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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 795 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Borgia (CZ), alla Via 25 Luglio, n.1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vetrano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Borgia (CZ), alla Via 2 Giugno, n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Citraro che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 795/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiuntamente proposto il 10 maggio 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
LL (CZ) in data 8 settembre 2007, in costanza del quale era nato il 22 luglio
2010 il loro unico figlio, – deducevano di essersi consensualmente Per_1 separati, poiché tra essi era venuta meno la comunione materiale e spirituale e di non essersi riconciliati dalla data di omologazione della separazione.
Chiedevano, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
1.1. Con decreto del 22 maggio 2024 il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava per la comparizione dei coniugi l'udienza del 13 novembre 2024, disponendo al contempo la sostituzione della medesima ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note di trattazione scritta.
Assegnato con decreto del Presidente di Sezione del 24.09.2024 il suddetto procedimento allo scrivente Giudice relatore in ragione del trasferimento del precedente Giudice ad altra Sezione dell'intestato Tribunale, con decreto del 27 settembre 2024 veniva fissata l'udienza del 12 febbraio 2025.
All'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.2. Rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale per mancata produzione in giudizio dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, all'esito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025, il Giudice delegato - preso atto della manifestata volontà dei coniugi di non riconciliarsi – rimetteva al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 20 settembre 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e sia Parte_1 Parte_2 fondata e meritevole di accoglimento, stante la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla medesima Legge, decorrenti da quando i coniugi sono comparsi personalmente dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 2 novembre 2021 e la
RGVG n. 795/2024 - Pagina 2 di 5 separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 7927/2021 del
16 novembre 2021, riversato in atti.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, afferenti in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, , il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi sia Per_1 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti, confermando le medesime condizioni della separazione.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Potranno fissare ovunque la loro residenza obbligandosi entrambi, in caso di trasferimento in altro luogo, di darsi reciproco tempestivo avviso, consentendo il regolare svolgimento del rapporto genitoriale;
2) La casa coniugale, sita in Borgia (CZ) alla via Padre Pio, n. 2, sarà assegnata la moglie;
3) il sig. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio, un Pt_2 assegno nella misura di € 200,00 mensili. Tale somma verrà corrisposta entro il quindicesimo giorno del mese a mezzo bonifico. La moglie rinuncia espressamente al proprio mantenimento;
4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con permanenza presso la madre. Il padre potrà tenere con sé il bambino a weekend alterni, da sabato mattina fino a domenica sera. Inoltre, il sig. potrà vedere Pt_2
RGVG n. 795/2024 - Pagina 3 di 5 il bambino, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, anche durante la settimana, previo avviso alla madre di almeno 12 ore a mezzo sms.
Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio 30 giorni e precisamente 15 giorni in luglio e 15 giorni in agosto, mentre Durante le vacanze natalizie, I genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
inoltre, i genitori acconsentono a che il minore partecipi, ove lo desideri, con regolarità alle ricorrenze delle famiglie di origine di entrambi, in modo da mantenere vivo il legame con le stesse;
6) Entrambi i coniugi avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio ed inoltre le decisioni di maggior rilievo saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, a tal fine i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa
l'educazione e l'istruzione dello stesso, nel pieno rispetto delle sue naturali inclinazioni;
7) sono a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico-sportive; visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale;
8) I coniugi si prestano, vicendevolmente, l'assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio”.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, della congiunta domanda di divorzio, afferente anche alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 795 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del
RGVG n. 795/2024 - Pagina 4 di 5 matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1 il 17 maggio 1975 e , nato a [...] il [...], disattesa Parte_2 ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL
(CZ) in data 8 settembre 2007 da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), Anno 2007, N. 11, Parte
II, Serie B;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
22 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 795/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 795 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Borgia (CZ), alla Via 25 Luglio, n.1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Vetrano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Borgia (CZ), alla Via 2 Giugno, n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Citraro che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
RGVG n. 795/2024 - Pagina 1 di 5 1. Con ricorso congiuntamente proposto il 10 maggio 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
LL (CZ) in data 8 settembre 2007, in costanza del quale era nato il 22 luglio
2010 il loro unico figlio, – deducevano di essersi consensualmente Per_1 separati, poiché tra essi era venuta meno la comunione materiale e spirituale e di non essersi riconciliati dalla data di omologazione della separazione.
Chiedevano, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
1.1. Con decreto del 22 maggio 2024 il precedente Giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava per la comparizione dei coniugi l'udienza del 13 novembre 2024, disponendo al contempo la sostituzione della medesima ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note di trattazione scritta.
Assegnato con decreto del Presidente di Sezione del 24.09.2024 il suddetto procedimento allo scrivente Giudice relatore in ragione del trasferimento del precedente Giudice ad altra Sezione dell'intestato Tribunale, con decreto del 27 settembre 2024 veniva fissata l'udienza del 12 febbraio 2025.
All'esito, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
1.2. Rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale per mancata produzione in giudizio dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, all'esito dell'udienza cartolare del 10 settembre 2025, il Giudice delegato - preso atto della manifestata volontà dei coniugi di non riconciliarsi – rimetteva al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 20 settembre 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e sia Parte_1 Parte_2 fondata e meritevole di accoglimento, stante la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla medesima Legge, decorrenti da quando i coniugi sono comparsi personalmente dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 2 novembre 2021 e la
RGVG n. 795/2024 - Pagina 2 di 5 separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. 7927/2021 del
16 novembre 2021, riversato in atti.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, afferenti in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, , il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi sia Per_1 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti, confermando le medesime condizioni della separazione.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Potranno fissare ovunque la loro residenza obbligandosi entrambi, in caso di trasferimento in altro luogo, di darsi reciproco tempestivo avviso, consentendo il regolare svolgimento del rapporto genitoriale;
2) La casa coniugale, sita in Borgia (CZ) alla via Padre Pio, n. 2, sarà assegnata la moglie;
3) il sig. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento del figlio, un Pt_2 assegno nella misura di € 200,00 mensili. Tale somma verrà corrisposta entro il quindicesimo giorno del mese a mezzo bonifico. La moglie rinuncia espressamente al proprio mantenimento;
4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con permanenza presso la madre. Il padre potrà tenere con sé il bambino a weekend alterni, da sabato mattina fino a domenica sera. Inoltre, il sig. potrà vedere Pt_2
RGVG n. 795/2024 - Pagina 3 di 5 il bambino, compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, anche durante la settimana, previo avviso alla madre di almeno 12 ore a mezzo sms.
Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il figlio 30 giorni e precisamente 15 giorni in luglio e 15 giorni in agosto, mentre Durante le vacanze natalizie, I genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 06 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
inoltre, i genitori acconsentono a che il minore partecipi, ove lo desideri, con regolarità alle ricorrenze delle famiglie di origine di entrambi, in modo da mantenere vivo il legame con le stesse;
6) Entrambi i coniugi avranno il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio ed inoltre le decisioni di maggior rilievo saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, a tal fine i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per concordare gli indirizzi da seguire circa
l'educazione e l'istruzione dello stesso, nel pieno rispetto delle sue naturali inclinazioni;
7) sono a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie sostenute per il figlio purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico-sportive; visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale;
8) I coniugi si prestano, vicendevolmente, l'assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio”.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, della congiunta domanda di divorzio, afferente anche alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 795 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del
RGVG n. 795/2024 - Pagina 4 di 5 matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1 il 17 maggio 1975 e , nato a [...] il [...], disattesa Parte_2 ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL
(CZ) in data 8 settembre 2007 da e , trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), Anno 2007, N. 11, Parte
II, Serie B;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
22 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 795/2024 - Pagina 5 di 5