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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 969/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
MONTANINO ANTONIO, dal quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
MONTANINO ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 10/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 13.10.2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Mariglianella (al N.9 , Parte I , anno 2022).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, a Massa di Somma il 18.1.2021, Per_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 13.5.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con affido condiviso e con collocazione prevalente e residenziale privilegiata presso la madre nella casa familiare in
2 Mariglianella (Na), alla Via Roma n. 175, condotta in locazione;
resta inteso che le scelte di straordinaria amministrazione per la figlia dovrà essere preventivamente concordate tra i coniugi, mentre quelle relative alla gestione orinaria della figlia potrà essere prese direttamente dalla madre;
3) Per le modalità di visita padre-figlia i coniugi stabiliscono il seguente calendario, fatti salvi eventuali ulteriori e/o diversi accordi di volta in volta da stabilirsi tra i coniugi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze scolastiche, delle ulteriori occupazioni e delle necessità della figlia, nonché degli impegni di lavoro e turnazione lavorativa del sig.
: Parte_1
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, da concordarsi tra le parti in base alle esigenze della minore e degli impegni lavorativi del sig. , prelevandola da casa della madre alle ore 17:00 e Parte_1 accompagnandoli a casa della madre entro le ore 21:00 e, a settimane alterne, o comunque allorquando il sig. sia libero da impegni lavorativi, Parte_1 potrà prelevare la figlia presso la casa materna il venerdì dalle ore 17:00 tenendoli con sé fino alle ore 21:00 della domenica e, quindi, con pernottamento presso il padre.
- Nel periodo estivo il padre potrà tenere con se la figlia quindici giorni Per_1 consecutivi durante i mesi di luglio od agosto, periodo da stabilirsi preventivamente con comunicazione da parte del padre alla madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con la figlia;
- La madre per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, e da comunicarsi al padre entro il 15 del mese di giugno, potrà tenere esclusivamente con sé la figlia per portarli in vacanza, sospendendosi in tale periodo le visite padre-figli, salvo diversi accordi tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con la figlia;
- Per le festività Natalizie i coniugi concordano che, ad anni alterni resterà dal Per_1
24 al 26 con un genitore ed il 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro genitore e, quanto alle festività Pasquali, ad anni alterni starà con il padre il giorno di Pasqua e Per_1
l'anno successivo il lunedì in Albis;
3 In occasione delle ricorrenze dei compleanni ed onomastici della prole, gli stessi, ad anni alterni, potrà stare con il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- In ogni caso il giorno della Festa della Mamma la figlia resterà esclusivamente presso la madre e il giorno della Festa del Papà resterà presso il padre quanto meno dalle ore
17:00 alle ore 19:00.
- Inoltre È nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni: Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui, ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore, ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti della prole, entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la prole, ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Ciascun minore ha diritto Alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
A non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
A non ricevere informazioni denigranti ,squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; A non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4) Per contributo al mantenimento della figlia minore il sig. Parte_1 verserà mensilmente, l'importo di € 300,00 (Trecento/00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e quindi la prima volta il 01/04/2026. Si impegna, altresì, a versare un ulteriore contributo mensile di Euro 150,00 a titolo di concorso alle spese di locazione, entro e non oltre il giorno 4 del mese alla sig.ra mediante bonifico bancario sul c/c di quest'ultima, e le cui coordinate Parte_2 bancarie sono già note al sig. . Parte_1
4 5) Le spese per tasse, iscrizione a scuola saranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche, ricreative, sportive, extrascolastiche, ludiche e di altro tipo per i figli sono a carico di ciascun genitore per il
50%. Tali spese straordinarie (extra-assegno), ad eccezione di quelle già concordate, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, e, comunque, salvo le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i coniugi, nonché quelle spese relative a farmaci, accertamenti diagnostici, cure sanitarie, visite mediche anche specialistiche, ed anche presso medici e strutture private;
6) I coniugi consentono reciprocamente, ed in ogni caso si impegnano a consentire, il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio con inclusione dei figli minori. 7) Le detrazioni delle spese straordinarie per i figli ai fini
IRPEF saranno operate dal sig. La deduzione per i figli a carico sarà Parte_3 effettuata in favore del sig. Anche al fine di permettere eventuali Parte_1 deduzioni fiscali i coniugi si obbligano a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture, ricevute) relative alle spese deducibili.
8) I coniugi si impegnano a rispettare in buona fede e con lealtà gli obblighi ed impegni assunti nel presente ricorso, risolvendo in via concordata e nel migliore interesse dei figli qualunque questione avente ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei figli minori;
9) Adottare e disporre ogni utile ed opportuno provvedimento ed ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e trascrizioni;
10) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
5 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato ad Parte_1
GO (NA) il 10/09/1964 e nata a [...] Parte_2
(NA) il 17/11/1981, che hanno contratto matrimonio a Mariglianella il 13.10.2022
(atto n. 9, Parte I, anno 2022);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita ptareno come da accordi;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale Parte_1 Pt_2
o bonifico entro il giorno 4 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 969/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to C.F._1
MONTANINO ANTONIO, dal quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
MONTANINO ANTONIO, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Parte_2 ruolo in data 10/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 13.10.2022, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Mariglianella (al N.9 , Parte I , anno 2022).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, a Massa di Somma il 18.1.2021, Per_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 13.5.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con affido condiviso e con collocazione prevalente e residenziale privilegiata presso la madre nella casa familiare in
2 Mariglianella (Na), alla Via Roma n. 175, condotta in locazione;
resta inteso che le scelte di straordinaria amministrazione per la figlia dovrà essere preventivamente concordate tra i coniugi, mentre quelle relative alla gestione orinaria della figlia potrà essere prese direttamente dalla madre;
3) Per le modalità di visita padre-figlia i coniugi stabiliscono il seguente calendario, fatti salvi eventuali ulteriori e/o diversi accordi di volta in volta da stabilirsi tra i coniugi, ed in ogni caso tenuto conto delle esigenze scolastiche, delle ulteriori occupazioni e delle necessità della figlia, nonché degli impegni di lavoro e turnazione lavorativa del sig.
: Parte_1
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, da concordarsi tra le parti in base alle esigenze della minore e degli impegni lavorativi del sig. , prelevandola da casa della madre alle ore 17:00 e Parte_1 accompagnandoli a casa della madre entro le ore 21:00 e, a settimane alterne, o comunque allorquando il sig. sia libero da impegni lavorativi, Parte_1 potrà prelevare la figlia presso la casa materna il venerdì dalle ore 17:00 tenendoli con sé fino alle ore 21:00 della domenica e, quindi, con pernottamento presso il padre.
- Nel periodo estivo il padre potrà tenere con se la figlia quindici giorni Per_1 consecutivi durante i mesi di luglio od agosto, periodo da stabilirsi preventivamente con comunicazione da parte del padre alla madre entro il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, salvo diverso accordo tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con la figlia;
- La madre per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, e da comunicarsi al padre entro il 15 del mese di giugno, potrà tenere esclusivamente con sé la figlia per portarli in vacanza, sospendendosi in tale periodo le visite padre-figli, salvo diversi accordi tra i genitori che potranno anche concordare di trascorrere tali giorni, o parte di tali giorni, entrambi insieme con la figlia;
- Per le festività Natalizie i coniugi concordano che, ad anni alterni resterà dal Per_1
24 al 26 con un genitore ed il 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro genitore e, quanto alle festività Pasquali, ad anni alterni starà con il padre il giorno di Pasqua e Per_1
l'anno successivo il lunedì in Albis;
3 In occasione delle ricorrenze dei compleanni ed onomastici della prole, gli stessi, ad anni alterni, potrà stare con il padre quanto meno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
- In ogni caso il giorno della Festa della Mamma la figlia resterà esclusivamente presso la madre e il giorno della Festa del Papà resterà presso il padre quanto meno dalle ore
17:00 alle ore 19:00.
- Inoltre È nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni: Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui, ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore, ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi, ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti della prole, entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la prole, ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. Ciascun minore ha diritto Alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
A non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
A non ricevere informazioni denigranti ,squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; A non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4) Per contributo al mantenimento della figlia minore il sig. Parte_1 verserà mensilmente, l'importo di € 300,00 (Trecento/00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e quindi la prima volta il 01/04/2026. Si impegna, altresì, a versare un ulteriore contributo mensile di Euro 150,00 a titolo di concorso alle spese di locazione, entro e non oltre il giorno 4 del mese alla sig.ra mediante bonifico bancario sul c/c di quest'ultima, e le cui coordinate Parte_2 bancarie sono già note al sig. . Parte_1
4 5) Le spese per tasse, iscrizione a scuola saranno a carico di entrambi i coniugi, mentre le spese straordinarie di carattere medico-sanitario, scolastiche, ricreative, sportive, extrascolastiche, ludiche e di altro tipo per i figli sono a carico di ciascun genitore per il
50%. Tali spese straordinarie (extra-assegno), ad eccezione di quelle già concordate, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, e, comunque, salvo le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra i coniugi, nonché quelle spese relative a farmaci, accertamenti diagnostici, cure sanitarie, visite mediche anche specialistiche, ed anche presso medici e strutture private;
6) I coniugi consentono reciprocamente, ed in ogni caso si impegnano a consentire, il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio con inclusione dei figli minori. 7) Le detrazioni delle spese straordinarie per i figli ai fini
IRPEF saranno operate dal sig. La deduzione per i figli a carico sarà Parte_3 effettuata in favore del sig. Anche al fine di permettere eventuali Parte_1 deduzioni fiscali i coniugi si obbligano a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture, ricevute) relative alle spese deducibili.
8) I coniugi si impegnano a rispettare in buona fede e con lealtà gli obblighi ed impegni assunti nel presente ricorso, risolvendo in via concordata e nel migliore interesse dei figli qualunque questione avente ad oggetto ogni aspetto riguardante la vita dei figli minori;
9) Adottare e disporre ogni utile ed opportuno provvedimento ed ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e trascrizioni;
10) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
5 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato ad Parte_1
GO (NA) il 10/09/1964 e nata a [...] Parte_2
(NA) il 17/11/1981, che hanno contratto matrimonio a Mariglianella il 13.10.2022
(atto n. 9, Parte I, anno 2022);
- dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita ptareno come da accordi;
- determina in € 300,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. da corrispondersi alla sig.ra mediante contanti, vaglia postale Parte_1 Pt_2
o bonifico entro il giorno 4 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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