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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 30/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 2033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 23.12.2024 da:
(c.f. ), nata in [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. ADAMI DEBORA e dall'avv. DANIELA RUSSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in via Paoli 17 38068 Rovereto ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], Rasun Di Sotto (BZ); rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. BRUNNER VERENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Val Pusteria n. 2 39030 Perca (BZ);
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: vedi atto del 23.12.2024.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative Parte_2 all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata il Persona_1
09.08.2020 a Rovereto (TN), dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 23.12.2024 il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto depositato dalle parti.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, queste hanno allegato la documentazione richiesta dalla giudice delegata (estratti conto di entrambe le parti e documentazione relativa alle proprietà immobiliari e mobiliari di entrambe le parti).
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. La figlia minore viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre in Rovereto nell'abitazione di quest'ultima, allo stato sita in Via Cavour 64, ma a far data indicativamente dalla primavera 2025, con trasferimento nella nuova abitazione sita in Via Damiano Chiesa, 34 sempre a Rovereto.
2. I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche della figlia minore, del percorso formativo e scolastico e di quant'altro la riguardi, discutendo tra di loro ogni aspetto rilevante della vita, la salute e la crescita di Per_1
pagina2 di 4 3.A norma dell'articolo 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4. starà con il papà con il seguente Protocollo di visita: Per_1
la madre accompagnerà dal padre a Rasun di Sotto il venerdì, tardo pomeriggio, del 1° e 3° Per_1
fine settimana di ogni mese, mentre il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre la domenica sera entro le ore 20.00.
Il padre scenderà a Rovereto per ivi trascorrere il 2° fine settimana di ogni mese, dal venerdì ca. ore
20.00 / 21.00 sino alla domenica sera ore 20.00, con disponibilità, per il periodo di un anno a lasciare che il sig. dimori durante questo secondo fine settimana –se lo richiedesse- presso la casa Parte_2
della madre in Rovereto.
5. Durante il periodo estivo starà con il padre per tutto il mese di agosto. Per_1
Durante questo mese estivo sarà la madre a tenere con sè per i primi tre fine settimana del mese, Per_1
durante i quali il padre accompagnerà a Rovereto dalla madre il venerdì per le ore 20.00, salvo Per_1
che la madre non decida di salire lei a Rasun di Sotto per ivi trascorrere il fine settimana di sua competenza;
mentre la madre riaccompagnerà la figlia a casa del padre a Rasun di Sotto per le ore
20.00 della domenica sera, salvo il caso in cui il padre, che ha una casa a Deva (TN) si fermi in
Trentino per il fine settimana e in tal caso passerà il sig. a ritirare la figlia a casa Parte_2 Per_1
della madre la domenica sera entro le ore 20.00.
Per il restante periodo delle vacanze estive i genitori seguiranno il protocollo di visita ordinario.
In ogni caso, nella quotidianità, ed in particolare quando la figlia è in vacanza con un genitore, questi consentirà la consultazione telefonica giornaliera con l'altro genitore. trascorrerà con il padre la metà delle vacanze pasquali e natalizie, avendo cura i genitori di Per_1
alternare tra di loro, ad anni alterni, il periodo che comprende il Natale o il Capodanno;
il periodo che comprende il giorno di Pasqua o Pasquetta. Parimenti verranno ripartiti tra i genitori i vari Ponti che si susseguono durante l'anno.
6. Si stabilisce che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario della figlia minore l'importo di euro 700,00 mensili e ciò sino a quando la madre si trasferirà nella nuova abitazione di Rovereto sita in via Damiano Chiesa, 34 (indicativamente ad
Aprile 2025), con cessazione del contratto di locazione.
pagina3 di 4 A far data dall'avvenuto trasferimento, l'assegno mensile di mantenimento a carico del padre sarà di euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della signora con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di novembre 2025. Pt_1
Si prevede sin d'ora che nessun assegno di mantenimento sia dovuto per il mese di agosto di ogni anno, che la bambina trascorre prevalentemente con il padre presso la sua abitazione in Rasun di Sotto
(BZ).
Viene specificato espressamente che nell'importo dell'assegno di mantenimento sono incluse eventuali spese per babysitter nonché la mensa scolastica.
8. La sig.ra viene autorizzata inoltre a percepire integralmente l'assegno unico sia universale Pt_1
Inps, che quello erogato dalla Provincia e così ogni altro eventuale assegno/contributo/provvidenza legato al nucleo e al collocamento della figlia minore;
impegnandosi il padre a firmare e/o consegnare ogni eventuale documento che si rendesse necessario.
9. Quanto invece alle spese straordinarie per la figlia minore, da intendersi per tali quelle indicate dalle Linee guida del CNF ivi allegate sub doc. 6), si prevede sin d'ora che esse saranno ripartite tra i genitori al 60% il padre e al 40% la madre, prevedendo che dette spese straordinarie siano rimborsate dal genitore che non sostiene la spesa all'altro che la anticipa nel termine di 30 gg. dalla richiesta debitamente documentata. Si prevede altresì che le spese straordinarie, che secondo le predette linee guida debbono essere previamente concordate, dovranno esserlo fra le parti solo laddove superiori ad euro 200,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Per le spese di maggiore entità, come ad esempio le spese dentistiche, ciascun genitore ove possibile dovrà sostenere direttamente la propria quota di spesa prendendo accordi diretti con chi eroga la prestazione, onde evitare onerose anticipazioni a carico dell'uno o dell'altro genitore.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
L'eventuale detrazione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, salvo quanto sopra previsto con riferimento all'integrale percezione in favore della madre dell'importo a titolo di AUU.
10. Spese di causa compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà.
11. Per quanto riguarda il passato le parti dichiarano espressamente di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, con rinuncia, salvo quanto sopra previsto, ad ulteriori pretese patrimoniali e risarcitorie connesse alla loro relazione sentimentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2033 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 23.12.2024 da:
(c.f. ), nata in [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. ADAMI DEBORA e dall'avv. DANIELA RUSSO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in via Paoli 17 38068 Rovereto ITALIA;
e da
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], Rasun Di Sotto (BZ); rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. BRUNNER VERENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Val Pusteria n. 2 39030 Perca (BZ);
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: vedi atto del 23.12.2024.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative Parte_2 all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata il Persona_1
09.08.2020 a Rovereto (TN), dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 23.12.2024 il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto depositato dalle parti.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, queste hanno allegato la documentazione richiesta dalla giudice delegata (estratti conto di entrambe le parti e documentazione relativa alle proprietà immobiliari e mobiliari di entrambe le parti).
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. La figlia minore viene affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre in Rovereto nell'abitazione di quest'ultima, allo stato sita in Via Cavour 64, ma a far data indicativamente dalla primavera 2025, con trasferimento nella nuova abitazione sita in Via Damiano Chiesa, 34 sempre a Rovereto.
2. I genitori si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche della figlia minore, del percorso formativo e scolastico e di quant'altro la riguardi, discutendo tra di loro ogni aspetto rilevante della vita, la salute e la crescita di Per_1
pagina2 di 4 3.A norma dell'articolo 337 ter c.c. la responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
4. starà con il papà con il seguente Protocollo di visita: Per_1
la madre accompagnerà dal padre a Rasun di Sotto il venerdì, tardo pomeriggio, del 1° e 3° Per_1
fine settimana di ogni mese, mentre il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre la domenica sera entro le ore 20.00.
Il padre scenderà a Rovereto per ivi trascorrere il 2° fine settimana di ogni mese, dal venerdì ca. ore
20.00 / 21.00 sino alla domenica sera ore 20.00, con disponibilità, per il periodo di un anno a lasciare che il sig. dimori durante questo secondo fine settimana –se lo richiedesse- presso la casa Parte_2
della madre in Rovereto.
5. Durante il periodo estivo starà con il padre per tutto il mese di agosto. Per_1
Durante questo mese estivo sarà la madre a tenere con sè per i primi tre fine settimana del mese, Per_1
durante i quali il padre accompagnerà a Rovereto dalla madre il venerdì per le ore 20.00, salvo Per_1
che la madre non decida di salire lei a Rasun di Sotto per ivi trascorrere il fine settimana di sua competenza;
mentre la madre riaccompagnerà la figlia a casa del padre a Rasun di Sotto per le ore
20.00 della domenica sera, salvo il caso in cui il padre, che ha una casa a Deva (TN) si fermi in
Trentino per il fine settimana e in tal caso passerà il sig. a ritirare la figlia a casa Parte_2 Per_1
della madre la domenica sera entro le ore 20.00.
Per il restante periodo delle vacanze estive i genitori seguiranno il protocollo di visita ordinario.
In ogni caso, nella quotidianità, ed in particolare quando la figlia è in vacanza con un genitore, questi consentirà la consultazione telefonica giornaliera con l'altro genitore. trascorrerà con il padre la metà delle vacanze pasquali e natalizie, avendo cura i genitori di Per_1
alternare tra di loro, ad anni alterni, il periodo che comprende il Natale o il Capodanno;
il periodo che comprende il giorno di Pasqua o Pasquetta. Parimenti verranno ripartiti tra i genitori i vari Ponti che si susseguono durante l'anno.
6. Si stabilisce che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento Parte_2 Pt_1 ordinario della figlia minore l'importo di euro 700,00 mensili e ciò sino a quando la madre si trasferirà nella nuova abitazione di Rovereto sita in via Damiano Chiesa, 34 (indicativamente ad
Aprile 2025), con cessazione del contratto di locazione.
pagina3 di 4 A far data dall'avvenuto trasferimento, l'assegno mensile di mantenimento a carico del padre sarà di euro 500,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente della signora con rivalutazione annuale Istat a decorrere dal mese di novembre 2025. Pt_1
Si prevede sin d'ora che nessun assegno di mantenimento sia dovuto per il mese di agosto di ogni anno, che la bambina trascorre prevalentemente con il padre presso la sua abitazione in Rasun di Sotto
(BZ).
Viene specificato espressamente che nell'importo dell'assegno di mantenimento sono incluse eventuali spese per babysitter nonché la mensa scolastica.
8. La sig.ra viene autorizzata inoltre a percepire integralmente l'assegno unico sia universale Pt_1
Inps, che quello erogato dalla Provincia e così ogni altro eventuale assegno/contributo/provvidenza legato al nucleo e al collocamento della figlia minore;
impegnandosi il padre a firmare e/o consegnare ogni eventuale documento che si rendesse necessario.
9. Quanto invece alle spese straordinarie per la figlia minore, da intendersi per tali quelle indicate dalle Linee guida del CNF ivi allegate sub doc. 6), si prevede sin d'ora che esse saranno ripartite tra i genitori al 60% il padre e al 40% la madre, prevedendo che dette spese straordinarie siano rimborsate dal genitore che non sostiene la spesa all'altro che la anticipa nel termine di 30 gg. dalla richiesta debitamente documentata. Si prevede altresì che le spese straordinarie, che secondo le predette linee guida debbono essere previamente concordate, dovranno esserlo fra le parti solo laddove superiori ad euro 200,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Per le spese di maggiore entità, come ad esempio le spese dentistiche, ciascun genitore ove possibile dovrà sostenere direttamente la propria quota di spesa prendendo accordi diretti con chi eroga la prestazione, onde evitare onerose anticipazioni a carico dell'uno o dell'altro genitore.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
L'eventuale detrazione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori, salvo quanto sopra previsto con riferimento all'integrale percezione in favore della madre dell'importo a titolo di AUU.
10. Spese di causa compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà.
11. Per quanto riguarda il passato le parti dichiarano espressamente di nulla avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, con rinuncia, salvo quanto sopra previsto, ad ulteriori pretese patrimoniali e risarcitorie connesse alla loro relazione sentimentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora Giulia Paoli
pagina4 di 4