TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7557 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21190/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE IO, elettivamente domiciliata in Via Archimede n. 116 Roma, presso il difensore APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, con CP_1 P.IVA_1 domicilio digitale eletto presso la PEC del difensore Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Riformare la sentenza n. 7915/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Laura Maria Finazzi, in data 19.10.2023 e depositata in cancelleria il 12.12.2023, nel procedimento iscritto al R.G.N. 49727/2022, come di seguito sostituendo la frase:
“Rigetta la domanda attorea;
Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore della parte convenuta, che liquida in Euro 180,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa” con
pagina 1 di 5
a) Accoglie la domanda e dichiara che, per i motivi di cui in narrativa, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, è responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dall'appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e per l'effetto: b) condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte appellante, di Euro 392,23= a titolo di integrale rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 7915/2023 (R.G. 49719/2022) emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in via subordinata: nella denegate e non creduta ipotesi in cui non venisse confermato il già avvenuto rimborso dell'intera prenotazione, contenere la condanna della Compagnia al solo biglietto dell'appellante e pari ad Euro 196,11; In ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, valutando il comportamento di parte appellante anche ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza nr. 7915/2023 pubblicata il 12/12/2023 il Giudice di Pace di Milano, nel giudizio nr. R.G. 49727/2022, motivato il decisum, ha dichiarato l'infondatezza della domanda dell'attrice volta ad ottenere il rimborso del cancellato volo A/R Bologna-Ibiza del 7-16 luglio 2020, avendo la convenuta prodotto prova documentale del rimborso di € 392,23 dei biglietti non CP_1 utilizzati (passeggeri a ). Parte_1 Parte_2
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 4.6.2024 la sig.ra ha, quindi, Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado. L'ha censurata sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del G.d.P. della documentazione prodotta in giudizio, a suo dire non idonea a comprovare la restituzione da parte di della somma sborsata per l'acquisto del volo cancellato. CP_1
In particolare, l'appellante ha prodotto in giudizio un estratto conto (datato 29.2.2020) di una carta di credito con numeri finali “3534”, da cui – a suo dire – emergerebbe l'addebito dell'acquisto della prenotazione dal sito Booking.com per € 390,78, nonché tre estratti conto per il periodo agosto-ottobre 2022 della medesima carta di credito da cui non risulterebbe l'asserito rimborso effettuato da CP_1
Al contempo la sig.ra ha contestato la validità probatoria della documentazione
[...] Parte_1 prodotta dalla controparte. Ed ancora, sebbene non espressamente oggetto di motivazione del rigetto della domanda attorea nella sentenza di primo grado impugnata, la sig.ra ha reiterato la Parte_1 posizione assunta in primo grado e ha ribadito la sua legittimazione passiva sostenendo che il rimborso deve essere erogato dal vettore a favore del passeggero, nonostante effettivamente l'acquisto fosse stato effettuato dal coniuge Ha anche contestato la liquidazione delle spese del giudizio in favore Pt_2 dell'appellata. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.9.2024 si è ritualmente costituita in giudizio
, la quale ha sostenuto la correttezza della decisione del G.d.P. Ha ribadito che il volo AR CP_1
Bologna-Ibizia cancellato a causa della pandemia da Coronavirus è stato acquistato (al costo di € 392,23) direttamente sul sito con carta di credito MasterCard intestata al sig. CP_1 Pt_2
(passeggero della stessa prenotazione) con cifre finali “3534” e scadenza 02/22: tale
[...] pagamento non sarebbe stato effettuato, quindi, tramite prenotazione sul diverso sito booking.com, erroneamente indicato dalla sig.ra ha contestato che gli estratti conto della carta di Parte_1 CP_1 credito prodotti in giudizio dall'appellante si riferiscono ad una carta di credito diversa, con cifre finali
“6867”, intestata alla sig.ra e per il diverso addebito di € 390,78 in favore di Persona_1 booking.com. Pertanto, tale documentazione non sarebbe pertinente con il volo cancellato, oggetto del presente giudizio. Ha inoltre ribadito di aver già provveduto al rimborso della somma di € 392,23 sulla descritta carta di credito MasterCard, intestata all'acquirente della prenotazione, sig. Parte_2 in data 25.9.2020 (prima della scadenza del voucher, nonché prima dell'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado): a sostegno di quanto riferito, ha allegato la copia della prenotazione effettuata dal sig. (già prodotta anche da parte attrice in entrambi i gradi di giudizio), schermata e Pt_2 comunicazione via email di avvenuto rimborso del 25.9.2020. Ha comunque eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra risultando, invece, il sig. l'effettivo acquirente del Parte_1 Pt_2 volo aereo, a cui è stata addebita la somma sulla carta di credito, ad egli intestata. L'appellata ha,
pagina 3 di 5 quindi, concluso insistendo sulla conferma della sentenza di primo grado e sulla condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
* Per la risoluzione del caso di specie deve in primo luogo procedersi dall'attenta considerazione del regime probatorio. In primo luogo, dall'esame di tutta la documentazione prodotta nel doppio grado di giudizio, è emerso che l'unica prova attestante l'acquisto dei voli poi cancellati è la ricevuta via mail del 17.2.2020 dal sito Ryanair.com e non, invece, come sostenuto da parte appellante, dal sito Booking.com. Orbene, dall'allegata conferma di acquisto ricevuta dall'indirizzo email del Email_2 lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 11:48 al sig. (Oggetto: Ryanair Email_3
Travel Itinerary) risulta documentata la prenotazione e la conferma del pagamento del volo AR Bologna - Ibiza per il costo di € 392.23 effettuato tramite una carta di pagamento su circuito MasterCard, recante numeri finali “3534”; carta di credito intestata al sig. circostanza non Pt_2 contestata dall'appellante. Tra l'altro, parte appellante non ha mai prodotto l'invocata prova di acquisto del volo dal sito Booking.com, ma si è limitata all'allegazione di un estratto conto del mese di febbraio 2020 di una carta di credito con numeri finali “6867”, evidentemente diversa da quella risultante nella mail di conferma di acquisto, dalla quale emerge un generico diverso addebito, sebbene di poco inferiore (€ 390,78), rispetto al costo effettivo del biglietto aereo, pari ad € 392,23; conseguentemente l'estratto conto del 29.2.2020, depositato dall'appellante nel fascicolo di primo grado deve essere considerato inconferente. Ed ancora, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio da parte appellata (all. 5 fascicolo di primo grado) è emerso che già in data 25.9.2020 la compagnia aerea ha effettuato un rimborso di € 392,25 (Covid voucher voided and money refunded), corrispondente al costo d'acquisto. Nel corso del giudizio di primo grado, con note conclusive del 18.4.2023, ha riportato altresì CP_1 estratto di conferma di rimborso proprio sullo stesso strumento di pagamento allora utilizzato, ossia la carta di credito MasterCard con numeri finali “3534”, intestata al sig. Pt_2
Deve ancora notarsi che la parte appellante ha contestato l'asserito rimborso del 25.9.2020, ma ha depositato in atti estratti conto per il diverso periodo agosto-ottobre 2022 e riconducibili ad una carta di credito diversa (numeri finali “6867” in luogo della MasterCard con numeri finali “3534”, utilizzata in fase di acquisto e indicata nella mail di conferma di . CP_1
Conseguentemente deve pienamente condividersi l'impostazione difensiva dell'appellata, anche in riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, essendo evidente che il pagamento della somma di € 392,23, per l'acquisto del volo AR Bologna – Ibiza del 7-16 luglio 2020 è stato effettivamente concluso dall'altro passeggero, sig. . Parte_2
Pertanto, pur rilevandosi la motivazione del Giudice di prime cure eccessivamente succinta in merito alla valutazione della produzione documentale, ed assolutamente carente in punto di legittimazione attiva dell'appellante, la domanda dev'essere respinta nel merito, per quanto sopra esposto.
L'esito del giudizio suggerisce di risolvere il tema delle spese di lite tra le parti con condanna alle spese di lite a carico di parte appellante, come da dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rifondere all'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite da liquidarsi in 673 euro oltre accessori. Milano, 9 ottobre 2025 dott.ssa Caterina Centola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21190/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CE IO, elettivamente domiciliata in Via Archimede n. 116 Roma, presso il difensore APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, con CP_1 P.IVA_1 domicilio digitale eletto presso la PEC del difensore Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: Riformare la sentenza n. 7915/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Laura Maria Finazzi, in data 19.10.2023 e depositata in cancelleria il 12.12.2023, nel procedimento iscritto al R.G.N. 49727/2022, come di seguito sostituendo la frase:
“Rigetta la domanda attorea;
Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore della parte convenuta, che liquida in Euro 180,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa” con
pagina 1 di 5
a) Accoglie la domanda e dichiara che, per i motivi di cui in narrativa, in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, è responsabile tanto in via contrattuale che extracontrattuale per i danni subiti dall'appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e per l'effetto: b) condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte appellante, di Euro 392,23= a titolo di integrale rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo;
c) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge)”.
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 7915/2023 (R.G. 49719/2022) emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in via subordinata: nella denegate e non creduta ipotesi in cui non venisse confermato il già avvenuto rimborso dell'intera prenotazione, contenere la condanna della Compagnia al solo biglietto dell'appellante e pari ad Euro 196,11; In ogni caso: Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, valutando il comportamento di parte appellante anche ex art. 96 c.p.c.”.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza nr. 7915/2023 pubblicata il 12/12/2023 il Giudice di Pace di Milano, nel giudizio nr. R.G. 49727/2022, motivato il decisum, ha dichiarato l'infondatezza della domanda dell'attrice volta ad ottenere il rimborso del cancellato volo A/R Bologna-Ibiza del 7-16 luglio 2020, avendo la convenuta prodotto prova documentale del rimborso di € 392,23 dei biglietti non CP_1 utilizzati (passeggeri a ). Parte_1 Parte_2
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 4.6.2024 la sig.ra ha, quindi, Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado. L'ha censurata sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del G.d.P. della documentazione prodotta in giudizio, a suo dire non idonea a comprovare la restituzione da parte di della somma sborsata per l'acquisto del volo cancellato. CP_1
In particolare, l'appellante ha prodotto in giudizio un estratto conto (datato 29.2.2020) di una carta di credito con numeri finali “3534”, da cui – a suo dire – emergerebbe l'addebito dell'acquisto della prenotazione dal sito Booking.com per € 390,78, nonché tre estratti conto per il periodo agosto-ottobre 2022 della medesima carta di credito da cui non risulterebbe l'asserito rimborso effettuato da CP_1
Al contempo la sig.ra ha contestato la validità probatoria della documentazione
[...] Parte_1 prodotta dalla controparte. Ed ancora, sebbene non espressamente oggetto di motivazione del rigetto della domanda attorea nella sentenza di primo grado impugnata, la sig.ra ha reiterato la Parte_1 posizione assunta in primo grado e ha ribadito la sua legittimazione passiva sostenendo che il rimborso deve essere erogato dal vettore a favore del passeggero, nonostante effettivamente l'acquisto fosse stato effettuato dal coniuge Ha anche contestato la liquidazione delle spese del giudizio in favore Pt_2 dell'appellata. Con comparsa di costituzione e risposta del 10.9.2024 si è ritualmente costituita in giudizio
, la quale ha sostenuto la correttezza della decisione del G.d.P. Ha ribadito che il volo AR CP_1
Bologna-Ibizia cancellato a causa della pandemia da Coronavirus è stato acquistato (al costo di € 392,23) direttamente sul sito con carta di credito MasterCard intestata al sig. CP_1 Pt_2
(passeggero della stessa prenotazione) con cifre finali “3534” e scadenza 02/22: tale
[...] pagamento non sarebbe stato effettuato, quindi, tramite prenotazione sul diverso sito booking.com, erroneamente indicato dalla sig.ra ha contestato che gli estratti conto della carta di Parte_1 CP_1 credito prodotti in giudizio dall'appellante si riferiscono ad una carta di credito diversa, con cifre finali
“6867”, intestata alla sig.ra e per il diverso addebito di € 390,78 in favore di Persona_1 booking.com. Pertanto, tale documentazione non sarebbe pertinente con il volo cancellato, oggetto del presente giudizio. Ha inoltre ribadito di aver già provveduto al rimborso della somma di € 392,23 sulla descritta carta di credito MasterCard, intestata all'acquirente della prenotazione, sig. Parte_2 in data 25.9.2020 (prima della scadenza del voucher, nonché prima dell'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado): a sostegno di quanto riferito, ha allegato la copia della prenotazione effettuata dal sig. (già prodotta anche da parte attrice in entrambi i gradi di giudizio), schermata e Pt_2 comunicazione via email di avvenuto rimborso del 25.9.2020. Ha comunque eccepito il difetto di legittimazione attiva della sig.ra risultando, invece, il sig. l'effettivo acquirente del Parte_1 Pt_2 volo aereo, a cui è stata addebita la somma sulla carta di credito, ad egli intestata. L'appellata ha,
pagina 3 di 5 quindi, concluso insistendo sulla conferma della sentenza di primo grado e sulla condanna alle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
* Per la risoluzione del caso di specie deve in primo luogo procedersi dall'attenta considerazione del regime probatorio. In primo luogo, dall'esame di tutta la documentazione prodotta nel doppio grado di giudizio, è emerso che l'unica prova attestante l'acquisto dei voli poi cancellati è la ricevuta via mail del 17.2.2020 dal sito Ryanair.com e non, invece, come sostenuto da parte appellante, dal sito Booking.com. Orbene, dall'allegata conferma di acquisto ricevuta dall'indirizzo email del Email_2 lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 11:48 al sig. (Oggetto: Ryanair Email_3
Travel Itinerary) risulta documentata la prenotazione e la conferma del pagamento del volo AR Bologna - Ibiza per il costo di € 392.23 effettuato tramite una carta di pagamento su circuito MasterCard, recante numeri finali “3534”; carta di credito intestata al sig. circostanza non Pt_2 contestata dall'appellante. Tra l'altro, parte appellante non ha mai prodotto l'invocata prova di acquisto del volo dal sito Booking.com, ma si è limitata all'allegazione di un estratto conto del mese di febbraio 2020 di una carta di credito con numeri finali “6867”, evidentemente diversa da quella risultante nella mail di conferma di acquisto, dalla quale emerge un generico diverso addebito, sebbene di poco inferiore (€ 390,78), rispetto al costo effettivo del biglietto aereo, pari ad € 392,23; conseguentemente l'estratto conto del 29.2.2020, depositato dall'appellante nel fascicolo di primo grado deve essere considerato inconferente. Ed ancora, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio da parte appellata (all. 5 fascicolo di primo grado) è emerso che già in data 25.9.2020 la compagnia aerea ha effettuato un rimborso di € 392,25 (Covid voucher voided and money refunded), corrispondente al costo d'acquisto. Nel corso del giudizio di primo grado, con note conclusive del 18.4.2023, ha riportato altresì CP_1 estratto di conferma di rimborso proprio sullo stesso strumento di pagamento allora utilizzato, ossia la carta di credito MasterCard con numeri finali “3534”, intestata al sig. Pt_2
Deve ancora notarsi che la parte appellante ha contestato l'asserito rimborso del 25.9.2020, ma ha depositato in atti estratti conto per il diverso periodo agosto-ottobre 2022 e riconducibili ad una carta di credito diversa (numeri finali “6867” in luogo della MasterCard con numeri finali “3534”, utilizzata in fase di acquisto e indicata nella mail di conferma di . CP_1
Conseguentemente deve pienamente condividersi l'impostazione difensiva dell'appellata, anche in riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, essendo evidente che il pagamento della somma di € 392,23, per l'acquisto del volo AR Bologna – Ibiza del 7-16 luglio 2020 è stato effettivamente concluso dall'altro passeggero, sig. . Parte_2
Pertanto, pur rilevandosi la motivazione del Giudice di prime cure eccessivamente succinta in merito alla valutazione della produzione documentale, ed assolutamente carente in punto di legittimazione attiva dell'appellante, la domanda dev'essere respinta nel merito, per quanto sopra esposto.
L'esito del giudizio suggerisce di risolvere il tema delle spese di lite tra le parti con condanna alle spese di lite a carico di parte appellante, come da dispositivo. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rifondere all'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite da liquidarsi in 673 euro oltre accessori. Milano, 9 ottobre 2025 dott.ssa Caterina Centola
pagina 5 di 5