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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 560/2024 R.G., promossa da:
(P. IV in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Nardone, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
Contro
c.f. e P. IV ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona della sua procuratrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E nei confronti di già incorporante , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Enrico Ioannoni
APPELLATA CONTUMACE per la riforma della sentenza n. 1166/2023 resa al Tribunale di Teramo e pubblicata in data 12 dicembre 2023.
All'udienza tenutasi in data 27 maggio 2025,svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 27 maggio 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1166/2023 pubblicata in data 12 dicembre 2023, il Tribunale di
Teramo decideva sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall'odierno appellante nei confronti della allora -oggi incorporata nella Controparte_5 Controparte_3 diretto a ottenere:
• la declaratoria di nullità e/o invalidità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse prevista nell'art. 3 del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 29 agosto 2002 con conseguente applicazione ex art 117 Tub del tasso sostitutivo Bot o degli interessi legali;
• l'accertamento e la quantificazione del credito dato dalla differenza tra le rate pagate al tasso convenzionale – nullo – e quelle ricalcolate in applicazione del tasso Bot o del tasso legale, credito produttivo di interessi legali ex art. 1284, IV
c., c.c.;
• declaratoria di compensazione del credito con il credito della banca relativo alle rate a scadere;
• Condanna della ex art. 96 c.p.c. CP_5
1.1) Si costituiva in giudizio la contestando nel merito il proposto Controparte_5 ricorso in relazione alla asserita mancata indicazione TAEG e tasso di capitalizzazione infrannuale, richiesta di applicazione tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB;
presunta discrasia fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo desumibile dal piano di ammortamento;
mancata indicazione dell'Euribor di riferimento con altro motivo di pag. 2/14 indeterminatezza del tasso di interesse;
Pretesa violazione degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 117 e 119 TUB.
1.2) Disposto il mutamento di rito, veniva espletata ctu contabile.
1.3) Nelle more del giudizio interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
[...]
, quale cessionaria, 2020 in forza di contratto di cessione Controparte_2 con il quale la in amministrazione straordinaria, – Controparte_6 incorporante - le aveva ceduto un portafoglio di contratti e crediti Controparte_5 classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 1° giugno 2020, del quale era stato fatto avviso di cessione pubblicato in G.U di un in forza di contratto di cessione con il quale la Controparte_7 le aveva ceduto i crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate indicati
[...] nell'Avviso di cessione pubblicato in G.U. – Parte II n. 82 del 14 luglio 2020.
2) La sentenza di primo grado: nel merito, il primo giudice rigettava le domande formulate dall'allora ricorrente con compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle di CTU.
2.1) Il Tribunale vagliava preliminarmente l'eccezione sollevata dal ricorrente in relazione al difetto di legittimazione e/o della titolarità del credito in capo alla cessionaria, nonché l'inesistenza del contratto di cessione, rigettandola in quanto il
Giudice di prime cure riteneva la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale atto idoneo a provare la legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria in virtù degli arresti giurisprudenziali di legittimità richiamati in sentenza.
2.2) Nel merito delle singole contestazioni mosse dal ricorrente, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione circa la mancata indicazione del Taeg nel contratto di mutuo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub, in quanto sia il Taeg sia l'ISC sono degli indicatori del costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non rientrano quindi nell'ambito dei tassi e dei prezzi.
2.3) Il Tribunale prosegue nel vagliare l'eccezione svolta dall'allora ricorrente relativa al piano di ammortamento che a parere dell'eccipiente non quantificherebbe gli interessi dovuti per ciascuna rata in base al tasso pattuito, risolvendosi in un piano di ammortamento alla francese con un tasso di interesse realmente applicato nella misura pag. 3/14 del 4,5472% quindi maggiore di quello contrattualmente pattuito, con conseguente nullità del piano di ammortamento per essere indeterminato.
Il Giudice di prime cure riteneva infondata anche tale eccezione in considerazione del fatto che lo scopo del piano di ammortamento alla francese è quello di creare una rata costante il cui meccanismo comporta che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, escludendo così la possibilità che possa aversi l'anatocismo.
2.4) In merito alla eccepita assenza nel contratto di mutuo dell'indicazione della base
Euribor 360 o 365, il Tribunale riteneva che l'omessa indicazione del coefficiente del divisore fosse irrilevante in quanto il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto infatti anche per relationem non essendo necessario che il documento contrattuale contenga
l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito (pag. 5,secondo capoverso sentenza).
Il Giudice di prime cure rappresenta, altresì, che la distinzione del divisore (360 o 365) ha natura prettamente matematica dipendendo dalla diversa durata dell'anno 360 per l'anno commerciale, 365 per l'anno solare, rilevando che in ogni caso il parametro di riferimento e il criterio di determinazione erano ricavabili con sufficiente precisione.
Pur considerando che in sede di ctu l'ausiliario del giudice aveva rilevato nello specifico un profilo di indeterminatezza, il Giudice di prime cure rilevava che, sempre da quanto emerso in sede di ctu, la aveva applicato come parametro di riferimento l'Euribor CP_5
360.
Da ultimo il Tribunale riteneva che in relazione alla rideterminazione del piano di ammortamento come effettuato dal ctu a seguito delle osservazioni svolte dall'allora ricorrente, non poteva essere condiviso il criterio di calcolo adottato in considerazione di quanto argomentato in punto di ammortamento alla francese circa la legittimità delle modalità di calcolo delle rate di mutuo.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca in quanto alcuni motivi esposti dall'attore non avevano il carattere della non manifesta infondatezza,
3) Appello: avverso la predetta sentenza propone appello il Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., sulla base di 3 motivi di seguito indicati. pag. 4/14 3.1)Erroneo rigetto della eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o della titolarità attiva del diritto di credito controverso – violazione e falsa applicazione degli artt. 58
Tub, in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 2730 c.c., motivazione carente in dispregio anche dell'art. 360, n. 5) c.p.c., motivazione apparente in dispregio dell'art. 132, n. 4),
c.p.c.
L'appellante contesta l'avvenuto riconoscimento da parte del Giudice di prime cure della legittimazione passiva in capo alla avendo ritenuto che l'avviso di cessione CP_2 pubblicato in G.U. fosse sufficiente ai fini della prova della legittimazione sostanziale della allora intervenuta, omettendo di considerare tutte le eccezioni sollevate in primo grado relative all'inesistenza del contratto di cessione, circostanza questa che avrebbe dovuto onerare l'intervenuta della produzione in giudizio del contratto, alla mancata prova dei requisiti dei crediti oggetto di cessione nonché alla mancata prova della pregressa incorporazione della nella Controparte_5 Controparte_4
A parere dell'appellante, lo scrutinio di tali eccezioni a fronte della mancata produzione del contratto di cessione avrebbe comportato l'accoglimento delle proprie ragioni non avendo la dato piena prova della titolarità del diritto fatto valere in giudizio anche CP_2 in considerazione della copiosa giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto di appello.
3.2) Erroneo rigetto delle eccezioni relative alla 1) Mancata indicazione del Taeg e del tasso di capitalizzazione infrannuale Tae;
conseguente applicazione del tasso sostitutivo bot ex art. 117 Tub e alla 2) discrasia tra il tasso (tan) indicato nella parte letterale del contratto e il tasso maggiore effettivamente applicato sulla base del piano di ammortamento.
Parte appellante contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità, da questa svolta, relativa al piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo, inteso come ammortamento alla francese ove il tasso effettivamente applicato era maggiore di quello pattuito, ritenendo il Giudice che il piano di ammortamento alla francese esclude il verificarsi dell'anatocismo e l'indeterminabilità della prestazione del mutuatario.
A parere dell'appellante, il Tribunale avrebbe ignorato le conclusioni del Ctu il quale avrebbe rilevato uno scostamento tra tasso enunciato in contratto e tasso effettivamente pag. 5/14 applicato, risultando applicato un tasso effettivo annuo pari a 4,55% superiore a quello previsto in contratto pari a 4,50.
Assume l'appellante che in base a quanto rilevato dal proprio consulente di parte nel piano di ammortamento non viene indicato che la metodologia applicata sia quella alla francese o a rate costanti, né viene indicato che la rata sia di importo costante, né viene indicato l'importo della rata costante, neppure quello riferibile alla prima rata per cui dalle indicazioni contenute nel contratto potevano essere sviluppati due piani di rimborso diversi e alternativi di cui il primo con capitalizzazione composta, con ipotesi di tasso fisso, e il secondo con determinazione degli interessi secondo la modalità standard con attualizzazione del regime semplice, ove il primo risulterebbe più oneroso rispetto al secondo.
A parere dell'appellante non troverebbe specifica applicazione nel caso in esame, mutuo con tasso variabile, la pronuncia delle Sez. Un. n. 15130/2024 la quale, in tema di contratti di mutuo a tasso fisso con rimborso secondo il piano di ammortamento alla francese di tipo standard tradizionale, ha riconosciuto che la mancanza di indicazione delle modalità dell'ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi non comporta la nullità parziale del contratto.
Sulla scorta di tale dato, parte appellante rappresenta che la mancata indicazione del piano di ammortamento nei mutui a tasso variabile comporterebbe la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria come la mancata indicazione del regime finanziario degli interessi porta alla violazione dell'art. 117 tub e dell'art. 1284 c.c. per nullità testuale, con applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117, IV c., Tub..
3.3) Erroneo rigetto della eccezione relativa mancata indicazione del parametro euribor di riferimento;
ulteriore indeterminatezza del tasso di interesse;
applicazione del tasso sostitutivo bot ex art. 117 tub.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante contesta la parte della sentenza con la quale il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del tasso Euribor per mancata indicazione del divisore annuo (360 o 365) evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'aver affermato che a fronte di una insanabile indeterminatezza ex ante del tasso questa verrebbe sanata ex posto in considerazione del fatto che la banca ha applicato una sola opzione tra i possibili tassi da poter prendere in considerazione, pag. 6/14 facendo proprie le argomentazioni espresse dall'ausiliario del Giudice in sede di ctu il quale aveva rilevato in rapporto al piano di rimborso della quota capitale una differenza dell'ammontare complessivo dei tassi di interessi in caso di applicazione euribor 360 e euribor 365 arrivando alla conclusione che la mancata indicazione della base giornaliera avrebbe comportato per il mutuatario il rischio di vedersi applicato dalla banca un tasso più favorevole a questa.
3.4) Dalle argomentazioni svolte nei punti precedenti, l'appellante invoca l'integrazione della ctu contabile.
3.5) Si è costituita nel presente giudizio di gravame la Controparte_2 in qualità di cessionaria, chiedendo di dichiarare il proprio difetto di
[...] legittimazione passiva con riferimento alle richieste restitutorie e/o risarcitorie, eccependo la tardiva contestazione ed eccezione in primo grado del proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito il proposto gravame, con richiesta di rigetto.
4) Motivi della decisione: l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di ragione che si andranno a spiegare.
4.1) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della che, Controparte_3 sebbene regolarmente citata in giudizio, non ha inteso partecipare al presente giudizio di gravame.
4.2) Nel merito, deve affrontarsi il primo motivo di appello.
Preliminarmente al riguardo deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte appellata di intempestiva proposizione dell'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità passiva della CP_2
La Corte rileva che:
pag. 7/14 • con ordinanza del 10 luglio 2019 il primo giudice fissava per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rinviando all'udienza del 26 maggio 2022 con termine per note alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza;
• in data 25 marzo 2021 la interveniva e si costituiva nella causa di primo CP_2 grado quale cessionaria del credito;
• in data 16 maggio 2025 la depositava note di udienza, mentre alcuna nota CP_2 risulta depositata dall'attuale appellante;
• con ordinanza del 23 maggio 2022 il primo giudice differiva fuori udienza l'udienza del 26 maggio 2022, fissando per gli stessi incombenti l'udienza di discussione al 22 dicembre 2022;
• all'udienza del 22 dicembre 2022 l'attore di primo grado eccepiva il difetto di legittimazione e titolarità passiva della cessionaria intervenuta. CP_2
Secondo la ricostruzione degli eventi processuali come sopra delineata deve osservarsi come l'eccezione di difetto di legittimazione e titolarità passiva della risulta CP_2 tempestivamente sollevata nella prima difesa utile dopo la costituzione della stessa cessionaria, dovendosi ritenere prima difesa utile l'udienza differita del 22 dicembre
2022, non essendo affatto tenuta obbligatoriamente la parte al deposito delle note conclusive alle quali il giudice aveva facultizzato le parti prima della udienza del 26 maggio 2022, udienza poi differita d'ufficio.
Pertanto l'eccezione deve ritenersi tempestivamente sollevata e deve essere analizzata nel merito, in quanto oggetto del primo motivo di impugnazione.
Il motivo è fondato.
E' ormai principio costante nella giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio, che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli
pag. 8/14 compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)” (Cfr. Cass. Civ. Ord. n. 17944/23, in parte motiva;
Cass. Civ. Ord. n. 5478/2024).
E' stato altresì precisato che: “Secondo l'insegnamento di questa Corte <in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché dagli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>> (cfr. Cass. nr. 31188/2017 e da ultimo nr.
21821/2023)” (Cass. Civ. n. 10860/2024).
Fermi questi principi, ai quali questa Corte ha aderito e fatto propri, nel caso di specie la non ha dato adeguata prova della titolarità del credito oggetto di cessione. CP_2 pag. 9/14 A fronte della tempestiva eccezione svolta in primo grado dall'odierno appellante circa l'inesistenza del contratto di cessione, tenendo sempre presente che la prova della cessione può essere data con qualsiasi mezzo anche indiziario, la produzione da parte della del solo avviso di avvenuta cessione pubblicato in G.U. non è idoneo a CP_2 dimostrare la titolarità del credito ceduto né la cessionaria ha fornito ulteriori elementi tali poter presumere l'esistenza del contratto di cessione.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha affermato: “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (Cass. Civ.
Ord. n. 17944/23, in parte motiva;
Cass. Civ. Ord. n. 5478/2024).
La Corte ritiene che l'avviso di cessione non contenga elementi tali da poter individuare con precisione e soprattutto dimostrare l'esistenza del contratto di cessione stante un generico riferimento allo stesso (cfr. “ (..) comunica di aver sottoscritto, con efficacia giuridica ed economica dal 1 luglio 2020, un contratto di cessione (il "Contratto di
Cessione") con Societa' per Azioni, in amministrazione Controparte_4 straordinaria”), rilevando altresì che l'avviso di cessione è stato pubblicato a iniziativa della cessionaria elemento questo che, in forza dei principi giurisprudenziali appena pag. 10/14 richiamati, avrebbero potuto far presumere l'avvenuta cessione del credito, solo unitamente ad altri elementi che però non risultano allegati o provati nel caso concreto
Rimasta pertanto indimostrata l'esistenza del contratto di cessione e rimangono quindi assorbite tutte le ulteriori eccezioni in ordine alla mancata prova della sussistenza dei requisiti qualificanti il credito ceduto (ndr. l'inclusione del credito oggetto di giudizio tra quelli ceduti).
4.2) Il secondo motivo di appello è infondato.
In prima battuta, la Corte rileva che a fronte della dedotta inapplicabilità della sentenza n.
15130/2014 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in quanto il decisum è limitato ai soli casi dei piani di ammortamento relativi a contratti di mutuo a tasso fisso, un recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. n. 7382/2025) ha esteso i principi enunciati dalle Sezioni Unite anche ai mutui con tasso variabile, arresto che questa Corte condivide e al quale intende aderire, rappresentando che “Orbene, tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con cedenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (in parte motiva).
Nella massima: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di pag. 11/14 rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Ne consegue anche, data l'estensione dei principi espressi dalle Sezioni Unite anche ai contratti di mutuo con tasso variabile, che le doglianze circa la mancata indicazione del criterio di determinazione delle rate di rimborso e della modalità di ammortamento, possono essere rigettate, ben risultando indicati tutti i parametri di determinazione del tipo di ammortamento applicato, quali rata costante, numero e consistenza delle rate, tasso di interesse (come evidenziato anche in sede di CTU, sul punto condivisa da questa Corte).
In ordine alla doglianza circa l'asserito scostamento tra tasso nominale contrattualizzato e tasso effettivamente applicato, superiore al convenuto 4,50%, deve osservarsi che quanto ricostruito dal CTU in primo grado attiene al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo e relativo alla indicazione delle venti rate con riferimento alla “quota capitale”.
In relazione a ciò, indipendentemente dalla correttezza delle formule matematiche applicate dal CTU, che in questa sede non vi è motivo di mettere in dubbio, deve tuttavia evidenziarsi che l'eventuale scostamento evidenziato non ha comportato alcun maggiore esborso da parte del mutuatario, in mancanza di ulteriori nullità, non sussistenti come in seguito verrà meglio chiarito. Unica conseguenza all'applicazione da parte della banca di un tasso di interesse di poco superiore al pattuito in ordine, lo si ribadisce, alla determinazione delle rate per la “quota capitale” è quella che le suddette rate avrebbero dovuto semmai essere determinate in modo leggermente differente da quanto riportato nel piano di ammortamento.
Tuttavia ciò che importa in questa sede è che tale diversità non ha alcuna rilevanza, posto che in ogni caso la quota capitale complessiva, pur nella diversa eventuale composizione delle singole rate, è rimasta sempre la cifra complessiva di € 1.000.000,00, pari a quanto finanziato e pari a quanto richiesto in restituzione.
Peraltro, come evidenziato anche dalla Cassazione nella sentenza sopra riportata, l'iniziale piano di ammortamento allegato in contratto, in un mutuo a tasso variabile, deve considerarsi pag. 12/14 meramente indicativo, risultando soggetto alle variazioni del tasso indicato o dei parametri ai quali il tasso stesso è negozialmente ancorato.
Pertanto anche sul punto in esame l'appello deve essere rigettato, confermandosi la sentenza impugnata.
4.3) Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
Al riguardo dall'esame degli atti di causa emerge chiaramente l'indicatore della base annua in riferimento al parametro Euribor applicabile per la determinazione degli interessi come da art. 3 del contratto di mutuo, in quanto il suddetto articolo deve essere integrato da quanto previsto all'art. 14 del “Capitolato delle convenzioni generali dei contratti di mutuo con garanzia ipotecaria (Contratto Unico – Rimborso a rate semestrali)”, parte integrante del contratto di mutuo.
Il su menzionato Capitolato, sottoscritto anche da parte appellante e costituente “Allegato B” al contratto di mutuo, all'art. 14 così recita “Computo degli interessi – Si dà atto che ai fini del computo degli interessi, i periodi temporali indicati in contratto sono riferiti all'anno commerciale (360 giorni)”, derivandone che l'art. 3 del contratto di mutuo ove è prevista l'applicazione del tasso Euribor a sei mesi deve essere integrato con quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato.
Infatti la ha sempre applicato la base temporale riferita all'anno commerciale (360) CP_5
come confermato dalla stessa ctu svolta in primo grado ove l'ausiliario del giudice ha rilevato che “Si comunque a precisare che la banca, in fase di esecuzione del piano, ha sempre applicato il parametro di riferimento Euribor su base 360” (pag. 10, primo capoverso elaborato peritale) nel rispetto, quindi, di quanto contrattualmente stabilito, per cui non si rinviene alcuna indeterminatezza del tasso Euribor.
Anche il terzo motivo deve, pertanto, essere rigettato.
4.4 Le spese di lite di appello, stante l'accoglimento parziale dell'appello solo in ordine al difetto di legittimazione passiva della vengono compensate tra quest'ultima e CP_2
l'appellante, per entrambi i gradi di giudizio, ferma restando la compensazione di primo grado in favore della nulla dovendo disporsi per il secondo grado, stante la contumacia della CP_5 predetta.
pag. 13/14
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 1166/2023 del Tribunale di Teramo, nei confronti di in persona del legale CP_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore, e , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di legittimazione e titolarità passiva della
Controparte_2
2) Compensa tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 20 giugno 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente rel.
Barbara Del Bono
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pag. 14/14