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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7480 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 4967/25, pronunciata il
15.03.2025 e depositata in data 17.03.2025, e vertente
TRA
, (C.F.: ), difesa e rappresentata, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dagli Avv. Costantino AT, (C.F.:
, e ZI ET AR, (C.F. ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pozzuoli, alla Traversa
Solfatara n. 4;
appellante
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Consolato Masucci nel corso del giudizio di primo grado;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
evocò in giudizio, dinnanzi l' di Pace di Napoli, Parte_1 Controparte_2
l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione Controparte_3
di pagamento n. 13320229002260005000, notificata il 07.03.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento, tutte contenenti contravvenzioni al C.d.S.:
-1) n. 13320140002058282000, di € 572,52;
-2) n. 13320160004251129000, di € 1.444,32;
-3) n. 13320170000311346000, di € 522,75;
-4) n. 13320180009291889000, di € 682,50;
-5) n. 13320190001198650000, di € 803,42;
-6) n. 13320190005875944000, di € 1.128,67.
Eccependone la mancata notifica e, per quelle indicate sub 1), 2) e 3), il decorso della prescrizione quinquennale, ne domandò l'annullamento con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione, in considerazione della regolarità delle notifiche eseguite, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 4967, pronunciata il 15.03.2025 e pubblicata il 17.03.2025, ha rigettato l'opposizione, sul rilievo della documentazione fornita dal concessionario comprovante il rispetto formalità notificatorie ex art. 140
e 143 c.p.c., ed il mancato decorso della prescrizione.
Avverso tale pronuncia, in data 01.04.2025, propone appello Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione in quanto costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado;
nel merito, l'irregolarità delle notifiche eseguite ai sensi degli art. 140
e 143 c.p.c., per assenza della raccomandata informativa (c.d. CAD) dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di crediti oggetto delle cartelle n. 13320140002058282000,
13320160004251129000 e n. 13320170000311346000. Domanda la riforma della sentenza con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' , sebbene ritualmente citata, è rimasta parte Controparte_3
contumace.
Al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.2025, il Giudice
ha riservato la causa in decisione senza termini.
L'appello è fondato per le motivazioni che seguono.
Con il primo motivo d'appello, l'opponente censura l'utilizzabilità, da parte del primo Giudice, della documentazione prodotta dal concessionario in quanto tardiva. In particolare, egli deduce che parte convenuta si sia costituita in data
30.01.2025, ossia ben oltre un anno dalla prima udienza di trattazione, avvenuta il
20.02.2024.
Tale eccezione non può essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti, l'appellante non fornisce alcuna prova a sostegno delle avanzate pretese.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcun documento che attesti la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, né ciò si evince dall'analisi dell'impugnata sentenza. Non osta a tale conclusione la circostanza per la quale parte appellata, rimasta contumace, non abbia contestato tale eccezione: “Non sussistendo nel vigente
ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto
dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere
automaticamente l'effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di
una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria,
semplicemente allegata dall'attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione
nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del
convenuto.” (Cass., Sez. I civ., Sent. n. 13958/2006).
Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, viene eccepita l'irritualità delle notifiche della cartella esattoriale n. 13320140002058282000 e n.
13320180009291889000, eseguite ex art. 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa).
Per entrambe le cartelle emerge un difetto di completezza di documentazione prodotta. Invero, per quanto concerne la prima delle cartelle poc'anzi richiamate,
tale documentazione risulta totalmente assente;
per la seconda, la riproduzione della raccomandata n. 57319158511 non consente di riconoscere collegamento con la cartella contestata, sicché non è possibile dedurne alcun nesso.
Invero, com'è noto, la giurisprudenza è constante nel ritenere che “mentre le
notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione
della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove
anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte
costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della
raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la
conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in
condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini
eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona
per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo
nel caso in cui questa non sia stata ricevuta.” (Cass., Sez. V civ., Ord. n. 14452/2025).
Con il quarto motivo d'appello, viene evidenziata l'inefficacia delle notifiche delle cartelle n. 13320160004251129000, n. 13320170000311346000, n.
1332019000119865000 e n. 13320190005875944000, eseguite ex artt. 143 c.p.c. e 60,
comma I, lett. e), D.P.R. 600/73 (c.d. irreperibilità assoluta)
Tale doglianza è fondata.
Al riguardo, vengono prodotte le relate di notifica delle quattro cartelle di pagamento indicate, notificate, rispettivamente, in data 30.01.2017, 23.06.2017,
01.08.2019 e 12.10.2021
In tutte le relate, data l'irreperibilità assoluta del destinatario, viene indicato il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Manca, tuttavia, alcun documento che attesti l'effettivo deposito e l'invio dell'apposita raccomandata informativa.
Invero, in entrambe le richiamate ipotesi di irreperibilità relativa ed assoluta, il perfezionamento della notifica si realizza con l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito e in giudizio il concessionario deve darne prova attraverso la riproduzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
In più, va considerato che, per consolidata giurisprudenza, in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c, “il messo
notificatore prima di effettuare la notifica con il rito dell'irreperibilità assoluta in luogo di
quella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), deve svolgere e dare conto nella
RELATA di aver svolto ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta del
contribuente (…)” (Cass. Civ., Ord. n. 25430/2022).
Nel caso di spece, dall'analisi delle relate manca l'indicazione delle ricerche svolte dal messo notificatore. L'appellante eccepisce, altresì, il decorso della prescrizione quinquennale relativamente alle cartelle indicate sub 1), 2) e 3).
Dall'analisi della documentazione emerge che oggetto di tali cartelle di pagamento sono infrazioni al C.d.S. commesse, rispettivamente, negli gli anni 2011, 2013 e
2015.
Dunque, per ognuna di esse, dal momento della commissione delle violazioni, sino al momento della notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 07.03.2023,
risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione ex art. 28 della L. 689/81.
Le pretese debitorie ivi indicate sono, pertanto, da considerarsi prescritte.
Dunque, in definitiva, l'appello va accolto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
-a) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
-b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Napoli n. 4967/2025, pronunciata il 15.03.2025 e depositata in data
17.03.2025, e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara nulle le cartelle di pagamento opposte;
-c) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, ex D.M. 55/14
(scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in un totale di € 457,00 (dei quali € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva ed € 213,00 per la fase decisoria),
oltre spese generale al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. ZI ET AR e AT Costantino, dichiaratisi antistatari;
-d) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'appellante, delle spese processuali, liquidate, ex D.M. 55/14 (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00) in un totale di € 852,00 (dei quali 213,00 per la fase di studio,
213,00 per la fase introduttiva, ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre spese generale al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. ZI
ET AR e AT Costantino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7480 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 4967/25, pronunciata il
15.03.2025 e depositata in data 17.03.2025, e vertente
TRA
, (C.F.: ), difesa e rappresentata, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dagli Avv. Costantino AT, (C.F.:
, e ZI ET AR, (C.F. ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pozzuoli, alla Traversa
Solfatara n. 4;
appellante
CONTRO
, (C.F. , con sede in Roma Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Consolato Masucci nel corso del giudizio di primo grado;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
evocò in giudizio, dinnanzi l' di Pace di Napoli, Parte_1 Controparte_2
l' , proponendo opposizione avverso l'intimazione Controparte_3
di pagamento n. 13320229002260005000, notificata il 07.03.2023, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento, tutte contenenti contravvenzioni al C.d.S.:
-1) n. 13320140002058282000, di € 572,52;
-2) n. 13320160004251129000, di € 1.444,32;
-3) n. 13320170000311346000, di € 522,75;
-4) n. 13320180009291889000, di € 682,50;
-5) n. 13320190001198650000, di € 803,42;
-6) n. 13320190005875944000, di € 1.128,67.
Eccependone la mancata notifica e, per quelle indicate sub 1), 2) e 3), il decorso della prescrizione quinquennale, ne domandò l'annullamento con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione, in considerazione della regolarità delle notifiche eseguite, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 4967, pronunciata il 15.03.2025 e pubblicata il 17.03.2025, ha rigettato l'opposizione, sul rilievo della documentazione fornita dal concessionario comprovante il rispetto formalità notificatorie ex art. 140
e 143 c.p.c., ed il mancato decorso della prescrizione.
Avverso tale pronuncia, in data 01.04.2025, propone appello Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione in quanto costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado;
nel merito, l'irregolarità delle notifiche eseguite ai sensi degli art. 140
e 143 c.p.c., per assenza della raccomandata informativa (c.d. CAD) dell'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di crediti oggetto delle cartelle n. 13320140002058282000,
13320160004251129000 e n. 13320170000311346000. Domanda la riforma della sentenza con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' , sebbene ritualmente citata, è rimasta parte Controparte_3
contumace.
Al termine dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.10.2025, il Giudice
ha riservato la causa in decisione senza termini.
L'appello è fondato per le motivazioni che seguono.
Con il primo motivo d'appello, l'opponente censura l'utilizzabilità, da parte del primo Giudice, della documentazione prodotta dal concessionario in quanto tardiva. In particolare, egli deduce che parte convenuta si sia costituita in data
30.01.2025, ossia ben oltre un anno dalla prima udienza di trattazione, avvenuta il
20.02.2024.
Tale eccezione non può essere accolta.
Dalla documentazione versata in atti, l'appellante non fornisce alcuna prova a sostegno delle avanzate pretese.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcun documento che attesti la tardiva costituzione in giudizio del convenuto, né ciò si evince dall'analisi dell'impugnata sentenza. Non osta a tale conclusione la circostanza per la quale parte appellata, rimasta contumace, non abbia contestato tale eccezione: “Non sussistendo nel vigente
ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto
dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere
automaticamente l'effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di
una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria,
semplicemente allegata dall'attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione
nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del
convenuto.” (Cass., Sez. I civ., Sent. n. 13958/2006).
Con il secondo e terzo motivo di impugnazione, viene eccepita l'irritualità delle notifiche della cartella esattoriale n. 13320140002058282000 e n.
13320180009291889000, eseguite ex art. 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa).
Per entrambe le cartelle emerge un difetto di completezza di documentazione prodotta. Invero, per quanto concerne la prima delle cartelle poc'anzi richiamate,
tale documentazione risulta totalmente assente;
per la seconda, la riproduzione della raccomandata n. 57319158511 non consente di riconoscere collegamento con la cartella contestata, sicché non è possibile dedurne alcun nesso.
Invero, com'è noto, la giurisprudenza è constante nel ritenere che “mentre le
notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione
della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove
anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte
costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della
raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la
conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in
condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini
eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona
per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo
nel caso in cui questa non sia stata ricevuta.” (Cass., Sez. V civ., Ord. n. 14452/2025).
Con il quarto motivo d'appello, viene evidenziata l'inefficacia delle notifiche delle cartelle n. 13320160004251129000, n. 13320170000311346000, n.
1332019000119865000 e n. 13320190005875944000, eseguite ex artt. 143 c.p.c. e 60,
comma I, lett. e), D.P.R. 600/73 (c.d. irreperibilità assoluta)
Tale doglianza è fondata.
Al riguardo, vengono prodotte le relate di notifica delle quattro cartelle di pagamento indicate, notificate, rispettivamente, in data 30.01.2017, 23.06.2017,
01.08.2019 e 12.10.2021
In tutte le relate, data l'irreperibilità assoluta del destinatario, viene indicato il deposito dell'atto presso la casa comunale.
Manca, tuttavia, alcun documento che attesti l'effettivo deposito e l'invio dell'apposita raccomandata informativa.
Invero, in entrambe le richiamate ipotesi di irreperibilità relativa ed assoluta, il perfezionamento della notifica si realizza con l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito e in giudizio il concessionario deve darne prova attraverso la riproduzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
In più, va considerato che, per consolidata giurisprudenza, in ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c, “il messo
notificatore prima di effettuare la notifica con il rito dell'irreperibilità assoluta in luogo di
quella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), deve svolgere e dare conto nella
RELATA di aver svolto ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta del
contribuente (…)” (Cass. Civ., Ord. n. 25430/2022).
Nel caso di spece, dall'analisi delle relate manca l'indicazione delle ricerche svolte dal messo notificatore. L'appellante eccepisce, altresì, il decorso della prescrizione quinquennale relativamente alle cartelle indicate sub 1), 2) e 3).
Dall'analisi della documentazione emerge che oggetto di tali cartelle di pagamento sono infrazioni al C.d.S. commesse, rispettivamente, negli gli anni 2011, 2013 e
2015.
Dunque, per ognuna di esse, dal momento della commissione delle violazioni, sino al momento della notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 07.03.2023,
risulta ampiamente decorso il termine di prescrizione ex art. 28 della L. 689/81.
Le pretese debitorie ivi indicate sono, pertanto, da considerarsi prescritte.
Dunque, in definitiva, l'appello va accolto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
-a) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_3
-b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Napoli n. 4967/2025, pronunciata il 15.03.2025 e depositata in data
17.03.2025, e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara nulle le cartelle di pagamento opposte;
-c) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, ex D.M. 55/14
(scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00), in un totale di € 457,00 (dei quali € 118,00 per la fase di studio, € 126,00 per la fase introduttiva ed € 213,00 per la fase decisoria),
oltre spese generale al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. ZI ET AR e AT Costantino, dichiaratisi antistatari;
-d) condanna l' al pagamento, in favore Controparte_3
dell'appellante, delle spese processuali, liquidate, ex D.M. 55/14 (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00) in un totale di € 852,00 (dei quali 213,00 per la fase di studio,
213,00 per la fase introduttiva, ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre spese generale al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore degli Avv. ZI
ET AR e AT Costantino, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone