Art. 6. 1. Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro della sanita' ((, tramite la USL territorialmente competente,)) entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.