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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605/2022 R.G. promossa da
Parte_1
( , (c.f.
[...] Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Parte_3
Appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._1
avv.ti F. Caronia e M. C. Russo
, (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. M. R. Battiato
Appellati
OGGETTO: Accertamento lavoro subordinato - differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva n. 481/2022 dell'8.2.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso con il quale CP_1
chiedeva accertarsi la nullità dei contratti di borsa di studio intercorsi con l'azienda ospedaliera odierna appellante e delle successive proroghe;
dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 15.9.2011 al 14.7.2015; condannarsi la resistente al pagamento delle differenze retributive, degli accessori contrattuali, della
13^ mensilità e del TFR, nonché al versamento all' dei contributi previdenziali CP_3
e al pagamento delle spese processuali.
Il tribunale – respinte le eccezioni di decadenza ex art. 32, l. n. 183/2010 e di prescrizione quinquennale sollevate dall'amministrazione resistente – riteneva provata, alla luce della documentazione allegata e dell'attività istruttoria espletata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, dunque, applicabile al caso di specie l'art. 2126 c.c. Dichiarava, pertanto, fondate le pretese della ricorrente, rimarcando che, alla stregua delle mansioni concretamente svolte dalla stessa, appariva corretto il suo inquadramento nella categoria di cui alla lett. d) dell'art. 27 del CCNL dell'area III Dirigenza sanitaria.
Espletata la CTU contabile per la determinazione dell'importo spettante alla ricorrente, il tribunale, con la sentenza definitiva n. 2365/2022 del 21.6.2022, condannava l' al pagamento della complessiva somma Controparte_4
di euro 97.136,54, oltre interessi, per i titoli di cui al ricorso introduttivo;
a versare all' i contributi relativi all'accertato rapporto di lavoro, entro i limiti della CP_3
prescrizione; al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente e delle spese di CTU;
compensava le spese nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_3
Avverso le sentenze proponeva appello l con atto depositato Controparte_4
il 14.7.2022. Resistevano al gravame e l' . CP_1 CP_3
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo e il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 32, l. n. 183/2010 e l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c.
Per quanto riguarda la decadenza rileva che la ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato previa declaratoria di nullità dei contratti di borsa di studio e delle successive proroghe, ai quali si applica la disciplina sull'impugnazione dei contratti a termine, compresa la decadenza di cui all'art. 32 cit., pur derivando dalla eventuale nullità solo conseguenze risarcitorie, trattandosi di rapporto di pubblico impiego. Osserva che la soluzione adottata dal giudice di prime cure, di negare l'operatività della decadenza nell'ipotesi di accertamento del concreto atteggiarsi del rapporto scaturente da un contratto avente un diverso nomen iuris, si pone in contrasto con la volontà del legislatore che ha previsto la decadenza per evitare il protrarsi indefinito nel tempo delle controversie, stante la regola della imprescrittibilità dell'azione di nullità del contratto prevista dall'art. 1422 c.c.
Per quanto riguarda la prescrizione lamenta l'erroneità della statuizione del giudice circa il fatto che il rapporto dedotto non era assistito dalla garanzia di stabilità reale. Rileva, invero, che ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 165/2001 ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si applica la legge n.
300/1970 a prescindere dal numero dei dipendenti, evidenziando che, come rilevato anche dalla Corte costituzionale, la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunciare ai propri diritti e rimarcando, altresì, che anche nei rapporti a termine l'impiegato è assistito dalle garanzie giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto. Evidenzia, ancora, che la Cassazione ha pronunciato il principio secondo cui “nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un “metus” in ordine alla mancata continuazione del rapporto” (Cass. n. 35676/2021).
1.2. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che il giudice ha ritenuto sussistenti gli indici rivelatori della subordinazione sulla base di una erronea e insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiama il progetto di iniziativa regionale (non volto, dunque, a soddisfare esigenze di essa azienda) finalizzato ad individuare i bisogni psicologi di pazienti, familiari e personale e tracciare una mappatura degli interventi possibili, finalità sempre riportata nelle delibere di proroga del contratto con l'appellata. Evidenzia che i verbali della coordinatrice dott.ssa del 7.12.2011 e del 27.9.2011 erano atti Per_1
di programmazione dello svolgimento del progetto da parte delle borsiste non esplicitazione di attività inerenti i propri fini istituzionali, come erroneamente ravvisato dal tribunale.
Sottolinea che tutte le deposizioni testimoniali hanno confermato la natura di ricerca e formativa dell'attività svolta dall'appellata, la quale non osservava rigidi turni di lavoro, non era soggetta a potere direttivo e disciplinare e non assumeva direttamente la responsabilità nell'esame e nella cura dei pazienti, limitandosi a compilare una scheda che serviva a quantificare dati, poi trasfusi in una relazione a firma della dirigente. Nega che la ricorrente abbia mai fatto parte del personale del
CAO, essendo la sua presenza, per breve periodo, in detto servizio una mera estensione del progetto dei reparti critici originari.
Richiama alcune dichiarazioni dei testi a conferma di tali circostanze, evidenzia che quanto dichiarato da altri testi ( , e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
circa lo svolgimento di attività di supporto psicologico è scaturito da una
[...]
loro personale e informale iniziativa legata alla conoscenza della dott.ssa e non CP_1
dall'intervento e dalla richiesta del loro reparto di appartenenza e del loro primario responsabile. Richiama ampiamente la deposizione della teste , altra borsista come Tes_4
la dalla quale emergerebbe che l'attività svolta da entrambe era a metà tra il CP_1
tirocinio e un lavoro formativo.
1.3. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza definitiva nella parte in cui, confermando le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva, emette condanna al pagamento della complessiva somma di euro 97.136,54 a favore della controparte a titolo di differenze retributive e TFR. Evidenzia che, in applicazione dell'art. 336
c.p.c. e del principio dell'effetto “espansivo esterno”, l'accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, proposti avverso la sentenza non definitiva, determinerà la caducazione e la riforma della sentenza definitiva. Chiede, in subordine e per il medesimo effetto – in relazione all'accoglimento del secondo motivo sulla prescrizione – il richiamo del CTU per procedere al ricalcolo delle somme eventualmente dovute, con esclusione di quelle prescritte in quanto maturate anteriormente al quinquennio dalla notificazione del ricorso introduttivo.
Censura, infine, il capo relativo alle spese processuali che, in virtù dell'auspicata riforma delle sentenze, andranno poste a carico dell'appellata, incluse quelle della
CTU.
2.1 Il primo motivo di appello non è condivisibile.
Invero, la norma sulla decadenza di cui all'art. 32 l. n. 183/2010 ha la funzione di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazione giuridiche incerte in caso di azione di nullità della clausola appositiva del termine, sia nel caso in cui da ciò possa derivare il diritto alla conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia qualora, come in tutti i rapporti di pubblico impiego, dalla eventuale nullità derivino solamente conseguenze risarcitorie.
Come correttamente rilevato dal tribunale, nel caso in esame la domanda è volta esclusivamente ad ottenere le differenze retributive scaturenti dalla sussistenza in concreto del rapporto di lavoro subordinato, diverso dal tipo contrattuale formalmente stipulato tra le parti, per cui, non trattandosi di azione di nullità del termine, non viene proprio in questione l'applicazione dell'art. 32 l. n. 183/2010. 2.2 Passando al merito del rapporto intercorso tra le parti, le censure alla valutazione delle prove (orali e documentali) effettuata dal primo giudice non appaiono fondate.
Come ben evidenziato dal tribunale le delibere di proroga sono già indicative del contenuto dell'attività resa dalle psicologhe borsiste, essendo tali proroghe motivate dal fine di dare continuità e seguito al programma di riabilitazione avviato dalla borsiste, nonché dall'evidenza che le relazioni instaurate dalle psicologhe con i dirigenti delle varie UU.OO, con gli operatori, con i pazienti e i loro parenti
“verrebbero vanificate per il conseguente e inevitabile disorientamento che eventuali figure diverse potrebbero determinare qualora dovessero inserirsi allo stato attuale dei fatti”. Ancora, si legge nella deliberazione del 15 settembre 2014 dell'opportunità di prorogare l'incarico già assegnato alle quattro psicologhe e all'ingegnere gestionale, al fine di dare continuità e seguito al programma di riabilitazione avviato proficuamente negli anni precedenti. Osserva il tribunale che in tutte le delibere di proroga si rileva l'urgenza di provvedere al fine di evitare interruzioni del servizio, peraltro richiesto dalle UU.OO. coinvolte nel progetto.
Ugualmente il verbale della riunione del gruppo di lavoro del 7.12.2011 a firma della dott.ssa , il cui contenuto è ampiamente riportato nella pronuncia Per_1
impugnata, non è, come sostenuto dall'appellante, un atto di programmazione dello svolgimento del progetto da parte delle borsiste, ma piuttosto contiene delle precise direttive organizzative dell'attività delle psicologhe, riguardanti anche l'orario di lavoro e la turnazione, escludendosi “qualsiasi autonoma decisione delle borsiste in ordine alla disposizione dei turni, perché l'organizzazione del lavoro è parte integrante delle disposizioni”. Nel medesimo verbale l'attività delle borsiste è definita
“psicoterapeutica (supporto e riabilitazione)” e nel successivo piano di lavoro del
27.9.2011, sempre a firma della dott.ssa , le 4 borsiste sono considerate parte Per_1
integrante dell'organico di psicologhe dell'azienda,e inserite nell'organizzazione del servizio nei vari reparti. Come correttamente osservato nella pronuncia impugnata “già la documentazione descritta e i suoi contenuti, volti a delineare i contorni di una attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere all'interno, e divenendone parte integrante, del sistema organizzativo dell e in relazione al perseguimento di Parte_1
finalità proprie dell'azienda medesima, come evidenziato dalle ragioni sottese alle disposte proroghe ove è stata affermata “l'urgenza di provvedere al fine di evitare interruzione nel servizio, peraltro, richiesto dalle UU.OO. coinvolte nel progetto”, per un verso pongono in rilievo la loro non compatibilità con la finalità propria del conferimento di una borsa di studio, strumentale all'approfondimento delle conoscenze del borsista e non già all'espletamento di attività che si sovrappongono a quelle proprie dei fini istituzionali dell'ente, e per altro verso denotano l'esistenza, attraverso una rigida ripartizione dell'orario lavorativo, attraverso la previsione dei compiti da espletare nel prestabilito orario, attraverso la previsione di un sistema di controlli, del requisito della subordinazione”.
Alla luce di tali significativi elementi istruttori, le deposizioni testimoniali sono correttamente valutate dal tribunale, che giunge a conclusioni opposte rispetto alla lettura fornita dall'appellante. Le dichiarazioni della teste attestano che la Per_1
dott.ssa ai bisogni psicologici, il cui monitoraggio era l'obiettivo del progetto CP_1
regionale, dava già delle risposte, fornendo sostegno psicologico e soddisfacendo un un'esigenza avvertita nelle varie UU.OO. : “Ha in particolare riferito la detta teste, sia pure riconducendo al progetto l'attività di sostegno ad operatori e familiari dei pazienti da parte della ricorrente, come questa svolgesse effettivamente attività di supporto psicologico nei reparti rientranti nelle aree di criticità peraltro anche svolgendo dei corsi in favore degli operatori allo scopo di supportarli dando loro degli input utili ad affrontare le situazioni di criticità che avrebbero potuto riscontrato nell'espletamento dell'attività lavorativa….Ancora la teste ha precisato che Per_1
la consulenza psicologica che si sostanzia nell'ascolto terapeutico è essa stessa un sostegno psicologico. Quindi ha riferito che le consulenze psicologiche venivano redatte per iscritto dalla ricorrente ed erano firmate dalla stessa e controfirmate dal Responsabile del progetto che rivestiva un ruolo di tutor verso la borsista;
in particolare si discuteva prima il caso, la ricorrente redigeva la relazione firmandola e la responsabile la controfirmava attestandone la rispondenza alla discussione del caso fatta prima. Ha aggiunto che qualora il medico lo avesse richiesto, senz'altro tali consulenze psicologiche venivano allegate alla cartella clinica”.
Anche le deposizioni di altri testi acclarano l'inserimento della nel CP_1
servizio di supporto psicologico nei vari reparti, tant'è che il teste , direttore Tes_5
dell'U.O. di rianimazione afferma che “io facevo richiesta alla Responsabile del
Servizio di Psicologia e la e/o mi affidavano una loro collaboratrice Tes_6 Per_1
oppure venivano personalmente”. In tal senso anche la deposizione della teste
. Testimone_3
Peraltro, la teste , particolarmente qualificata, riferisce modalità di Per_1
esecuzione dell'attività della che quanto a tempistica, a direttive e a controllo CP_1
richiamano gli elementi tipici della subordinazione.
Anche la teste in realtà conferma le medesime circostanze, Tes_4
dichiarando che le borsiste svolgevano attività di sostegno e riabilitazione psicologica. Su molti capitoli di prova la teste non ricorda (e quindi non smentisce quanto dichiarato dagli altri testimoni) e su altri capitoli di prova nulla sa, perché lavorava in reparti diversi da quelli dove operava la Altre dichiarazioni CP_1
rilasciate dalla teste e valorizzate dall'appellante, quale “non si lavorava sulla giornata, ma sul monte ore previsto dal contratto, eravamo borsiste”, oppure “se la ricorrente intendeva arrivare alle 7,30 era libera di farlo ed andare via sula base di un programma giornaliero anche in termini di orario che ciascuno di noi autonomamente nella propria testa faceva”, non valgono a scalfire la portata delle dichiarazioni di segno diverso degli altri testimoni, che trovano riscontro documentale nei verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro sopra indicati.
2.3 Rigettata tale censura, si può esaminare il motivo di appello riguardante la prescrizione. Orbene, alla luce della pronuncia del giudice di legittimità richiamata nell'atto di appello, che il collegio condivide (Cass. civ. sez. lav. n. 35676 del 2021: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”), deve ritenersi che il termine di prescrizione sia decorso in costanza di rapporto, per cui, stante la notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 28.5.2019, risultano prescritti i crediti maturati fino al 28.5.2014.
Orbene, sommando le differenze retributive calcolate dal ctu nominato in primo grado per il periodo giugno – dicembre 2014 (12.348,14), aggiungendo sette dodicesimi della 13° (1.806,78), nonchè quanto dallo stesso ctu calcolato per tutto l'anno 2015 (13.014,69), si ottiene la somma dovuta a titolo di differenze retributive di € 27.169,61.
Il tfr calcolato dal ctu non va modificato a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, atteso che “Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto” (Cassazione civile sez. lav., 23/05/2014, n.11579).
Pertanto alla va corrisposta complessivamente la somma di € 31.605,73 CP_1
(27.169,61 + 4.436,12), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo.
Va confermata la condanna dell'azienda al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione. 3. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellata, come da dispositivo secondo le previsioni del DM
n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Nei confronti dell' la pronuncia di compensazione delle spese processuali CP_3
emessa in primo grado deve essere confermata in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius. Quelle del presente grado vanno poste a carico dell'appellante soccombente e si liquidano secondo le previsioni del DM sopra citato per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
A carico dell'appellante rimangono le spese di ctu liquidate separatamente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, condanna l' Controparte_5
al pagamento in favore di
[...] CP_1
della somma di euro 31.605,73, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1
che liquida quanto al giudizio di primo grado in € 4.500,00 e quanto al
[...]
presente giudizio di appello in € 5.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come peer legge;
conferma la pronuncia di primo grado quanto alle spese nei confronti dell' CP_3
e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'istituto delle spese del presente giudizio di appello che liquida in € 1.458,00, oltre spese generali;
pone a carico dell'azienda appellante le spese di ctu del giudizio di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi