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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 4977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4977 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 28.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°4657\2025 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to S. De Ciantis in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Zannini Quirini
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento dello stato di invalidità ex art.13 l.n.118\1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario dopo aver elencato le patologie accertate e avere richiamato i “vigenti riferimenti tabellari di legge” ha concluso che la ricorrente non si trovi nelle condizioni che configurano il diritto ai benefici relativi all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 118/71, né attualmente, né in epoca anteriore al presente accertamento”.
Nè può attribuirsi rilevanza alle contestazioni mosse alla valutazione delle patologie effettuata dal c.t.u. in relazione alle patologie specificamente richiamate nel ricorso in opposizione tenuto conto che, quanto alla coronaropatia lieve I classe HYHA, nelle tabelle delle percentuali è indicato il minimo di 11 % ed il massimo pari al 20% stimato, quest'ultimo, applicabile da parte ricorrente con conseguente non attendibilità della percentuale complessiva di invalidità calcolata in ricorso.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte. Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 28.4.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 28.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°4657\2025 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to S. De Ciantis in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Zannini Quirini
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento dello stato di invalidità ex art.13 l.n.118\1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario dopo aver elencato le patologie accertate e avere richiamato i “vigenti riferimenti tabellari di legge” ha concluso che la ricorrente non si trovi nelle condizioni che configurano il diritto ai benefici relativi all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 118/71, né attualmente, né in epoca anteriore al presente accertamento”.
Nè può attribuirsi rilevanza alle contestazioni mosse alla valutazione delle patologie effettuata dal c.t.u. in relazione alle patologie specificamente richiamate nel ricorso in opposizione tenuto conto che, quanto alla coronaropatia lieve I classe HYHA, nelle tabelle delle percentuali è indicato il minimo di 11 % ed il massimo pari al 20% stimato, quest'ultimo, applicabile da parte ricorrente con conseguente non attendibilità della percentuale complessiva di invalidità calcolata in ricorso.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte. Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 28.4.2025 Il Giudice