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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 11/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 27/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANFREDI DANILO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CASTEL SAN PIETRO 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. MANFREDI DANILO
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MAFFIA CRISTINA e dell'avv., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO ORIANI 1 FIRENZE presso il difensore avv. MAFFIA CRISTINA
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.6.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso in opposizione ex artt. 615 Parte_1 co. 1 c.p.c. e 281 decies c.p.c. e ss. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720239008458059000 del complessivo importo pari ad € 62.295,05 emessa e notificata dall' in data 14.11.2024 (doc. Controparte_2 all. n. 1 parte opponente) per il mancato pagamento della cartella n. 11720000053973504001 avente ad oggetto l'IVA oltre sanzioni ed interessi con riferimento all'anno 1998. A sostegno della propria opposizione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella esattoriale in quanto l'intimazione di pagamento le è stata notificata in data 14.11.2024 relativa ad una precedente cartella di pagamento – asseritamente notificata - in data 30.8.2001. Ha quindi concluso come segue: “Nel merito: per tutte le motivazioni suesposte e in accoglimento del ricorso proposto, accertare e dichiarare insussistente il diritto della parte convenuta resistente a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della odierna ricorrente e per l'effetto dichiarare che la Signora non è tenuta a versare alcuna somma in Parte_1 favore di resistente. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfetario spese generali di studio, IVA e CPA come per legge”.
Si è ritualmente costituita dando Controparte_3 atto di avere annullato (doc. all. 6 opposta), successivamente alla notifica del ricorso in opposizione, la notifica della intimazione opposta ed ogni suo conseguenziale effetto. Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 5.6.2025 chiariva di avere annullato CP_4
l'intimazione di pagamento in ragione della eccepita prescrizione del credito da parte del ricorrente.
Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente che venisse dichiarata la cessata materia del contendere.
La domanda va accolta in quanto l'annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento oggetto di causa nonché il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito da parte di ha fatto venire meno ogni ragione sostanziale di CP_4 contesa fra le parti (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 1378 del
31/01/2012, secondo cui: “La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all'estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale
e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell'interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti;
e sotto l'aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino l'assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 10553/09, 6909/09,
4034/07 e 2567/07).
Le spese di lite vanno ripartite sulla base della soccombenza virtuale. L'eccezione di prescrizione sollevata è fondata: non vi è evidenza di atti interruttivi tra la asserita notifica della cartella esattoriale del 30.8.2001 e la notifica della intimazione di pagamento del 14.11.2024.
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. non ravvisandosi ragioni per la compensazione
(cfr Cassazione civile sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.
09/03/2017), n. 6059 ove si legge in motivazione “la notifica di un sollecito di pagamento per un credito tributario ormai prescritto pone il contribuente in condizione di dover necessariamente impugnare l'atto per impedirne l'acquisizione di definitività, sicchè la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.”). Sono quindi poste a carico di e sono quantificate Controparte_1 ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.090, oltre accessori di legge ed anticipazioni, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori ai minimi attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 27/2025 RG, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA a corrispondere a Controparte_3 le spese di lite del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in euro 2.090 per compensi oltre al 15% per spese generali, oltre IVA CPA come per legge ed anticipazioni.
Ravenna, 11/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 27/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANFREDI DANILO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CASTEL SAN PIETRO 13 48121 RAVENNA presso il difensore avv. MANFREDI DANILO
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MAFFIA CRISTINA e dell'avv., P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO ORIANI 1 FIRENZE presso il difensore avv. MAFFIA CRISTINA
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 4.6.2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso in opposizione ex artt. 615 Parte_1 co. 1 c.p.c. e 281 decies c.p.c. e ss. ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11720239008458059000 del complessivo importo pari ad € 62.295,05 emessa e notificata dall' in data 14.11.2024 (doc. Controparte_2 all. n. 1 parte opponente) per il mancato pagamento della cartella n. 11720000053973504001 avente ad oggetto l'IVA oltre sanzioni ed interessi con riferimento all'anno 1998. A sostegno della propria opposizione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa contenuta nella cartella esattoriale in quanto l'intimazione di pagamento le è stata notificata in data 14.11.2024 relativa ad una precedente cartella di pagamento – asseritamente notificata - in data 30.8.2001. Ha quindi concluso come segue: “Nel merito: per tutte le motivazioni suesposte e in accoglimento del ricorso proposto, accertare e dichiarare insussistente il diritto della parte convenuta resistente a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della odierna ricorrente e per l'effetto dichiarare che la Signora non è tenuta a versare alcuna somma in Parte_1 favore di resistente. Con Controparte_2 vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfetario spese generali di studio, IVA e CPA come per legge”.
Si è ritualmente costituita dando Controparte_3 atto di avere annullato (doc. all. 6 opposta), successivamente alla notifica del ricorso in opposizione, la notifica della intimazione opposta ed ogni suo conseguenziale effetto. Ha quindi concluso chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 5.6.2025 chiariva di avere annullato CP_4
l'intimazione di pagamento in ragione della eccepita prescrizione del credito da parte del ricorrente.
Le parti hanno quindi chiesto congiuntamente che venisse dichiarata la cessata materia del contendere.
La domanda va accolta in quanto l'annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento oggetto di causa nonché il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito da parte di ha fatto venire meno ogni ragione sostanziale di CP_4 contesa fra le parti (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 1378 del
31/01/2012, secondo cui: “La cessazione della materia del contendere, quale modalità atipica di definizione della causa assimilabile all'estinzione (per la comune inidoneità al giudicato sul merito della pretesa), presuppone sotto il profilo sostanziale
e oggettivo la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno sia dell'interesse ad agire e a contraddire, essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato, sia della necessità di una pronuncia di merito che, se emessa, non avrebbe utilità alcuna per le parti;
e sotto l'aspetto processuale e soggettivo richiede la formulazione di conclusioni conformi che denotino l'assenza di ogni residua questione controversa, ad eccezione, eventualmente, del regolamento delle spese, che il giudice opera in tal caso sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 10553/09, 6909/09,
4034/07 e 2567/07).
Le spese di lite vanno ripartite sulla base della soccombenza virtuale. L'eccezione di prescrizione sollevata è fondata: non vi è evidenza di atti interruttivi tra la asserita notifica della cartella esattoriale del 30.8.2001 e la notifica della intimazione di pagamento del 14.11.2024.
Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. non ravvisandosi ragioni per la compensazione
(cfr Cassazione civile sez. VI, 09/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.
09/03/2017), n. 6059 ove si legge in motivazione “la notifica di un sollecito di pagamento per un credito tributario ormai prescritto pone il contribuente in condizione di dover necessariamente impugnare l'atto per impedirne l'acquisizione di definitività, sicchè la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.”). Sono quindi poste a carico di e sono quantificate Controparte_1 ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.090, oltre accessori di legge ed anticipazioni, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori ai minimi attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 27/2025 RG, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA a corrispondere a Controparte_3 le spese di lite del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in euro 2.090 per compensi oltre al 15% per spese generali, oltre IVA CPA come per legge ed anticipazioni.
Ravenna, 11/06/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni