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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 25 novembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in data 25/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1240/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
con sede in AN Via Parte_1
Pertini n. 2/C, in persona del Suo Legale Rappresentate e Presidente
, anche in proprio e nella qualità, (C.F. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio CodiceFiscale_1
Marazzotta, ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso il suo studio sito ad Enna, Via Libertà n. 38;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di AN presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev. pag. 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda storica per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella comparsa Cont di costituzione dell' di AN, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) In data 9 aprile 2018 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e polizia tributaria hanno eseguito un accesso presso la sede operativa dell Parte_1
odierna ricorrente, al fine di effettuare un controllo del rispetto della
[...] normativa in materia di I.V.A., di imposte sui redditi e di altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 2 del D. Lgs n. 68/2001, nonché della legge 4/1929. Nel corso delle operazioni espletate presso la sede operativa si è proceduto ad acquisire varia documentazione extracontabile, in fogli formato “A4” manoscritti, nei quali sono riepilogati i compensi corrisposti ai “volontari”, come meglio specificato nel verbale unico di accertamento e notificazione numero progressivo verbale 06/2019 del 2 agosto 2019, i cui contenuti qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti. I nominativi indicati nei prospetti riepilogativi riportati nel detto verbale unico di accertamento e notificazione sono stati compiutamente identificati e ricondotti in contraddittorio con il Presidente dell , signor Parte_1
, nell'ambito de verbale delle operazioni compiute, redatto dai Parte_2 militari della Guardia di Finanza – Tenenza di Mussomeli – in data 28 maggio 2019. A conclusione delle indagini ispettive è stata riscontrata la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.L 22 febbraio 2022 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 151/2015, per aver impiegato in nero, con rapporto di lavoro subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i seguenti lavoratori: , nata ad [...] il 15 marzo Persona_1
1989, per il periodo dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, gg. n.18;
, nato a [...] il [...], per il periodo dal 24 Parte_3 settembre 2015 al 31 dicembre 2017, gg. n. 22. In data 2 agosto 2019, per tale violazione, veniva notificato apposito verbale unico di accertamento e notificazione al trasgressore identificato nella persona del signor ed all con sede legale in Parte_2 Parte_1
AN, nella qualità di obbligato solidale. Verificato il mancato pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, la Guardia di Finanza Tenenza di Mussomeli, con nota prot n. 0025947/2021 del pag. 2 di 11 15/01/2021, acquisita al protocollo in data 18/01/2021 col n. 0445, ha trasmesso all di AN il rapporto ai sensi dell'art. 17 Controparte_1 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni. (…)>>. Il Dirigente dell'Ispettorato di AN, esaminata la documentazione, ritenuto fondato l'accertamento, ha emesso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 23/0058 prot. 9393 notificata in data 26 settembre 2023. Con ricorso depositato telematicamente in data 23/10/2023, iscritto a ruolo presso la Sezione Civile di questo Tribunale, poi trasmesso per competenza a questa Sezione Lavoro, il sig. , in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante dell ha spiegato Parte_1 opposizione ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 avverso la predetta ordinanza ingiunzione, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) previa emissione inaudita altera parte del provvedimento di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, sussistendone i gravi motivi, in via gradatamente subordinata, adversis reiectis, così statuire: IN VIA CAUTELARE Sospenda inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'atto qui impugnato, per i gravi motivi comprovati nel presente ricorso, sussistendo nella specie sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiari l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa notifica degli atti di contestazione e/o per notificazione dell'ordinanza oltre il termine di giorni 90 dalla notifica del verbale unico;
2) Dichiari l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa avendo notificato la stessa oltre il termine quinquennale dalla violazione asseritamente perpetrata;
NEL MERITO
3) Dichiari l'atto impugnato privo di opportuna motivazione e di prova circa le attestazioni rese in sede di accesso da parte dei volontari dell Parte_4
; (…)”.
[...]
Nello spiegato ricorso, l'odierna parte opponente ha formulato tre distinti motivi di opposizione, rubricati rispettivamente: “1) omessa redazione e notifica dell'atto di contestazione e violazione dell'art. 14 della legge 689/1981”; “2) pag. 3 di 11 decadenza/prescrizione dall'emissione dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del termine massimo di emissione della stessa”; “3) infondatezza della pretesa per carenza del rapporto di lavoro sottostante – carenza di prova e violazione dell'art. 2697 c.c.”. Cont L' di AN, ritualmente costituitosi in giudizio con il patrocinio della difesa erariale, ha contestato punto per punto la fondatezza dell'avverso ricorso, così concludendo: “(…) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione perché proposta in assenza dei presupposti;
Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”. La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione dei testi e Persona_1 Parte_3 sentiti all'udienza del 21/11/2024, infine, è stata rinviata per discussione/decisione all'odierna udienza da trattare nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che per il principio della ragione più liquida, il ricorso proposto dal sig. Parte_2
, in proprio e quale legale rappresentante dell'
[...] Parte_1 va accolto sulla base della soluzione di una questione assorbente
[...]
e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). La questione che si intende risolvere è quella della contestata sussistenza dell'illecito amministrativo per cui è causa (id est rapporti di lavoro c.d. in
“nero” fra l'Associazione opponente ed i signori e Persona_1 [...]
). Parte_3
Al riguardo, si deve ribadire che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ogni attività umana economicamente rilevante pag. 4 di 11 può essere oggetto sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, atteso che: “L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (…)” (Cass. civ., sez. lav., n. 4036/2000). Dunque, ciò che realmente connota il lavoro subordinato, e che al contempo lo distingue dal rapporto di lavoro autonomo o da un rapporto di servizio di volontariato, è proprio il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
la cui esistenza deve essere, come si è detto, concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. (v., tra le altre, Cass. n. 2728/2010; n.326/1996). In sostanza, il dato indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è “(…) il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (come la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di una certa peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto” (v. Cass. n.1717/2009). pag. 5 di 11 La giurisprudenza ha, quindi, distinto quelli che sono gli elementi essenziali della subordinazione da quelli che ne rappresentano solo indici sussidiari. I primi sono costituiti: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l'assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell'attività d'impresa (cd. estraneazione dal risultato produttivo), la continuità della sua prestazione personale e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione. I criteri cd. sussidiari hanno, dunque, una funzione indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi essenziali della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (“autoqualificazione” del rapporto), il quale, pur costituendo un elemento ulteriore di valutazione, assume rilievo decisivo ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 27.2.2007, n. 4500). Quanto in particolare all'elemento della continuità della prestazione, la S.C. ha opportunamente precisato che è a tal fine “necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per la prestazione dell'attività convenuta, la quale, inoltre, non occorre che sia esclusiva, potendo coesistere con altre attività lavorative autonome o subordinate a favore di altri datori di lavoro, che non risultino incompatibili per natura e durata” (in questi termini, tra le prime, si veda Cass. civ., sez. lav., 5.3.1983 n. 1660).
pag. 6 di 11 In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto “eterodiretta” nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni che – in qualsiasi momento - il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima (v. Cass. n.3594/2011, n.9894/2005). La giurisprudenza è costante nel ritenere che la verifica in questione debba essere effettuata in concreto e non già in astratto (cfr. Cass. n. 11207 del 2009). Cont Ciò posto in punto di diritto, va osservato che l' di AN, gravata del relativo onere probatorio, nel costituirsi in questo giudizio, ha così argomentato la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato: “(…) nella fattispecie in esame va rilevato che a seguito di un accesso ispettivo effettuato, nel comparto fiscale/tributario e della disciplina sul lavoro, dalla Guardia di Finanza Tenenza di Mussomeli, nei confronti della " " nonché Parte_1 attraverso la documentazione rinvenuta presso la sede operativa della stessa (rapportini di servizio degli operatori) è stato accertato, che il Sig. nato a [...]
AN (CL) il 29/01/1959, quale legale rappresentante della predetta associazione, esercente l'attività di servizio di trasporto di emodializzati, con sede legale a AN (CL) in via S. Pertini n. 2/G e sede operativa a AN (CL) in via Pietro Leone n. 27, ha impiegato in nero, con rapporto di lavoro subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i lavoratori meglio specificati in detto provvedimento sanzionatorio. pag. 7 di 11 Tale controllo ha comportato l'acquisizione e l'esame di documentazione attinente l'attività della nell'ambito della documentazione reperita presso la sede Pt_1 operativa dell è stata rinvenuta documentazione extracontabile, in fogli Parte_1 formato “A4 manoscritti” nei quali sono riepilogati i compensi corrisposti ai soggetti operanti nell'associazione, nonché tutti gli atti specificati nel verbale unico di accertamento e notificazione 2 agosto 2019, depositato in atti. La documentazione acquisita ha permesso di accertare che l' Parte_1 ha gestito i presunti soci/volontari non come tali, ma come semplici lavoratori
[...] dipendenti, atteso che: a) non sono emersi verbali degli organi sociali o altro carteggio attestante le richieste di adesione e/o di esclusione alla/dalla stessa (art. 11 dello Statuto); b) non sono riscontrati verbali attestanti la partecipazione dei soci alla vita associativa, come per esempio per l'elezione delle cariche sociali, per la richiesta di convocazione dell'assemblea, per la formulazione di proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi ed in riferimento ai fini dell'Associazione (art. 12 dello Statuto); c) dall'esame della documentazione extracontabile, costituita da prospetti/manoscritti in cui sono riportate, distinte per comparto spese, le voci denominate soccorritori, autisti, stipendi fissi e/o cuori amici, non si rinviene alcuna documentazione esplicativa di supporto che possa qualificare analiticamente dette spese. In definitiva, i compensi percepiti anche dai predetti lavoratori in nero risultano essere in netto contrasto con quanto stabilito nell'art. 10 dello Statuto, che sancisce l'impiego volontario e gratuito dei soci. Pertanto, considerato che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, tali somme sono state riqualificate, dall'organo accertatore, in redditi di lavoro dipendente in favore di soggetti che prestavano attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1
Va evidenziato che l'esame dei prospetti su foglio formato A4, manoscritti, in cui sono riportate le voci denominate soccorritori, autisti stipendi fissi e/o cuori amici, ha consentito di determinare il Costo del Lavoro sostenuto dall ricorrente, per Parte_1
pag. 8 di 11 lo svolgimento della propria attività, nell'arco temporale a riferimento, costo del lavoro che ha superato i limiti del rimborso di cui alla norma sopra citata. A ciò si aggiunga che l'analisi dei rapportini giornalieri relativi agli interventi svolti, da un lato ha permesso di risalire agli operatori e dall'altro lato, mediante incrocio con il dato classificato come costo del lavoro per l'impiego di personale, ha reso possibile certificare che i soggetti interessati hanno svolto una attività lavorativa debitamente remunerata. Appare utile precisare che grazie all'esame dei rapporti di lavoro è stato possibile quantificare il totale delle giornate lavorative svolte. (…)”. Ebbene, ad avviso di questo Giudice, gli elementi probatori portati in giudizio Cont dall' di AN a sostegno delle proprie ragioni creditorie assurgono a meri “indizi” di subordinazione, la cui valenza probatoria, tuttavia, risulta radicalmente smentita dalla acquisite deposizioni testimoniali. Ed invero, i testi escussi hanno tutti confermato la tesi di parte ricorrente e cioè la genuinità dei rapporti di volontariato intercorsi fra l Parte_1 ed i signori e .
[...] Persona_1 Parte_3
La teste , infatti, interrogata sul capitolato di parte Persona_1 opponente ha dichiarato: “(…) ADR: conosco l ed Parte_1 il presidente è mio suocero presso l'associazione ho svolto un periodo Parte_2 di servizio di volontariato. SUL CAP 1. “Vero o no che svolgeva attività di volontariato presso l Parte_1 dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2016”.
[...]
ADR: Non ricordo la data esatta, perché è passato un po' di tempo, però posso dire di aver svolto in questo periodo volontariato presso l il volontariato consisteva Parte_1 nel portare i pazienti presso l'ospedale di AN, con l'ambulanza dell e a volte li riportavo presso la loro abitazione. Parte_1
SUL CAP 2. “Vero o no che prestava la sua attività quando aveva disponibilità di tempo ed in maniera volontaria” ADR: Si a volte facevo tre ore altre volte di più, nei giorni che ero disponibile svolgevo il volontariato. SUL CAP 3. “Vero o no che riceveva rimborso spese per il pasto previa presentazione degli scontrini”
pag. 9 di 11 ADR: Si è vero capitava che iniziavo il servizio di volontariato la mattina presto o durante la pausa pranzo e se facevo colazione o pranzavo fuori richiedevo gli scontrini che poi mi venivano rimborsati dall Parte_1
SUL CAP 4. “Vero o no che ricevevo esclusivamente rimborsi in base all'attività giornaliera e volontariamente prestata” TI
Si confermo. (…)”. In maniera sostanzialmente conforme e speculare, il teste Parte_3
interrogato sul capitolato di parte opponente ha dichiarato: “(…)
[...]
ADR. Conosco l e il suo presidente Parte_1 Parte_2 perché ho svolto un periodo di volontariato e precisamente dal 2015 al 31 dicembre 2017, perché poi mi sono trasferito a Catania e non ho più svolto detto volontariato. SUL CAP 5: “Vero o no che svolgeva attività di volontariato presso l Parte_1 dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2017”
[...]
ADR: Si davo disponibilità per aiutare le persone e spesso svolgevo il volontariato
“eccedenze 118”. Io sono autista soccorritore. Oggi svolgo tale attività di volontariato presso un'associazione di Catania sempre a titolo gratuito. SUL CAP 6. “Vero o no che prestava la sua attività quando aveva disponibilità di tempo ed in maniera volontaria” TI
Si, chiamavo il giorno prima all'associazione e davo la mia disponibilità per un paio di ore, anche perché avevo all'epoca un'impresa di pulizie. SUL CAP 7. “Vero o no che riceveva rimborso spese per il pasto previa presentazione degli scontrini” ADR: Si è vero, se svolgevo attività di volontariato per es. dalle 8:00 alle 13:00, e mi fermavo per fare colazione, o pausa pranzo, chiedevo gli scontrini e successivamente l'Associazione mi rimborsava. SUL CAP 8. “Vero o no che ricevevo esclusivamente rimborsi in base all'attività giornaliera e volontariamente prestata” TI
Si confermo, al massimo durante il mese, a secondo delle mie disponibilità di volontariato potevo spendere circa 50 euro, che mi venivano rimborsate dall (…)”. Parte_1
Ebbene, queste dichiarazioni, rese da soggetti della cui attendibilità non vi è alcun concreto motivo di dubitare (anzi, in linea teorica, i volontari avrebbero pag. 10 di 11 avuto interesse a far accertare fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, onde beneficiare dei relativi diritti), appaiono particolarmente pregnanti in quanto conformi alle dichiarazioni dagli stessi rilasciate anche in sede amministrativa. Cont Del resto, le stesse prospettazioni dell' di AN non danno adeguata contezza degli elementi caratterizzanti la subordinazione, così come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. In particolare, le denunciate discrepanze contabili rilevate dai militi della di Finanza se, da un lato, possono assumere rilevanza sotto il profilo Pt_5 fiscale/tributario, dall'altro lato, di per sé, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, non appaiono sufficienti ad operare una riqualificazione dei rapporti di volontariato per cui è causa. Cont In conclusione, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi che l' di AN non abbia adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta dal sig. , in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante dell va accolta con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (si veda per speculare motivazione di compensazione Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante dell' Parte_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Bologna – AN 25/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 25 novembre 2025, ore 08:31 – ha pronunciato in data 25/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1240/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
con sede in AN Via Parte_1
Pertini n. 2/C, in persona del Suo Legale Rappresentate e Presidente
, anche in proprio e nella qualità, (C.F. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio CodiceFiscale_1
Marazzotta, ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso il suo studio sito ad Enna, Via Libertà n. 38;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di AN presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
-resistente - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev. pag. 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda storica per cui è causa è esaustivamente sintetizzata nella comparsa Cont di costituzione dell' di AN, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) In data 9 aprile 2018 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e polizia tributaria hanno eseguito un accesso presso la sede operativa dell Parte_1
odierna ricorrente, al fine di effettuare un controllo del rispetto della
[...] normativa in materia di I.V.A., di imposte sui redditi e di altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 2 del D. Lgs n. 68/2001, nonché della legge 4/1929. Nel corso delle operazioni espletate presso la sede operativa si è proceduto ad acquisire varia documentazione extracontabile, in fogli formato “A4” manoscritti, nei quali sono riepilogati i compensi corrisposti ai “volontari”, come meglio specificato nel verbale unico di accertamento e notificazione numero progressivo verbale 06/2019 del 2 agosto 2019, i cui contenuti qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti. I nominativi indicati nei prospetti riepilogativi riportati nel detto verbale unico di accertamento e notificazione sono stati compiutamente identificati e ricondotti in contraddittorio con il Presidente dell , signor Parte_1
, nell'ambito de verbale delle operazioni compiute, redatto dai Parte_2 militari della Guardia di Finanza – Tenenza di Mussomeli – in data 28 maggio 2019. A conclusione delle indagini ispettive è stata riscontrata la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.L 22 febbraio 2022 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 151/2015, per aver impiegato in nero, con rapporto di lavoro subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i seguenti lavoratori: , nata ad [...] il 15 marzo Persona_1
1989, per il periodo dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, gg. n.18;
, nato a [...] il [...], per il periodo dal 24 Parte_3 settembre 2015 al 31 dicembre 2017, gg. n. 22. In data 2 agosto 2019, per tale violazione, veniva notificato apposito verbale unico di accertamento e notificazione al trasgressore identificato nella persona del signor ed all con sede legale in Parte_2 Parte_1
AN, nella qualità di obbligato solidale. Verificato il mancato pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, la Guardia di Finanza Tenenza di Mussomeli, con nota prot n. 0025947/2021 del pag. 2 di 11 15/01/2021, acquisita al protocollo in data 18/01/2021 col n. 0445, ha trasmesso all di AN il rapporto ai sensi dell'art. 17 Controparte_1 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni. (…)>>. Il Dirigente dell'Ispettorato di AN, esaminata la documentazione, ritenuto fondato l'accertamento, ha emesso l'Ordinanza di Ingiunzione n. 23/0058 prot. 9393 notificata in data 26 settembre 2023. Con ricorso depositato telematicamente in data 23/10/2023, iscritto a ruolo presso la Sezione Civile di questo Tribunale, poi trasmesso per competenza a questa Sezione Lavoro, il sig. , in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante dell ha spiegato Parte_1 opposizione ex art. 6 D. Lgs. 150/2011 avverso la predetta ordinanza ingiunzione, chiedendo che l'intestato Tribunale voglia: “(…) previa emissione inaudita altera parte del provvedimento di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'avviso impugnato, sussistendone i gravi motivi, in via gradatamente subordinata, adversis reiectis, così statuire: IN VIA CAUTELARE Sospenda inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'atto qui impugnato, per i gravi motivi comprovati nel presente ricorso, sussistendo nella specie sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiari l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per omessa notifica degli atti di contestazione e/o per notificazione dell'ordinanza oltre il termine di giorni 90 dalla notifica del verbale unico;
2) Dichiari l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa avendo notificato la stessa oltre il termine quinquennale dalla violazione asseritamente perpetrata;
NEL MERITO
3) Dichiari l'atto impugnato privo di opportuna motivazione e di prova circa le attestazioni rese in sede di accesso da parte dei volontari dell Parte_4
; (…)”.
[...]
Nello spiegato ricorso, l'odierna parte opponente ha formulato tre distinti motivi di opposizione, rubricati rispettivamente: “1) omessa redazione e notifica dell'atto di contestazione e violazione dell'art. 14 della legge 689/1981”; “2) pag. 3 di 11 decadenza/prescrizione dall'emissione dell'ordinanza di ingiunzione per violazione del termine massimo di emissione della stessa”; “3) infondatezza della pretesa per carenza del rapporto di lavoro sottostante – carenza di prova e violazione dell'art. 2697 c.c.”. Cont L' di AN, ritualmente costituitosi in giudizio con il patrocinio della difesa erariale, ha contestato punto per punto la fondatezza dell'avverso ricorso, così concludendo: “(…) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda, istanza od eccezione: In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione perché proposta in assenza dei presupposti;
Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”. La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione dei testi e Persona_1 Parte_3 sentiti all'udienza del 21/11/2024, infine, è stata rinviata per discussione/decisione all'odierna udienza da trattare nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che per il principio della ragione più liquida, il ricorso proposto dal sig. Parte_2
, in proprio e quale legale rappresentante dell'
[...] Parte_1 va accolto sulla base della soluzione di una questione assorbente
[...]
e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014). La questione che si intende risolvere è quella della contestata sussistenza dell'illecito amministrativo per cui è causa (id est rapporti di lavoro c.d. in
“nero” fra l'Associazione opponente ed i signori e Persona_1 [...]
). Parte_3
Al riguardo, si deve ribadire che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ogni attività umana economicamente rilevante pag. 4 di 11 può essere oggetto sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, atteso che: “L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (…)” (Cass. civ., sez. lav., n. 4036/2000). Dunque, ciò che realmente connota il lavoro subordinato, e che al contempo lo distingue dal rapporto di lavoro autonomo o da un rapporto di servizio di volontariato, è proprio il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative;
la cui esistenza deve essere, come si è detto, concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo. (v., tra le altre, Cass. n. 2728/2010; n.326/1996). In sostanza, il dato indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è “(…) il vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, mentre hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (come la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ma possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di una certa peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto” (v. Cass. n.1717/2009). pag. 5 di 11 La giurisprudenza ha, quindi, distinto quelli che sono gli elementi essenziali della subordinazione da quelli che ne rappresentano solo indici sussidiari. I primi sono costituiti: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro (potere che deve poi estrinsecarsi in specifici ordini), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). Rientrano invece tra i più frequenti elementi cd. sussidiari: l'assenza di rischio da parte del prestatore di lavoro circa il buon esito in senso economico dell'attività d'impresa (cd. estraneazione dal risultato produttivo), la continuità della sua prestazione personale e l'inserimento della stessa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario di lavoro predefinito da parte datoriale, la cadenza e la misura fissa della retribuzione. I criteri cd. sussidiari hanno, dunque, una funzione indiziaria e – lungi dal surrogare gli elementi essenziali della subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (“autoqualificazione” del rapporto), il quale, pur costituendo un elemento ulteriore di valutazione, assume rilievo decisivo ove non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (in questi termini si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 27.2.2007, n. 4500). Quanto in particolare all'elemento della continuità della prestazione, la S.C. ha opportunamente precisato che è a tal fine “necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per la prestazione dell'attività convenuta, la quale, inoltre, non occorre che sia esclusiva, potendo coesistere con altre attività lavorative autonome o subordinate a favore di altri datori di lavoro, che non risultino incompatibili per natura e durata” (in questi termini, tra le prime, si veda Cass. civ., sez. lav., 5.3.1983 n. 1660).
pag. 6 di 11 In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte, la cui attività è per l'appunto “eterodiretta” nel senso che è tenuta a conformarsi alle indicazioni che – in qualsiasi momento - il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in relazione alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo essa costantemente volta a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Ove sorga controversia sulla natura del rapporto si deve, quindi, verificare se il potere della parte contrattuale destinataria della prestazione si sia limitato al coordinamento tra la propria struttura organizzativa e l'attività del prestatore, nell'ottica del necessario perseguimento delle finalità che l'hanno indotta ad avvalersi dell'altrui ausilio, oppure se, eccedendo le esigenze di coordinamento, il predetto potere si sia tradotto in un'ingerenza conformativa sovraordinata che ha determinato, nell'autore della prestazione, una situazione di effettiva dipendenza, a cui si sottrae il solo nucleo strettamente originale e personale della prestazione medesima (v. Cass. n.3594/2011, n.9894/2005). La giurisprudenza è costante nel ritenere che la verifica in questione debba essere effettuata in concreto e non già in astratto (cfr. Cass. n. 11207 del 2009). Cont Ciò posto in punto di diritto, va osservato che l' di AN, gravata del relativo onere probatorio, nel costituirsi in questo giudizio, ha così argomentato la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato: “(…) nella fattispecie in esame va rilevato che a seguito di un accesso ispettivo effettuato, nel comparto fiscale/tributario e della disciplina sul lavoro, dalla Guardia di Finanza Tenenza di Mussomeli, nei confronti della " " nonché Parte_1 attraverso la documentazione rinvenuta presso la sede operativa della stessa (rapportini di servizio degli operatori) è stato accertato, che il Sig. nato a [...]
AN (CL) il 29/01/1959, quale legale rappresentante della predetta associazione, esercente l'attività di servizio di trasporto di emodializzati, con sede legale a AN (CL) in via S. Pertini n. 2/G e sede operativa a AN (CL) in via Pietro Leone n. 27, ha impiegato in nero, con rapporto di lavoro subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i lavoratori meglio specificati in detto provvedimento sanzionatorio. pag. 7 di 11 Tale controllo ha comportato l'acquisizione e l'esame di documentazione attinente l'attività della nell'ambito della documentazione reperita presso la sede Pt_1 operativa dell è stata rinvenuta documentazione extracontabile, in fogli Parte_1 formato “A4 manoscritti” nei quali sono riepilogati i compensi corrisposti ai soggetti operanti nell'associazione, nonché tutti gli atti specificati nel verbale unico di accertamento e notificazione 2 agosto 2019, depositato in atti. La documentazione acquisita ha permesso di accertare che l' Parte_1 ha gestito i presunti soci/volontari non come tali, ma come semplici lavoratori
[...] dipendenti, atteso che: a) non sono emersi verbali degli organi sociali o altro carteggio attestante le richieste di adesione e/o di esclusione alla/dalla stessa (art. 11 dello Statuto); b) non sono riscontrati verbali attestanti la partecipazione dei soci alla vita associativa, come per esempio per l'elezione delle cariche sociali, per la richiesta di convocazione dell'assemblea, per la formulazione di proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi ed in riferimento ai fini dell'Associazione (art. 12 dello Statuto); c) dall'esame della documentazione extracontabile, costituita da prospetti/manoscritti in cui sono riportate, distinte per comparto spese, le voci denominate soccorritori, autisti, stipendi fissi e/o cuori amici, non si rinviene alcuna documentazione esplicativa di supporto che possa qualificare analiticamente dette spese. In definitiva, i compensi percepiti anche dai predetti lavoratori in nero risultano essere in netto contrasto con quanto stabilito nell'art. 10 dello Statuto, che sancisce l'impiego volontario e gratuito dei soci. Pertanto, considerato che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, tali somme sono state riqualificate, dall'organo accertatore, in redditi di lavoro dipendente in favore di soggetti che prestavano attività lavorativa alle dipendenze della Pt_1
Va evidenziato che l'esame dei prospetti su foglio formato A4, manoscritti, in cui sono riportate le voci denominate soccorritori, autisti stipendi fissi e/o cuori amici, ha consentito di determinare il Costo del Lavoro sostenuto dall ricorrente, per Parte_1
pag. 8 di 11 lo svolgimento della propria attività, nell'arco temporale a riferimento, costo del lavoro che ha superato i limiti del rimborso di cui alla norma sopra citata. A ciò si aggiunga che l'analisi dei rapportini giornalieri relativi agli interventi svolti, da un lato ha permesso di risalire agli operatori e dall'altro lato, mediante incrocio con il dato classificato come costo del lavoro per l'impiego di personale, ha reso possibile certificare che i soggetti interessati hanno svolto una attività lavorativa debitamente remunerata. Appare utile precisare che grazie all'esame dei rapporti di lavoro è stato possibile quantificare il totale delle giornate lavorative svolte. (…)”. Ebbene, ad avviso di questo Giudice, gli elementi probatori portati in giudizio Cont dall' di AN a sostegno delle proprie ragioni creditorie assurgono a meri “indizi” di subordinazione, la cui valenza probatoria, tuttavia, risulta radicalmente smentita dalla acquisite deposizioni testimoniali. Ed invero, i testi escussi hanno tutti confermato la tesi di parte ricorrente e cioè la genuinità dei rapporti di volontariato intercorsi fra l Parte_1 ed i signori e .
[...] Persona_1 Parte_3
La teste , infatti, interrogata sul capitolato di parte Persona_1 opponente ha dichiarato: “(…) ADR: conosco l ed Parte_1 il presidente è mio suocero presso l'associazione ho svolto un periodo Parte_2 di servizio di volontariato. SUL CAP 1. “Vero o no che svolgeva attività di volontariato presso l Parte_1 dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2016”.
[...]
ADR: Non ricordo la data esatta, perché è passato un po' di tempo, però posso dire di aver svolto in questo periodo volontariato presso l il volontariato consisteva Parte_1 nel portare i pazienti presso l'ospedale di AN, con l'ambulanza dell e a volte li riportavo presso la loro abitazione. Parte_1
SUL CAP 2. “Vero o no che prestava la sua attività quando aveva disponibilità di tempo ed in maniera volontaria” ADR: Si a volte facevo tre ore altre volte di più, nei giorni che ero disponibile svolgevo il volontariato. SUL CAP 3. “Vero o no che riceveva rimborso spese per il pasto previa presentazione degli scontrini”
pag. 9 di 11 ADR: Si è vero capitava che iniziavo il servizio di volontariato la mattina presto o durante la pausa pranzo e se facevo colazione o pranzavo fuori richiedevo gli scontrini che poi mi venivano rimborsati dall Parte_1
SUL CAP 4. “Vero o no che ricevevo esclusivamente rimborsi in base all'attività giornaliera e volontariamente prestata” TI
Si confermo. (…)”. In maniera sostanzialmente conforme e speculare, il teste Parte_3
interrogato sul capitolato di parte opponente ha dichiarato: “(…)
[...]
ADR. Conosco l e il suo presidente Parte_1 Parte_2 perché ho svolto un periodo di volontariato e precisamente dal 2015 al 31 dicembre 2017, perché poi mi sono trasferito a Catania e non ho più svolto detto volontariato. SUL CAP 5: “Vero o no che svolgeva attività di volontariato presso l Parte_1 dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2017”
[...]
ADR: Si davo disponibilità per aiutare le persone e spesso svolgevo il volontariato
“eccedenze 118”. Io sono autista soccorritore. Oggi svolgo tale attività di volontariato presso un'associazione di Catania sempre a titolo gratuito. SUL CAP 6. “Vero o no che prestava la sua attività quando aveva disponibilità di tempo ed in maniera volontaria” TI
Si, chiamavo il giorno prima all'associazione e davo la mia disponibilità per un paio di ore, anche perché avevo all'epoca un'impresa di pulizie. SUL CAP 7. “Vero o no che riceveva rimborso spese per il pasto previa presentazione degli scontrini” ADR: Si è vero, se svolgevo attività di volontariato per es. dalle 8:00 alle 13:00, e mi fermavo per fare colazione, o pausa pranzo, chiedevo gli scontrini e successivamente l'Associazione mi rimborsava. SUL CAP 8. “Vero o no che ricevevo esclusivamente rimborsi in base all'attività giornaliera e volontariamente prestata” TI
Si confermo, al massimo durante il mese, a secondo delle mie disponibilità di volontariato potevo spendere circa 50 euro, che mi venivano rimborsate dall (…)”. Parte_1
Ebbene, queste dichiarazioni, rese da soggetti della cui attendibilità non vi è alcun concreto motivo di dubitare (anzi, in linea teorica, i volontari avrebbero pag. 10 di 11 avuto interesse a far accertare fra le parti un rapporto di lavoro subordinato, onde beneficiare dei relativi diritti), appaiono particolarmente pregnanti in quanto conformi alle dichiarazioni dagli stessi rilasciate anche in sede amministrativa. Cont Del resto, le stesse prospettazioni dell' di AN non danno adeguata contezza degli elementi caratterizzanti la subordinazione, così come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. In particolare, le denunciate discrepanze contabili rilevate dai militi della di Finanza se, da un lato, possono assumere rilevanza sotto il profilo Pt_5 fiscale/tributario, dall'altro lato, di per sé, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, non appaiono sufficienti ad operare una riqualificazione dei rapporti di volontariato per cui è causa. Cont In conclusione, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi che l' di AN non abbia adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta dal sig. , in proprio e quale legale Parte_2 rappresentante dell va accolta con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico di riferimento ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018 (si veda per speculare motivazione di compensazione Cass. n. 9901/2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. , in Parte_2 proprio e quale legale rappresentante dell' Parte_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Bologna – AN 25/11/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli pag. 11 di 11