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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6015/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6015/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Paternò (CT), V.co San Giovanni n. 30, presso lo studio dell'avv.
SALEMI GRAZIA LUCIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data 30.6.1990 e Controparte_1
che dall'unione coniugale sono nate le figlie , in data 11/11/1988, Persona_1 [...]
, in data 13/12/1994, , in data il 25/08/1998, e , in data Persona_2 Persona_3 Persona_4
09/04/2004.
Ha chiesto di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della LI , maggiorenne ma economicamente non Persona_4
autosufficiente, dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Non si è costituito in giudizio , a sua volta comparso comunque Controparte_1
all'udienza del 18.10.2022, e va pertanto dichiarata la sua contumacia, essendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Trasmesso il fascicolo al Giudice relatore, la causa è stata posta in decisione.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della LI , maggiorenne ma economicamente Persona_4
non autosufficiente, è infondata e va rigettata.
Ebbene, va considerato che della sopra menzionata LI , che ha attualmente Persona_4
2 professionale: infatti, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione.
Nello specifico, difetta radicalmente qualsivoglia documentazione inerente alla LI
maggiorenne.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, inoltre, considerato che la ricorrente ha riferito che la LI sia attualmente una studentessa universitaria, ma non ha prodotto alcun documento che dimostri quantomeno la sua iscrizione ad un corso di laurea.
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore della LI maggiorenne e, considerato che un Persona_4
precedente Giudice istruttore ha liquidato un assegno mensile di mantenimento in favore della
LI, va disposta la decorrenza della superiore previsione di non debenza dell'assegno mensile dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico di , di un assegno Controparte_1
mensile di mantenimento in favore della LI , con decorrenza dalla data di Persona_4
deposito della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 anni, nulla si sa, né si sa se la stessa attualmente frequenti un corso di formazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6015/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Paternò (CT), V.co San Giovanni n. 30, presso lo studio dell'avv.
SALEMI GRAZIA LUCIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
Con il parere del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione da Parte_1
: ha esposto che le parti si sono sposate a Catania in data 30.6.1990 e Controparte_1
che dall'unione coniugale sono nate le figlie , in data 11/11/1988, Persona_1 [...]
, in data 13/12/1994, , in data il 25/08/1998, e , in data Persona_2 Persona_3 Persona_4
09/04/2004.
Ha chiesto di porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della LI , maggiorenne ma economicamente non Persona_4
autosufficiente, dell'importo di Euro 350,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Non si è costituito in giudizio , a sua volta comparso comunque Controparte_1
all'udienza del 18.10.2022, e va pertanto dichiarata la sua contumacia, essendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Trasmesso il fascicolo al Giudice relatore, la causa è stata posta in decisione.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della LI , maggiorenne ma economicamente Persona_4
non autosufficiente, è infondata e va rigettata.
Ebbene, va considerato che della sopra menzionata LI , che ha attualmente Persona_4
2 professionale: infatti, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sua effettiva mancanza di indipendenza economica e la sua eventuale ricerca di una occupazione.
Nello specifico, difetta radicalmente qualsivoglia documentazione inerente alla LI
maggiorenne.
Infatti, secondo recente orientamento giurisprudenziale, “l'obbligo di mantenimento legale
della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di
agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove
stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza
economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile
impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato
nella ricerca di un lavoro” (Cass. Civ., sez. I, 14.8.2020 n. 17183; si v., altresì, Cass. Civ., sez.
VI, 29.12.2020 n. 29779).
Va, inoltre, considerato che la ricorrente ha riferito che la LI sia attualmente una studentessa universitaria, ma non ha prodotto alcun documento che dimostri quantomeno la sua iscrizione ad un corso di laurea.
Va, pertanto, dichiarato non dovuto il pagamento, posto a carico del resistente, dell'assegno mensile di mantenimento in favore della LI maggiorenne e, considerato che un Persona_4
precedente Giudice istruttore ha liquidato un assegno mensile di mantenimento in favore della
LI, va disposta la decorrenza della superiore previsione di non debenza dell'assegno mensile dalla data di deposito della presente sentenza.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
dichiara non dovuto il pagamento, posto a carico di , di un assegno Controparte_1
mensile di mantenimento in favore della LI , con decorrenza dalla data di Persona_4
deposito della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 Marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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21 anni, nulla si sa, né si sa se la stessa attualmente frequenti un corso di formazione