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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
STIVIERE (MN), il 02/11/1988, assistita e difesa dall'Avv. LUPPI ALBERTO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il CP_1 C.F._2
25/06/1980, assistito e difeso dall'avv. MARCHIORI DANIELA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“In via principale: piaccia al Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1
e , con obbligo del mutuo rispetto.
[...] CP_1
Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore . Per_1
In ordine al collocamento della figlia , disporre come segue: a settimane alternate, Per_1 la prima durante la quale starà con il padre il lunedì e il giovedì con rientro Per_1 presso la madre alle ore 21.30, nella seconda settimana, pernotterà presso il padre Per_1 il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica, incluso pernotto. Le vacanze estive e le festività annuali verranno di volta in volta concordate dai coniugi secondo i criteri di parità tra i genitori. Collocamento alternato della minore presso i genitori nelle festività principali.
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 200,00, soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Assegno unico ripartito al 50 % tra i genitori.
Spese straordinarie, secondo il protocollo, al 50% tra i coniugi.
Le parti, come rappresentate e difese, danno altresì atto di aver raggiunto un accordo anche in merito all'abitazione coniugale di proprietà al 50% ciascuno, sita in Guidizzolo (MN) in via Rubens n. 1.
A questo proposito, chiedono che il Tribunale accolga anche le conclusioni relative all'abitazione coniugale ed in particolare che, al fine di addivenire alla risoluzione consensuale della crisi familiare e a definizione dei rapporti economici tra le parti, la signora si impegna a cedere la quota del 50% di sua proprietà Parte_1 dell'immobile, sito in Guidizzolo (MN) in via Rubens n.
1 - identificato catastalmente al Foglio 9 come segue: - Particella 1099 sub. 1, piano T, categoria A/7, classe 6, vani 7, superficie catastale tot. Mq 167, escluse aree scoperte mq 158, rendita cat. Euro 578,43; -
Particella 1099 sub. 2, piano T, cat. C/6, Cl. 2, consistenza mq 50, superficie catastale tot. Mq 62, rendita catastale Euro 90,38, al signor che vi risiede tutt'oggi e che a CP_1 sua volta si impegna ad acquistare, a fronte di un corrispettivo quantificato tra le parti in € 40.000,00 di cui il 20% verrà versato alla cedente al momento dell'omologa della separazione mediante bonifico bancario, mentre il restante 80% in 18 mesi senza interessi da pagarsi a far data, in base alle disponibilità del signor dal mese successivo al CP_1 primo pagamento del 20%.
Con riferimento alle rate del mutuo della casa coniugale continueranno ad essere pagate in via esclusiva dal signor sino al momento della sua estinzione. CP_1
In ipotesi di premorienza della signora il debito si riterrà definitivamente Parte_1 estinto.
Il signor sceglierà il notaio di fiducia per il trasferimento della proprietà e i relativi CP_1 costi verranno posti a carico di ciascun coniuge al 50% ciascuno.
Spese compensate.” pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1 personale dal coniuge sposato con rito concordatario a MEDOLE in CP_1 data 21/05/2016, unione dalla quale nasceva la figlia il 7.06.2017, formulando Per_1 ulteriori domande accessorie.
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione CP_1 ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'esito dell'udienza di comparizione, le parti hanno dato atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti e pertanto hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
La giudice relatrice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento della figlia ed alla regolamentazione delle sue visite con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Quanto alle ulteriori condizioni concordate dalle parti che esulando dai rapporti che devono essere regolati nel giudizio di separazione, il Tribunale non può che prenderne atto.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] già uniti in matrimonio in MEDOLE il giorno 21/05/2016 (atto n. 1, P. 2, S. A, CP_1 anno 2016);
2) omologa le conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi;
3) prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
pagina 3 di 4 4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medole (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
5) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
07/11/2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 393/2024 promossa da:
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
STIVIERE (MN), il 02/11/1988, assistita e difesa dall'Avv. LUPPI ALBERTO, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il CP_1 C.F._2
25/06/1980, assistito e difeso dall'avv. MARCHIORI DANIELA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“In via principale: piaccia al Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi Parte_1
e , con obbligo del mutuo rispetto.
[...] CP_1
Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore . Per_1
In ordine al collocamento della figlia , disporre come segue: a settimane alternate, Per_1 la prima durante la quale starà con il padre il lunedì e il giovedì con rientro Per_1 presso la madre alle ore 21.30, nella seconda settimana, pernotterà presso il padre Per_1 il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica, incluso pernotto. Le vacanze estive e le festività annuali verranno di volta in volta concordate dai coniugi secondo i criteri di parità tra i genitori. Collocamento alternato della minore presso i genitori nelle festività principali.
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 200,00, soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Assegno unico ripartito al 50 % tra i genitori.
Spese straordinarie, secondo il protocollo, al 50% tra i coniugi.
Le parti, come rappresentate e difese, danno altresì atto di aver raggiunto un accordo anche in merito all'abitazione coniugale di proprietà al 50% ciascuno, sita in Guidizzolo (MN) in via Rubens n. 1.
A questo proposito, chiedono che il Tribunale accolga anche le conclusioni relative all'abitazione coniugale ed in particolare che, al fine di addivenire alla risoluzione consensuale della crisi familiare e a definizione dei rapporti economici tra le parti, la signora si impegna a cedere la quota del 50% di sua proprietà Parte_1 dell'immobile, sito in Guidizzolo (MN) in via Rubens n.
1 - identificato catastalmente al Foglio 9 come segue: - Particella 1099 sub. 1, piano T, categoria A/7, classe 6, vani 7, superficie catastale tot. Mq 167, escluse aree scoperte mq 158, rendita cat. Euro 578,43; -
Particella 1099 sub. 2, piano T, cat. C/6, Cl. 2, consistenza mq 50, superficie catastale tot. Mq 62, rendita catastale Euro 90,38, al signor che vi risiede tutt'oggi e che a CP_1 sua volta si impegna ad acquistare, a fronte di un corrispettivo quantificato tra le parti in € 40.000,00 di cui il 20% verrà versato alla cedente al momento dell'omologa della separazione mediante bonifico bancario, mentre il restante 80% in 18 mesi senza interessi da pagarsi a far data, in base alle disponibilità del signor dal mese successivo al CP_1 primo pagamento del 20%.
Con riferimento alle rate del mutuo della casa coniugale continueranno ad essere pagate in via esclusiva dal signor sino al momento della sua estinzione. CP_1
In ipotesi di premorienza della signora il debito si riterrà definitivamente Parte_1 estinto.
Il signor sceglierà il notaio di fiducia per il trasferimento della proprietà e i relativi CP_1 costi verranno posti a carico di ciascun coniuge al 50% ciascuno.
Spese compensate.” pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1 personale dal coniuge sposato con rito concordatario a MEDOLE in CP_1 data 21/05/2016, unione dalla quale nasceva la figlia il 7.06.2017, formulando Per_1 ulteriori domande accessorie.
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di separazione CP_1 ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'esito dell'udienza di comparizione, le parti hanno dato atto di avere regolato i rapporti tra loro esistenti e pertanto hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
La giudice relatrice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Le risultanze processuali attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: la conflittualità esistente tra i coniugi, risultante da quanto dedotto in atti, prova, in maniera chiara e non equivoca, l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle domande accessorie, relative all'affidamento, collocamento, mantenimento della figlia ed alla regolamentazione delle sue visite con il genitore non collocatario, ritiene il Collegio che quanto indicato dai coniugi nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Quanto alle ulteriori condizioni concordate dalle parti che esulando dai rapporti che devono essere regolati nel giudizio di separazione, il Tribunale non può che prenderne atto.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni della separazione, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] già uniti in matrimonio in MEDOLE il giorno 21/05/2016 (atto n. 1, P. 2, S. A, CP_1 anno 2016);
2) omologa le conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi;
3) prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
pagina 3 di 4 4) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medole (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
5) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
07/11/2024
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
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