiori alle due settimane, recuperare i giorni non trascorsi con i minori nelle due settimane successive previo accordo sul relativo calendario;
- in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), ma relativa a
Pag. 2 missioni/corsi/operazioni militari ecc da svolgersi in Italia corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 20,00 per figlio (e così 40,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla Pt_1
PostPay con IBAN [...]; - in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), relativa a missioni/corsi/operazioni militari ecc.. da svolgersi all'estero corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 40,00 per figlio (e così 80,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con IBAN [...]; Pt_1
11. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra unitamente all'assegno di Pt_1 mantenimento. Sul diritto di visita 12. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola, dove si impegnerà ad andarli a prendere (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola andandoli a prendere presso la residenza o il luogo in cui questi si trovino per ragioni extrascolastiche, ludico-ricreative), fino alle 21.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati;
13. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che, nelle settimane in cui e dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine Per_1 Pt_2 della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati;
14. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che nelle settimane in cui e on dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine Per_1 Pt_2 della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) con pernotto, fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola. Sulle festività 15. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore le vacanze scolastiche pasquali fino al giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2026 disporre che i minori trascorrano le vacanze scolastiche (dal primo giorno di chiusura della scuola) fino al giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
16. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche natalizie, il giorno di Natale e Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania; per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano dal primo giorno di vacanze scolastiche e fino al 29 dicembre 2025 compreso con la madre e dal 30 dicembre fino all'ultimo giorno festivo prima dell'inizio della scuola con il padre;
17. le restanti festività/chiusure scolastiche di più di un giorno (ad esempio vacanze carnevale, ponti ecc..) verrano ripartite equamente tra i genitori;
nel caso di mancato accordo, i minori trascorreranno il primo giorno di chiusura con la madre e il secondo giorno di chiusura con il padre e così per i restanti giorni fino al termine delle festività/chiusure scolastiche;
18. disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici e video-telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto di ogni anno. Sui documenti 19. disporre che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori. Varie 20. dare atto che a seguito della pronuncia di separazione e del pagamento degli arretrati, la sig.ra rimetterà Pt_1 CP_ le querele sporte nei confronti del sig.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/2/2025, ha adito il Tribunale di ovara Parte_1 per chiedere la separazione da . CP_1
In particolare, ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il resistente in data 20/2/2021 e che, dalla loro unione sono nati e Essendosi disgregata l'unione coniugale, ha Per_1 Pt_2 chiesto la separazione, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: nel merito a) pronunciare la separazione personale tra i coniugi, sig.ra e sig. Parte_1 CP_1
b) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione CP_ della decisione stessa. Disporre che, solo ed esclusivamente nel caso in cui il sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre;
c) disporre che la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, venga assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi, la quale si farà carico di provvedere all'intestazione e al pagamento delle Pt_1 CP_ utenze domestiche. Il sig. ha già provveduto a trasferirsi a vivere altrove asportando i propri effetti personali;
d) la sig.ra continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di mutuo ipotecario gravante sulla casa Pt_1 coniugale pari ad € 175,00; e) salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola (dove si impegnerà ad andarli a prendere) fino alle 21.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola (dove si impegna ad andarli a prendere) fino alle ore 21.00 (ove li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre) e il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
Salvo diverso CP_ e migliore accordo tra le parti, disporre che il sig. accompagni personalmente i figli a scuola quando la sig.ra CP_ deve effettuare l'apertura del bar alle ore 06.30. La stessa comunicherà al sig. gli orari di lavoro di Pt_1 settimana in settimana. I giorni restanti i minori verranno accompagnati a scuola dalla madre. Nel caso di impossibilità di uno dei genitori, disporre che i minori vengano accompagnati e prelevati da scuola dalla sig.ra CP_2
o dalla sig.ra (persone di fiducia di entrambi e già conosciute dai minori) i cui costi saranno
[...] Parte_3
a carico del genitore in quel momento impossibilitato;
f) disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre;
g) disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Natale e Santo Stefano. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Natale con la madre e Santo Stefano con il padre;
h) disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto;
i) disporre che il padre corrisponda dalla data della domanda, entro il 10 di ogni mese, alla signora sulla PostPay con IBAN [...], a titolo di Pt_1 concorso nel mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 300,00 per figlio o la diversa Per_1 Pt_2 maggior somma ritenuta congrua dal Giudicante, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio , e scolastiche necessitate, Controparte_3 nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative, documentate e previamente concordate secondo quanto previsto dal
Pag. 4 protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti CP_ ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016; j) disporre che, laddove il sig. dovesse assentarsi per motivi di lavoro per lunghi periodi (missioni all'estero, operazioni militari particolari ecc…), tali da non consentirli di tenere con sé i minori nei periodi indicati al precedente punto e), lo stesso debba corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 40,00 per figlio per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con IBAN Pt_1
[...]; k) disporre che le somme dovute per il pre-scuola, post-scuola e centro estivo vengano suddivise al 50% tra i genitori e che le spese di un'eventuale baby sitter che dovessero risultare necessarie saranno a carico di ciascun genitore impossibilitato ad occuparsi dei minori nei giorni di spettanza;
l) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra unitamente all'assegno di mantenimento;
m)disporre Pt_1 che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori. Con vittoria di spese e compensi. Con espressa riserva di formulare nel proseguo del giudizio, nei termini di legge, istanze istruttorie”.
Si è costituto nei termini che ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa CP_1 ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: 1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, Sig.ra e Sig. 2) Disporre l'affidamento Parte_1 CP_1 condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 Parte_2 in Oleggio (NO), Via Novara n. 80. Disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Disporre che, solo ed esclusivamente nel caso in cui CP_ il Sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre. 3) Assegnare la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, alla Sig.ra con tutti i mobili e gli arredi, con la stessa che si farà carico delle utenze domestiche. Il Pt_1 CP_ Sig. continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, pari ad € 175,00. 4) Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola (dove si impegnerà ad andarli a prendere) fino alle 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola (dove si impegna ad andarli a prendere) fino alle ore 21.00 (ove li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre) o altro giorno meglio individuato a seconda delle esigenze scolastiche dei minori. 5) Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, disporre che ogni genitore si farà carico dell'accompagnamento a scuola a seconda dei propri giorni di spettanza
. Nel caso di impossibilità di uno dei genitori, disporre che i minori vengano accompagnati e prelevati da scuola dalla Sig.ra o dalla Sig.ra (persone di fiducia di entrambi e già conosciute dai minori) i cui CP_2 Parte_3 costi saranno a carico del genitore in quel momento impossibilitato. 6) Disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. 7) Disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Natale e Santo Stefano. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Natale con la madre e Santo Stefano con il padre. 8) Disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1
Pag. 5 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto. 9) Porre a carico del Sig. dalla data della domanda, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 200,00 per figlio, annualmente rivalutata Per_1 Pt_2 secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e scolastiche necessitate, nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative, documentate e previamente concordate secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016. 10) Disporre che le somme dovute per il pre-scuola e post-scuola (€ 180,00 per e € 150,00 per vengano Per_1 Pt_2 suddivise al 50% tra i genitori. 11) Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
12) Disporre che i coniugi prestino fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Alla prima udienza del 10/7/2025, sono state sentite le parti. ha dichiarato: “Mi chiamo sono nata a [...] il [...]; Testimone_1 Parte_1 attualmente risiedo a Oleggio, via Novara n. 80 in uno dei due appartamenti che abbiamo in comproprietà. Ho conseguito la licenza media inferiore. Sono barista al bar della caserma di Bellinzago Novarese. Guadagno € 1.100,00 al mese. Preciso che vivo nella casa coniugale;
ne abbiamo una a specchio dove si è trasferito mio marito a dicembre. Ho le spese del mutuo per cui pago € 175,00; ho le spese per le utenze;
pago la scuola dei bimbi al 50%; ho le spese di gestione della casa. Mi voglio separare, perché non andiamo d'accordo. Sono accadute cose bruttissime, a giugno 2024 mi ha chiesto la separazione tramite il suo precedente legale;
è rientrato dalla missione a maggio 2024. Da lì è stato freddo e poi mi ha fatto mandare questa lettera di separazione. In piena freddezza, dopo 12 anni di relazione di cui 3 di matrimonio. Abbiamo due figli, di 6 anni e che ne farà 5 a settembre. Per_2 Pt_2
L'anno scorso facevano ginnastica acrobatica e basket. Ho sospeso per ragioni economiche ma mi chiedono che dicono continuare. I miei turni di lavoro variano, sono 6 ore settimanali, dalle 6.30 alle 12.30; a volte esco alle 16.00 dipende dalla titolare. Ho un contratto a termine che mi scade a figlie luglio, mi hanno detto che mi rinnovano il contratto ma non ho ancora firmato niente. Potrebbero togliermi il pass. Il Giudice do atto che la sig. si Pt_1 CP_ commuove Da giugno 2024, ha visto i bambini ad agosto quando la bambina ha chiesto di fare le vacanze con il papà. Ho sempre gestito io i figli, ma da prima dell'udienza credo che abbia influenzato la bambina perché non vuole stare più con me. Mi dice sempre che vuole dormire dal papà, non vuole uscire con me e con il fratellino e, in generale non vuole stare con me. I bambini sono con me. Ci eravamo messi d'accordo sui weekend alternati, il mese scorso;
c'è sempre incomprensione, perché a volte salta la gestione per i suoi impegni di lavoro. Dice alla bambina 'puoi decidere tu se stare con mamma e papà', non credo che sia corretto. Non abbiamo un giorno fisso in settimana;
in caso di esigenza, quando gli chiedo, li va a prendere a scuola, comunque li vede spesso perché siamo vicini di casa. Quando gli chiedo di accompagnarli quando io non posso, mi dice “non ti ho detto io di trovare questo lavoro”; a volte nega la sia disponibilità per ripicca, chiedendomi cosa devo fare. A volte mi insulta e mi minaccia;
è una cosa recente dalla domanda di separazione. Mi sono anche state staccate le utenze. Mi ha sputato dal balcone. Mi dice ammazzati e impiccati. L'A.U.U. ammonta a 115,00 €”.
ha dichiarato: “Mi chiamo sono ad Alghero il 27/4/1982; attualmente risiedo CP_1 CP_1 ad Oleggio, via Novara n. 80, nell'appartamento confinate a quello della che è cointestato con lui ma ha Pt_1 le utenze separate rispetto a quelle della Ho la licenza media inferiore. Sono militare dell'esercito italiano;
Pt_1 al netto guadagno € 1.250,00; ho una cessione del quinto con la delega, mi venivano tolti € 600,00 in busta paga. Ho acceso un finanziamento decennale, a € 500,00 al mese, per avere liquidità. L'ultima missione l'ho fatta l'anno scorso, era da 12 anni che non le facevo. È una cosa casuale, io sarei dovuto ripartire ma a causa della denuncia per
Pag. 6 violenza privata sono stato escluso. Con l'ultima missione ho guadagnato € 130/135,00 al giorno, la missione è durata 4 mesi. Ho il mutuo di € 175,00, ho le spese della macchina, le spese per la gestione della casa. Le utenze erano tutte intestate a me, anche quelle dell'appartamento della con un debito di € 1.000,00, perché non Pt_1 sono state pagate. Avevo preavvisato di cambiare l'intestazione già a novembre ma alla fine ho dovuto disattivare l'utenza. I bambini non hanno mai sofferto la mancanza di luce e gas, perché sono stati da me. Voglio separarmi. Prima della partenza per la missione, c'è stata mancanza di fiducia perché l'appartamento dove vivevo io era stato affittato a dei cinesi per € 530,00 anche se dichiarati c'erano € 250,00. La li ha presi in contanti, questi Pt_1 sodi non li ho trovati. Mi ha detto che erano stati usati per la spesa;
dopo dei controlli, ho visto che la spesa la faceva col bancomat. Lei insisteva che li usava per la spesa. Da qui ho perso fiducia, anche perché mi sono ricordato che, quando lavorava alla Bennet, avevo saputo che chiedeva contati per aiutare il fratello. Non ho mai avuto nulla in contrario, ma almeno volevo saperlo. Ho pensato che mi avesse tradito. Sono stato mandato a Roma per un corso e ho scoperto che aveva portato in casa, in presenza dei minori, un maresciallo sardo che ho denunciato perché era in servizio quando era in casa. L'ho visto entrare dalle telecamere dall'1 di notte. Da quando sono andato via, ho le stesse spese della pago la scuola al 50% dei bambini. Quando faceva la spesa ho sempre pagato metà Pt_1 della spesa. Il mio avvocato mi ha consigliato di non pagare più la metà della spesa visto che stanno anche da me. Fino a poco tempo fa ho sempre dato un contributo. I bambini li vedo quasi ogni giorno visto che siamo vicini. Abbiamo stabilito come calendario una settimana a testa. Quando mi sono assentato per motivi di lavoro ho anche anticipato la settimana e li ho tenuti una settimana in più. Ho sempre detto a mia figlia che può venire a casa quando vuole, ho notato delle crisi, mi ha detto 'papà non mi abbandonare' e la cosa mi ha fatto stare male. Preciso che accompagno io i bambini a scuola quando sono con me. Quando tocca alla paga la babysitter. Salvo i Pt_1 servizi di guarda, il mio turno è 8-16.30; il venerdì dalle 8-12.”.
All'esito, considerato che le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio “letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori;
dispone che e siano collocati presso la madre;
Persona_1 Parte_2 Per_1 Pt_2 assegna la casa familiare a dispone che il padre possa tenere con sé e Parte_1 Per_1 Pt_2 due fine settimana al mese, dal venerdì dalla fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alla domenica sera alle ore 20.00, salvo diverso accordo delle parti;
dispone che, nelle settimane in cui e Per_1 dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine della scuola Pt_2
(o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alle ore 20.00, salvo diverso accordo delle parti;
dispone che, nelle settimane in cui e non dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata Per_1 Pt_2 del mercoledì dalle fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) con pernotto, fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola, salvo diverso accordo delle parti;
dispone che e rascorrano Per_1 Pt_2 le vacanze, per le prime due settimane di agosto, con la madre e per le ultime due settimane di agosto con il padre, salvo diverso accordo;
dispone che provveda al mantenimento di e versando un CP_1 Per_1 Pt_2 assegno mensile pari ad € 250,00 per ciascun figlio e così complessivi € 500,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
dispone che le spese straordinarie siano divise al 50% fra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
dispone che e Per_1 Pt_2 trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore;
dispone che e trascorrano il Per_1 Pt_2 loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore (anni dispari con la madre, anni pari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche
Pag. 7 prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
Firmato Da: MARIA AMORUSO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 282206a316e438e1ad9b10387d0c9e9d 5 c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso”.
Quindi, all'udienza del 23/20/2025, le parti hanno chiesto rinvio per ultimare l'accordo conciliativo, depositato con nota congiunta in data 17/11/2025. Con ordinanza, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la configurazione predisposta dalle parti debba essere accolta, essendo rispondente all'interesse dei minori e conforme alle norme di legge. Non vi sono, invero, ragioni ostative per l'accoglimento.
L'avvenuta conciliazione tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affidamento condiviso dei minori (c.f. ), Persona_1 C.F._4 nata a [...] il [...] e (c.f. ), nato a [...] C.F._5
Borgomanero (NO) il 14.09.2020, con collocamento presso la madre in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Dispone che, solo ed esclusivamente
Pag. 8 CP_ nel caso in cui il sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre. In merito alla casa coniugale 3. disporre che la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, e censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio, ivi compresa l'autorimessa pertinenziale censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 1 venga assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi, la quale si è già fatta Pt_1 carico di provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze domestiche;
3) prende atto che la sig.ra continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di Pt_1 mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale pari ad € 175,00.
4) dispone che il padre corrisponda dalla data della domanda, entro il 5 di ogni mese, alla signora sulla PostPay con IBAN [...], a titolo di concorso nel Pt_1 mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 250,00 per figlio, Per_1 Pt_2 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), i ticket sanitari del SSN, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, le spese scolastiche necessitate che richiedono o meno il preventivo accordo, nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative che richiedono o meno il preventivo accordo, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016;
5) dispone che le somme dovute per il pre-scuola, post-scuola, mensa e centro estivo vengano suddivise al 50% tra i genitori e che le spese di un'eventuale baby sitter che dovessero risultare necessarie saranno a carico di ciascun genitore impossibilitato ad occuparsi dei minori nei giorni di spettanza;
6) dispone che le spese extra-assegno (sia quelle documentate e previamente concordate che quelle urgenti e in generale per cui non è previsto il preventivo accordo) vengano rimborsate per la propria CP_ quota parte dal sig. entro 2 giorni dalla trasmissione con qualsivoglia mezzo idoneo;
7) dispone che, per ogni capitolo di spesa extra-assegno (sia che necessiti il previo consenso che in caso di non necessità del previo consenso) superiore ad € 150,00, al fine di evitare di onerare il CP_ genitore convivente con i minori di anticipare integralmente tale importo, il sig. corrisposta la metà dell'importo almeno due giorni prima la data in cui dovrà essere effettuato il pagamento con obbligo della sig.ra di rendicontare entro due giorni dall'effettuazione della spesa;
Pt_1
CP_ 8) prende atto che il sig. ha già trasferito la propria dimora in altra abitazione di proprietà dei coniugi che è stata messa in vendita (Foglio 55 Particella 398 Subalterno 5 e relativa autorimessa Foglio 55 Particella 398 Subalterno 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio) e il cui ricavato verrà diviso equamente tra i coniugi (50% a testa) al netto delle somme relative ai finanziamenti
CP_ contratti dal con Italcredi S.p.A. n. 162528 e n. 162536 per ciò che residuerà al momento della
CP_ vendita (ad oggi pari a ca. 40.000,00 €) che il estinguerà consegnando alla sig.ra la Pt_1 relativa quietanza;
spese di agenzia da imputarsi al 50% per ciascuna parte;
venduto il predetto
CP_ immobile e incassata la propria quota parte, il sig. corrisponderà gli arretrati del contributo di mantenimento per i figli e alla data della domanda al luglio 2025 pari ad € 3.000,00 Per_1 Pt_2 alla sig.ra sulla PostPay con IBAN [...]; Pt_1
Pag. 9 CP_ 9) dispone che, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, laddove il sig. , per ragioni di lavoro, dovesse assentarsi per lunghi periodi (missioni all'estero, operazioni militari particolari ecc…), tali da non consentirli di tenere con sé i minori nei periodi indicati al successivo punto e), lo stesso debba: - in caso di assenze previste come inferiori alle due settimane, recuperare i giorni non trascorsi con i minori nelle due settimane successive previo accordo sul relativo calendario;
- in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), ma relativa a missioni/corsi/operazioni militari ecc da svolgersi in Italia corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 20,00 per figlio (e così 40,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con IBAN Pt_1
[...]; - in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), relativa a missioni/corsi/operazioni militari ecc.. da svolgersi all'estero corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 40,00 per figlio (e così 80,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con Pt_1
IBAN [...];
10) dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra unitamente Pt_1 all'assegno di mantenimento.
11) dispone, salvo diverso migliore accordo tra le parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola, dove si impegnerà ad andarli a prendere (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola andandoli a prendere presso la residenza o il luogo in cui questi si trovino per ragioni extrascolastiche, ludico-ricreative), fino alle 21.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati;
12) dispone, salvo diverso migliore accordo tra le parti, che, nelle settimane in cui e Per_1 Pt_2 dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato;
salvo diverso migliore accordo tra le parti, dispone che nelle settimane in cui e on dormono col padre, il padre possa Per_1 Pt_2 tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) con pernotto, fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola. Sulle festività, salvo diverso migliore accordo tra le parti, dispone che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore le vacanze scolastiche pasquali fino al giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2026 disporre che i minori trascorrano le vacanze scolastiche (dal primo giorno di chiusura della scuola) fino al giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
salvo diverso migliore accordo tra le parti, dispone che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche natalizie, il giorno di Natale e Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania; per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano dal primo giorno di vacanze scolastiche e fino al 29 dicembre 2025 compreso con la madre e dal 30 dicembre fino all'ultimo giorno festivo prima dell'inizio della scuola con il padre;
le restanti festività/chiusure scolastiche di più di un giorno (ad esempio vacanze carnevale, ponti ecc..) verranno ripartite equamente tra i genitori;
nel caso di mancato accordo, i minori trascorreranno il primo giorno di chiusura con la madre e il secondo giorno di chiusura con il padre e così per i restanti giorni fino al termine delle festività/chiusure scolastiche;
dispone che
Pag. 10 durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici e video- telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto di ogni anno.
13) prende atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori.
14) prende atto che a seguito della pronuncia di separazione e del pagamento degli arretrati, la CP_ sig.ra rimetterà le querele sporte nei confronti del sig. . Pt_1
15) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
16) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 11
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 383/2025, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. GESSA FEDERICA parte ricorrente contro
, (c.f. ), domicilio eletto CP_1 C.F._2 C.F._3 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. ARMANDOLA ANNA MARGHERITA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: In punto di separazione 1. pronunciare la separazione personale tra i coniugi, sig.ra e sig. In punto di affidamento dei figli minori 2. disporre Parte_1 CP_1
Pag. 1 l'affidamento condiviso dei minori (c.f. ), nata a [...]_1 C.F._4
(NO) il 04.04.2019 e (c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._5
14.09.2020, con collocamento presso la madre in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Disporre CP_ che, solo ed esclusivamente nel caso in cui il sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre. In merito alla casa coniugale 3. disporre che la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, e censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio, ivi compresa l'autorimessa pertinenziale censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 1 venga assegnata alla sig.ra Pt_1 con tutti i mobili e gli arredi, la quale si è già fatta carico di provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze domestiche;
4. dare atto che la sig.ra continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di mutuo Pt_1 ipotecario gravante sulla casa coniugale pari ad € 175,00. In punto di mantenimento e spese 5. disporre che il padre corrisponda dalla data della domanda, entro il 5 di ogni mese, alla signora sulla PostPay con IBAN Pt_1
[...], a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e la Per_1 Pt_2 somma mensile di euro 250,00 per figlio, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), i ticket sanitari del SSN, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, le spese scolastiche necessitate che richiedono o meno il preventivo accordo, nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative che richiedono o meno il preventivo accordo, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016; 6. disporre che le somme dovute per il pre-scuola, post-scuola, mensa e centro estivo vengano suddivise al 50% tra i genitori e che le spese di un'eventuale baby sitter che dovessero risultare necessarie saranno a carico di ciascun genitore impossibilitato ad occuparsi dei minori nei giorni di spettanza;
7. disporre che le spese extra-assegno (sia quelle documentate e previamente concordate che quelle urgenti e in generale per cui non è previsto il preventivo accordo) vengano rimborsate CP_ per la propria quota parte dal sig. entro 2 giorni dalla trasmissione con qualsivoglia mezzo idoneo;
8. disporre che, per ogni capitolo di spesa extra-assegno (sia che necessiti il previo consenso che in caso di non necessità del previo consenso) superiore ad € 150,00, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con i minori di anticipare CP_ integralmente tale importo, il sig. corrisposta la metà dell'importo almeno due giorni prima la data in cui dovrà essere effettuato il pagamento con obbligo della sig.ra di rendicontare entro due giorni dall'effettuazione Pt_1 CP_ della spesa;
9. dare atto che il sig. ha già trasferito la propria dimora in altra abitazione di proprietà dei coniugi che è stata messa in vendita (Foglio 55 Particella 398 Subalterno 5 e relativa autorimessa Foglio 55 Particella 398 Subalterno 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio) e il cui ricavato verrà diviso equamente tra i coniugi CP_ (50% a testa) al netto delle somme relative ai finanziamenti contratti dal con Italcredi S.p.A. n. 162528 e CP_ n. 162536 per ciò che residuerà al momento della vendita (ad oggi pari a ca. 40.000,00 €) che il estinguerà consegnando alla sig.ra la relativa quietanza;
spese di agenzia da imputarsi al 50% per ciascuna parte;
Pt_1 CP_ venduto il predetto immobile e incassata la propria quota parte, il sig. corrisponderà gli arretrati del contributo di mantenimento per i figli e dalla data della domanda al luglio 2025 pari ad € 3.000,00 alla Per_1 Pt_2 sig.ra sulla PostPay con IBAN [...]; 10. disporre che, salvo migliore e Pt_1 CP_ diverso accordo tra i genitori, laddove il sig. per ragioni di lavoro, dovesse assentarsi per lunghi periodi (missioni all'estero, operazioni militari particolari ecc…), tali da non consentirli di tenere con sé i minori nei periodi indicati al successivo punto e), lo stesso debba: - in caso di assenze previste come inferiori alle due settimane, recuperare i giorni non trascorsi con i minori nelle due settimane successive previo accordo sul relativo calendario;
- in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), ma relativa a
Pag. 2 missioni/corsi/operazioni militari ecc da svolgersi in Italia corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 20,00 per figlio (e così 40,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla Pt_1
PostPay con IBAN [...]; - in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), relativa a missioni/corsi/operazioni militari ecc.. da svolgersi all'estero corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 40,00 per figlio (e così 80,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con IBAN [...]; Pt_1
11. disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra unitamente all'assegno di Pt_1 mantenimento. Sul diritto di visita 12. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola, dove si impegnerà ad andarli a prendere (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola andandoli a prendere presso la residenza o il luogo in cui questi si trovino per ragioni extrascolastiche, ludico-ricreative), fino alle 21.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati;
13. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che, nelle settimane in cui e dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine Per_1 Pt_2 della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati;
14. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che nelle settimane in cui e on dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine Per_1 Pt_2 della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) con pernotto, fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola. Sulle festività 15. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore le vacanze scolastiche pasquali fino al giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2026 disporre che i minori trascorrano le vacanze scolastiche (dal primo giorno di chiusura della scuola) fino al giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
16. salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche natalizie, il giorno di Natale e Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania; per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano dal primo giorno di vacanze scolastiche e fino al 29 dicembre 2025 compreso con la madre e dal 30 dicembre fino all'ultimo giorno festivo prima dell'inizio della scuola con il padre;
17. le restanti festività/chiusure scolastiche di più di un giorno (ad esempio vacanze carnevale, ponti ecc..) verrano ripartite equamente tra i genitori;
nel caso di mancato accordo, i minori trascorreranno il primo giorno di chiusura con la madre e il secondo giorno di chiusura con il padre e così per i restanti giorni fino al termine delle festività/chiusure scolastiche;
18. disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici e video-telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto di ogni anno. Sui documenti 19. disporre che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori. Varie 20. dare atto che a seguito della pronuncia di separazione e del pagamento degli arretrati, la sig.ra rimetterà Pt_1 CP_ le querele sporte nei confronti del sig.
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/2/2025, ha adito il Tribunale di ovara Parte_1 per chiedere la separazione da . CP_1
In particolare, ha rappresentato di aver contratto matrimonio con il resistente in data 20/2/2021 e che, dalla loro unione sono nati e Essendosi disgregata l'unione coniugale, ha Per_1 Pt_2 chiesto la separazione, così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza: nel merito a) pronunciare la separazione personale tra i coniugi, sig.ra e sig. Parte_1 CP_1
b) disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione CP_ della decisione stessa. Disporre che, solo ed esclusivamente nel caso in cui il sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre;
c) disporre che la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, venga assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi, la quale si farà carico di provvedere all'intestazione e al pagamento delle Pt_1 CP_ utenze domestiche. Il sig. ha già provveduto a trasferirsi a vivere altrove asportando i propri effetti personali;
d) la sig.ra continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di mutuo ipotecario gravante sulla casa Pt_1 coniugale pari ad € 175,00; e) salvo diverso migliore accordo tra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola (dove si impegnerà ad andarli a prendere) fino alle 21.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola (dove si impegna ad andarli a prendere) fino alle ore 21.00 (ove li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre) e il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
Salvo diverso CP_ e migliore accordo tra le parti, disporre che il sig. accompagni personalmente i figli a scuola quando la sig.ra CP_ deve effettuare l'apertura del bar alle ore 06.30. La stessa comunicherà al sig. gli orari di lavoro di Pt_1 settimana in settimana. I giorni restanti i minori verranno accompagnati a scuola dalla madre. Nel caso di impossibilità di uno dei genitori, disporre che i minori vengano accompagnati e prelevati da scuola dalla sig.ra CP_2
o dalla sig.ra (persone di fiducia di entrambi e già conosciute dai minori) i cui costi saranno
[...] Parte_3
a carico del genitore in quel momento impossibilitato;
f) disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre;
g) disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Natale e Santo Stefano. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Natale con la madre e Santo Stefano con il padre;
h) disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto;
i) disporre che il padre corrisponda dalla data della domanda, entro il 10 di ogni mese, alla signora sulla PostPay con IBAN [...], a titolo di Pt_1 concorso nel mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 300,00 per figlio o la diversa Per_1 Pt_2 maggior somma ritenuta congrua dal Giudicante, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio , e scolastiche necessitate, Controparte_3 nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative, documentate e previamente concordate secondo quanto previsto dal
Pag. 4 protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti CP_ ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016; j) disporre che, laddove il sig. dovesse assentarsi per motivi di lavoro per lunghi periodi (missioni all'estero, operazioni militari particolari ecc…), tali da non consentirli di tenere con sé i minori nei periodi indicati al precedente punto e), lo stesso debba corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 40,00 per figlio per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con IBAN Pt_1
[...]; k) disporre che le somme dovute per il pre-scuola, post-scuola e centro estivo vengano suddivise al 50% tra i genitori e che le spese di un'eventuale baby sitter che dovessero risultare necessarie saranno a carico di ciascun genitore impossibilitato ad occuparsi dei minori nei giorni di spettanza;
l) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra unitamente all'assegno di mantenimento;
m)disporre Pt_1 che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori. Con vittoria di spese e compensi. Con espressa riserva di formulare nel proseguo del giudizio, nei termini di legge, istanze istruttorie”.
Si è costituto nei termini che ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa CP_1 ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: 1) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi, Sig.ra e Sig. 2) Disporre l'affidamento Parte_1 CP_1 condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 Parte_2 in Oleggio (NO), Via Novara n. 80. Disporre che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Disporre che, solo ed esclusivamente nel caso in cui CP_ il Sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre. 3) Assegnare la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, alla Sig.ra con tutti i mobili e gli arredi, con la stessa che si farà carico delle utenze domestiche. Il Pt_1 CP_ Sig. continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, pari ad € 175,00. 4) Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola (dove si impegnerà ad andarli a prendere) fino alle 21.00 della domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola (dove si impegna ad andarli a prendere) fino alle ore 21.00 (ove li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre) o altro giorno meglio individuato a seconda delle esigenze scolastiche dei minori. 5) Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, disporre che ogni genitore si farà carico dell'accompagnamento a scuola a seconda dei propri giorni di spettanza
. Nel caso di impossibilità di uno dei genitori, disporre che i minori vengano accompagnati e prelevati da scuola dalla Sig.ra o dalla Sig.ra (persone di fiducia di entrambi e già conosciute dai minori) i cui CP_2 Parte_3 costi saranno a carico del genitore in quel momento impossibilitato. 6) Disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre. 7) Disporre che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore il giorno di Natale e Santo Stefano. Per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano il giorno di Natale con la madre e Santo Stefano con il padre. 8) Disporre che durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1
Pag. 5 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto. 9) Porre a carico del Sig. dalla data della domanda, CP_1
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 200,00 per figlio, annualmente rivalutata Per_1 Pt_2 secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e scolastiche necessitate, nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative, documentate e previamente concordate secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016. 10) Disporre che le somme dovute per il pre-scuola e post-scuola (€ 180,00 per e € 150,00 per vengano Per_1 Pt_2 suddivise al 50% tra i genitori. 11) Disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
12) Disporre che i coniugi prestino fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Alla prima udienza del 10/7/2025, sono state sentite le parti. ha dichiarato: “Mi chiamo sono nata a [...] il [...]; Testimone_1 Parte_1 attualmente risiedo a Oleggio, via Novara n. 80 in uno dei due appartamenti che abbiamo in comproprietà. Ho conseguito la licenza media inferiore. Sono barista al bar della caserma di Bellinzago Novarese. Guadagno € 1.100,00 al mese. Preciso che vivo nella casa coniugale;
ne abbiamo una a specchio dove si è trasferito mio marito a dicembre. Ho le spese del mutuo per cui pago € 175,00; ho le spese per le utenze;
pago la scuola dei bimbi al 50%; ho le spese di gestione della casa. Mi voglio separare, perché non andiamo d'accordo. Sono accadute cose bruttissime, a giugno 2024 mi ha chiesto la separazione tramite il suo precedente legale;
è rientrato dalla missione a maggio 2024. Da lì è stato freddo e poi mi ha fatto mandare questa lettera di separazione. In piena freddezza, dopo 12 anni di relazione di cui 3 di matrimonio. Abbiamo due figli, di 6 anni e che ne farà 5 a settembre. Per_2 Pt_2
L'anno scorso facevano ginnastica acrobatica e basket. Ho sospeso per ragioni economiche ma mi chiedono che dicono continuare. I miei turni di lavoro variano, sono 6 ore settimanali, dalle 6.30 alle 12.30; a volte esco alle 16.00 dipende dalla titolare. Ho un contratto a termine che mi scade a figlie luglio, mi hanno detto che mi rinnovano il contratto ma non ho ancora firmato niente. Potrebbero togliermi il pass. Il Giudice do atto che la sig. si Pt_1 CP_ commuove Da giugno 2024, ha visto i bambini ad agosto quando la bambina ha chiesto di fare le vacanze con il papà. Ho sempre gestito io i figli, ma da prima dell'udienza credo che abbia influenzato la bambina perché non vuole stare più con me. Mi dice sempre che vuole dormire dal papà, non vuole uscire con me e con il fratellino e, in generale non vuole stare con me. I bambini sono con me. Ci eravamo messi d'accordo sui weekend alternati, il mese scorso;
c'è sempre incomprensione, perché a volte salta la gestione per i suoi impegni di lavoro. Dice alla bambina 'puoi decidere tu se stare con mamma e papà', non credo che sia corretto. Non abbiamo un giorno fisso in settimana;
in caso di esigenza, quando gli chiedo, li va a prendere a scuola, comunque li vede spesso perché siamo vicini di casa. Quando gli chiedo di accompagnarli quando io non posso, mi dice “non ti ho detto io di trovare questo lavoro”; a volte nega la sia disponibilità per ripicca, chiedendomi cosa devo fare. A volte mi insulta e mi minaccia;
è una cosa recente dalla domanda di separazione. Mi sono anche state staccate le utenze. Mi ha sputato dal balcone. Mi dice ammazzati e impiccati. L'A.U.U. ammonta a 115,00 €”.
ha dichiarato: “Mi chiamo sono ad Alghero il 27/4/1982; attualmente risiedo CP_1 CP_1 ad Oleggio, via Novara n. 80, nell'appartamento confinate a quello della che è cointestato con lui ma ha Pt_1 le utenze separate rispetto a quelle della Ho la licenza media inferiore. Sono militare dell'esercito italiano;
Pt_1 al netto guadagno € 1.250,00; ho una cessione del quinto con la delega, mi venivano tolti € 600,00 in busta paga. Ho acceso un finanziamento decennale, a € 500,00 al mese, per avere liquidità. L'ultima missione l'ho fatta l'anno scorso, era da 12 anni che non le facevo. È una cosa casuale, io sarei dovuto ripartire ma a causa della denuncia per
Pag. 6 violenza privata sono stato escluso. Con l'ultima missione ho guadagnato € 130/135,00 al giorno, la missione è durata 4 mesi. Ho il mutuo di € 175,00, ho le spese della macchina, le spese per la gestione della casa. Le utenze erano tutte intestate a me, anche quelle dell'appartamento della con un debito di € 1.000,00, perché non Pt_1 sono state pagate. Avevo preavvisato di cambiare l'intestazione già a novembre ma alla fine ho dovuto disattivare l'utenza. I bambini non hanno mai sofferto la mancanza di luce e gas, perché sono stati da me. Voglio separarmi. Prima della partenza per la missione, c'è stata mancanza di fiducia perché l'appartamento dove vivevo io era stato affittato a dei cinesi per € 530,00 anche se dichiarati c'erano € 250,00. La li ha presi in contanti, questi Pt_1 sodi non li ho trovati. Mi ha detto che erano stati usati per la spesa;
dopo dei controlli, ho visto che la spesa la faceva col bancomat. Lei insisteva che li usava per la spesa. Da qui ho perso fiducia, anche perché mi sono ricordato che, quando lavorava alla Bennet, avevo saputo che chiedeva contati per aiutare il fratello. Non ho mai avuto nulla in contrario, ma almeno volevo saperlo. Ho pensato che mi avesse tradito. Sono stato mandato a Roma per un corso e ho scoperto che aveva portato in casa, in presenza dei minori, un maresciallo sardo che ho denunciato perché era in servizio quando era in casa. L'ho visto entrare dalle telecamere dall'1 di notte. Da quando sono andato via, ho le stesse spese della pago la scuola al 50% dei bambini. Quando faceva la spesa ho sempre pagato metà Pt_1 della spesa. Il mio avvocato mi ha consigliato di non pagare più la metà della spesa visto che stanno anche da me. Fino a poco tempo fa ho sempre dato un contributo. I bambini li vedo quasi ogni giorno visto che siamo vicini. Abbiamo stabilito come calendario una settimana a testa. Quando mi sono assentato per motivi di lavoro ho anche anticipato la settimana e li ho tenuti una settimana in più. Ho sempre detto a mia figlia che può venire a casa quando vuole, ho notato delle crisi, mi ha detto 'papà non mi abbandonare' e la cosa mi ha fatto stare male. Preciso che accompagno io i bambini a scuola quando sono con me. Quando tocca alla paga la babysitter. Salvo i Pt_1 servizi di guarda, il mio turno è 8-16.30; il venerdì dalle 8-12.”.
All'esito, considerato che le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio “letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., dispone l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori;
dispone che e siano collocati presso la madre;
Persona_1 Parte_2 Per_1 Pt_2 assegna la casa familiare a dispone che il padre possa tenere con sé e Parte_1 Per_1 Pt_2 due fine settimana al mese, dal venerdì dalla fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alla domenica sera alle ore 20.00, salvo diverso accordo delle parti;
dispone che, nelle settimane in cui e Per_1 dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine della scuola Pt_2
(o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alle ore 20.00, salvo diverso accordo delle parti;
dispone che, nelle settimane in cui e non dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata Per_1 Pt_2 del mercoledì dalle fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) con pernotto, fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola, salvo diverso accordo delle parti;
dispone che e rascorrano Per_1 Pt_2 le vacanze, per le prime due settimane di agosto, con la madre e per le ultime due settimane di agosto con il padre, salvo diverso accordo;
dispone che provveda al mantenimento di e versando un CP_1 Per_1 Pt_2 assegno mensile pari ad € 250,00 per ciascun figlio e così complessivi € 500,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
dispone che le spese straordinarie siano divise al 50% fra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
dispone che e Per_1 Pt_2 trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore;
dispone che e trascorrano il Per_1 Pt_2 loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore (anni dispari con la madre, anni pari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche
Pag. 7 prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
Firmato Da: MARIA AMORUSO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 282206a316e438e1ad9b10387d0c9e9d 5 c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso”.
Quindi, all'udienza del 23/20/2025, le parti hanno chiesto rinvio per ultimare l'accordo conciliativo, depositato con nota congiunta in data 17/11/2025. Con ordinanza, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che la configurazione predisposta dalle parti debba essere accolta, essendo rispondente all'interesse dei minori e conforme alle norme di legge. Non vi sono, invero, ragioni ostative per l'accoglimento.
L'avvenuta conciliazione tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affidamento condiviso dei minori (c.f. ), Persona_1 C.F._4 nata a [...] il [...] e (c.f. ), nato a [...] C.F._5
Borgomanero (NO) il 14.09.2020, con collocamento presso la madre in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa. Dispone che, solo ed esclusivamente
Pag. 8 CP_ nel caso in cui il sig. si trovasse in missione all'estero e non fosse reperibile telefonicamente, le decisioni urgenti e non rinviabili relative alla prole vengano assunte dalla madre. In merito alla casa coniugale 3. disporre che la casa coniugale, sita in Oleggio (NO), Via Novara n. 80, e censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio, ivi compresa l'autorimessa pertinenziale censita catastalmente al Foglio 55 Particella 398 Subalterno 1 venga assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi, la quale si è già fatta Pt_1 carico di provvedere all'intestazione e al pagamento delle utenze domestiche;
3) prende atto che la sig.ra continuerà a corrispondere il 50% della quota mensile di Pt_1 mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale pari ad € 175,00.
4) dispone che il padre corrisponda dalla data della domanda, entro il 5 di ogni mese, alla signora sulla PostPay con IBAN [...], a titolo di concorso nel Pt_1 mantenimento dei figli minori e la somma mensile di euro 250,00 per figlio, Per_1 Pt_2 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre alla refusione del 50% di tutte le spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), i ticket sanitari del SSN, sia che richiedano o meno il preventivo accordo, le spese scolastiche necessitate che richiedono o meno il preventivo accordo, nonché di quelle sportive, ludiche e ricreative che richiedono o meno il preventivo accordo, debitamente documentate, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. stipulato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016;
5) dispone che le somme dovute per il pre-scuola, post-scuola, mensa e centro estivo vengano suddivise al 50% tra i genitori e che le spese di un'eventuale baby sitter che dovessero risultare necessarie saranno a carico di ciascun genitore impossibilitato ad occuparsi dei minori nei giorni di spettanza;
6) dispone che le spese extra-assegno (sia quelle documentate e previamente concordate che quelle urgenti e in generale per cui non è previsto il preventivo accordo) vengano rimborsate per la propria CP_ quota parte dal sig. entro 2 giorni dalla trasmissione con qualsivoglia mezzo idoneo;
7) dispone che, per ogni capitolo di spesa extra-assegno (sia che necessiti il previo consenso che in caso di non necessità del previo consenso) superiore ad € 150,00, al fine di evitare di onerare il CP_ genitore convivente con i minori di anticipare integralmente tale importo, il sig. corrisposta la metà dell'importo almeno due giorni prima la data in cui dovrà essere effettuato il pagamento con obbligo della sig.ra di rendicontare entro due giorni dall'effettuazione della spesa;
Pt_1
CP_ 8) prende atto che il sig. ha già trasferito la propria dimora in altra abitazione di proprietà dei coniugi che è stata messa in vendita (Foglio 55 Particella 398 Subalterno 5 e relativa autorimessa Foglio 55 Particella 398 Subalterno 2 del Catasto Fabbricati del Comune di Oleggio) e il cui ricavato verrà diviso equamente tra i coniugi (50% a testa) al netto delle somme relative ai finanziamenti
CP_ contratti dal con Italcredi S.p.A. n. 162528 e n. 162536 per ciò che residuerà al momento della
CP_ vendita (ad oggi pari a ca. 40.000,00 €) che il estinguerà consegnando alla sig.ra la Pt_1 relativa quietanza;
spese di agenzia da imputarsi al 50% per ciascuna parte;
venduto il predetto
CP_ immobile e incassata la propria quota parte, il sig. corrisponderà gli arretrati del contributo di mantenimento per i figli e alla data della domanda al luglio 2025 pari ad € 3.000,00 Per_1 Pt_2 alla sig.ra sulla PostPay con IBAN [...]; Pt_1
Pag. 9 CP_ 9) dispone che, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, laddove il sig. , per ragioni di lavoro, dovesse assentarsi per lunghi periodi (missioni all'estero, operazioni militari particolari ecc…), tali da non consentirli di tenere con sé i minori nei periodi indicati al successivo punto e), lo stesso debba: - in caso di assenze previste come inferiori alle due settimane, recuperare i giorni non trascorsi con i minori nelle due settimane successive previo accordo sul relativo calendario;
- in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), ma relativa a missioni/corsi/operazioni militari ecc da svolgersi in Italia corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 20,00 per figlio (e così 40,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con IBAN Pt_1
[...]; - in caso di assenza superiore alle due settimane (sia originarie che protrattesi per motivi di servizio), relativa a missioni/corsi/operazioni militari ecc.. da svolgersi all'estero corrispondere un'integrazione al contributo di mantenimento pari ad € 40,00 per figlio (e così 80,00 € settimanali) per ogni settimana di assenza, entro il giorno 10 di ogni mese unitamente al contributo di mantenimento sul conto corrente intestato alla sig.ra sulla PostPay con Pt_1
IBAN [...];
10) dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra unitamente Pt_1 all'assegno di mantenimento.
11) dispone, salvo diverso migliore accordo tra le parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì all'uscita della scuola, dove si impegnerà ad andarli a prendere (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola andandoli a prendere presso la residenza o il luogo in cui questi si trovino per ragioni extrascolastiche, ludico-ricreative), fino alle 21.00 della domenica sera quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna già cenati;
12) dispone, salvo diverso migliore accordo tra le parti, che, nelle settimane in cui e Per_1 Pt_2 dormono col padre, il padre possa tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato;
salvo diverso migliore accordo tra le parti, dispone che nelle settimane in cui e on dormono col padre, il padre possa Per_1 Pt_2 tenere con sé i bambini nella giornata del mercoledì dalle fine della scuola (o dalle ore 17.00 in caso non vadano a scuola) con pernotto, fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola. Sulle festività, salvo diverso migliore accordo tra le parti, dispone che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore le vacanze scolastiche pasquali fino al giorno di Pasqua e Pasquetta. Per l'anno 2026 disporre che i minori trascorrano le vacanze scolastiche (dal primo giorno di chiusura della scuola) fino al giorno di Pasqua con il padre e il giorno di Pasquetta con la madre;
salvo diverso migliore accordo tra le parti, dispone che i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche natalizie, il giorno di Natale e Santo Stefano, di Capodanno e dell'Epifania; per l'anno 2025 disporre che i minori trascorrano dal primo giorno di vacanze scolastiche e fino al 29 dicembre 2025 compreso con la madre e dal 30 dicembre fino all'ultimo giorno festivo prima dell'inizio della scuola con il padre;
le restanti festività/chiusure scolastiche di più di un giorno (ad esempio vacanze carnevale, ponti ecc..) verranno ripartite equamente tra i genitori;
nel caso di mancato accordo, i minori trascorreranno il primo giorno di chiusura con la madre e il secondo giorno di chiusura con il padre e così per i restanti giorni fino al termine delle festività/chiusure scolastiche;
dispone che
Pag. 10 durante le vacanze estive ciascun genitore possa trascorrere con i figli un periodo di vacanza di quindici giorni, anche non consecutivi, in un periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e la settimana antecedente l'inizio della scuola, da comunicarsi all'altro genitore inderogabilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, con indicazione specifica del luogo di villeggiatura. Durante tali periodi il genitore in quel momento affidatario avrà cura di favorire i contatti telefonici e video- telefonici tra i figli e l'altro genitore. Nel caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con la madre i giorni dall'1 al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto di ogni anno.
13) prende atto che i coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio in favore dei figli minori.
14) prende atto che a seguito della pronuncia di separazione e del pagamento degli arretrati, la CP_ sig.ra rimetterà le querele sporte nei confronti del sig. . Pt_1
15) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
16) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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