TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 166
TAR
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 15 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normativa antimafia e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il quadro indiziario, valutato unitariamente, superi il vaglio di legittimità. Le evidenze istruttorie relative ai soci, i loro rapporti di parentela e affinità con soggetti contigui alla criminalità organizzata, e i rapporti economico-commerciali con altre imprese a rischio, depongono per un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio della "probabilità cruciale". La giurisprudenza ammette il rilievo di tali elementi anche in assenza di procedimenti penali o condanne, e considera rilevanti i legami familiari nella 'ndrangheta. La precedente iscrizione nella White List non preclude una nuova valutazione basata su elementi sopravvenuti. I termini per la conclusione del procedimento sono ordinatori e non sanzionatori.

  • Rigettato
    Contrasto con diritti fondamentali e eccesso di potere

    Le censure relative al contrasto con i diritti fondamentali e l'eccesso di potere sono state respinte. La giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, avallata dalla Corte Costituzionale, conferma la compatibilità costituzionale del sistema delle informative antimafia basato sul criterio del "più probabile che non", anche in relazione all'art. 117 Cost. e all'art. 1 del Protocollo Addizionale 1 della CEDU. La distinzione tra misure di prevenzione e informative antimafia è stata ribadita, escludendo l'applicabilità diretta delle censure mosse dalla Corte EDU alle misure di prevenzione personali.

  • Rigettato
    Violazione normativa sulla prevenzione collaborativa

    Il Collegio ritiene che il complessivo quadro indiziario consenta di sostenere, anche implicitamente, la non ricorrenza delle "situazioni di agevolazione occasionale" che giustificherebbero l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. L'intensità del pericolo di infiltrazione, ritenuto stabile e strutturale, esclude l'applicabilità di tale misura alternativa. L'esercizio negativo del potere di applicare le misure di prevenzione collaborativa non richiede una motivazione esplicita se le ragioni a fondamento dell'interdittiva ne escludono implicitamente i presupposti.

  • Rigettato
    Atto consequenziale al provvedimento interdittivo

    Il Collegio osserva che, sebbene la ricorrente non abbia articolato censure specifiche contro questo atto, esso è considerato un atto dovuto e consequenziale al diniego di rinnovo dell'iscrizione in White List. La sua validità è quindi corroborata dalla accertata legittimità del provvedimento interdittivo prefettizio.

  • Rigettato
    Atto consequenziale al provvedimento interdittivo

    Il Collegio osserva che, sebbene la ricorrente non abbia articolato censure specifiche contro questi atti, essi sono considerati atti dovuti e consequenziali al diniego di rinnovo dell'iscrizione in White List. La loro validità è quindi corroborata dalla accertata legittimità del provvedimento interdittivo prefettizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 166
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 166
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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