Articolo 6 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 marzo 1992
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Versione
23 ottobre 1996
Art. 6. 1. Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro della sanita' ((, tramite la USL territorialmente competente,)) entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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