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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 12269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12269 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 8918/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 8918/2024 R.Gen.Aff.Cont. rimessa in decisione con ordinanza del 9 ottobre 2025 alla scadenza del termine per note in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c.,
TRA
c.f.: , nata l'[...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bellini, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Claudio Altomare (c.f. ) che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , nata il [...] a [...], CP_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], e domiciliata in
Napoli alla Via Elio Vittorini, n. 10, int. 23, scala A, presso la madre CP_2
[...]
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: impugnazione rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c.
Pag. 1 Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza del 9
ottobre 2025, il procuratore dell'attrice ha chiesto di: “1) autorizzare Pt_1
ad accettare l'eredità del defunto in nome e luogo
[...] Persona_1
della inerte erede al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari CP_1
fino alla concorrenza del suo credito;
2) in ogni caso accogliere
l'impugnazione ex art. 524 c.c. autorizzando ad aggredire i Parte_1
beni ereditari e/o adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché la
creditrice possa soddisfare le proprie ragioni sul compendio ereditario
costituito dalle seguenti quote a) 1/6 del diritto di proprietà dell'immobile sito
in Napoli alla Via Dominico De Dominicis n. 9 Piano T identificato al catasto
al foglio 8, particella 1305 subalterno 73; b) 1/6 del diritto di proprietà
dell'immobile sito in Napoli alla Via Dominicis Domenico n. 9 Piano S1- T
identificato al catasto al foglio 8, particella 1305 subalterno 68; con vittoria
di compensi professionali forensi e spese del giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata.
ha convenuto in giudizio per l'udienza Parte_1 CP_1
del 30 gennaio 2025 esponendo:
“- che in data 21/04/2021 è avvenuto il decesso del Sig. C.F. Persona_1
, nato a [...] il [...], il quale non risulta aver C.F._4
lasciato testamento;
- che chiamate all'eredità sono le sigg.re , nella sua qualità di CP_1
figlia legittima del defunto, e nella sua qualità di Controparte_3
moglie del de cuius;
Pag. 2 - che dalla dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle
Entrate è emerso che l'asse ereditario del sig. è composto Persona_1
dalle seguenti quote:
a) 1/3 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Dominico
De Dominicis n. 9 Piano T identificato al catasto al foglio 8, particella 1305
subalterno 73;
b) 1/3 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Dominico
De Dominicis n. 9 Piano S1- T identificato al catasto al foglio 8, particella
1305 subalterno 68;
- che le sigg.re e , nelle rispettive CP_1 Controparte_3
suddette qualità, non accettavano né rinunciavano all'eredità relitta;
- che la sig.ra è creditrice della sig.ra per Parte_1 CP_1
l'importo di €. 5.700,00, in virtù del decreto ingiuntivo n. 5914/2022 emesso
dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice Dott. Diego Ragozini in data
03.08.2022 e notificato alla sig.ra in data 12/09/2022; CP_1
- che, in data 16.05.2023 parte attrice, a mezzo dello scrivente procuratore,
depositava ricorso ex art. 481 c.c., con il quale chiedeva alla presente
autorità giudiziaria di fissare un termine per l'accettazione dell'eredità ex
art. 749 comma 3 c.c.;
- che all'udienza in camera di consiglio del 22/06/2023 il Tribunale di
Napoli, nella persona del Presidente Dott. Pietro Lupi, con decreto n.
2984/2023 nel procedimento recante R.G. 3270/2023 assegnava alla sig.ra
termine fino al 20 ottobre 2023 per dichiarare se intendeva CP_1
accettare l'eredità relitta dal sig. ; Persona_1
- che da accertamenti effettuati mediante la consultazione del registro delle
Pag. 3 successioni presso la cancelleria del Tribunale di Napoli luogo di apertura
della successione in data 15/03/2024 e mediante visura ipocatastale è emerso
che la sig.ra ha lasciato, inutilmente, esperire tale suddetto CP_1
termine fissato dal Giudice perdendo pertanto il diritto di accettare l'eredità
e comprimendo totalmente il proprio patrimonio a danno dei creditori;
- che pertanto, parte attrice ha interesse ad agire, ex art. 524 c.c., per poter
aggredire i beni dell'eredità relitta dal sig. nei limiti della Persona_1
quota non accettata nel termine fissato dal Giudice ex art. 481 c.p.c. dalla
sig.ra al fine di soddisfare il proprio credito”. CP_1
Tanto premesso l'attrice ha concluso come in epigrafe trascritto.
Con decreto del 19 giugno 2024 il Giudice ha dichiarato la nullità
della citazione e ne ha ordinato la rinnovazione per l'udienza del 30 gennaio
2025.
L'attrice ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione sia presso l'indirizzo in Napoli della madre, dove quest'ultima il 2 luglio 2025 ritirava l'atto dichiarandosi capace e convivente, sia a mezzo posta presso la residenza della convenuta in Casamicciola Terme (NA) alla Via Cretaio, n. 28, dove la notifica si perfezionava il 12 luglio 2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con raccomanda informativa che ritornava al mittente per compiuta giacenza.
Con nuovo decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 25 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta e confermata la prima udienza del 30
gennaio 2025.
Dopo il rinvio per la concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., la causa con ordinanza del 9.10.2025 è stata rimessa in decisione.
Nel merito l'attrice in qualità di creditrice della convenuta chiede di
Pag. 4 essere autorizzata ad accettare, in luogo di quest'ultima, l'eredità di
[...]
, c.f.: , nato a [...] il [...] e deceduto Per_1 C.F._4
in Napoli il 21 aprile 2021 e ciò perché rinunciando all'eredità paterna la convenuta le arrecherebbe danno, impedendole di recuperare il proprio credito portato dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale.
L'articolo 524, primo comma, c.c. stabilisce che “se taluno rinuncia,
benché senza frode ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi
possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del
rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla
concorrenza dei loro crediti”.
L'impugnazione dell'atto di rinunzia è rimedio volto a preservare le ragioni economico-patrimoniali del creditore, ma senza che il chiamato all'eredità (e men che meno il creditore) acquisisca la qualità di erede.
Afferma la Suprema Corte che " in tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede" (Cassazione civile, sez. VI,
10/09/2021, n. 24524).
Il positivo esperimento di tale azione (cfr. Cass 3548/95 e 3584/95)
comporta, quindi, la possibilità dei creditori di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza dei loro crediti nei confronti del rinunciante all'eredità
in quanto l'effetto di tale azione si esaurisce con il soddisfacimento dei creditori, avendo una funzione strumentale e limitata al soddisfacimento delle
Pag. 5 ragioni creditizie) senza che il rinunciante divenga erede in quanto l'azione di cui all'art. 524 c.c. non costituisce una ipotesi di azione surrogatoria, posto che svolge una funzione meramente strumentale al soddisfacimento dei creditori e comporta il solo potere degli stessi di soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari sino alla concorrenza del credito vantato.
La domanda va accolta sussistendo, nella specie, i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c. ossia, innanzitutto, la qualità dell'attrice di creditrice del rinunciante. Invero, è stato depositato il decreto ingiuntivo n.
5912/2022 del 4 agosto 2022 notificato a il 12 settembre 2022. CP_1
Inoltre, è documentato che la convenuta abbia perso la facoltà di accettare l'eredità paterna per il decorso del termine del 20 ottobre 2023
fissato nel verbale del 22 giugno 2023 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 3279/2023 rg., verbale notificato alla in data 28 giugno CP_1
2023. La perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c è, infatti,
equiparata alla rinunzia all'eredità (Cass. 1735/2024). Dall'attestazione della cancelleria del tribunale del 14 marzo 2024 e dalla ispezione ipotecaria del
20/03/2024 non emerge che la convenuta abbia accettato l'eredità del padre.
Quanto al danno richiesto dalla norma, “per l'impugnazione della
rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è
costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica
quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante
appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata
da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare
pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la
rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito
Pag. 6 dell'attore” (Cass. 5994/2020). Nella fattispecie emerge dalla visura ipocatastale che la convenuta non possiede proprietà immobiliari mentre l'accettazione dell'eredità paterna le avrebbe consentito di acquisire quota degli immobili indicati in citazione e nella dichiarazione di successione.
In conclusione, in accoglimento della domanda, deve Parte_1
essere autorizzata ad accettare, ex art. 524 c.c., l'eredità di , Persona_1
c.f.: , nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli C.F._4
il 21 aprile 2021, in nome e luogo della rinunziante , al solo scopo CP_1
di soddisfarsi, anche esecutivamente, fino alla concorrenza del suo credito sulla quota dei beni ereditari che sarebbe spettata alla convenuta.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 e succ.ve modifiche, in base allo scaglione di valore da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00, con gli importi tariffari medi, esclusa la fase istruttoria, che essendo solo documentale può essere liquidata al minimo, seguono il principio di soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta. Non
possono essere, invece, essere liquidate le spese del procedimento di V.G. ex
art. 481 c.c., di cui è stato depositata una nota, non avendo l'attrice avanzato espressa domanda in citazione e non costituendo le medesime spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) autorizza ad accettare, ex art. 524 c.c., l'eredità di Parte_1
, c.f.: , nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4
Pag. 7 deceduto in Napoli il 21 aprile 2021, in nome e luogo della rinunziante CP_1
al solo scopo di soddisfarsi, anche esecutivamente, fino alla
[...]
concorrenza del suo credito sulla quota dei beni ereditari che sarebbe spettata alla convenuta;
2) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 4.237,00 per compensi ed euro 264,00 per spese,
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario dell'attrice.
Così deciso in Napoli, il 26 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 8918/2024 R.Gen.Aff.Cont. rimessa in decisione con ordinanza del 9 ottobre 2025 alla scadenza del termine per note in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c.,
TRA
c.f.: , nata l'[...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli ed ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bellini, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Claudio Altomare (c.f. ) che la rappresenta C.F._2
e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , nata il [...] a [...], CP_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], e domiciliata in
Napoli alla Via Elio Vittorini, n. 10, int. 23, scala A, presso la madre CP_2
[...]
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: impugnazione rinuncia all'eredità ex art. 524 c.c.
Pag. 1 Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza del 9
ottobre 2025, il procuratore dell'attrice ha chiesto di: “1) autorizzare Pt_1
ad accettare l'eredità del defunto in nome e luogo
[...] Persona_1
della inerte erede al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari CP_1
fino alla concorrenza del suo credito;
2) in ogni caso accogliere
l'impugnazione ex art. 524 c.c. autorizzando ad aggredire i Parte_1
beni ereditari e/o adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché la
creditrice possa soddisfare le proprie ragioni sul compendio ereditario
costituito dalle seguenti quote a) 1/6 del diritto di proprietà dell'immobile sito
in Napoli alla Via Dominico De Dominicis n. 9 Piano T identificato al catasto
al foglio 8, particella 1305 subalterno 73; b) 1/6 del diritto di proprietà
dell'immobile sito in Napoli alla Via Dominicis Domenico n. 9 Piano S1- T
identificato al catasto al foglio 8, particella 1305 subalterno 68; con vittoria
di compensi professionali forensi e spese del giudizio con attribuzione al
sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata.
ha convenuto in giudizio per l'udienza Parte_1 CP_1
del 30 gennaio 2025 esponendo:
“- che in data 21/04/2021 è avvenuto il decesso del Sig. C.F. Persona_1
, nato a [...] il [...], il quale non risulta aver C.F._4
lasciato testamento;
- che chiamate all'eredità sono le sigg.re , nella sua qualità di CP_1
figlia legittima del defunto, e nella sua qualità di Controparte_3
moglie del de cuius;
Pag. 2 - che dalla dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle
Entrate è emerso che l'asse ereditario del sig. è composto Persona_1
dalle seguenti quote:
a) 1/3 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Dominico
De Dominicis n. 9 Piano T identificato al catasto al foglio 8, particella 1305
subalterno 73;
b) 1/3 del diritto di proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Dominico
De Dominicis n. 9 Piano S1- T identificato al catasto al foglio 8, particella
1305 subalterno 68;
- che le sigg.re e , nelle rispettive CP_1 Controparte_3
suddette qualità, non accettavano né rinunciavano all'eredità relitta;
- che la sig.ra è creditrice della sig.ra per Parte_1 CP_1
l'importo di €. 5.700,00, in virtù del decreto ingiuntivo n. 5914/2022 emesso
dal Tribunale di Napoli in persona del Giudice Dott. Diego Ragozini in data
03.08.2022 e notificato alla sig.ra in data 12/09/2022; CP_1
- che, in data 16.05.2023 parte attrice, a mezzo dello scrivente procuratore,
depositava ricorso ex art. 481 c.c., con il quale chiedeva alla presente
autorità giudiziaria di fissare un termine per l'accettazione dell'eredità ex
art. 749 comma 3 c.c.;
- che all'udienza in camera di consiglio del 22/06/2023 il Tribunale di
Napoli, nella persona del Presidente Dott. Pietro Lupi, con decreto n.
2984/2023 nel procedimento recante R.G. 3270/2023 assegnava alla sig.ra
termine fino al 20 ottobre 2023 per dichiarare se intendeva CP_1
accettare l'eredità relitta dal sig. ; Persona_1
- che da accertamenti effettuati mediante la consultazione del registro delle
Pag. 3 successioni presso la cancelleria del Tribunale di Napoli luogo di apertura
della successione in data 15/03/2024 e mediante visura ipocatastale è emerso
che la sig.ra ha lasciato, inutilmente, esperire tale suddetto CP_1
termine fissato dal Giudice perdendo pertanto il diritto di accettare l'eredità
e comprimendo totalmente il proprio patrimonio a danno dei creditori;
- che pertanto, parte attrice ha interesse ad agire, ex art. 524 c.c., per poter
aggredire i beni dell'eredità relitta dal sig. nei limiti della Persona_1
quota non accettata nel termine fissato dal Giudice ex art. 481 c.p.c. dalla
sig.ra al fine di soddisfare il proprio credito”. CP_1
Tanto premesso l'attrice ha concluso come in epigrafe trascritto.
Con decreto del 19 giugno 2024 il Giudice ha dichiarato la nullità
della citazione e ne ha ordinato la rinnovazione per l'udienza del 30 gennaio
2025.
L'attrice ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione sia presso l'indirizzo in Napoli della madre, dove quest'ultima il 2 luglio 2025 ritirava l'atto dichiarandosi capace e convivente, sia a mezzo posta presso la residenza della convenuta in Casamicciola Terme (NA) alla Via Cretaio, n. 28, dove la notifica si perfezionava il 12 luglio 2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con raccomanda informativa che ritornava al mittente per compiuta giacenza.
Con nuovo decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 25 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta e confermata la prima udienza del 30
gennaio 2025.
Dopo il rinvio per la concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c., la causa con ordinanza del 9.10.2025 è stata rimessa in decisione.
Nel merito l'attrice in qualità di creditrice della convenuta chiede di
Pag. 4 essere autorizzata ad accettare, in luogo di quest'ultima, l'eredità di
[...]
, c.f.: , nato a [...] il [...] e deceduto Per_1 C.F._4
in Napoli il 21 aprile 2021 e ciò perché rinunciando all'eredità paterna la convenuta le arrecherebbe danno, impedendole di recuperare il proprio credito portato dal decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale.
L'articolo 524, primo comma, c.c. stabilisce che “se taluno rinuncia,
benché senza frode ad una eredità con danno dei suoi creditori, questi
possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del
rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla
concorrenza dei loro crediti”.
L'impugnazione dell'atto di rinunzia è rimedio volto a preservare le ragioni economico-patrimoniali del creditore, ma senza che il chiamato all'eredità (e men che meno il creditore) acquisisca la qualità di erede.
Afferma la Suprema Corte che " in tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede" (Cassazione civile, sez. VI,
10/09/2021, n. 24524).
Il positivo esperimento di tale azione (cfr. Cass 3548/95 e 3584/95)
comporta, quindi, la possibilità dei creditori di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza dei loro crediti nei confronti del rinunciante all'eredità
in quanto l'effetto di tale azione si esaurisce con il soddisfacimento dei creditori, avendo una funzione strumentale e limitata al soddisfacimento delle
Pag. 5 ragioni creditizie) senza che il rinunciante divenga erede in quanto l'azione di cui all'art. 524 c.c. non costituisce una ipotesi di azione surrogatoria, posto che svolge una funzione meramente strumentale al soddisfacimento dei creditori e comporta il solo potere degli stessi di soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari sino alla concorrenza del credito vantato.
La domanda va accolta sussistendo, nella specie, i presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 524 c.c. ossia, innanzitutto, la qualità dell'attrice di creditrice del rinunciante. Invero, è stato depositato il decreto ingiuntivo n.
5912/2022 del 4 agosto 2022 notificato a il 12 settembre 2022. CP_1
Inoltre, è documentato che la convenuta abbia perso la facoltà di accettare l'eredità paterna per il decorso del termine del 20 ottobre 2023
fissato nel verbale del 22 giugno 2023 nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 3279/2023 rg., verbale notificato alla in data 28 giugno CP_1
2023. La perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c è, infatti,
equiparata alla rinunzia all'eredità (Cass. 1735/2024). Dall'attestazione della cancelleria del tribunale del 14 marzo 2024 e dalla ispezione ipotecaria del
20/03/2024 non emerge che la convenuta abbia accettato l'eredità del padre.
Quanto al danno richiesto dalla norma, “per l'impugnazione della
rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è
costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica
quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante
appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata
da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare
pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la
rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito
Pag. 6 dell'attore” (Cass. 5994/2020). Nella fattispecie emerge dalla visura ipocatastale che la convenuta non possiede proprietà immobiliari mentre l'accettazione dell'eredità paterna le avrebbe consentito di acquisire quota degli immobili indicati in citazione e nella dichiarazione di successione.
In conclusione, in accoglimento della domanda, deve Parte_1
essere autorizzata ad accettare, ex art. 524 c.c., l'eredità di , Persona_1
c.f.: , nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli C.F._4
il 21 aprile 2021, in nome e luogo della rinunziante , al solo scopo CP_1
di soddisfarsi, anche esecutivamente, fino alla concorrenza del suo credito sulla quota dei beni ereditari che sarebbe spettata alla convenuta.
Le spese processuali del presente giudizio, liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 e succ.ve modifiche, in base allo scaglione di valore da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00, con gli importi tariffari medi, esclusa la fase istruttoria, che essendo solo documentale può essere liquidata al minimo, seguono il principio di soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta. Non
possono essere, invece, essere liquidate le spese del procedimento di V.G. ex
art. 481 c.c., di cui è stato depositata una nota, non avendo l'attrice avanzato espressa domanda in citazione e non costituendo le medesime spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) autorizza ad accettare, ex art. 524 c.c., l'eredità di Parte_1
, c.f.: , nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._4
Pag. 7 deceduto in Napoli il 21 aprile 2021, in nome e luogo della rinunziante CP_1
al solo scopo di soddisfarsi, anche esecutivamente, fino alla
[...]
concorrenza del suo credito sulla quota dei beni ereditari che sarebbe spettata alla convenuta;
2) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 4.237,00 per compensi ed euro 264,00 per spese,
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario dell'attrice.
Così deciso in Napoli, il 26 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 8