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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione ad avviso di addebito. Esonero contributivo ex TRIBUNALE DI PERUGIA art. 1, comma 344, della
Legge 11/12/2016 n. 232 Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. LO SC, nella causa civile iscritta al n. 45/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Edoardo Stoppa) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto - nei confronti di
Controparte_2
(CE SC)
- convenuta - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 01 dicembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/01/2023 si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatorie, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 380 2022 00023623 69 000 e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 380 2022 00023623 69 000 - sede di CP_1
CITTA' DI CASTELLO, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
Pag. 1 di 17 2) in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l carente del titolo legittimante all'esecuzione; CP_1
3) nel merito: accertare e dichiarare, ricorrendone i presupposti di legge, il diritto del ricorrente a usufruire della decontribuzione ex art. 1, co. 344 l. 11 dicembre 2016 n. 232 per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ovvero per le diverse annualità che dovessero ritenersi di giustizia in virtù della domanda inoltrata in data 13 ottobre 2021, reiterata in data 7 dicembre 2021, ovvero in virtù dell'eccezione oggi sollevata dal ricorrente e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 380 2022 00023623 69 000 sede di CITTA' DI CASTELLO per i motivi CP_1 esposti nel presente ricorso, e in particolare per diritto del ricorrente a usufruire della decontribuzione ex art. 1, co. 344 l. 11 dicembre 2016 n. 232, ovvero per illegittimo diniego all'esercizio di tale diritto, nonché per Intervenuta decadenza,
4) in via subordinata: accertare e dichiarare, ricorrendone i presupposti di legge, il diritto del ricorrente a usufruire della decontribuzione ex art. 1, co. 344 l. 11 dicembre 2016 n. 232 per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ovvero per le diverse annualità che dovessero ritenersi di giustizia in virtù della domanda inoltrata in data 7 dicembre 2021, della domanda inoltrata in data 13 ottobre 2021, reiterata in data 7 dicembre 2021, ovvero in virtù dell'eccezione oggi sollevata dal ricorrente e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dal ricorrente a CP_1 secondo quanto sarà accertato in corso di causa;
5) in ogni caso accertare e dichiarare la prescrizione dell'annualità contributiva riferita all'anno 2016;
6) condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
7) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha premesso:
- di essere stato iscritto nel corso dell'anno 2020, in età inferiore a 40 anni, alla previdenza agricola con decorrenza dal 14/03/2016, “in qualità di imprenditore agricolo professionale titolare di azienda ubicata nei territori montani di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”;
Pag. 2 di 17 - di avere successivamente presentato in data 13/10/2021, tramite Patronato, domanda per vedersi riconosciuto, con effetto retroattivo alla data del 14/03/016, il proprio diritto ad usufruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 344, della Legge 11 dicembre
2016 n. 232;
- che il Patronato, nel presentare detta domanda, si era visto costretto a selezionare l'unica voce presente nella procedura, vale a dire quella relativa al solo esonero contributivo nuovi CD/CM anno 2021 in quanto il sistema informatico dell' non considerava la possibilità di CP_1 presentazione di una domanda per annualità diverse e precedenti al 2021;
- che, pertanto, con provvedimento 5801.13/10/2021.0066772 la sede di Città di CP_1
Castello aveva rigettato la suddetta domanda di esonero contributivo, cui aveva fatto seguito anche il rigetto del relativo ricorso gerarchico al quale, stanti le suddette restrizioni del sistema informatico , il Patronato aveva allegato una nuova istanza con modalità “cartacea”; CP_1
- di avere, poi, ricevuto in data 05/12/2022 l'avviso di addebito n. 380 2022 00023623 69 000 con cui l' gli aveva intimato il pagamento del complessivo importo di euro 21.494,32 a CP_1 titolo di contribuiti dovuti alla gestione agricola per il periodo dal 01/2016 al 12/2020.
A fondamento dell'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito, il ricorrente ha eccepito:
- l'esistenza, sotto diversi profili, di vizi di notifica dell'avviso di addebito n. 380 2022
00023623 69 000;
- la tardività, ex art. 25 del Decreto legislativo n. 46/1999, dell'iscrizione a ruolo del credito contributivo;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi richiesti per l'annualità 2016;
- nel merito, l'inesistenza totale o, comunque, parziale della pretesa avanzata dall' con la CP_1 notifica dell'avviso di addebito impugnato, riguardando esso crediti oggetto di decontribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 344, della Legge n. 232 dell'11/12/2016, norma non prevedente alcun termine di decadenza, né specifiche modalità di esercizio di un diritto che non potrebbe essere compromesso dagli impedimenti informatici (dovuti al sistema del sistema delle comunicazioni bilaterali predisposto dall' ) incontrati dal ricorrente in occasione della CP_1 presentazione della propria domanda di esonero contributivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/02/2023 si è costituito in giudizio l' , anche in qualità di mandatario della società chiedendo il rigetto del CP_1 Controparte_3 ricorso.
Pag. 3 di 17 L'istituto convenuto, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della suddetta società di cartolarizzazione dei crediti, nonché la tardività dell'eccezione sui presunti vizi di notifica dell'avviso di addebito e sulla tardiva iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali in quanto sollevate oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 del c.p.c. previsto per le opposizioni agli atti esecutivi, contestando peraltro anche la fondatezza delle argomentazioni sviluppate sul punto dal ricorrente.
Nel merito, l' resistente ha precisato che, in realtà, il ricorrente aveva richiesto CP_4
l'iscrizione a decorrere dal 01/01/2018 agli elenchi assicurativi degli Imprenditori Agricoli
Professionali tramite istanza telematica presentata il 13/01/2020, ma che dalle verifiche eseguite dall'Ufficio era emerso che il richiedente era già in possesso dei requisiti per l'iscrizione fin dal 14/03/2016, con conseguente sua iscrizione retroattiva ex officio a CP_5 partire da tale data.
Ha ulteriormente precisato che in data 13/10/2021 il ricorrente, pur essendo intenzionato ad aderire all'esonero contributivo per gli anni 2016 e 2017, ex art. 1, comma 344, della Legge
11/12/2016 n. 232, tramite comunicazione Bidirezionale con i protocolli n.
.5801.13/10/2021.0066772 e n. .5801.13/10/2021.0066773, aveva erroneamente CP_1 CP_1 presentato due istanze di esonero contributivo ex articolo 1, comma 33, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 di modifica all'articolo 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2019, n.
160, riguardante l'esonero contributivo per CD e IAP, con età inferiore a 40 anni che nell'anno
2021 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola;
e che ne era conseguito il rigetto delle domande sulla base della motivazione che “La data inizio attività non si colloca nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021".
Premesso che non rientrava nei compiti delle proprie sedi territoriali quello di monitorare, verificare e gestire la mancata possibilità di utilizzare la modulistica relativa alla richiesta telematica di esonero dell'art. 1 comma 344 della Legge n. 232 del 11/12/2016, l' CP_4 resistente ha, pertanto, evidenziato che l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito impugnato erano state determinate dal rigetto delle istanze di esonero contributivo e dalla presenza nel cassetto previdenziale dei contributi relativi all'annualità del 2020 e dei pregressi periodi posti a recupero contributivo a decorrere dall'accertata data di inizio attività del ricorrente.
In particolare, l' resistente si è soffermato sulle finalità di promozione dell'imprenditoria CP_4 in agricoltura perseguite dalla contenuta nella legge di Bilancio del 2017 (Legge n. 232 del
Pag. 4 di 17 11/12/2016) ritenendola non applicabile al ricorrente, essendosi costui iscritto alla gestione previdenziale solo nel 2020 e presupponendo la suddetta norma dell'art. 1, comma 344, il requisito della “nuova iscrizione” del coltivatore nel corso dell'anno 2017; ed ha sottolineato come le successive leggi di bilancio dello Stato avessero disciplinato l'esonero volto a incentivare, di anno in anno le nuove iscrizioni per nuove imprese sorte nei rispettivi dodici mesi seguenti (Legge n. 205/2017 e Legge n. 160/2019).
In sintesi, secondo l' , la domanda di esonero contributivo con efficacia retroattiva all'anno CP_1
2016 presentata dal ricorrente non sarebbe accoglibile né in base alle previsioni contenute nella
Legge n. 232/2016 né sulla base della successiva normativa in quanto non solo non era stata fatta oggetto di richiesta ma, soprattutto, perché la domanda di esonero non avrebbe potuto consentire la sanatoria di posizioni pregresse non tempestivamente denunciate, presupponendo la normativa invocata dal ricorrente la tempestiva iscrizione nel 2016 ed il conseguente adempimento degli obblighi contributivi nonché, in generale, l'osservanza delle varie discipline di settore, compresa quella della contrattazione collettiva.
Sempre nel merito, l' ha contestato l'eccezione di prescrizione del credito previdenziale CP_1 relativo all'anno 2016, osservando che, anche a voler prescindere dai provvedimenti di sospensione dei termini durante l'emergenza Covid 2019, il dies a quo decorrerebbe dall'obbligo di pagamento della contribuzione (vale a dire dai termini di scadenza del pagamento fissati al 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre dell'anno di riferimento 2016 ed il 16 gennaio dell'anno seguente), interrotto in data 27/02/2020 tramite notifica al ricorrente di una prima richiesta di pagamento dei contributi dovuti fino al fino al 31/12/2019, cui aveva poi fatto seguito in data 05/12/2022 la notifica dell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
In data 13/02/2023 si è costituita in giudizio anche l' Controparte_2 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Con decreto del 26/01/2023 l'originaria giudice assegnataria ha fissato l'udienza di discussione e con successivo decreto del 27/01/2023 ha disposto la sospensione dell'esecutività del titolo oggetto di opposizione.
Nelle more, la causa è stata riassegnata allo scrivente di fronte al quale si è tenuta la prima udienza del 12/05/2025, in occasione della quale il difensore del ricorrente ha rappresentato che l' resistente aveva disposto l'esonero contributivo per le annualità dal 2017 al 2020, CP_4
Pag. 5 di 17 residuando in tal modo la sola materia del contendere relativa sia alla contribuzione richiesta per l'anno 2016 sia alle somme aggiuntive pretese a titolo di sanzioni per tutte le annualità contributive oggetto di intimazione.
La causa è stata rinviata alla successiva udienza del 14/07/2025 al fine di consentire alla difesa dell' di esaminare il relativo documento depositato nella stessa giornata e di verificare CP_1 presso i propri uffici lo stato aggiornato del credito.
Alla successiva udienza, su richiesta delle stesse difese delle parti costituite, la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione con concessione di un termine per note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
01. Tempestività del ricorso
In via pregiudiziale, va rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta nel rispetto del termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 30, comma 14, del Decreto-legge n. 78/2010
e 24, comma 5, del Decreto legislativo n. 46/1999.
02. Difetto di legittimazione passiva Controparte_3
Inoltre, in via preliminare, secondo pacifica giurisprudenza di questa Sezione Lavoro, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva il ricorso nella parte in cui ha coinvolto la società non essendovi prova dell'intervenuta cessione del credito Controparte_3
CP_ in capo a detta compagine da parte di coerentemente con i termini temporali indicati dall'art. 13 della legge 448/1998.
03. Sul difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_2
è fondata.
Come noto, ai sensi del primo comma dell'art. 30 del Decreto-legge n. 78 del 2010, “… a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività d i riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata CP_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Pertanto, deve convenirsi con la difesa dell' che l'oggetto del contendere, per come CP_6 introdotto dal ricorso, riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'avviso di addebito n. 380
2022 0002362369 000, titolo esecutivo che, in virtù del Decreto-legge n. 78/2010, è formato e notificato direttamente dall' , rientrando invece nelle competenze dell' la successiva CP_1 CP_6 fase esecutiva, rispetto alla quale il contribuente può sicuramente cautelarsi mediante una
Pag. 6 di 17 notifica dell'opposizione all'avviso di addebito all' con l'espressa dichiarazione che la CP_6 stessa è eseguita a mero titolo di denuntiatio litis, ma non, come invece accaduto nel caso di specie, mediante l'evocazione in giudizio dell' senza la specificazione Controparte_7
(neanche nella parte del ricorso relativo all'istanza sospensiva dell'esecuzione) della ragione della notifica alla stessa del ricorso all' . Controparte_7
Pertanto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2 atteso che, con i vari motivi di opposizione, il ricorrente ha sollevato eccezioni relativi a vizi formali e aspetti sostanziali di merito riguardanti esclusivamente l'operato posto in essere dall' , rispetto al quale l' è rimasta estranea. CP_1 Controparte_2
04. Tardività delle eccezioni formali sollevate in ricorso.
Le varie eccezioni sollevate in ricorso in ordine all'asserita illegittimità degli atti di notifica, della validità formale dell'avviso di addebito impugnato e della decadenza dell'Istituto dalla facoltà di iscrivere a ruolo i crediti portati in detto titolo, sono tardive in quanto, trattandosi di vizi di natura formale, avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine di giorni 20 ai sensi dell'art. 617 del Codice di procedura civile.
Dette eccezioni devono essere, pertanto, rigettate ai sensi del combinato disposto degli articoli
30, comma 14, del Decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.
122/2010, 24 e 29 del Decreto legislativo n .46/1999 e 617 del c.p.c. perché l'odierna azione è stata intrapresa con ricorso depositato 14/01/0223 e cioè oltre i venti giorni dal ricevimento dell'avviso opposto, notificato all'interessato a mezzo posta certificata in data 05/12/2022.
Ciò secondo l'orientamento del Supremo Collegio, pienamente condiviso dallo scrivente (cfr.
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, Ordinanza n. 15116/2015 e n. 25757/2008; Corte di
Cassazione, Sezione III, n. 21080/2015), secondo cui, anche laddove l'opponente proponga contestualmente, con un unico atto, motivi di ricorso che riguardano sia il contenuto formale del titolo esecutivo sia il merito della pretesa contributiva ivi veicolata, i primi debbano essere azionati nell'osservanza del termine perentorio di venti giorni previsto dalle disposizioni precedentemente richiamate.
Peraltro, dette eccezioni si appalesano anche infondate in quanto:
- non assume alcuna rilevanza la circostanza che la notifica sia stata eseguita dall' tramite CP_1 posta elettronica certificata da indirizzo ( t) non presente Email_1 in alcuno dei pubblici registri previsti per legge, avendo questo Ufficio più volte ritenuto legittima tale modalità di notifica delle Cartelle esattoriali e degli Avvisi di addebito,
Pag. 7 di 17 disponendo la legge prescrizioni esclusivamente con riferimento all'indirizzo elettronico del destinatario (risultante da INI-PEC o per i soggetti non obbligati all'uso della PEC con riferimento ad indirizzo ordinario) e non rispetto a quello del mittente (ex multis, Sentenza n.
39/2024 pubblicata il 31/01/2024, Sentenza n. 462/2024 pubblicata il 29/11/2024, Sentenza n.
493/2024 pubblicata il 13/12/2024, dott. Cervelli;
Sentenze n. 439/2024 e n. 440/2024, pubblicate il 12/11/2024 dott.ssa Colaiavoco): tale principio ha trovato conferma anche nella recentissima giurisprudenza di legittimità, essendo stato, ad esempio, ritenuto che, nel rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione
e contribuente, “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Corte di Cassazione, Sezione TRI Civile, Ordinanza 29 maggio 2025, n.
14407).
Tanto in linea di continuità con il principio, affermato in precedenti fattispecie analoghe, secondo cui “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3 -bis, comma 1, della I. n.
53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, Cont ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Corte di Cassazione, n. 982/2023).
In altri termini, "la notifica della cartella può avvenire a mezzo PEC e, nel qual caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta (nella specie con firma digitale: Cass., Sez. V, 27 novembre
Pag. 8 di 17 2019, n. 30948), non comportando l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento
l'invalidità dell'atto; l'esistenza della cartella non dipende, difatti, dall'apposizione del sigillo
o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass.,
Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605). Né, del resto, ove il contribuente contesti la notifica della cartella, l'agente della riscossione deve produrre l'originale dell'atto, potendo dimostrare
l'avvenuta notifica producendo copia della stessa (Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25292)"
(Cassazione civile, sez. VI, 23/04/2021, n. 10889).
Nel caso di specie, parte ricorrente nulla di specifico ha allegato sull'effettiva sussistenza di pregiudizi al proprio diritto di difesa, risolvendosi pertanto l'eccezione sollevata in una difesa meramente formale, priva di concreto interesse meritevole di tutela, non risultando inficiate le facoltà difensive di parte opponente che si sono ampiamente dispiegate nel presente giudizio ed essendo detta censura comunque superata dal raggiungimento dello scopo, dimostrato dall'avvenuta ricezione dell'atto contestato in questa sede e allegato, in formato pdf perfettamente leggibile, al fascicolo di parte ricorrente (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V, n.
384/16).
- L'eccezione volta alla declaratoria di nullità della notificazione del titolo esecutivo per difetto del requisito essenziale della sottoscrizione analogica e digitale dell'avviso di addebito (in quanto redatto su supporto analogico in formato PDF e non in formato p7m) trova ostacolo, oltre che nel già citato principio del raggiungimento dello scopo (estendibile a tutte le eccezioni sui vizi di natura formale dell'ava sollevate in ricorso), nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che “In caso di notifica a mezzo pec la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (v. ex multis Corte di Cassazione n. 30948/2019) e che “La natura sostanziale
e non processuale della cartella di pagamento nulla osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26 comma 5 del d.p.r. n. 602 del
1973 all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 (in materia di notifica dell'avviso di accertamento ) il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità delle notificazioni della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p.7m”, l'applicazione dell'istituto della
Pag. 9 di 17 sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (Cass. civ. 6417/2019, conf. da Cass. civ. 801/2023); del resto, neppure è stato dedotta alcuna difformità rispetto all'originale dell'avviso di addebito notificato.
- Risulta per tabulas che il credito contributivo portato dall'avviso di addebito impugnato è stato iscritto a ruolo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto legislativo n.
46/1999, atteso che, come dedotto dalla stessa difesa dell' , trova conferma in atti che CP_1
l'avviso di addebito opposto è stato formato in data 24/11/2022 a fronte dell'accertamento d'ufficio eseguito nel 211, a cui ha fatto seguito l'iscrizione del ricorrente alla gestione agricoli, dovendosi comunque osservare che anche nel caso in cui ci fosse stata una tardiva iscrizione a ruolo del credito, tale circostanza non escluderebbe il relativo accertamento giudiziale.
Conclusivamente, può rilevarsi che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 26831/2014), pregiudizio non sussistente nel caso di specie.
05. Sull'eccezione di prescrizione del credito
L'eccezione preliminare di estinzione del credito relativo alla contribuzione dell'anno 2016 per intervenuta prescrizione quinquennale è infondata e, pertanto, deve essere rigettata, dovendosi anzitutto rilevare che il decorso del suddetto termine è stato più volte sospeso dai provvedimenti emessi in occasione dell'emergenza Covid 2019; e dovendosi comunque osservare che, come fondatamente sostenuto dall' , poiché il dies a quo della prescrizione può iniziare a CP_1 decorrere solo a partire dal momento in cui l'Istituto può far valere il proprio credito (con la conseguenza che occorre fare riferimento alla scadenza delle singole rate previste per il pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2016, fissate al 17 luglio, al 18 settembre, al
16 novembre dell'anno 2016 ed, infine, al 16 gennaio dell'anno 2017), detto termine risulta essere stato interrotto in data 27/02/2020 tramite la notifica al debitore della prima richiesta di pagamento dei contributi dovuti fino al fino a tutto il 31/12/2019 (doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente ), e successivamente ancora interrotto tramite la notifica in data CP_1
05/12/2022dell'avviso di addebito impugnato (doc. n. 7 del fascicolo di parte resistente e CP_1
n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
06. Sul merito della pretesa contributiva – La disciplina dell'esonero contributivo
Pag. 10 di 17 Il comma 344 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, c.d. Legge di Bilancio 2017, ha introdotto una disciplina di esonero contributivo prevedendo che “… ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti
e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore
a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”.
A giudizio dello scrivente, la norma prevede due distinte ipotesi.
La prima ipotesi riguarda espressamente le “nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017”, vale a dire le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore il primo gennaio 2017 della suddetta Legge di Bilancio: è chiaro che, in questo caso, lo scopo della norma è quello di incentivare nuove iscrizioni nella previdenza agricola.
La seconda ipotesi riguarda, invece, specificatamente l'esonero riconosciuto agli imprenditori agricoli “che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 984”: in questo caso, la ratio della norma non è più rinvenibile nell'intento di incentivare nuove iscrizioni, ma in quello di fornire un sostegno agli imprenditori agricoli iscritti nel 2016 alla relativa gestione previdenziale, in considerazione del fatto che le loro aziende sono ubicate in zone agricole considerate svantaggiate e meritevoli di sostegno economico per il loro ulteriore sviluppo. Del resto, che tale sia la lettura da dare alla norma (si
Pag. 11 di 17 ripete, entrata in vigore il 01/01/2017) può essere ricavata anche dall'osservazione che l'esonero riguarda versamenti contributivi successivi all'entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 atteso che, altrimenti, gli imprenditori agricoli iscritti nel 2016 al momento dell'entrata in vigore della Legge si sarebbero trovati nella situazione di avere già eseguito il pagamento delle prime tre rate dei contributi dovuti per l'anno 2016.
Ciò osservato, in mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto, ritiene lo scrivente che un'interpretazione sistematica e teleologica di tale ultima previsione non possa che portare alla conclusione che gli imprenditori agricoli beneficiari di tale disposizioni sono individuabili non solo in quelle che erano stati iscritti su domanda alla gestione previdenziale agricola nell'anno
2016, ma anche quelli che sono stati iscritti nell'anno 2016 pur se ex officio, essendo anche in questo caso meritevole di esenzione contributiva l'attività imprenditoriale da essi svolta.
Nel caso di specie, non è in discussione l'iscrizione del ricorrente nella previdenza agricola a far data dal 14/03/2016, seppur eseguita d'ufficio a seguito di un accertamento basato su CP_1 dati documentali non contestabili (cfr. documenti n. 1, n. 2 e n. 3 del fascicolo di parte , e CP_1 doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Né è in discussione che il ricorrente sia Imprenditore agricolo professionale di età inferiore a
40 anni (essendo nato nel 1987), titolare di azienda agricola ubicata “nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
Del resto, a riprova di tale interpretazione, con comunicazioni del 26 novembre 2024 e del 13 ottobre 2025, lo stesso ha, infine, provveduto a rivalutare la posizione del ricorrente CP_1 accogliendo l'istanza di esonero ai sensi dell'art. 1, comma 344, della Legge n. 232/2016, per le annualità 2017, 2018 e 2019 e l'esonero parziale per il 2020, circostanza che, come sostenuto dalla stessa difesa del ricorrente, ha comportato che la maggior parte della pretesa contributiva inizialmente azionata dall' resistente deve considerarsi venuta meno. CP_4
In particolare, con la comunicazione del 26/11/2024 l' ha così disposto: CP_1
“Istanza accolta. Sulla base delle dichiarazioni di responsabilità contenute nella comunicazione e delle verifiche effettuate dall'Istituto per il tramite del Registro SIAN e del
Registro Nazionale Aiuti in merito al rispetto del massimale “de minimis” del beneficiario in qualità di impresa unica, si accoglie l'istanza di concessione dell'agevolazione presentata dal richiedente e si indica l'ammontare del beneficio spettante in via presuntiva per le seguenti annualità: 2017=2.892,63; 2018=2.979,91; 2019=3.032,39; 2020=2.001,38” (doc. n. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Pag. 12 di 17 Con il successivo provvedimento del 13/10/2025 l' ha, poi, comunicato al ricorrente CP_1 quanto segue:
“Gentile contribuente, Le comunico che la riscossione dei crediti oggetto di Avviso di addebito come di seguito specificato, è stata sospesa fino a nuova comunicazione, al fine di verificare la sua posizione debitoria.
A seguito dell'esito degli accertamenti, con successiva nota Le sarà comunicato se i crediti sospesi verranno annullati o se siano in tutto o in parte dovuti.
PERUGIA Agente della Riscossione
38020220002362369000 Avviso di addebito
Vedi tabella allegata Partite
26/01/2023 Data decorrenza della Sospensione
€ 21.494,32 Importo originario
€ 11.914,05 Importo annullato
€ 9.580,27 Importo sospeso” (doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente).
Residua materia del contendere riguarda, pertanto, esclusivamente la verifica del diritto del ricorrente all'esonero contributivo per l'anno 2016 e l'applicazione o meno delle somme aggiuntive rideterminate dall' pur dopo l'adozione del suddetto provvedimento di CP_4 sgravio per complessivi (a quanto pare) euro 11.914,05.
La difesa del ricorrente, in particolare con le note difensive autorizzate depositate in data
20/11/2025, ha lamentato il mantenimento, seppure in misura ridotta, delle voci sanzionatorie aggiuntive contrassegnate dal codice 8055 nonostante fosse venuta meno, in maniera pressoché totale, la base contributiva presupposta, sostenendo che dette voci non avrebbero natura autonoma essendo necessariamente collegate alle poste contributive contraddistinte dal codice tributo 8140 (I.V.S. I.A.T.P.), a suo tempo ritenute dovute in assenza del riconoscimento dell'esonero contributivo.
Ha inoltre lamentato che, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e razionalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione, nonché dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990, oltre che del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Costituzione, il citato provvedimento del 13 ottobre 2025 si presenterebbe di difficile comprensione per il contribuente, facendo riferimento alla
“sospensione” della riscossione per euro 9.580,27 “fino a nuova comunicazione”, e portando l'esposizione di voci creditore, almeno all'apparenza, duplicate e “con importi tra loro non
Pag. 13 di 17 perfettamente coincidenti”, lasciando aperto il dubbio se “tali duplicazioni siano frutto di errori materiali, di estrazioni da banche dati differenti, di partite duplicate o di mere sovrapposizioni di contabilizzazione”.
Il tribunale nel dare nuovamente atto che con le comunicazioni del 26 novembre 2024 e del 13 ottobre 2025 (depositate dal ricorrente, rispettivamente, in data 12/05/2025 e in data
20/11/2025) l' ha sostanzialmente accolto la richiesta di esonero contributivo avanzata dal CP_1 ricorrente per le mensilità dal 2017 al 2020, quanto ai contributi dovuti per l'annualità del 2016, richiamato per il resto quanto già sopra esposto, rileva quanto segue.
Il comma 344 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, con iniziale riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2017 ha previsto un esonero contributivo così strutturato:
- il 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di trentasei mesi;
- un ulteriore 66% per un periodo massimo di 12 mesi una volta decorsi i primi trentasei mesi;
- un ulteriore e successivo 50% per un periodo massimo di 12 mesi.
L'esonero previsto dal primo periodo del comma 344 in favore dei neo-iscritti alla previdenza agricola nell'anno 2017, è stato esteso dalla norma anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali già iscritti nell'anno 2016 (a cui, come detto, devono considerarsi parificate anche le iscrizioni successive effettuate d'ufficio con effetto retroattivo al 2016) aventi aziende ubicate in particolari zone agricole;
essendo chiaro dalla lettura della norma che l'esenzione prevista in favore degli assicurati iscritti nel 2017 non può che riguardare la contribuzione dovuta a partire dal 2017, ne deriva che anche per gli assicurati iscritti a far data dal 2016 l'esenzione non può che riguardare i periodi contributivi decorrenti dal 2017.
Ne consegue che il credito contributivo e le sanzioni richieste per l'anno 2016 sono dovute dal ricorrente all' , non rientrando nel periodo considerato dalla legge ai fini dell'esenzione e CP_1 non essendo esse, al di là della principale doglianza relativa alla mancata applicazione dell'esenzione, state oggetto di specifica contestazione nell'an e nel quantum.
In assenza di ulteriori chiarimenti da parte dell' , è forse ipotizzabile che le sanzioni CP_1 aggiuntive richiamate dalle succitate comunicazioni del 26 novembre 2024 e del 13 ottobre
2025 siano state calcolate tenendo conto del fatto che il ricorrente non aveva provveduto autonomamente all'obbligatoria iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza a far data dal marzo 2016 e, conseguentemente, per avere omesso il versamento della relativa
Pag. 14 di 17 contribuzione, richiesta poi a seguito della sua iscrizione d'ufficio disposta dall' CP_4 resistente;
e la stessa riduzione degli importi delle sanzioni potrebbe essere, almeno in parte, correlata all'accoglimento della domanda di esonero contributivo.
Tuttavia, non avendo l' fornito alcun ulteriore chiarimento sullo “stato Controparte_9 della posizione del ricorrente”, come invece preannunciato nel corso dell'udienza del
14/07/2025, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ribadito che il ricorrente va dichiarato debitore dei contributi previdenziali e delle pretese dall' con l'avviso di addebito opposto CP_1 relativamente all'anno 2016, la contribuzione relativa ai successivi anni in cui l' ha CP_4 accolto la richiesta di esonero, dovrà essere riconteggiata (per la parte percentuale non esonerata) dal medesimo Istituto eventualmente in uno alle somme aggiuntive, fatte salve le successive facoltà di contestazione in capo al ricorrente.
In effetti, come sostenuto da quest'ultimo, allo stato degli atti, lo scrivente non dispone di elementi probatori e contabili certi per una pronuncia su partite creditorie residue che lo stesso resistente in sede amministrativa, nelle more del giudizio, con comunicazioni non del CP_4 tutto chiare ed inequivoche, ha dichiarato di avere sospeso “… fino a nuova comunicazione, al fine di verificare la sua posizione debitoria”, evidenziando contestualmente che “L'importo eventualmente indicato come residuo ancora dovuto dovrà essere versato, presso l'Agente della Riscossione riportato nell'Avviso di Addebito, unitamente agli altri tributi richiesti con lo stesso atto” (cfr. la comunicazione di scarico di cui al doc. n. 10 di parte ricorrente).
06. Conclusioni
Per quanto sopra esposto, deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'esenzione contributiva prevista dal comma 344 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 con riferimento alle annualità dal 2017 al 2020, oggetto di provvedimento di accoglimento da parte dell' CP_1 emanato nelle more del presente giudizio.
Deve essere, invece, rigettata la domanda del ricorrente svolta con riferimento alla contribuzione dovuta per l'anno 2016 in considerazione della sua iscrizione ex officio a decorrere dal mese di marzo, in quanto non rientrante nella disciplina dell'esonero contributivo previsto dal succitato comma 344: ne deriva l'esistenza della relativa obbligazione contributiva vantata a credito dall' con l'avviso di addebito oggetto di impugnazione, comprensivo CP_1 delle sanzioni aggiuntive.
Le spese di lite nel rapporto tra il ricorrente e l' seguono, in linea di massima, la parziale CP_1 soccombenza dell' resistente e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, CP_4
Pag. 15 di 17 tenendo conto del valore e della natura della controversia, nonché dell'impegno professionale occorso;
in considerazione del sopraggiunto parziale riconoscimento dell'esenzione contributiva, del rigetto delle eccezioni preliminari e di natura formale, nonché tenuto conto delle difficoltà interpretative del dato normativo sopra richiamato, sussistono i presupposti per una loro compensazione nella misura di 1/4.
Il ricorrente deve essere invece condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' , come liquidate in dispositivo tenendo conto del valore Controparte_2
e della natura della controversia, nonché dell'impegno professionale occorso consistito, nell'occasione, nel sollevare semplicemente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, circostanza che consente una quantificazione delle spese di lite in misura minima, dovendosi oltretutto osservare che la fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi (come accade nella specie apparendo i valori minimi eccessivi rispetto all'impegno difensivo necessario), essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del Decreto-legge n. 223/2006 e con l'art. 9 del
Decreto-legge n. 1/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, ogni contraria eccezione e domanda rigettate e/o assorbite, definitivamente pronunciando:
- dichiara la tempestività del ricorso proposto;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e dell' Controparte_3 Controparte_10
;
[...]
- rigetta le eccezioni di natura formale sollevate in ricorso in quanto tardivamente proposte;
- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire dell'esenzione contributiva prevista dal comma 344 della Legge n. 232/2016 per gli anni dal
2017 al 2020, così come disposto nelle more del giudizio dall' , con conseguente CP_1 dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere;
- accerta e dichiara che il ricorrente non ha diritto ad usufruire dell'esenzione contributiva prevista dal comma 344 della Legge n. 232/2016 per l'anno di contribuzione del 2016;
- conseguentemente, dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 380 2022
00023623 69 000, notificato in data 05/12/2022, rimettendo ai successivi provvedimenti dell' la esatta quantificazione sia del residuo credito previdenziale dovuto dal ricorrente CP_1
Pag. 16 di 17 per gli anni 2017-2020, sia delle relative somme aggiuntive ove dovute per legge, fatte salve le facoltà di contestazione in capo al ricorrente;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' nella misura di 1/4 e, condanna a CP_1 CP_1 rifondere a i restanti 3/4, che qui si liquidano nell'importo di euro 32,25 per Parte_1
C.U. ed euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- condanna a rifondere le spese sostenute dall Parte_1 Controparte_10
, che qui si liquidano nell'importo di euro 1.000,00 per compenso professionale,
[...] oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 01 dicembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
LO SC
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