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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bolzano Vicentino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava avvisi di accertamento Imu e Tasi relativi all'anno 2019 con unico motivo di ricorso.
Si lamentava, infatti, la nullità dell'avviso per decadenza del termine per l'accertamento.
Infatti, a fronte della scadenza del termine per l'accertamento fissato al 31 dicembre 2024, lo stesso era stato notificato il 13 Marzo 2025.
La parte ricorrente, ben consapevole del contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione 960/2025, la quale ha stabilito che i termini di sospensione con riferimento alla proroga prevista per l'emergenza Covid sono applicabili anche ad annualità non in scadenza nell'anno 2020 determinando, nella sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tuttavia, si evidenziava che tale interpretazione era contra legem e non aveva fondamento giuridico.
In questo contesto si evidenziava che il richiamo al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 escludeva la proroga ad anni successivi all'evento eccezionale, evidenziando anche come la ratio dell'articolo
67 del decreto legge 18/2020 escludeva anch'essa la proroga ad anni successivi all'evento eccezionale.
La parte evidenziava anche che il contribuente non godeva di alcuna proroga per i versamenti relativi all'anno d'imposta 2019, e pertanto anche l'applicazione dell'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 159/2015 avrebbe comportato la fissazione del termine per l'accertamento al 31 dicembre 2024. Così come, infatti, non era consentito al contribuente di usufruire di giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, non vi poteva essere alcun effetto a cascata su annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale.
Se ne desume la irragionevolezza della tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nel provvedimento già sopra citato.
In questo contesto si evidenziava anche che l'Agenzia delle Entrate, con proprio atto di indirizzo, aveva disposto che gli uffici concludessero i procedimenti impositivi nei termini ordinari per gli anni non in scadenza al 31/12/2020, ritenendo pertanto inapplicabile la proroga di 85 giorni ad anni successivi al medesimo.
Si costituiva il Comune di Bolzano Vicentino chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
Si evidenziava che l'articolo 67 comma 1 del decreto legge 18/2020 aveva disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione e accertamento per il periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per una durata complessiva di 85 giorni. Il comma 4 del medesimo articolo, per disciplinare effetti di tale sospensione sui termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio diretto all'articolo 12 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015 numero 159. Siffatto richiamo ad una normativa di carattere generale non poteva che comportare la sospensione di tutti i termini in corso, sia in scadenza nel
2020 sia con scadenza successiva, purché in corso nel periodo sopra appena menzionato.
Del resto, il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 prevedeva la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Siffatta dizione normativa non poteva che portare all'interpretazione avvalorata anche dalla Corte di Cassazione nel provvedimento sopra citato, sia in ragione del carattere generale della norma di sistema richiamata, ovvero lo stesso articolo 12 comma 1, sia per il dato letterale della stessa disposizione.
Evidenziava anche con decreto presidenziale 1630/2025 il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel respingere ai sensi dell'articolo 363 bis cpc la richiesta attivazione di rinvii pregiudiziale, ribadiva il principio stabilito nell'ordinanza 960/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può che essere respinto.
L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
L'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ne consegue che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di Cassazione citata dalle parti non ha fatto altro che applicare normali criteri di carattere letterale e sistematico della normativa.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese di giudizio, liquidabili nel caso di specie in euro 1190, oltre ad accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: • rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.190,00, oltre accessori di legge. Vicenza, 06.02.2026. Il Relatore
Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bolzano Vicentino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti: Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl impugnava avvisi di accertamento Imu e Tasi relativi all'anno 2019 con unico motivo di ricorso.
Si lamentava, infatti, la nullità dell'avviso per decadenza del termine per l'accertamento.
Infatti, a fronte della scadenza del termine per l'accertamento fissato al 31 dicembre 2024, lo stesso era stato notificato il 13 Marzo 2025.
La parte ricorrente, ben consapevole del contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione 960/2025, la quale ha stabilito che i termini di sospensione con riferimento alla proroga prevista per l'emergenza Covid sono applicabili anche ad annualità non in scadenza nell'anno 2020 determinando, nella sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tuttavia, si evidenziava che tale interpretazione era contra legem e non aveva fondamento giuridico.
In questo contesto si evidenziava che il richiamo al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 escludeva la proroga ad anni successivi all'evento eccezionale, evidenziando anche come la ratio dell'articolo
67 del decreto legge 18/2020 escludeva anch'essa la proroga ad anni successivi all'evento eccezionale.
La parte evidenziava anche che il contribuente non godeva di alcuna proroga per i versamenti relativi all'anno d'imposta 2019, e pertanto anche l'applicazione dell'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 159/2015 avrebbe comportato la fissazione del termine per l'accertamento al 31 dicembre 2024. Così come, infatti, non era consentito al contribuente di usufruire di giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, non vi poteva essere alcun effetto a cascata su annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale.
Se ne desume la irragionevolezza della tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nel provvedimento già sopra citato.
In questo contesto si evidenziava anche che l'Agenzia delle Entrate, con proprio atto di indirizzo, aveva disposto che gli uffici concludessero i procedimenti impositivi nei termini ordinari per gli anni non in scadenza al 31/12/2020, ritenendo pertanto inapplicabile la proroga di 85 giorni ad anni successivi al medesimo.
Si costituiva il Comune di Bolzano Vicentino chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
Si evidenziava che l'articolo 67 comma 1 del decreto legge 18/2020 aveva disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione e accertamento per il periodo compreso tra l'8 Marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per una durata complessiva di 85 giorni. Il comma 4 del medesimo articolo, per disciplinare effetti di tale sospensione sui termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio diretto all'articolo 12 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015 numero 159. Siffatto richiamo ad una normativa di carattere generale non poteva che comportare la sospensione di tutti i termini in corso, sia in scadenza nel
2020 sia con scadenza successiva, purché in corso nel periodo sopra appena menzionato.
Del resto, il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015 prevedeva la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. Siffatta dizione normativa non poteva che portare all'interpretazione avvalorata anche dalla Corte di Cassazione nel provvedimento sopra citato, sia in ragione del carattere generale della norma di sistema richiamata, ovvero lo stesso articolo 12 comma 1, sia per il dato letterale della stessa disposizione.
Evidenziava anche con decreto presidenziale 1630/2025 il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nel respingere ai sensi dell'articolo 363 bis cpc la richiesta attivazione di rinvii pregiudiziale, ribadiva il principio stabilito nell'ordinanza 960/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può che essere respinto.
L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,
e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
L'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ne consegue che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di Cassazione citata dalle parti non ha fatto altro che applicare normali criteri di carattere letterale e sistematico della normativa.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese di giudizio, liquidabili nel caso di specie in euro 1190, oltre ad accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza: • rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.190,00, oltre accessori di legge. Vicenza, 06.02.2026. Il Relatore
Il Presidente