Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Ordinanza presidenziale 15 ottobre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2023, proposto da
IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Turco, Rita Cannella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura – U.T.G. di IS, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Comune di IS, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Manservisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di IS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di diniego di rinnovo dell'iscrizione dell'IS s.r.l. negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2013, modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, e dell'informazione interdittiva ex art. 91 e 89 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2014 n. 218 - prot. n. IS, adottati dalla Prefettura di IS in data 14 settembre 2023 e notificati in pari data;
b) per quanto occorrer possa, della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare di cancellazione d'ufficio dell'IS s.r.l. dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, notificata alla ricorrente il 28 settembre 2023;
c) per quanto occorrer possa, di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati, ivi compresi i pareri, le proposte, le valutazioni ed i verbali delle riunioni del Gruppo Interforze tenutesi il 23 giugno 2023 ed il 07 settembre 2023 - ancorché conosciuti solo per relationem in quanto citati nel provvedimento ed in ordine ai quali si formula riserva di proporre motivi aggiunti - nonché il verbale di audizione del 07 settembre 2023, la comunicazione di avvio del procedimento e preavviso di rigetto notificata dalla Prefettura di IS in data 06 luglio 2023 - prot. uscita n. IS, le ordinanze di sospensione lavori relative alle pratiche edilizie n. IS n. IS del Comune di IS e la comunicazione prot. n. IS del 12 ottobre 2023 del Comune di IS, avente ad oggetto la pratica edilizia n. 3218/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura – U.T.G. di IS, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Emilia-Romagna e del Comune di IS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa CA RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto come in rito, la società IS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. IS, ha impugnato i) il provvedimento con cui il Prefetto di IS ha adottato l’informazione interdittiva ex artt. 91 e 89 bis del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha rigettato l’istanza di rinnovo dell’iscrizione della società nella White List , presentata ai sensi dell'art. 5 bis del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 (convertito dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122), e ne ha contestualmente disposto la cancellazione dall'elenco delle imprese iscritte, ii) la nota con cui la Sezione Regionale Emilia-Romagna dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha comunicato l’avvio del procedimento disciplinare di cancellazione della società dall’Albo dei Gestori Ambientali, iii) le ordinanze con cui il Comune di IS e il Comune di IS hanno disposto la sospensione dei lavori affidati alla società, iv) gli atti presupposti e connessi.
Il provvedimento di interdittiva antimafia è fondato su una pluralità di evidenze istruttorie ritenute rilevanti dall’Autorità prefettizia ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda e, segnatamente , i) sul profilo personale di IS, presidente del consiglio di amministrazione e proprietario del 25% delle quote societarie, con particolare riferimento ai rapporti di parentela e affinità della moglie IS con soggetti caratterizzati da criticità antimafia e con soggetti legati alla cosca ‘ndranghetista dei IS; ii) sul profilo personale di IS, vice presidente del consiglio di amministrazione e proprietario del 25% delle quote societarie, con particolare riferimento alla sua segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e ai suoi rapporti di parentela e affinità con soggetti legati alla consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista; iii) sul profilo personale di IS (fratello di IS), consigliere e proprietario del 25% delle quote societarie, con particolare riferimento ai suoi rapporti di parentela e affinità con soggetti contigui alla criminalità di matrice ‘ndranghetista; iv) sui rapporti economico-commerciali di IS s.r.l. con altre società e ditte caratterizzate da criticità in ottica antimafia.
Gli ulteriori atti impugnati, in epigrafe dettagliatamente indicati, sono strettamente collegati al succitato divieto di rinnovo dell’iscrizione nella White List prefettizia.
La ricorrente contesta le risultanze del giudizio inferenziale compiuto dalla Prefettura di IS, chiedendo l’annullamento del gravato provvedimento e degli altri atti censurati, previa adozione di misura cautelare sospensiva.
Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di IS, la Sezione Regionale Emilia-Romagna dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e il Comune di IS, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. IS del giorno 7 dicembre 2023, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « Considerato che, all’esito di una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, non appaiono prima facie ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che l’atto impugnato appare sorretto da adeguata istruttoria, come risulta dalla documentazione versata in atti; Ritenuto, inoltre, che il provvedimento è esaurientemente motivato anche con riferimento agli accertamenti e alle relative risultanze effettuati dalla Prefettura e dal Gruppo Interforze, in ordine al giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle logiche della criminalità organizzata; Ritenuto che costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale l’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa non richiede la prova della intervenuta “occupazione” mafiosa dell’azienda, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che, dalle informazioni acquisite, si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamenti dell’attività di impresa ad opera della criminalità organizzata; Considerato il principio della c.d. “probabilità cruciale”, secondo cui il provvedimento di prevenzione può essere adottato quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa deve ritenersi più probabile rispetto a “tutte le altre ipotesi messe insieme”, quando cioè presenta una soglia di significatività tale da essere superiore a qualunque altra spiegazione logica, laddove l’esistenza di spiegazioni divergenti, fornite da qualche elemento concreto, implicherebbe un ragionevole dubbio (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 settembre 2023 n. 8423); Ritenuto, peraltro, che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio - relativi a profili di contiguità dei soci amministratori con esponenti della criminalità di matrice ‘ndranghetista, ai rapporti di parentela e affinità degli stessi e ai rapporti economico-commerciali della società - devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2023 n. 10279); Ritenuto che, quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi, debba ritenersi prevalente l’esigenza dello Stato in ordine alla tutela della legalità nei confronti dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica del Paese ».
Avverso detta ordinanza la ricorrente ha proposto appello, rigettato dal Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza n. 352 del 1° febbraio 2024, recante la seguente motivazione: « Ritenuto che l’impugnato provvedimento interdittivo sia sostenuto da una motivazione articolata ed attualizzata tale, da un lato, da scongiurare i dedotti profili di contraddittorietà rispetto alla precedente iscrizione della società ricorrente nella cd. white list, dall’altro lato, da indurre a privilegiare, nella presente sede cautelare, il preminente interesse pubblico ad evitare l’infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche caratterizzate da un maggior rischio di ingerenza mafiosa; Rilevato infatti che gli elementi indiziari indicati nel provvedimento interdittivo devono costituire oggetto di una valutazione necessariamente unitaria e coordinata, per cui anche quelli che, isolatamente considerati, non sarebbero apprezzabili ai fini interdittivi, possono, complessivamente considerati, lasciar emergere il pericolo di condizionamento che il relativo potere prefettizio è finalizzato a prevenire; Evidenziata, a fronte di un quadro indiziario non palesemente inficiato dai lamentati profili di carenza istruttoria e motivazionale, la sussistenza di strumenti alternativi, come quello apprestato dall’art. 34-bis, comma 6, d.lvo n. 159/2011, al fine di soddisfare l’esigenza di continuità dell’attività aziendale, non assumendo rilievo ostativo - attesa l’autonomia delle valutazioni demandate al Tribunale di Prevenzione - le considerazioni formulate dalla Prefettura al fine di escludere il carattere occasionale dei tentativi infiltrativi di cui risulterebbe destinataria la società ricorrente, le quali, pur se esaustivamente formulate nel corpo dell’impugnato provvedimento interdittivo (con riferimento all’affermato carattere “stabile e assiduo” dei rapporti con soggetti controindicati posti a fondamento dello stesso), non risultano da quella specificamente censurate ».
Con memoria del 20 febbraio 2026, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare di cancellazione d’ufficio dell’IS s.r.l. dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per effetto dell’intervenuta ammissione della stessa - in data 18 agosto 2024 - al controllo giudiziario ex art. 34 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e della sua conseguente iscrizione all’Albo per la categoria 2 bis sino al 30 giugno 2032.
Con memoria del 20 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione del giudizio di merito, rappresentando che presso il Tribunale di IS è instaurato il giudizio relativo al controllo giudiziario volontario della IS s.r.l. ex art. 34 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, delle cui risultanze dovrebbe tenersi conto nel presente giudizio amministrativo.
Alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis , il Collegio ritiene di dover disattendere la richiesta di rinvio della trattazione del merito della causa formulata dalla difesa della ricorrente, e ciò in virtù dell’autonomia tra il procedimento che si conclude con l’adozione di una interdittiva antimafia e quello relativo al controllo giudiziario, tenuto conto del fatto che il decreto ex art. 34 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non modifica il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa, non costituendo un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo confermandone la sussistenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2026 n. 662), e che il controllo giudiziario ex art. 34 bis citato può sospendere gli effetti della interdittiva, ma non può eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale considerato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 gennaio 2026 n. 662). In definitiva, il giudizio del giudice penale, in quanto espresso in chiave prognostica nella forma di una valutazione di natura “dinamica” sulle capacità dell’impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito dell’economia legale – a differenza della valutazione del Prefetto che esprime un giudizio “statico” (o retrospettivo) su un fenomeno infiltrativo già conclusosi –, non può avere per sua natura alcun impatto sul periodo pregresso, ovvero su una situazione di fatto in relazione alla quale non sono suscettibili di riesame i presupposti con effetto retroattivo.
Sempre in via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare di cancellazione d’ufficio dell’IS s.r.l. dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per effetto dell’ammissione della stessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e della conseguente sua iscrizione all’Albo per la categoria 2 bis sino al 30 giugno 2032. Come correttamente replicato dalla difesa della società ricorrente, deve infatti ritenersi sussistente un interesse, anche strumentale o morale, dell’IS s.r.l. allo scrutinio della legittimità di un provvedimento che, seppur superato da successive e, peraltro, temporanee determinazioni dell’Autorità amministrativa, ben può costituire una menda anche sotto il profilo curriculare.
Venendo al merito, il ricorso è affidato alle seguenti censure.
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85, 89 bis, 91, 92 e 94 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis D.L. n. 74 del 06.06.2012, conv. in legge n. 122 del 01.08.2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 07.09.1990. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto di presupposti; difetto di istruttoria; carenza motivazionale; illogicità; ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere. ”.
Con un primo mezzo di gravame, la ricorrente contesta le risultanze istruttorie su cui si fonda l’interdittiva prefettizia, rilevando che:
- l’istruttoria condotta dall’Autorità di pubblica sicurezza si sarebbe irragionevolmente protratta per ben sei anni, fin dal 2017, con conseguente violazione del termine di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2023;
- le risultanze di tale istruttoria sarebbero contraddittorie rispetto a quelle delle due precedenti istruttorie che avevano condotto la Prefettura ad ammettere l’iscrizione della società negli elenchi prefettizi;
- a carico della società e dei soci non sono mai stati emessi provvedimenti cautelari, misure di prevenzione, denunce all’Autorità Giudiziaria né avviati procedimenti penali riferibili ai c.d. reati spia, risultando invece i quattro soci incensurati;
- con riferimento al profilo personale di IS, sarebbe irrilevante la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, trattandosi invero di una errata autocertificazione di esenzione del pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie di cui aveva fruito il figlio minorenne;
- sarebbero irrilevanti le parentele valorizzate nel provvedimento prefettizio, non potendosi desumere dal solo rapporto di parentela il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa, peraltro senza una concreta valutazione dell’attualità e dell’intensità dei rapporti indicati;
- nessuna sintomaticità potrebbe dedursi dai richiamati rapporti economico-commerciali con altre imprese, venendo in rilievo fatture giustificate da prestazioni lecitamente subappaltate alle società e ditte controindicate.
In definitiva, la ricorrente ritiene non adeguatamente provato il pericolo di infiltrazione criminale dell’impresa.
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, relativamente agli artt. 2, 3, 4, 41, 97, 111, 113 e 117 della Costituzione nonché all’art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, agli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU ed agli artt. 15, 16, 17, 41 e 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea. Eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; illegittimità derivata. Sviamento di potere ”.
Con il secondo mezzo di gravame, la ricorrente sostiene che il provvedimento prefettizio si pone in netto contrasto con i diritti fondamentali garantiti, a livello sia costituzionale che eurounitario.
Lamenta la violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché l’indice di sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa non può desumersi dalla collocazione geografica della provincia di nascita di un cittadino; e dell’art. 4 della Costituzione, perché il provvedimento prefettizio limiterebbe il diritto al lavoro, impedendo la prosecuzione e la conclusione di rapporti contrattuali sia con la pubblica amministrazione sia con contraenti privati.
Sostiene che il quadro indiziario rilevato dalla Prefettura non possa ritenersi grave al punto tale da sorreggere il dichiarato pericolo di infiltrazione criminale nell’impresa.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza motivazionale; aggravamento del procedimento; ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere ”.
Con l’ultimo motivo di diritto, la ricorrente sostiene che la Prefettura non ha svolto alcuna valutazione in ordine a profili di occasionalità dell’agevolazione criminale, che avrebbero potuto condurre all’applicazione della misura della prevenzione collaborativa. Lamenta, quindi, la violazione dell’art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, non sarebbe sufficiente il passaggio del provvedimento in cui si dichiarano insussistenti “le situazioni di agevolazione occasionale”, non risultando tale asserzione supportata da adeguata istruttoria.
Tali essendo le questioni prospettate in giudizio, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti interdittivi antimafia.
L’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’Autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 gennaio 2024, n. 614).
D’altra parte, lo stesso legislatore – con l’art. 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di « eventuali tentativi » di infiltrazione mafiosa « tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate ». Si è precisato, al riguardo, che « eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa » e « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 gennaio 2024, n. 952).
Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391).
L’introduzione di simili misure di prevenzione è stata la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia. La funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini, e solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio deve arrestarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3964).
In tale direzione, la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2024, n. 3531).
Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2024, n. 3263).
Ciò posto, deve ritenersi che il quadro indiziario a fondamento dell’avversata determinazione superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della molteplicità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti.
L’interdittiva antimafia della Prefettura di IS è fondata su una pluralità di evidenze istruttorie che, valorizzate unitariamente – e non atomisticamente –, consentono di ritenere “più probabile che non” il pericolo che l’impresa soggiaccia a tentativi di infiltrazione mafiosa.
In tale ottica depongono le evidenze istruttorie rilevate a carico di IS (presidente del consiglio di amministrazione e proprietario del 25% delle quote societarie) – con particolare riferimento ai rapporti di parentela e affinità della moglie IS con soggetti caratterizzati da criticità antimafia e con soggetti legati alla cosca ‘ndranghetista dei IS –, quelle a carico di IS (vice presidente del consiglio di amministrazione e proprietario del 25% delle quote societarie) – con particolare riferimento alla sua segnalazione all’Autorità Giudiziaria per il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e ai suoi rapporti di parentela e affinità con soggetti legati alla consorteria criminale di stampo ‘ndranghetista –, e quelle a carico di IS (consigliere e proprietario del 25% delle quote societarie) – con particolare riferimento ai suoi rapporti di parentela e affinità con soggetti contigui alla criminalità di matrice ‘ndranghetista –.
È peraltro irrilevante la circostanza che la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di IS per il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato dipenda da una errata autocertificazione di esenzione del pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie di cui aveva fruito il figlio minorenne; tale segnalazione, infatti, deve essere analizzata non atomisticamente ma sempre in una visione unitaria con tutte le risultanze istruttorie.
Il quadro indiziario è quindi completato dall’ulteriore riferimento ai rapporti economico-commerciali dell’IS s.r.l. con altre società e ditte ritenute esposte al rischio di influenza criminale o addirittura contigue alla criminalità organizzata.
Orbene, i descritti elementi indiziari sintomatici, vagliati alla luce dei peculiari caratteri del metodo ‘ndranghetista, che è caratterizzato da rapporti di soggiacenza/compiacenza nel quadro di strutture familiari di tipo “clanico”, sono da ritenersi – in forza del criterio della “probabilità cruciale” (ossia del nesso causale del “più probabile che non”) – gravi e concreti al fine di una prognosi inferenziale di permeabilità criminale.
È irrilevante la circostanza che nessuno dei soci sia indagato in un procedimento penale, né destinatario di sentenze di condanna. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 12 agosto 2021, n. 5493). Ne deriva che non è necessario che si sia instaurato un procedimento penale, né che si sia addivenuti ad una sentenza di condanna, risultando sufficiente che dall’analisi complessiva delle evidenze istruttorie relative agli amministratori e proprietari della società emerga un pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Non è persuasiva la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui vi sarebbe una eccessiva valorizzazione di rapporti di parentela e di affinità, a suo dire non sufficienti a comprovare la permeabilità mafiosa dell’azienda.
In tema di interdittive antimafia, invero, i concetti di « tentativi di infiltrazione mafiosa » e di « tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa » sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 23 maggio 2024 n. 4588). Viene in rilievo, infatti, la scelta del legislatore di operare un’anticipazione della tutela giuridica, arretrando la difensiva dello Stato rispetto all’anti-Stato alla fase potenziale del mero pericolo, al fine di ampliare lo spettro della tutela preventiva.
In tale ottica di anticipazione della tutela, devono essere considerati come rilevanti tutti i rapporti di parentela e di affinità di IS (e, in particolare, della moglie convivente IS), di IS e di IS con soggetti in vario modo contigui alla criminalità di matrice ‘ndranghetista, in quanto – ove letti unitariamente alle altre acquisizioni probatorie – sono idonei a sorreggere la prognosi di permeabilità mafiosa dell’azienda.
Quanto alla pregnanza dei rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni criminali di stampo mafioso, la giurisprudenza ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso, ove avvinto da un vincolo di sangue particolarmente stringente, può subire, obtorto collo , l’influenza dell’associazione (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5 febbraio 2024, n. 102; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2023, n. 5227).
Giova precisare che i rapporti familiari sono particolarmente pervasivi nella criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, che differisce sensibilmente dalle altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, caratterizzandosi per una struttura orizzontale clanica fondata su nuclei familiari (c.d. «‘ndrine») e utilizzando sistemi di reclutamento selettivi prioritariamente fondati sul vincolo di sangue (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
In altri termini, l’influenza della “famiglia” è particolarmente determinante nelle consorterie criminose di matrice ‘ndranghetistica, strutturate secondo un modello clanico e articolate, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché a maggior ragione in una famiglia ‘ndranghetista anche il soggetto che non sia attinto da specifici pregiudizi criminali, purché legato ai congiunti controindicati da uno stretto vincolo di sangue, può subire, nolente, l’influenza, diretta o indiretta, dell’associazione (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 18 aprile 2025 n. 167).
Orbene, nel caso di specie la sostenuta irrilevanza dei legami parentali risulta meramente assertiva e l’indicazione di tutti i legami familiari significativi è dettagliata al fine, demandato dal Legislatore all’Amministrazione, di verificare, a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e libertà delle attività economiche in una fase di “frontiera anticipata”, il pericolo che l’impresa sia esposta, anche nolente, ad un rapporto soggiacente-compiacente. Ciò esclude nel caso di specie l’applicazione di un automatismo tra “familiarità” e oggettiva contiguità o “intraneità” al sistema criminale, atteso che in tale fase preventiva non sono richiesti elementi di avvenuta infiltrazione (di rilievo invece penale), bensì oggettivi elementi di pericolo di esposizione all’influenza mafiosa, come riscontrato nella fattispecie (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 novembre 2025 n. 520).
È irrilevante la circostanza che in passato la società abbia ottenuto dalla Prefettura l’iscrizione nella White List , risultando la valutazione in ordine ai profili di permeabilità criminale dell’impresa frutto di un’istruttoria che deve tenere conto non solo di elementi già di per sé sussistenti, ma anche di fatti o circostanze sopravvenute che possano sorreggere la prognosi di pericolo di infiltrazione mafiosa dell’impresa. Né, d’altra parte, eventuali valutazioni erronee o imprecise rese in passato dall’Autorità di pubblica sicurezza possono condizionarne i successivi giudizi, tanto più che nella materia in questione viene in rilievo la preminente esigenza dello Stato in ordine alla tutela della legalità nei confronti dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella vita economica del Paese.
Sono infine prive di pregio le censure volte a contestare la violazione dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, secondo cui “(...) La Prefettura competente conclude il relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione ”, trattandosi di un termine che, in assenza di una espressa previsione normativa che ne sanzioni con la decadenza il superamento, riveste natura meramente ordinatoria o sollecitatoria. La violazione del termine ordinatorio non comporta la consumazione del potere in capo all'autorità procedente e la conseguente illegittimità del provvedimento adottato, ma semplicemente consente all'interessato di attivare, se del caso, i rimedi anche risarcitori apprestati dall'ordinamento avverso l'inerzia amministrativa (cfr., ex multis , T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 giugno 2018 n. 325).
Quanto, poi, al mancato ricorso alla misura della “prevenzione collaborativa”, il Collegio ritiene che il complessivo quadro indiziario delineato a carico della società e dei soci amministratori consenta di sostenere non irragionevolmente valutata, seppure in modo implicito, la non ricorrenza delle “situazioni di agevolazione occasionale” tali da consentire l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; trattasi, infatti, di uno strumento alternativo all'informazione antimafia interdittiva attivabile nei soli casi in cui l'influenza mafiosa abbia un'intensità tale da farla reputare esclusivamente occasionale, mentre nel caso di specie tale tipo di intensità risulta chiaramente escluso dall'Amministrazione in ragione di un composito schema di riferimento che rivela elementi sintomatici della tendenziale stabilità nel tempo dei rapporti/legami accertati (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 9 gennaio 2026 n. 5). Tanto in linea con quanto rilevato in una recente pronuncia del Giudice amministrativo, ovvero che l’esercizio – in senso negativo – del potere di applicazione delle misure di “prevenzione collaborativa”, quale alternativa preventiva alla sottoposizione ad interdittiva dell’impresa nei cui confronti siano riscontrati i tentativi di condizionamento mafioso, non richiede necessariamente la formulazione di una apposita motivazione intesa ad escludere la sussistenza dei relativi presupposti, potendo questa evincersi de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto a fondamento della configurazione del pericolo infiltrativo, per essere evidente che, qualora esse integrino oggettivamente una situazione di condizionamento di carattere stabile e strutturale tale da non essere emendabile attraverso le prescrizioni formulabili dal Prefetto ai sensi della citata disposizione e comunque da configurare una situazione di soggezione e contiguità mafiose non redimibile, risulta conseguentemente giustificata la posizione negativa assunta dall’Amministrazione in ordine all’applicazione del suddetto regime alternativo (in questi termini Consiglio di Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195).
Quanto alla compatibilità costituzionale del perimetro interpretativo delle ipotesi di pericolo infiltrativo, evocata da parte attrice con specifico riferimento al provvedimento interdittivo gravato, il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. IS del 10 giugno 2024, ha ribadito che “ Il sindacato per eccesso di potere sui vizi della motivazione del provvedimento amministrativo, anche quando questo rimandi per relationem agli atti istruttori, scongiura il rischio che la valutazione del Prefetto divenga, appunto, una "pena del sospetto" e che la portata della discrezionalità amministrativa in questa materia, necessaria per ponderare l'esistenza del pericolo infiltrativo in concreto, sconfini nel puro arbitrio (cfr. 18 settembre 2023, n. 8395). Il delicato bilanciamento raggiunto dall'interpretazione di questo Consiglio di Stato è stato avallato dalla Corte costituzionale dapprima con le sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019. Come ha ben posto in rilievo la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019, infatti, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base "dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione". Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale (v., ex multis, Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, sentenza 26 novembre 2011, Gochev c. Bulgaria; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione prima, sentenza 20 maggio 2010, Lelas c. Croazia) - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa. Ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, "ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale" (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). I principi elaborati dalla Sezione - che, come si è detto, hanno ricevuto un primo avallo dal giudice delle leggi (sentenze n. 24 del 27 febbraio 2019 e n. 195 del 24 luglio 2019) - sono stati nuovamente confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 26 marzo 2020), che, sebbene abbia pronunciato con specifico riferimento alla comunicazione antimafia interdittiva che impinge sull'esercizio di una attività imprenditoriale puramente privatistica, ha ribadito le linee fondanti di tale misura preventiva. Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte - prendendo le mosse da una analisi della giurisprudenza di questa Sezione - ha affermato che il fenomeno mafioso rappresenta un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, e in particolare - e in primo luogo - per la sua pericolosità (rilevata anche da questa Corte: sentenza n. 4 del 2018). Difatti la forza intimidatoria del vincolo associativo e la mole ingente di capitali provenienti da attività illecite sono inevitabilmente destinate a tradursi in atti e comportamenti che inquinano e falsano il libero e naturale sviluppo dell'attività economica nei settori infiltrati, con grave vulnus, non solo per la concorrenza, ma per la stessa libertà e dignità umana. Le modalità, poi, di tale azione criminale non sono meno specifiche, perché esse manifestano una grande "adattabilità alle circostanze": variano, cioè, in relazione alle situazioni e alle problematiche locali, nonché alle modalità di penetrazione, e mutano in funzione delle stesse. Ha aggiunto la Corte costituzionale che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento. È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura "cautelare e preventiva" (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa. La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale, individuate da questa Sezione. Tra queste: i provvedimenti "sfavorevoli" del giudice penale; le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica"; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un "volto di legalità" idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi "benefici"; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ”.
Quanto, infine, ai dubbi di illegittimità costituzionale della normativa relativa alle interdittive antimafia, sollevati nella rubrica del secondo motivo di ricorso sottintendendo il contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della C.E.D.U., giova precisare che la questione è già stata ritenuta manifestamente infondata dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza 20 settembre 2018 n. 5480 che ha così statuito: « Per finire, la parte appellante ripropone i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati in primo grado nei confronti dell'art. 84, comma 4, d.lvo n. 159/2011 e ritenuti palesemente infondati dal giudice di primo grado. Essa, in particolare, allega - ed ulteriormente puntualizza con la memoria del 29.3.2018 - che la disposizione suindicata contrasta con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale 1 della C.E.D.U., sulla scorta dei principi sanciti con la sentenza “De AS c/Italia”. Assume in particolare la parte appellante che la disposizione di cui dubita la costituzionalità difetta della determinatezza necessaria a rendere prevedibile l'applicazione della misura interdittiva, senza che essa possa ritenersi assicurata dal principio, di elaborazione giurisprudenziale, del “più probabile che non”, non essendo normati i criteri di valutazione ovvero le modalità di valutazione del grado di probabilità. La richiesta della parte appellante di investire il giudice delle leggi della questione di costituzionalità suindicata non può essere accolta. Deve premettersi che i presupposti applicativi dell'informazione antimafia sono correlati, ai sensi dell'art. 84, comma 3, d.lvo n. 159/2011, all'“attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”. Trattasi, all'evidenza, di fattispecie tutt'altro che generica e/o indeterminata, ma caratterizzata da ben precisi elementi costitutivi, compiutamente e tassativamente descritti dal legislatore. I rilievi dubitativi di parte appellante attengono ad altro versante, ovvero alla “prova” della fattispecie tipica, che deve essere raggiunta secondo standards la cui definizione non è compito del legislatore, ma del giudice, e viene operata secondo i tradizionali parametri che presiedono al sindacato sulla legittimità dell'attività amministrativa discrezionale, con le peculiarità derivanti dalla specificità della materia e dalla delicatezza degli interessi che vi convergono. A tali sintetiche considerazioni deve aggiungersi, più esaurientemente, il rinvio a quanto recentemente statuito da questa Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2343 del 18 aprile 2018) con particolare riferimento al parallelo istituito dalla parte appellante con la pronuncia della Corte EDU del 23 febbraio 2017 "De Tomaso/ Italia", sotto il profilo della indeterminatezza dei presupposti applicativi della misura interdittiva. La Sezione, con tale pronuncia, ha infatti concluso nel senso della inconferenza della citazione, “atteso che la pronuncia richiamata si riferisce alle sole misure di prevenzione personali (in ipotesi di c.d. pericolosità generica), limitative, come tali, della libertà fondamentale di circolazione di cui all'art. 2 del Protocollo IV alla CEDU, mentre non considera le misure di prevenzione patrimoniali, limitative del diritto fondamentale di proprietà di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU. Inoltre, le misure di prevenzione personali vagliate nella sentenza De AS non sono specificamente collegate all'indizio di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso; mentre l'informativa interdittiva antimafia - come si è detto - è oggettivamente insuscettibile di comprimere la menzionata libertà fondamentale di circolazione, di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel contesto dell'Unione, né il menzionato diritto fondamentale di proprietà, (parzialmente) incidendo, piuttosto, sulla libertà di iniziativa economica, la quale non trova, però, specifica tutela nella CEDU, mentre è contemplata dall'art. 41 Cost. (si veda in tal senso Tar Napoli n. 1017/2018). Resta da aggiungere che la tipizzazione normativa delle fattispecie legittimanti l'emissione dell'interdittiva e l'interpretazione che la giurisprudenza ha cercato di fornire in questa materia, nello sforzo di "codificarne" i presupposti, a livello pretorio, anche con riferimento alle ipotesi non tipizzate, in modo da renderne prevedibile e compatibile con il dettato costituzionale la portata precettiva, non consentono di estendere tout court al sistema delle misure amministrative antimafia le censure che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha mosso al sistema delle misure di prevenzione personali, nella sentenza De AS c. Italia, per la insufficiente determinazione della fattispecie legale tipica che giustifica l'emissione di tali misure. Sulla più complessiva legittimità di un sistema di tutela preventivo ancorato a fattori indiziari e ad una logica di stima probabilistica del rischio, secondo il criterio del "più probabile che non", occorre ancora ricordare che quest'ultima regola di giudizio si palesa "consentanea alla garanzia fondamentale della "presunzione di non colpevolezza", di cui all'art. 27 Cost. , comma 2, cui è ispirato anche il p. 2 del citato art. 6 CEDU", in quanto "non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità penale" ed è "estranea al perimetro delle garanzie innanzi ricordate" (v., in questi significativi termini, Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430). La stessa Corte di Giustizia UE, in riferimento alla prassi dei cc.dd. protocolli di legalità, ha osservato che "va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell'adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico" poiché "il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell'obbligo summenzionati" (Corte di Giustizia, sez. X, 22 ottobre 2015, in C-425/14). Va quindi ribadito che la formula ‘elastica' adottata dal legislatore nel disciplinare l'informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole esigenza di bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost. e l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione” ».
E la giurisprudenza è di recente pervenuta alle medesime conclusioni, allorché - chiamata ancora a pronunciarsi sulla questione a seguito dell'intervenuta «... sentenza n. 24/2019 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU, l'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a) ossia a “coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi” ...» - ha evidenziato « gli insuperabili profili discretivi che demarcano la sfera delle misure di prevenzione, personali o patrimoniali che siano, da quella delle informative antimafia: il discrimen opera a tutto tondo con riguardo a presupposti, funzione ed effetti », osservando che « Quanto ai presupposti, le misure di prevenzione si fondano essenzialmente su un giudizio di pericolosità sociale mirante a neutralizzare il rischio di commissione di reati futuri e per la relativa applicazione è sufficiente individuare specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Differentemente, le interdittive antimafia prendono le mosse da un compendio variegato di elementi indiziari che non necessariamente raggiungono la soglia di rilevanza penale, pur non mancando un nucleo ben individuato di reati spia cui rinvia la disciplina; la ratio legis è ben diversa dal momento che l'informativa antimafia mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della pubblica amministrazione e inibisce conseguentemente i rapporti tra l'operatore economico e la pubblica amministrazione, sull'assunto che quest'ultima possa negoziare, concedere erogazioni o titoli abilitativi solo a soggetti meritevoli della fiducia dell'ordinamento (si tratta della ben nota “particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea” coniata dall'Adunanza plenaria n. 3/2018). Non può negarsi che le due misure siano accomunate da una funzione trasversale latamente cautelare e preventiva, ma il cono di effetti è percepibilmente distinto e non va confuso, specie ai fini di questa disamina da cui si desume conclusivamente che l'approdo ermeneutico raggiunto dal giudice delle leggi rispetto alle misure di prevenzione non è immediatamente trasponibile al sistema delle informative antimafia. Al contrario, è stato lo stesso giudice delle leggi, nella recente pronuncia n. 57/2020, ad aver additato il pregevole consolidarsi di un sistema di tassatività sostanziale che elide sostanzialmente la tara di aleatorietà su cui poggia la censura di parte appellante (cfr. C. Cost. 29 gennaio 2020, n. 57 che ha lodato l'impegno della giurisprudenza amministrativa il cui risultato “è la individuazione di un nucleo consolidato (sin dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 3 maggio 2016, n. 1743, come ricorda la sentenza della terza sezione, 5 settembre 2019, n. 6105) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale”) » (in questi termini Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2024 n. 6043).
Per completezza espositiva, ancorché parte ricorrente non articoli nessuna esplicita censura avverso gli ulteriori atti impugnati (la nota con cui la Sezione Regionale Emilia-Romagna dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha comunicato l’avvio del procedimento disciplinare di cancellazione della società dall’Albo dei Gestori Ambientali e le ordinanze con cui il Comune di IS e il Comune di IS hanno disposto la sospensione dei lavori affidati alla società), osserva il Collegio che trattasi di atti dovuti, consequenziali al diniego di rinnovo dell’iscrizione in White List , la cui validità è quindi corroborata dalla accertata legittimità del provvedimento interdittivo prefettizio.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge a favore della Prefettura di IS e in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge a favore del Comune di IS. Compensa le spese di lite nei confronti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Emilia Romagna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti citati nel provvedimento.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
CA RT, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RT | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.