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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5420/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO pres. in sost. avv Leoni
MAESTRONI IVAN
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO
CP_1
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO
Controparte_2
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_3
Avv. DE ANGELIS CORRADO pres.in sost. avv Signorini
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 23.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), , (C.F. ), e di C.F._2 Parte_2 C.F._3 CP_2
, (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietricola Francesco
[...] C.F._4
(C.F. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
Roma in piazza Adriana n. 5;
APPELLANTE
E
, (C.F. - P.I. rappresentato e Controparte_4 C.F._6 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Corrado De Angelis (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7 presso il suo studio in Terracina alla Piazza della Repubblica n°44, (C.F. ), C.F._7 giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1608/2016 con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 18.237,03 oltre interessi e spese, a titolo di compenso Controparte_4 per l'attività professionale svolta dall'opposto.
2 Gli opponenti, pur non contestando di essersi avvalsi delle prestazioni professionali di
, eccepivano la carenza di legittimazione attiva del professionista nella procedura Controparte_4 monitoria e la insufficiente prova del credito vantato.
Si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto della domanda in Controparte_4 quanto infondata con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 362/2021, pubblicata in data 18/02/2021, così statuiva:
“-rigetta l'opposizione; - condanna gli opponenti in solido alla refusione in favore dell'ing. CP_4 opposto, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 CP_1 Parte_2
e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte adita, nella
[...] Controparte_2 designanda Sezione Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare ammettere i (e consentire l'espletamento dei) mezzi istruttori tutti richiesti ed articolati da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 c. VI c. p. c. , II termine, sempre reiterati e mai rinunciati;
soltanto in subordine e senza rinuncia a tale richiesta, nel merito, voglia, comunque, accogliere la proposta opposizione e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto (il n. 1608/2016 del
Tribunale Ordinario di Latina). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_4 di Appello adita, contrariis rejectis - in via preliminare e pregiudiziale in rito dichiarare inammissibile ovvero improcedibile, e per l'effetto rigettare per le ragioni espresse in narrativa l'appello così come proposto ed articolato, risultando l'atto gravemente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 C.P.C. dopo l'approvazione della Legge 134/2012, relativa al c.d. filtro in appello, i) in via principale di merito, nella denegata ed allo stato impensabile ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di rito, acclarata l'assoluta inesistenza di qualsivoglia elemento atto ad assistere, giustificare e legittimare l'infondatamente e pretestuosamente proposto appello ed ogni domanda ex adverso formulata afferente alla immotivata rinnovazione parziale dell'istruttoria, disattendendo la richiesta di espletamento della prova orale non ammessa dal Giudice di prime cure per insussistenza delle condizioni per la sua accoglibilità ii) in ogni caso rigettare e disattendere integralmente l'appello così come proposto e motivato attesa la palese pretestuosità, dilatorietà temerarietà e totale infondatezza giuridica delle ragioni addotte a suffragio dell'appello medesimo, con conseguenziale integrale conferma della sentenza appellata. iii) Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e funzioni del rito in applicazione dei vigenti parametri, da distrarsi ex art. 93 CPC in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA
3 come per legge e 15% per spese generali e con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione e valutazione. S.J.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue: “L'eccezione preliminare sollevata da parte opponente è infondata. Come emerge dalle deduzioni del creditore opposto e dalla documentazione allegata sin dalla procedura monitoria, l'ing. era ed è parte di una associazione professionale CP_4 deonominata S.I.A. servizi di ingegneria aziendale. Si richiama il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello
[...]
associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro CP_5
d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Sez. 1, Sent. n. 15694 del 2011). Da ultimo si è ulteriormente precisato che il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229
e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione (Cass. civ. sent. n. 17 febbraio 2020, n.
3850).
Nel caso in esame, ragionando a contrario, non vi è prova di un accordo tra i professionisti dello studio associato volto a riconoscere solo alla associazione la legittimazione ad acquisire la titolarità dei rapporti con i clienti. Viceversa la teste escussa ha espressamente Testimone_1 dichiarato, con affermazioni da ritenere attendibili perché precise, coerenti con gli ulteriori riscontri istruttorie e non contraddittorie, “Preciso che in riferimento all'incarico ricevuto dai in Parte_1 relazione a un fabbricato in Terracina, Via Toscana n. 1, oltre a me e all'Ing. ha operato CP_4 anche l'Arch. di cui non ricordo il nome. In parte vi era una suddivisione dei compiti (…)”, Per_1 nonché “vorrei precisare che l'incarico è stato conferito da esclusivamente in favore Parte_1 dell'Ing. La ripartizione dei lavori e l'accordo in merito ai compensi erano delle decisioni CP_4
4 interne prese tra noi tre professionisti. Se ben ricordo io non ho ricevuto un incarico professionale specifico da parte della famiglia ADR: ogni progetto era firmato da me, dall'Ing. Parte_1 CP_4
e dall'Arch. nonché controfirmato dagli opponenti.”. Ne consegue che può ritenersi Per_1 sussistente direttamente in capo all'ing. la legittimazione attiva in merito alla domanda di CP_4 accertamento del credito e di condanna dei clienti al pagamento del compenso professionale dovuto, atteso che è stato unico destinatario del conferimento dell'incarico e che la ripartizione dei compiti e dei proventi dell'attività tra i componenti l'associazione ha una rilevanza meramente interna ad essa e non è opponibile nei confronti di soggetti terzi, quali i clienti. L'eccezione preliminare deve di conseguenza essere rigettata.
In secondo luogo, in merito alla eccepita carenza di prova del credito, premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione, in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore e ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, si osserva che tale principio viene applicato anche in caso di ingiunzione emessa per il pagamento di compenso di un professionista. Anche in tale ipotesi quindi, a fronte di contestazioni, sia pure generiche, formulate dall'opponente, incombe sul professionista l'obbligo di dimostrare l'effettività delle prestazioni elencate nella parcella, affinché il giudice possa liquidare i relativi compensi secondo tariffa (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13181 del 14/12/1992; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7476 del 11/08/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 230del11/01/2016). Ne consegue che in applicazione degli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, grava sul professionista opposto fornire prova della effettiva esecuzione delle prestazioni e della congruità dei compensi richiesti.
Nel corso del procedimento monitorio il professionista ha prodotto a sostegno della pretesa creditoria documentazione consistente nella denuncia di inizio attività piano casa del 14.04.2014, nella richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, nel parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nella determina n. 3084 del Comune di Terracina con cui veniva autorizzato l'ampliamento del fabbricato plurifamiliare in via Toscana
n.
1. A fronte di tale documentazione, astrattamente riconducibile ai tre professionisti componenti l'associazione professionale, l'opposto ha provato mediante escussione testimoniale di aver direttamente e personalmente svolto la relativa attività e di aver quindi diritto al compenso. La teste ha infatti dichiarato, in relazione all'elenco delle attività riportate dettagliatamente nella Tes_1 memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. e poste alla base della richiesta monitoria, “confermo che tutte le attività che mi vengono lette sono state effettivamente compiute dall'Ing. (…) Cap. 5: è CP_4 vero, a fronte di una richiesta di integrazione documentale avanzata dal comune, perché riteneva necessario rivedere i calcoli del progetto, l'Ing. ha depositato nuovo elaborato grafico, CP_4 nuovo rendering e nuova documentazione.”. Dopo aver confermato che il convenuto opposto ha
5 direttamente predisposto le relazioni tecniche, ha chiarito “L'Ing. si è occupato anche CP_4 dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto smaltimento acque reflue e del calcolo del cemento armato ed altre attività”. Lo stesso opponente, , sentito nelle forme dell'interrogatorio Parte_1 formale, ha confermato lo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'ing. Ne CP_4 consegue che può ritenersi raggiunta nel presente giudizio sia la prova del conferimento dell'incarico dagli odierni opponenti, nella veste di comproprietari dell'immobile, sia la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione da parte del professionista opposto.
Infine quanto alla corretta determinazione delle somme richieste, si rileva che parte opponente ha eccepito la sussistenza di un diverso accordo, secondo cui le parti avrebbero dovuto determinare il compenso spettante all'ing. non in base alle tariffe professionali, ma con un importo CP_4 convenzionalmente pattuito. In riferimento a quanto prescritto dall'art. 2233 c.c., il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 10064 del 09/10/1998). Occorre sul punto precisare che l'opponente non ha in alcun modo contestato l'effettivo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'opposto e la corretta applicazione dei criteri tariffari applicabili per la specifica categoria professionale, né la congruità dell'importo richiesto, limitandosi a dedurre la sussistenza di un diverso accordo, che tuttavia non ha trovato in giudizio alcun sostegno probatorio. Parte opponente infatti ha dedotto in modo del tutto generico la sussistenza di un diverso accordo per la quantificazione del compenso in favore del professionista, non allegando tuttavia alcun elemento concreto al riguardo. Quanto alla prova testimoniale inizialmente ammessa è sufficiente evidenziare come, all'esito delle trattative, la parte opponente si sia limitata a dare atto della conclusione delle stesse senza esito positivo, senza avanzare alcuna richiesta di proseguimento dell'attività istruttoria orale. Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore domanda si evidenzia infine che il capitolo di prova articolato sul punto riguarderebbe solo un eventuale accordo per una parte ridotta di tutte le attività professionali che nel corso dell'istruttoria orale l'opposto ha dimostrato di aver svolto. Sotto tale profilo pertanto
6 l'opposizione a decreto ingiuntivo è rimasta priva di ogni riscontro oggettivo. L'opposizione è quindi infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, devono distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario”.
Secondo l'appellante la sentenza è errata innanzitutto in quanto non sono state ammesse le richieste istruttorie. Erroneamente poi è stata ritenuta la legittimazione dell'appellato, che non è legittimato a far valere crediti di terzi. Ulteriormente erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto provata l'attività svolta dall'appellato, essendo stata contestata e non risultando provata.
Per quanto attiene alla censura relativa alla richieste istruttorie, parte appellante nell'atto di appello ha chiesto “in via preliminare ammettere i (e consentire l'espletamento dei) mezzi istruttori tutti richiesti ed articolati da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 c. VI c. p. c. , II termine, sempre reiterati e mai rinunciati”. Secondo il principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica, non risultando ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. Sez. II n.
5812/2016; Cass. n. 16420/2023). Pertanto nel caso di specie, avendo la parte meramente richiesto l'ammissione delle prove articolare nella memoria ex art. 183 c.p.c., senza riproporre le richieste istruttorie ivi articolate, la relativa richiesta è inammissibile, così come il relativo motivo di appello.
Inammissibile è anche la censura relativa alla ritenuta (errata) legittimazione attiva dell'appellato.
Infatti l'appellante si limita a sostenere che la legittimazione dello studio professionale è comprovata dalla documentazione in atti, senza indicare nell'atto di appello i documenti (con il relativo indice del proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado) dai quali si desumerebbe l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Da ciò l'inammissibilità del motivo di gravame in esame, non rispondendo ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e in considerazione del fatto che il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione genericamente invocata a sostegno dei motivi di gravame, laddove l'appellante non abbia indicato in modo specifico la fase in cui è stata prodotta (costituzione in giudizio, primo, secondo o terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6) e la relativa indicizzazione (Cass. 6 luglio
2020, n. 13861). Sull'argomento la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che «La mera produzione di un documento in appello […] non comporta automaticamente che il contenuto del documento rientri nell'ambito di quanto, in ossequio al principio devolutivo, il giudice d'appello è tenuto ad esaminare, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato ai fini di integrazione della ingiustizia della sentenza di primo grado impugnata» (Cass. 7 aprile 2009, n. 8377);
7 diversamente opinando, si legge in un'altra pronuncia, «la controparte è nell'impossibilità di controdedurre e, conseguentemente, per lo stesso giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione» (Cass. 29 maggio 2003, n. 8599); si è, così, per questa via ritenuto che «L'art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive la specificità dei motivi dell'appello, comporta altresì, laddove tali motivi siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta, l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame, con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi sostenuta dall'appellante» (Cass. 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass.
29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. 6 luglio 2020, n. 13861).
A ciò si aggiunga che l'appellante non argomenta, come era suo onere sempre ex art. 342 c.p.c., per quali ragioni deve ritenersi erronea la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado né per quali ragioni deve ritenersi inattendibile la dichiarazione del teste , che Tes_1 ha riferito dell'incarico conferito direttamente al In tal senso secondo la S. C. l'art. 342 CP_4
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato <nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, relative doglianze, affiancando alla parte volitiva argomentativa confuti contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza occorra l'utilizzo particolari forme sacramentali o la redazione un progetto alternativo decisione da contrapporre quella grado, tenuto conto permanente natura "revisio prioris instantiae" del giudizio appello, il quale mantiene sua diversità rispetto alle impugnazioni critica vincolata>> (Cass. S. U. 13/12/2022, n. 36481).
Nel caso di specie manca qualsiasi parte argomentativa di confronto con la decisione di primo grado.
Tali rilievi valgono anche relativamente alla censura relativa alla prova della prestazione svolta da parte dell'appellato e all'entità del compenso.
Infatti, a fronte del fatto che il giudice ha ritenuto provata la prestazione (provata, sulla base della documentazione compiutamente indicata in sentenza, e non contestata come deduce l'appellante) e la conformità della parcella alla tariffa, l'appellante si limita a sostenere l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado alla luce degli elementi acquisiti senza argomentare per quale ragione deve ritenersi tale erroneità.
In definitiva l'appello è inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000: tabella 12, scaglione terzo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
8 Poiché l'impugnazione è inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. n. 362/2021 del Tribunale di Latina,
[...] Parte_2 Controparte_2 così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna , e in via Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 solidale, alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida in € 4.888,00 Controparte_4 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Corrado De
Angelis, antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, e in via solidale, di un Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 23.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
9
Sezione VI civile
R.G. 5420/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 11:50
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Relatore Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO pres. in sost. avv Leoni
MAESTRONI IVAN
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO
CP_1
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO
Controparte_2
Avv. PIETRICOLA FRANCESCO
Appellato/i
Controparte_3
Avv. DE ANGELIS CORRADO pres.in sost. avv Signorini
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto Tilocca Presidente dott.ssa Giulia Spadaro Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 23.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), , (C.F. ), e di C.F._2 Parte_2 C.F._3 CP_2
, (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietricola Francesco
[...] C.F._4
(C.F. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
Roma in piazza Adriana n. 5;
APPELLANTE
E
, (C.F. - P.I. rappresentato e Controparte_4 C.F._6 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Corrado De Angelis (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._7 presso il suo studio in Terracina alla Piazza della Repubblica n°44, (C.F. ), C.F._7 giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1608/2016 con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 18.237,03 oltre interessi e spese, a titolo di compenso Controparte_4 per l'attività professionale svolta dall'opposto.
2 Gli opponenti, pur non contestando di essersi avvalsi delle prestazioni professionali di
, eccepivano la carenza di legittimazione attiva del professionista nella procedura Controparte_4 monitoria e la insufficiente prova del credito vantato.
Si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto della domanda in Controparte_4 quanto infondata con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 362/2021, pubblicata in data 18/02/2021, così statuiva:
“-rigetta l'opposizione; - condanna gli opponenti in solido alla refusione in favore dell'ing. CP_4 opposto, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_1 CP_1 Parte_2
e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Corte adita, nella
[...] Controparte_2 designanda Sezione Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, in via preliminare ammettere i (e consentire l'espletamento dei) mezzi istruttori tutti richiesti ed articolati da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 c. VI c. p. c. , II termine, sempre reiterati e mai rinunciati;
soltanto in subordine e senza rinuncia a tale richiesta, nel merito, voglia, comunque, accogliere la proposta opposizione e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto (il n. 1608/2016 del
Tribunale Ordinario di Latina). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_4 di Appello adita, contrariis rejectis - in via preliminare e pregiudiziale in rito dichiarare inammissibile ovvero improcedibile, e per l'effetto rigettare per le ragioni espresse in narrativa l'appello così come proposto ed articolato, risultando l'atto gravemente carente rispetto ai tassativi requisiti previsti dal novellato art. 342 C.P.C. dopo l'approvazione della Legge 134/2012, relativa al c.d. filtro in appello, i) in via principale di merito, nella denegata ed allo stato impensabile ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni di rito, acclarata l'assoluta inesistenza di qualsivoglia elemento atto ad assistere, giustificare e legittimare l'infondatamente e pretestuosamente proposto appello ed ogni domanda ex adverso formulata afferente alla immotivata rinnovazione parziale dell'istruttoria, disattendendo la richiesta di espletamento della prova orale non ammessa dal Giudice di prime cure per insussistenza delle condizioni per la sua accoglibilità ii) in ogni caso rigettare e disattendere integralmente l'appello così come proposto e motivato attesa la palese pretestuosità, dilatorietà temerarietà e totale infondatezza giuridica delle ragioni addotte a suffragio dell'appello medesimo, con conseguenziale integrale conferma della sentenza appellata. iii) Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e funzioni del rito in applicazione dei vigenti parametri, da distrarsi ex art. 93 CPC in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, oltre IVA e CPA
3 come per legge e 15% per spese generali e con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione e valutazione. S.J.”
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo.
La sentenza è motivata come segue: “L'eccezione preliminare sollevata da parte opponente è infondata. Come emerge dalle deduzioni del creditore opposto e dalla documentazione allegata sin dalla procedura monitoria, l'ing. era ed è parte di una associazione professionale CP_4 deonominata S.I.A. servizi di ingegneria aziendale. Si richiama il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello
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associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro CP_5
d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi” (Sez. 1, Sent. n. 15694 del 2011). Da ultimo si è ulteriormente precisato che il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229
e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione (Cass. civ. sent. n. 17 febbraio 2020, n.
3850).
Nel caso in esame, ragionando a contrario, non vi è prova di un accordo tra i professionisti dello studio associato volto a riconoscere solo alla associazione la legittimazione ad acquisire la titolarità dei rapporti con i clienti. Viceversa la teste escussa ha espressamente Testimone_1 dichiarato, con affermazioni da ritenere attendibili perché precise, coerenti con gli ulteriori riscontri istruttorie e non contraddittorie, “Preciso che in riferimento all'incarico ricevuto dai in Parte_1 relazione a un fabbricato in Terracina, Via Toscana n. 1, oltre a me e all'Ing. ha operato CP_4 anche l'Arch. di cui non ricordo il nome. In parte vi era una suddivisione dei compiti (…)”, Per_1 nonché “vorrei precisare che l'incarico è stato conferito da esclusivamente in favore Parte_1 dell'Ing. La ripartizione dei lavori e l'accordo in merito ai compensi erano delle decisioni CP_4
4 interne prese tra noi tre professionisti. Se ben ricordo io non ho ricevuto un incarico professionale specifico da parte della famiglia ADR: ogni progetto era firmato da me, dall'Ing. Parte_1 CP_4
e dall'Arch. nonché controfirmato dagli opponenti.”. Ne consegue che può ritenersi Per_1 sussistente direttamente in capo all'ing. la legittimazione attiva in merito alla domanda di CP_4 accertamento del credito e di condanna dei clienti al pagamento del compenso professionale dovuto, atteso che è stato unico destinatario del conferimento dell'incarico e che la ripartizione dei compiti e dei proventi dell'attività tra i componenti l'associazione ha una rilevanza meramente interna ad essa e non è opponibile nei confronti di soggetti terzi, quali i clienti. L'eccezione preliminare deve di conseguenza essere rigettata.
In secondo luogo, in merito alla eccepita carenza di prova del credito, premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione, in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore e ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, si osserva che tale principio viene applicato anche in caso di ingiunzione emessa per il pagamento di compenso di un professionista. Anche in tale ipotesi quindi, a fronte di contestazioni, sia pure generiche, formulate dall'opponente, incombe sul professionista l'obbligo di dimostrare l'effettività delle prestazioni elencate nella parcella, affinché il giudice possa liquidare i relativi compensi secondo tariffa (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13181 del 14/12/1992; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7476 del 11/08/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 230del11/01/2016). Ne consegue che in applicazione degli ordinari criteri di riparto degli oneri probatori, grava sul professionista opposto fornire prova della effettiva esecuzione delle prestazioni e della congruità dei compensi richiesti.
Nel corso del procedimento monitorio il professionista ha prodotto a sostegno della pretesa creditoria documentazione consistente nella denuncia di inizio attività piano casa del 14.04.2014, nella richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, nel parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nella determina n. 3084 del Comune di Terracina con cui veniva autorizzato l'ampliamento del fabbricato plurifamiliare in via Toscana
n.
1. A fronte di tale documentazione, astrattamente riconducibile ai tre professionisti componenti l'associazione professionale, l'opposto ha provato mediante escussione testimoniale di aver direttamente e personalmente svolto la relativa attività e di aver quindi diritto al compenso. La teste ha infatti dichiarato, in relazione all'elenco delle attività riportate dettagliatamente nella Tes_1 memoria ex art. 183, 6 c., n. 2 c.p.c. e poste alla base della richiesta monitoria, “confermo che tutte le attività che mi vengono lette sono state effettivamente compiute dall'Ing. (…) Cap. 5: è CP_4 vero, a fronte di una richiesta di integrazione documentale avanzata dal comune, perché riteneva necessario rivedere i calcoli del progetto, l'Ing. ha depositato nuovo elaborato grafico, CP_4 nuovo rendering e nuova documentazione.”. Dopo aver confermato che il convenuto opposto ha
5 direttamente predisposto le relazioni tecniche, ha chiarito “L'Ing. si è occupato anche CP_4 dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto smaltimento acque reflue e del calcolo del cemento armato ed altre attività”. Lo stesso opponente, , sentito nelle forme dell'interrogatorio Parte_1 formale, ha confermato lo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'ing. Ne CP_4 consegue che può ritenersi raggiunta nel presente giudizio sia la prova del conferimento dell'incarico dagli odierni opponenti, nella veste di comproprietari dell'immobile, sia la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione da parte del professionista opposto.
Infine quanto alla corretta determinazione delle somme richieste, si rileva che parte opponente ha eccepito la sussistenza di un diverso accordo, secondo cui le parti avrebbero dovuto determinare il compenso spettante all'ing. non in base alle tariffe professionali, ma con un importo CP_4 convenzionalmente pattuito. In riferimento a quanto prescritto dall'art. 2233 c.c., il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009; Cass. Sez.
L, Sentenza n. 10064 del 09/10/1998). Occorre sul punto precisare che l'opponente non ha in alcun modo contestato l'effettivo svolgimento della prestazione professionale da parte dell'opposto e la corretta applicazione dei criteri tariffari applicabili per la specifica categoria professionale, né la congruità dell'importo richiesto, limitandosi a dedurre la sussistenza di un diverso accordo, che tuttavia non ha trovato in giudizio alcun sostegno probatorio. Parte opponente infatti ha dedotto in modo del tutto generico la sussistenza di un diverso accordo per la quantificazione del compenso in favore del professionista, non allegando tuttavia alcun elemento concreto al riguardo. Quanto alla prova testimoniale inizialmente ammessa è sufficiente evidenziare come, all'esito delle trattative, la parte opponente si sia limitata a dare atto della conclusione delle stesse senza esito positivo, senza avanzare alcuna richiesta di proseguimento dell'attività istruttoria orale. Con carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore domanda si evidenzia infine che il capitolo di prova articolato sul punto riguarderebbe solo un eventuale accordo per una parte ridotta di tutte le attività professionali che nel corso dell'istruttoria orale l'opposto ha dimostrato di aver svolto. Sotto tale profilo pertanto
6 l'opposizione a decreto ingiuntivo è rimasta priva di ogni riscontro oggettivo. L'opposizione è quindi infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate con in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, devono distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario”.
Secondo l'appellante la sentenza è errata innanzitutto in quanto non sono state ammesse le richieste istruttorie. Erroneamente poi è stata ritenuta la legittimazione dell'appellato, che non è legittimato a far valere crediti di terzi. Ulteriormente erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto provata l'attività svolta dall'appellato, essendo stata contestata e non risultando provata.
Per quanto attiene alla censura relativa alla richieste istruttorie, parte appellante nell'atto di appello ha chiesto “in via preliminare ammettere i (e consentire l'espletamento dei) mezzi istruttori tutti richiesti ed articolati da questa difesa nella propria memoria ex art. 183 c. VI c. p. c. , II termine, sempre reiterati e mai rinunciati”. Secondo il principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica, non risultando ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. Sez. II n.
5812/2016; Cass. n. 16420/2023). Pertanto nel caso di specie, avendo la parte meramente richiesto l'ammissione delle prove articolare nella memoria ex art. 183 c.p.c., senza riproporre le richieste istruttorie ivi articolate, la relativa richiesta è inammissibile, così come il relativo motivo di appello.
Inammissibile è anche la censura relativa alla ritenuta (errata) legittimazione attiva dell'appellato.
Infatti l'appellante si limita a sostenere che la legittimazione dello studio professionale è comprovata dalla documentazione in atti, senza indicare nell'atto di appello i documenti (con il relativo indice del proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado) dai quali si desumerebbe l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Da ciò l'inammissibilità del motivo di gravame in esame, non rispondendo ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c. e in considerazione del fatto che il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione genericamente invocata a sostegno dei motivi di gravame, laddove l'appellante non abbia indicato in modo specifico la fase in cui è stata prodotta (costituzione in giudizio, primo, secondo o terzo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6) e la relativa indicizzazione (Cass. 6 luglio
2020, n. 13861). Sull'argomento la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che «La mera produzione di un documento in appello […] non comporta automaticamente che il contenuto del documento rientri nell'ambito di quanto, in ossequio al principio devolutivo, il giudice d'appello è tenuto ad esaminare, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato ai fini di integrazione della ingiustizia della sentenza di primo grado impugnata» (Cass. 7 aprile 2009, n. 8377);
7 diversamente opinando, si legge in un'altra pronuncia, «la controparte è nell'impossibilità di controdedurre e, conseguentemente, per lo stesso giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione» (Cass. 29 maggio 2003, n. 8599); si è, così, per questa via ritenuto che «L'art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive la specificità dei motivi dell'appello, comporta altresì, laddove tali motivi siano argomentati mediante il richiamo alla documentazione prodotta, l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame, con la compiuta illustrazione delle ragioni, illegittimamente trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto di essi giustifica la tesi sostenuta dall'appellante» (Cass. 20 ottobre 2005, n. 20287; Cass.
29 gennaio 2019, n. 2461; Cass. 6 luglio 2020, n. 13861).
A ciò si aggiunga che l'appellante non argomenta, come era suo onere sempre ex art. 342 c.p.c., per quali ragioni deve ritenersi erronea la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado né per quali ragioni deve ritenersi inattendibile la dichiarazione del teste , che Tes_1 ha riferito dell'incarico conferito direttamente al In tal senso secondo la S. C. l'art. 342 CP_4
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato <nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, relative doglianze, affiancando alla parte volitiva argomentativa confuti contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza occorra l'utilizzo particolari forme sacramentali o la redazione un progetto alternativo decisione da contrapporre quella grado, tenuto conto permanente natura "revisio prioris instantiae" del giudizio appello, il quale mantiene sua diversità rispetto alle impugnazioni critica vincolata>> (Cass. S. U. 13/12/2022, n. 36481).
Nel caso di specie manca qualsiasi parte argomentativa di confronto con la decisione di primo grado.
Tali rilievi valgono anche relativamente alla censura relativa alla prova della prestazione svolta da parte dell'appellato e all'entità del compenso.
Infatti, a fronte del fatto che il giudice ha ritenuto provata la prestazione (provata, sulla base della documentazione compiutamente indicata in sentenza, e non contestata come deduce l'appellante) e la conformità della parcella alla tariffa, l'appellante si limita a sostenere l'erroneità di quanto ritenuto dal giudice di primo grado alla luce degli elementi acquisiti senza argomentare per quale ragione deve ritenersi tale erroneità.
In definitiva l'appello è inammissibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 26.000: tabella 12, scaglione terzo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
8 Poiché l'impugnazione è inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. n. 362/2021 del Tribunale di Latina,
[...] Parte_2 Controparte_2 così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna , e in via Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 solidale, alla refusione a favore di delle spese del grado che liquida in € 4.888,00 Controparte_4 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. Corrado De
Angelis, antistatario;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, e in via solidale, di un Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 23.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Spadaro Alberto Tilocca
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