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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 436 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. POLLICINO CHIARA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
11/02/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/02/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
autonomi economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Conseguentemente pronunciare la separazione personale dei coniugi.
3. Sciogliere la comunione dei beni.
4. Il marito, si farà carico di versare alla moglie mensilmente, entro il giorno 5, la somma di €. 100,00 (Cento/00) con aumento Istat annuale, oltre ad eventuali spese per visite mediche specialistiche e farmaci non sovvenzionate dal servizio nazionale e al pagamento delle utenze.
5. I coniugi dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente. Le spese del presente atto sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/02/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 436 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. POLLICINO CHIARA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
11/02/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 13/02/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
autonomi economicamente;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Conseguentemente pronunciare la separazione personale dei coniugi.
3. Sciogliere la comunione dei beni.
4. Il marito, si farà carico di versare alla moglie mensilmente, entro il giorno 5, la somma di €. 100,00 (Cento/00) con aumento Istat annuale, oltre ad eventuali spese per visite mediche specialistiche e farmaci non sovvenzionate dal servizio nazionale e al pagamento delle utenze.
5. I coniugi dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente. Le spese del presente atto sono compensate tra le parti”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 11/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 13/02/1982, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.