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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 842 /2025 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GAZZI MARIA GRAZIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia Piazza del Collegio Borromeo 7
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e LOMBARDINI CP_1 C.F._2
SILVIA e con domicilio eletto in Pavia, in Viale Cesare Battisti, 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 24.6.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.6.2000 da
, trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Borgarello Parte_1 CP_1 alla Parte II, Serie A, Numero 3, anno 2000.
2) Ordinare all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Borgarello l'annotazione della sentenza divorzile in margine all'atto di matrimonio per procedere alle ulteriori comunicazioni di legge.
pagina 1 di 4 3) Revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio (condizione 10 verbale di separazione Per_1 consensuale omologata) oggi ventenne, sul presupposto della sua attuale autosufficienza economica;
qualora il contratto lavorativo in corso - a tempo determinato con rinovi trimestrali - non venisse ulteriormente rinnovato
(scadenza agosto 2025), in assenza di una nuova opportunità lavorativa a breve termine e tenuto conto delle erogazioni economiche dei genitori di cui alle clausole n. 5), 7) e 8), il signor si impegna a versare Pt_1 direttamente al figlio un contributo al suo mantenimento il cui importo verrà concordato direttamene con il figlio medesimo.
4) Disporre che la signora continui a percepire integralmente ed in via esclusiva l'assegno unico CP_1
CP_ universale (AUU) per il figlio erogato da , fino a quando dovuto.
5) Dare atto che, a modifica della condizione n. 6 del verbale di separazione consensuale dei coniugi Pt_2 nella parte prevedente la cointestazione “di una nuova abitazione” a nonché a titolo di definizione
[...] Per_1 di tutte le loro reciproche pretese di ordine economico/patrimoniale anche inerenti il mantenimento del figlio, ciascun genitore si impegna a versare al figlio - nell'obiettivo di consolidarne la progressiva indipendenza economica - l'importo di € 10.000, con le seguenti modalità:
- il padre signor si impegna a versare detto importo attraverso versamenti mensili nella Parte_1
ZA Assicurativa Allianz che - tenuto conto del capitale già versato pari ad € 3.894,47 a febbraio 2025 (doc.
7 bis - verrà liquidata a favore del figlio al raggiungimento dell'importo concordato, dandone un Pt_1 dettagliato rendiconto alla madre;
- la madre signora si impegna a versare lo stesso importo di euro 10.000 direttamente al figlio, a CP_1 mezzo versamenti mensili di euro 166,66 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, così estinguendo il proprio debito nel termine di 5 anni;
la signora dovrà ogni mese comunicare e documentare CP_1 al signor 'avvenuto bonifico sul conto corrente del figlio, prevedendo sin d'ora che - qualora manchi un Pt_1 tempestivo e regolare adempimento da parte della madre - il signor vrà azione diretta nei confronti della Pt_1 signora con diritto di pretendere l'intera prestazione e con decadenza del beneficio del termine, avendo CP_1 egli un interesse specifico e personale all'adempimento in forza del versamento dallo stesso eseguito in ottemperanza alla clausola n. 6 della separazione, oggi concordemente modificata per quanto concerne l'impegno materno.
6) Dare atto che il signor ha acquistato una nuova autovettura per il figlio, contraendo un Parte_1 finanziamento con rate mensili di euro 340,00 che il figlio – sottoscrivendo il presente accordo – si impegna a restituire integralmente al padre.
7) Dare atto che, a titolo di arretrati Istat dovuti sulla base del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Pavia - e forfettariamente quantificati in € 1.500 - il signor i impegna a versare: Pt_1
pagina 2 di 4 * l'importo di € 1.000 alla signora a mezzo bonifico bancario su conto a lei intestato, con le seguenti CP_1 scadenze: versamento di € 500 entro la data del passaggio in giudicato della sentenza divorzile ed € 500 entro i successivi tre mesi;
*l'importo di € 500 al figlio , a mezzo bonifico bancario su conto a lui intestato, entro 30 giorni dalla Per_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, dandone evidenza alla madre.
8) Dare atto che, a titolo di arretrati del contributo paterno al mantenimento di , il signor si Per_1 Pt_1 impegna a versare direttamente al figlio l'ulteriore importo di € 1.000 con ulteriori versamenti sulla ZA IT
(che si aggiungono all'importo di € 10.000).
9) I coniugi dichiarano di essere ciascuno autosufficiente sul piano economico in ragione dei titoli di studio posseduti, esperienze lavorative pregresse e attuali capacità lavorative e - conseguentemente - di rinunziare ad avanzare, per insussistenza di presupposti in fatto e diritto, qualsiasi richiesta di contributo al proprio personale mantenimento.
10) Le parti dichiarano che a seguito dell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente accordo di divorzio - e nella emananda sentenza - null'altro avranno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa derivata e derivante dall'unione matrimoniale e dai rapporti tra loro insorti in costanza di matrimonio, anche per quanto concerne il mantenimento del figlio ed eventuali arretrati. In particolare, i divorziandi “riconoscono che gli accordi raggiunti e qui riportati sono, anche transattivamente, novativi e risolutivi di quelli da loro iscritti a suo tempo in separazione consensuale.
11) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
12) Spese e compensi professionali del presente giudizio interamente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia del decreto con cui il Tribunale di Pavia, in data 9.2.2017, ha omologato la separazione personale dei coniugi;
è stata altresì depositata la copia del verbale dell'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 2.2.2017.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio maggiorenne . Per_1
pagina 3 di 4 Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 04/03/2025 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in Borgarello, il giorno 10/06/2000 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2000);
[...]
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 842 /2025 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GAZZI MARIA GRAZIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia Piazza del Collegio Borromeo 7
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e LOMBARDINI CP_1 C.F._2
SILVIA e con domicilio eletto in Pavia, in Viale Cesare Battisti, 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza depositate in data 24.6.2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 10.6.2000 da
, trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Borgarello Parte_1 CP_1 alla Parte II, Serie A, Numero 3, anno 2000.
2) Ordinare all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Borgarello l'annotazione della sentenza divorzile in margine all'atto di matrimonio per procedere alle ulteriori comunicazioni di legge.
pagina 1 di 4 3) Revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio (condizione 10 verbale di separazione Per_1 consensuale omologata) oggi ventenne, sul presupposto della sua attuale autosufficienza economica;
qualora il contratto lavorativo in corso - a tempo determinato con rinovi trimestrali - non venisse ulteriormente rinnovato
(scadenza agosto 2025), in assenza di una nuova opportunità lavorativa a breve termine e tenuto conto delle erogazioni economiche dei genitori di cui alle clausole n. 5), 7) e 8), il signor si impegna a versare Pt_1 direttamente al figlio un contributo al suo mantenimento il cui importo verrà concordato direttamene con il figlio medesimo.
4) Disporre che la signora continui a percepire integralmente ed in via esclusiva l'assegno unico CP_1
CP_ universale (AUU) per il figlio erogato da , fino a quando dovuto.
5) Dare atto che, a modifica della condizione n. 6 del verbale di separazione consensuale dei coniugi Pt_2 nella parte prevedente la cointestazione “di una nuova abitazione” a nonché a titolo di definizione
[...] Per_1 di tutte le loro reciproche pretese di ordine economico/patrimoniale anche inerenti il mantenimento del figlio, ciascun genitore si impegna a versare al figlio - nell'obiettivo di consolidarne la progressiva indipendenza economica - l'importo di € 10.000, con le seguenti modalità:
- il padre signor si impegna a versare detto importo attraverso versamenti mensili nella Parte_1
ZA Assicurativa Allianz che - tenuto conto del capitale già versato pari ad € 3.894,47 a febbraio 2025 (doc.
7 bis - verrà liquidata a favore del figlio al raggiungimento dell'importo concordato, dandone un Pt_1 dettagliato rendiconto alla madre;
- la madre signora si impegna a versare lo stesso importo di euro 10.000 direttamente al figlio, a CP_1 mezzo versamenti mensili di euro 166,66 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, così estinguendo il proprio debito nel termine di 5 anni;
la signora dovrà ogni mese comunicare e documentare CP_1 al signor 'avvenuto bonifico sul conto corrente del figlio, prevedendo sin d'ora che - qualora manchi un Pt_1 tempestivo e regolare adempimento da parte della madre - il signor vrà azione diretta nei confronti della Pt_1 signora con diritto di pretendere l'intera prestazione e con decadenza del beneficio del termine, avendo CP_1 egli un interesse specifico e personale all'adempimento in forza del versamento dallo stesso eseguito in ottemperanza alla clausola n. 6 della separazione, oggi concordemente modificata per quanto concerne l'impegno materno.
6) Dare atto che il signor ha acquistato una nuova autovettura per il figlio, contraendo un Parte_1 finanziamento con rate mensili di euro 340,00 che il figlio – sottoscrivendo il presente accordo – si impegna a restituire integralmente al padre.
7) Dare atto che, a titolo di arretrati Istat dovuti sulla base del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Pavia - e forfettariamente quantificati in € 1.500 - il signor i impegna a versare: Pt_1
pagina 2 di 4 * l'importo di € 1.000 alla signora a mezzo bonifico bancario su conto a lei intestato, con le seguenti CP_1 scadenze: versamento di € 500 entro la data del passaggio in giudicato della sentenza divorzile ed € 500 entro i successivi tre mesi;
*l'importo di € 500 al figlio , a mezzo bonifico bancario su conto a lui intestato, entro 30 giorni dalla Per_1 pubblicazione della sentenza di divorzio, dandone evidenza alla madre.
8) Dare atto che, a titolo di arretrati del contributo paterno al mantenimento di , il signor si Per_1 Pt_1 impegna a versare direttamente al figlio l'ulteriore importo di € 1.000 con ulteriori versamenti sulla ZA IT
(che si aggiungono all'importo di € 10.000).
9) I coniugi dichiarano di essere ciascuno autosufficiente sul piano economico in ragione dei titoli di studio posseduti, esperienze lavorative pregresse e attuali capacità lavorative e - conseguentemente - di rinunziare ad avanzare, per insussistenza di presupposti in fatto e diritto, qualsiasi richiesta di contributo al proprio personale mantenimento.
10) Le parti dichiarano che a seguito dell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente accordo di divorzio - e nella emananda sentenza - null'altro avranno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa derivata e derivante dall'unione matrimoniale e dai rapporti tra loro insorti in costanza di matrimonio, anche per quanto concerne il mantenimento del figlio ed eventuali arretrati. In particolare, i divorziandi “riconoscono che gli accordi raggiunti e qui riportati sono, anche transattivamente, novativi e risolutivi di quelli da loro iscritti a suo tempo in separazione consensuale.
11) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
12) Spese e compensi professionali del presente giudizio interamente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia del decreto con cui il Tribunale di Pavia, in data 9.2.2017, ha omologato la separazione personale dei coniugi;
è stata altresì depositata la copia del verbale dell'udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 2.2.2017.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti al figlio maggiorenne . Per_1
pagina 3 di 4 Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 04/03/2025 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in Borgarello, il giorno 10/06/2000 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2000);
[...]
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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