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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 41/2023
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione agli avvisi di addebito n. 348 2022 CP_1
00033398 44 000 notificato il 05.12.2022, n. 348 2022 00033399 45 000 notificato il 05.12.2022 e n. 348 2022 00038667 12 000 notificato il
17.12.2022, proposta da ( ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti SILVIA CASARI e REBECCA PERVILLI
ricorrente
CONTRO
Controparte_2
( , rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE BASILE P.IVA_2
Resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1
sentire dichiarare la nullità , l'inefficacia o comunque l'inesigibilità degli avvisi di addebito opposti, emessi per contributi previdenziali derivanti dall e comunicazioni modello
DM10 rispettivamente per il periodo dal 06/2021 a l 07/2022,
01/2022 e 08/2022, in ragione della compensazione con crediti di imposta per formazione del personale dipend ente (codice tributo 6897) per gli anni 2020 e 2021 .
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
mettendo in dubbio, innanzitutto, l'effettiva prestazione di attività di formazione per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze sulle "tecnologie abilitanti" previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 da parte di una società svolgente attività di movimentazione merci e facchinaggio, c.d. “carovana facchini” e in assenza dell'individuazione di uno svolgimento dell'attività, che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2020, prima dell'apertura della posizione aziendale della sede di
Reggio Emilia avvenuta solo nel giugno 2021, e a fronte di una
“visita ispettiva del 13.1.2022 con la quale gli ispettori della sede di Genova avevano accertato che a Genova alla sede legale in via De Marini corrispondeva un “Virtual Office” dove non è mai stata svolta nessuna attività ”; osservando, in ogni caso, che la società versava in una situazione d 'irregolarità contributiva preclusiva all'utilizzazione del credito al momento della compensazione, “tanto è che il supposto credito è stato utilizzato per pagare contributi riferiti a mensilità già scadute: nello specifico 12/2021-01/2022”; rilevando, inoltre, l'omessa compilazione del quadro RU sulla dichiarazione dei redditi presentata il 28/02/2022 , poi corretta con successiva dichiarazione del 06/10/2022 , e la persistente omissione con riferimento alla dichiarazione presentata il 28/02/2023 .
Pag. 2 di 5 3. All'udienza del 21/04/2023, il M agistrato precedente assegnatario del fascicolo ha disposto CTU contabile, volta a verificare se al momento della compensazione sussistesse la regolarità contributiva della società ricorrente e se risultasse effettuata la formazione indicata nella certificazioni, se la stessa si riferisse all'attività svolta in base all'oggetto sociale e in relazione a quali lavoratori la società ricorrente avesse svolto la formazione e i periodi di lavoro e le mansioni degli stessi .
L'elaborato peritale, depositato in data 15/03/2025, ha concluso, quanto al primo quesito, che al momento della compensazione, vale a dire alla data del 02 /03/2023, non sussisteva la regolarità contributiva .
Quanto al secondo, più articolato, quesito, il C.T .U. ha evidenziato notevolissime incongruenze, tanto sulle modalità di effettuazione della formazione (che secondo la documentazione cartacea sarebbe stata erogata presso la sede di Ge nova della società ricorrente, ossia presso il “Virtual Office” di cui alla ricordata visita ispettiva del 13 /01/2022, e secondo le dichiarazioni rilasciate dalla società di formazione sarebbe stata svolta integralmente on -line), quanto sulla compatibilità del programma formativo con mansioni, competenze e background culturale dei lavoratori .
Il C.T.U. ha inoltre evidenziato la mancanza di certificazioni quale ente accreditato da parte della società di formazione per l'anno 2020 e la circostanza che l'attività svolta sulla
“formazione 4.0” non rientra nell'oggetto sociale della
Pag. 3 di 5 ricorrente, che in base alla v isura camerale risulta avere come attività principale quella di “movimentazione merci e facchinaggio” e come attività secondaria “lavori edili non specializzati”, attività pacificamente non rientranti negli ambiti di cui all'allegato A della Legge n. 205/2017 .
I CTP non hanno formulato osservazioni alla CTU e all 'udienza del 01/04/2025 anche i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere preso visione del contenuto dell 'elaborato e di non avere osservazioni in merito .
4. Il ricorso è palesemente infondato.
Le risultanze della CTU – dalle quali non vi è motivo per discostarsi – dimostrano, in maniera lampante e inequivocabile, sia che la società effettivamente versasse in una situazione d'irregolarità contributiva pre clusiva all'utilizzazione del credito al momento della compensazione (ossia alla data del
02/03/2022, confermata dai CTP delle parti) , sia che la formazione, anche qualora effettivamente compiuta (del che si dubita fortemente), in ogni caso non sia stata svolta nel rispetto delle modalità necessarie alla maturazione del credito da portare in compensazione, tanto sotto il profilo oggettivo (con riferimento alle modalità), quanto sotto il profilo soggettivo (sia con riferimento alla certificazione della società di formazione, sia avuto riguardo alla divaricazione tra l'oggetto sociale della ricorrente e gli ambiti di cui all'allegato A della Legge n.
205/2017, sia tenuto conto dell a formazione culturale dei lavoratori asseritamente oggetto di formazion e).
Pag. 4 di 5 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in ragione della sempli cità della causa, da una parte, e della laboriosità dell'istruttoria, dall'altra. Le spese di C.T.U. sono state liquidate con separato decreto e vengono confermate nella misura di € 1.018,45 oltre accessori di legge a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 41/2023, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, accertando la fondatezza della pretesa contenuta negli avvisi di addebito n. 348 2022 00033398 44 000 notificato il CP_1
05.12.2022, n. 348 2022 00033399 45 000 notificato il 05.12.2022 e n. 348
2022 00038667 12 000 notificato il 17.12.2022;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 12.228,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge qualora dovuti. Spese di C.T.U. a carico di parte ricorrente per € 1.018,45 oltre accessori di legge.
Reggio Emilia, così deciso il 15/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 41/2023
Il G.O.P. Dott. Enrico Prost ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione agli avvisi di addebito n. 348 2022 CP_1
00033398 44 000 notificato il 05.12.2022, n. 348 2022 00033399 45 000 notificato il 05.12.2022 e n. 348 2022 00038667 12 000 notificato il
17.12.2022, proposta da ( ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli Avv.ti SILVIA CASARI e REBECCA PERVILLI
ricorrente
CONTRO
Controparte_2
( , rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE BASILE P.IVA_2
Resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1
sentire dichiarare la nullità , l'inefficacia o comunque l'inesigibilità degli avvisi di addebito opposti, emessi per contributi previdenziali derivanti dall e comunicazioni modello
DM10 rispettivamente per il periodo dal 06/2021 a l 07/2022,
01/2022 e 08/2022, in ragione della compensazione con crediti di imposta per formazione del personale dipend ente (codice tributo 6897) per gli anni 2020 e 2021 .
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1
mettendo in dubbio, innanzitutto, l'effettiva prestazione di attività di formazione per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze sulle "tecnologie abilitanti" previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 da parte di una società svolgente attività di movimentazione merci e facchinaggio, c.d. “carovana facchini” e in assenza dell'individuazione di uno svolgimento dell'attività, che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2020, prima dell'apertura della posizione aziendale della sede di
Reggio Emilia avvenuta solo nel giugno 2021, e a fronte di una
“visita ispettiva del 13.1.2022 con la quale gli ispettori della sede di Genova avevano accertato che a Genova alla sede legale in via De Marini corrispondeva un “Virtual Office” dove non è mai stata svolta nessuna attività ”; osservando, in ogni caso, che la società versava in una situazione d 'irregolarità contributiva preclusiva all'utilizzazione del credito al momento della compensazione, “tanto è che il supposto credito è stato utilizzato per pagare contributi riferiti a mensilità già scadute: nello specifico 12/2021-01/2022”; rilevando, inoltre, l'omessa compilazione del quadro RU sulla dichiarazione dei redditi presentata il 28/02/2022 , poi corretta con successiva dichiarazione del 06/10/2022 , e la persistente omissione con riferimento alla dichiarazione presentata il 28/02/2023 .
Pag. 2 di 5 3. All'udienza del 21/04/2023, il M agistrato precedente assegnatario del fascicolo ha disposto CTU contabile, volta a verificare se al momento della compensazione sussistesse la regolarità contributiva della società ricorrente e se risultasse effettuata la formazione indicata nella certificazioni, se la stessa si riferisse all'attività svolta in base all'oggetto sociale e in relazione a quali lavoratori la società ricorrente avesse svolto la formazione e i periodi di lavoro e le mansioni degli stessi .
L'elaborato peritale, depositato in data 15/03/2025, ha concluso, quanto al primo quesito, che al momento della compensazione, vale a dire alla data del 02 /03/2023, non sussisteva la regolarità contributiva .
Quanto al secondo, più articolato, quesito, il C.T .U. ha evidenziato notevolissime incongruenze, tanto sulle modalità di effettuazione della formazione (che secondo la documentazione cartacea sarebbe stata erogata presso la sede di Ge nova della società ricorrente, ossia presso il “Virtual Office” di cui alla ricordata visita ispettiva del 13 /01/2022, e secondo le dichiarazioni rilasciate dalla società di formazione sarebbe stata svolta integralmente on -line), quanto sulla compatibilità del programma formativo con mansioni, competenze e background culturale dei lavoratori .
Il C.T.U. ha inoltre evidenziato la mancanza di certificazioni quale ente accreditato da parte della società di formazione per l'anno 2020 e la circostanza che l'attività svolta sulla
“formazione 4.0” non rientra nell'oggetto sociale della
Pag. 3 di 5 ricorrente, che in base alla v isura camerale risulta avere come attività principale quella di “movimentazione merci e facchinaggio” e come attività secondaria “lavori edili non specializzati”, attività pacificamente non rientranti negli ambiti di cui all'allegato A della Legge n. 205/2017 .
I CTP non hanno formulato osservazioni alla CTU e all 'udienza del 01/04/2025 anche i procuratori delle parti hanno dichiarato di avere preso visione del contenuto dell 'elaborato e di non avere osservazioni in merito .
4. Il ricorso è palesemente infondato.
Le risultanze della CTU – dalle quali non vi è motivo per discostarsi – dimostrano, in maniera lampante e inequivocabile, sia che la società effettivamente versasse in una situazione d'irregolarità contributiva pre clusiva all'utilizzazione del credito al momento della compensazione (ossia alla data del
02/03/2022, confermata dai CTP delle parti) , sia che la formazione, anche qualora effettivamente compiuta (del che si dubita fortemente), in ogni caso non sia stata svolta nel rispetto delle modalità necessarie alla maturazione del credito da portare in compensazione, tanto sotto il profilo oggettivo (con riferimento alle modalità), quanto sotto il profilo soggettivo (sia con riferimento alla certificazione della società di formazione, sia avuto riguardo alla divaricazione tra l'oggetto sociale della ricorrente e gli ambiti di cui all'allegato A della Legge n.
205/2017, sia tenuto conto dell a formazione culturale dei lavoratori asseritamente oggetto di formazion e).
Pag. 4 di 5 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, in ragione della sempli cità della causa, da una parte, e della laboriosità dell'istruttoria, dall'altra. Le spese di C.T.U. sono state liquidate con separato decreto e vengono confermate nella misura di € 1.018,45 oltre accessori di legge a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Nella causa R.G. n. 41/2023, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso, accertando la fondatezza della pretesa contenuta negli avvisi di addebito n. 348 2022 00033398 44 000 notificato il CP_1
05.12.2022, n. 348 2022 00033399 45 000 notificato il 05.12.2022 e n. 348
2022 00038667 12 000 notificato il 17.12.2022;
- condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 12.228,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge qualora dovuti. Spese di C.T.U. a carico di parte ricorrente per € 1.018,45 oltre accessori di legge.
Reggio Emilia, così deciso il 15/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Enrico Prost
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