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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 270/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 270/2025 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA BE, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente E (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_1 C.F._2 Fatano, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 23.06.2025 Con ricorso depositato il 15.01.2025 chiedeva modificarsi la Parte_1 sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale di Lecce n. 2790/2020 pubblicata il 04.12.2020) con riguardo al contributo di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio. A tal fine, rappresentava, da un lato, le aumentate esigenze del figlio, oggi studente universitario, e, dall'altro, il netto miglioramento delle condizioni economiche del , nominato nel 2024 Capo di Gabinetto del Sindaco di Lecce. CP_1 Quindi, concludeva chiedendo un contributo di mantenimento per il figlio pari ad almeno
€ 1.000,00 mensili, nonché una nuova ripartizione delle spese straordinarie, ossia 30% a suo carico e 70% a carico del padre. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 31.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con memoria depositata in data 11.04.2025 si costituiva il quale, CP_1 contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato dalla ricorrente, evidenziando in particolar modo la temporaneità del nuovo incarico presso il Comune di Lecce, chiedeva il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 26.05.2025, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre di € 650,00 mensili o previsione di un importo onnicomprensivo di € 35.000,00”. Quindi, fissava una nuova udienza affinché le parti valutassero la proposta formulata. All'udienza del 23.06.2025, svolta in modalità cartolare, le parti aderivano alla prima proposta conciliativa, ossia previsione di un contributo di mantenimento a carico del resistente di € 650,00 mensili. Parte ricorrente, tuttavia, insisteva nel versamento in suo
1 favore del contributo di mantenimento, in quanto genitrice collocataria, nonché nella ripartizione delle spese straordinarie al 30% a suo carico e 70% a carico del resistente. Quest'ultimo, invece, insisteva nel versamento diretto a favore del figlio e nella ripartizione delle spese straordinarie in egual misura. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2790/2020 pubblicata il 04.12.2020, limitatamente al contributo di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio. L'art. 473-bis.29 c.p.c. afferma che, qualora sopraggiungano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Di conseguenza, il presupposto indefettibile per la modifica di tali provvedimenti è costituito dalla sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite. Infatti, la norma in esame esprime un principio generale per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Pertanto, laddove tale quadro subisca delle modifiche, le parti possono agire per adeguare il provvedimento alla nuova situazione. Innanzi tutto, occorre dare atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dalla scrivente, ossia previsione di un contributo di mantenimento in favore del figlio e a carico del padre di € 650,00 mensili. Premesso ciò, è necessario analizzare in questa sede a chi spetti la percezione del contributo di mantenimento, ossia se debba essere versato in favore della madre o direttamente in favore del figlio, nonché determinare la ripartizione delle spese straordinarie. Quanto al primo punto, in caso di disaccordo tra le parti, si ritiene opportuno che il contributo di mantenimento in favore del figlio venga corrisposto direttamente al genitore collocatario, in quanto è proprio quest'ultimo a sostenere le spese primarie di gestione del figlio, si pensi al consumo delle varie utenze (elettricità, gas, acqua) o del vitto (gestione della spesa e della preparazione dei pasti). Quindi, nel caso di specie, il contributo di mantenimento va corrisposto in favore della madre, quale appunto genitrice collocataria. Per quanto concerne il secondo punto, invece, alla luce del notevole incremento dei redditi del resistente, il quale a seguito della nomina ricevuta è passato da una media di reddito mensile di circa € 1.700,00 ad una di circa € 3.600,00 (cfr. estratti conto del 2023 e cedolini agosto 2024 – marzo 2025), si ritiene equo predisporre una nuova ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, ossia 40% a carico della e 60% a carico del . Pt_1 CP_1 Infine, in merito alle spese di lite, alla luce del sostanziale accordo raggiunto, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, a modifica della sentenza del Tribunale di Lecce n. 2790/2020 pubblicata il 04.12.2020, così provvede:
- Pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio pari ad € CP_1
650,00 che provvederà a versare entro il giorno cinque di ogni mese in favore di
Parte_1
2 - Ripartisce le spese straordinarie per il figlio nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre;
- Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 03.12.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 270/2025 R.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA BE, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente E (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele CP_1 C.F._2 Fatano, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 23.06.2025 Con ricorso depositato il 15.01.2025 chiedeva modificarsi la Parte_1 sentenza di divorzio (sentenza del Tribunale di Lecce n. 2790/2020 pubblicata il 04.12.2020) con riguardo al contributo di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio. A tal fine, rappresentava, da un lato, le aumentate esigenze del figlio, oggi studente universitario, e, dall'altro, il netto miglioramento delle condizioni economiche del , nominato nel 2024 Capo di Gabinetto del Sindaco di Lecce. CP_1 Quindi, concludeva chiedendo un contributo di mantenimento per il figlio pari ad almeno
€ 1.000,00 mensili, nonché una nuova ripartizione delle spese straordinarie, ossia 30% a suo carico e 70% a carico del padre. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 31.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. Con memoria depositata in data 11.04.2025 si costituiva il quale, CP_1 contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato dalla ricorrente, evidenziando in particolar modo la temporaneità del nuovo incarico presso il Comune di Lecce, chiedeva il rigetto della domanda. Con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 26.05.2025, formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “previsione di un contributo di mantenimento a carico del padre di € 650,00 mensili o previsione di un importo onnicomprensivo di € 35.000,00”. Quindi, fissava una nuova udienza affinché le parti valutassero la proposta formulata. All'udienza del 23.06.2025, svolta in modalità cartolare, le parti aderivano alla prima proposta conciliativa, ossia previsione di un contributo di mantenimento a carico del resistente di € 650,00 mensili. Parte ricorrente, tuttavia, insisteva nel versamento in suo
1 favore del contributo di mantenimento, in quanto genitrice collocataria, nonché nella ripartizione delle spese straordinarie al 30% a suo carico e 70% a carico del resistente. Quest'ultimo, invece, insisteva nel versamento diretto a favore del figlio e nella ripartizione delle spese straordinarie in egual misura. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica delle condizioni di divorzio disciplinate dalla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2790/2020 pubblicata il 04.12.2020, limitatamente al contributo di mantenimento e alla ripartizione delle spese straordinarie in favore del figlio. L'art. 473-bis.29 c.p.c. afferma che, qualora sopraggiungano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Di conseguenza, il presupposto indefettibile per la modifica di tali provvedimenti è costituito dalla sopravvenienza di giustificati motivi, ossia di fatti nuovi sopravvenuti che vanno a modificare la situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite. Infatti, la norma in esame esprime un principio generale per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica ai rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione. Pertanto, laddove tale quadro subisca delle modifiche, le parti possono agire per adeguare il provvedimento alla nuova situazione. Innanzi tutto, occorre dare atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dalla scrivente, ossia previsione di un contributo di mantenimento in favore del figlio e a carico del padre di € 650,00 mensili. Premesso ciò, è necessario analizzare in questa sede a chi spetti la percezione del contributo di mantenimento, ossia se debba essere versato in favore della madre o direttamente in favore del figlio, nonché determinare la ripartizione delle spese straordinarie. Quanto al primo punto, in caso di disaccordo tra le parti, si ritiene opportuno che il contributo di mantenimento in favore del figlio venga corrisposto direttamente al genitore collocatario, in quanto è proprio quest'ultimo a sostenere le spese primarie di gestione del figlio, si pensi al consumo delle varie utenze (elettricità, gas, acqua) o del vitto (gestione della spesa e della preparazione dei pasti). Quindi, nel caso di specie, il contributo di mantenimento va corrisposto in favore della madre, quale appunto genitrice collocataria. Per quanto concerne il secondo punto, invece, alla luce del notevole incremento dei redditi del resistente, il quale a seguito della nomina ricevuta è passato da una media di reddito mensile di circa € 1.700,00 ad una di circa € 3.600,00 (cfr. estratti conto del 2023 e cedolini agosto 2024 – marzo 2025), si ritiene equo predisporre una nuova ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, ossia 40% a carico della e 60% a carico del . Pt_1 CP_1 Infine, in merito alle spese di lite, alla luce del sostanziale accordo raggiunto, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, nella composizione suindicata, a modifica della sentenza del Tribunale di Lecce n. 2790/2020 pubblicata il 04.12.2020, così provvede:
- Pone a carico di un contributo di mantenimento per il figlio pari ad € CP_1
650,00 che provvederà a versare entro il giorno cinque di ogni mese in favore di
Parte_1
2 - Ripartisce le spese straordinarie per il figlio nella misura del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre;
- Spese di lite compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Lecce, 03.12.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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