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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/12/2024, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11331/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano il 5.6.1979
Cittadinanza: Italiana
C.F. CodiceFiscale_1
Residente ad Assago, Via Bazzana Inferiore 1/C con l'Avv. Adele Quaroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Genova il 4.11.1978
Cittadinanza: italiana
C.F. CodiceFiscale_2
Residente ad Assago, Via Bazzana Inferiore 1/C con l'Avv. Adele Quaroni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.6.2011 in Vespolate, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2011 atto n. 3, Parte 2, Serie A), e del
Comune di Giussago (Anno 2011 atto n. 6 Parte 2 Serie B)
In comunione separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] entrambi Per_1 Per_2 cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1. affidare i figli minori congiuntamente ai genitori i quali eserciteranno in via Per_1 Per_2 condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
2. dare atto che i minori continueranno a vivere con la madre, collocati presso la casa familiare di Assago di proprietà della signora;
3. dare atto che il signor ha lasciato la casa familiare e si è trasferito nell'alloggio già CP_1 individuato in Milano, Via Gattinara n. 90;
4. quanto ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore:
➢ trascorreranno con il papà i fine settimana alternati dal venerdì alla Per_1 Per_2 domenica sera, salvo diversi accordi tra i genitori;
➢ Il padre trascorrerà con i figli anche una o due sere infrasettimanali, con pernottamento, indicativamente il lunedì e giovedì: nella settimana che termina con il week end di spettanza della madre, e trascorreranno con il padre il Per_1 Per_2 lunedì, mentre nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna i figli trascorreranno con il padre il giovedì;
➢ Fatto salvo ogni diverso miglior accordo tra i genitori, trascorreranno Per_1 Per_2 con i genitori metà delle vacanze scolastiche natalizie dal 27 dicembre al 6 gennaio;
i minori trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con il padre per essere riaccompagnati la sera presso la madre con la quale trascorreranno la cena del 24 dicembre e il giorno di Natale mentre il 26 dicembre staranno con la famiglia paterna;
➢ Le vacanze pasquali, così come le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 1 novembre e 7 dicembre), seguiranno il regime dell'alternanza secondo un calendario che sarà concordato tra i genitori all'inizio di ogni anno scolastico;
➢ Vacanze estive: nel periodo compreso tra giugno e settembre i minori trascorreranno un periodo di tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore - con avviso reciproco del periodo di ferie entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a privilegiare durante l'estate lo smart working per trascorrere con i figli ulteriori periodi, oltre a quelli di vacanza concordati;
5. Il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per mantenimento dei figli la somma mensile di € 1.000,00 annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il medesimo inoltre verserà alla signora un importo annuo pari ad 1/3 del bonus annuale recepito nel mese di aprile quale concorso alle spese per le vacanze che i bambini trascorreranno con la madre
6. Il signor terrà a proprio carico il 65% delle spese straordinarie relative ai figli secondo CP_1 le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 che si trascrivono di seguito. Le spese sanitarie per i figli saranno invece sostenute per intero dalla madre fino a quando ella potrà usufruire dell'assicurazione sanitaria di cui è titolare, la cui eventuale cessazione ripristinerà la ripartizione indicata per le altre spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
ULTERIORI PATTUIZIONI
7. Nel caso di alienazione dell'immobile sito in Assago Via Bazzana Inferiore 1/C di proprietà della signora o dell'immobile sito in Celle Ligure, Via Sanda 109 di proprietà del Pt_1 signor le parti si impegnano a suddividere al 50% il ricavato delle eventuali rispettive CP_1 alienazioni in quanto gli immobili sono stati acquistati con proventi derivanti da entrambi i coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 25.6.2011 in Vespolate
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vespolate (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano il 5.6.1979
Cittadinanza: Italiana
C.F. CodiceFiscale_1
Residente ad Assago, Via Bazzana Inferiore 1/C con l'Avv. Adele Quaroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1
Nato a Genova il 4.11.1978
Cittadinanza: italiana
C.F. CodiceFiscale_2
Residente ad Assago, Via Bazzana Inferiore 1/C con l'Avv. Adele Quaroni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 25.6.2011 in Vespolate, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune (anno 2011 atto n. 3, Parte 2, Serie A), e del
Comune di Giussago (Anno 2011 atto n. 6 Parte 2 Serie B)
In comunione separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] entrambi Per_1 Per_2 cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1. affidare i figli minori congiuntamente ai genitori i quali eserciteranno in via Per_1 Per_2 condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale mentre per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente;
2. dare atto che i minori continueranno a vivere con la madre, collocati presso la casa familiare di Assago di proprietà della signora;
3. dare atto che il signor ha lasciato la casa familiare e si è trasferito nell'alloggio già CP_1 individuato in Milano, Via Gattinara n. 90;
4. quanto ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore:
➢ trascorreranno con il papà i fine settimana alternati dal venerdì alla Per_1 Per_2 domenica sera, salvo diversi accordi tra i genitori;
➢ Il padre trascorrerà con i figli anche una o due sere infrasettimanali, con pernottamento, indicativamente il lunedì e giovedì: nella settimana che termina con il week end di spettanza della madre, e trascorreranno con il padre il Per_1 Per_2 lunedì, mentre nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna i figli trascorreranno con il padre il giovedì;
➢ Fatto salvo ogni diverso miglior accordo tra i genitori, trascorreranno Per_1 Per_2 con i genitori metà delle vacanze scolastiche natalizie dal 27 dicembre al 6 gennaio;
i minori trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale con il padre per essere riaccompagnati la sera presso la madre con la quale trascorreranno la cena del 24 dicembre e il giorno di Natale mentre il 26 dicembre staranno con la famiglia paterna;
➢ Le vacanze pasquali, così come le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 1 novembre e 7 dicembre), seguiranno il regime dell'alternanza secondo un calendario che sarà concordato tra i genitori all'inizio di ogni anno scolastico;
➢ Vacanze estive: nel periodo compreso tra giugno e settembre i minori trascorreranno un periodo di tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore - con avviso reciproco del periodo di ferie entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a privilegiare durante l'estate lo smart working per trascorrere con i figli ulteriori periodi, oltre a quelli di vacanza concordati;
5. Il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di contributo per mantenimento dei figli la somma mensile di € 1.000,00 annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il medesimo inoltre verserà alla signora un importo annuo pari ad 1/3 del bonus annuale recepito nel mese di aprile quale concorso alle spese per le vacanze che i bambini trascorreranno con la madre
6. Il signor terrà a proprio carico il 65% delle spese straordinarie relative ai figli secondo CP_1 le Linee Guida della Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 che si trascrivono di seguito. Le spese sanitarie per i figli saranno invece sostenute per intero dalla madre fino a quando ella potrà usufruire dell'assicurazione sanitaria di cui è titolare, la cui eventuale cessazione ripristinerà la ripartizione indicata per le altre spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
ULTERIORI PATTUIZIONI
7. Nel caso di alienazione dell'immobile sito in Assago Via Bazzana Inferiore 1/C di proprietà della signora o dell'immobile sito in Celle Ligure, Via Sanda 109 di proprietà del Pt_1 signor le parti si impegnano a suddividere al 50% il ricavato delle eventuali rispettive CP_1 alienazioni in quanto gli immobili sono stati acquistati con proventi derivanti da entrambi i coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 25.6.2011 in Vespolate
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vespolate (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG