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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5181 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/06/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/06/1992 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1992, numero 23, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
7/5/1971, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune, Parte II, Serie A, anno 1992, n. 23.
Pag. 2 di 3
2. Dare atto che non sussistono richieste relative all'assegno divorzile tra le parti e che pertanto ciascuno delle parti provvederà al proprio sostentamento.
3. Dare atto che nell'ottica della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali, le parti concordano che il SI. si Parte_1 obbliga a cedere la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Cagliari, Vico I Riva Villasanta n. 22, distinto al N.C.E.U al Fg. 6, mapp. 428, sub. 6, zona censuaria 3, cat. A/4, già adibito ad abitazione coniugale, e la SI.ra si obbliga a versare al SI. che accetta, la somma Parte_2 Pt_1 di € 70.000,00, pagamento che verrà effettuato subordinatamente alla concessione di un mutuo all'atto del rogito notarile, le cui spese saranno a carico esclusivo della SI.ra . Pt_2
4. Dare atto che, in caso di mancata concessione del mutuo alla SI.ra
[...]
, i coniugi si obbligano a porre in vendita l'ex casa coniugale per il Pt_2 prezzo medio di mercato così come verrà determinato dall'Agenzia Immobiliare cui conferiranno l'incarico e ripartire tra gli stessi il ricavato.
5. I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5181 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 13/06/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
13/06/1992 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 1992, numero 23, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
7/5/1971, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune, Parte II, Serie A, anno 1992, n. 23.
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2. Dare atto che non sussistono richieste relative all'assegno divorzile tra le parti e che pertanto ciascuno delle parti provvederà al proprio sostentamento.
3. Dare atto che nell'ottica della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali, le parti concordano che il SI. si Parte_1 obbliga a cedere la quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Cagliari, Vico I Riva Villasanta n. 22, distinto al N.C.E.U al Fg. 6, mapp. 428, sub. 6, zona censuaria 3, cat. A/4, già adibito ad abitazione coniugale, e la SI.ra si obbliga a versare al SI. che accetta, la somma Parte_2 Pt_1 di € 70.000,00, pagamento che verrà effettuato subordinatamente alla concessione di un mutuo all'atto del rogito notarile, le cui spese saranno a carico esclusivo della SI.ra . Pt_2
4. Dare atto che, in caso di mancata concessione del mutuo alla SI.ra
[...]
, i coniugi si obbligano a porre in vendita l'ex casa coniugale per il Pt_2 prezzo medio di mercato così come verrà determinato dall'Agenzia Immobiliare cui conferiranno l'incarico e ripartire tra gli stessi il ricavato.
5. I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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