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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 587/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 587/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.04.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
RE TI n. 2/A;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2 C.F._2
Via Pasquale Laureti n. 1/C, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Montioni ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via Guglielmo Marconi n. 465, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.08.2009 in Spoleto (atto n. 73, parte II, Serie A, anno 2009) con il figlio: , nato il [...]; Per_1
FATTO
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
- le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
Per_1
- la casa coniugale sita in Spoleto, Via RE TI n. 2/A viene assegnata e lasciata in godimento alla Sig.ra che ivi vivrà con il figlio , collocato prevalentemente con la Parte_1 Per_1 stessa;
- considerando che i genitori hanno iniziato già da qualche tempo a vivere separatamente e che in tale periodo hanno raggiunto un equilibrio “familiare” nell'interesse preminente del figlio che non ha risentito negativamente della separazione di fatto, i rapporti tra ed i genitori saranno Per_1 disciplinati come da grafico sotto riportato:
8:00- 13:40- 13:40- 15:00-17:00 17:30-19:00 19:00 - 18.00-24:00 13:36 18.00 14:30 24.00
CP_1 CP_2 CP_3
[...] UFFICIO CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
[...] Controparte_8 CP_9
[...]
Controparte_10 CP_3 CP_3
CP_11
CP_12 CP_5 CP_6 CP_13
[...] Controparte_8 CP_9
[...]
CP_14 CP_5 CP_6 CP_13
[...] Controparte_8 CP_3
CP_9
CP_15 CP_16 CP_17
CP_3 CP_8
Controparte_18 E quindi:
a) durante la settimana il figlio, come illustrato nello specchietto sopra, continuerà a frequentare tanto i nonni materni che quelli paterni due volte la settimana, pranzerà tre volte a settimana col padre, che lo terrà con se fino ad accompagnarlo e riprenderlo dagli allenamenti di calcio e lo riaccompagnerà a casa della madre per la cena ed il pernotto;
b) il figlio trascorrerà fine settimana alternati con ciascun genitore;
pagina 2 di 5 c) durante le vacanze di Natale e di Pasqua, durante le vacanze estive e in eventuali altre occasioni eccezionali il minore trascorrerà presso l'uno e l'altro genitore lo stesso tempo, secondo i termini che si concorderanno di volta in volta tra i genitori;
- il Sig. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
, l'importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico da effettuarsi sul c.c. intestato alla Sig.ra al Pt_1 seguente Iban: [...];
- entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, previamente concordate e documentate;
per spese straordinarie si intendono le spese non prevedibili rispetto al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della prole. In particolare sono da considerarsi spese straordinarie: SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN, acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purchè munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: visite ed interventi medici o dentistici, da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali c.d. da banco per cure non convenzionali;
SPESE SCOLASTICHE e formative (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: acquisto di libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
SPESE SCOLASTICHE e formative (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corso di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, libri universitari e attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (es. computer); SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, pagina 3 di 5 corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, corsi di informatica e di lingua, centri estivi, campi estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanza e viaggi effettuati autonomamente dal figlio;
scuola guida, acquisto mezzi di locomozione e correlate spese periodiche (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione/riparazione. Spese per eventi significativi, spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli, spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole;
- I ricorrenti rinunciano espressamente, ciascuno nei confronti dell'altro, a qualsiasi forma di mantenimento per la propria persona;
- I Sig.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Pt_1 Pt_2 valida per l'espatrio, anche per il figlio minore.
- Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale.
- Le parti dichiarano innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente”.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 30.08.2009 in Spoleto (atto n. 73, parte II, Serie A, anno 2009);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 15.12.2025
Il Presidente est.
UD TT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 587/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.04.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
RE TI n. 2/A;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_2 C.F._2
Via Pasquale Laureti n. 1/C, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Montioni ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via Guglielmo Marconi n. 465, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 30.08.2009 in Spoleto (atto n. 73, parte II, Serie A, anno 2009) con il figlio: , nato il [...]; Per_1
FATTO
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
- le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
Per_1
- la casa coniugale sita in Spoleto, Via RE TI n. 2/A viene assegnata e lasciata in godimento alla Sig.ra che ivi vivrà con il figlio , collocato prevalentemente con la Parte_1 Per_1 stessa;
- considerando che i genitori hanno iniziato già da qualche tempo a vivere separatamente e che in tale periodo hanno raggiunto un equilibrio “familiare” nell'interesse preminente del figlio che non ha risentito negativamente della separazione di fatto, i rapporti tra ed i genitori saranno Per_1 disciplinati come da grafico sotto riportato:
8:00- 13:40- 13:40- 15:00-17:00 17:30-19:00 19:00 - 18.00-24:00 13:36 18.00 14:30 24.00
CP_1 CP_2 CP_3
[...] UFFICIO CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
[...] Controparte_8 CP_9
[...]
Controparte_10 CP_3 CP_3
CP_11
CP_12 CP_5 CP_6 CP_13
[...] Controparte_8 CP_9
[...]
CP_14 CP_5 CP_6 CP_13
[...] Controparte_8 CP_3
CP_9
CP_15 CP_16 CP_17
CP_3 CP_8
Controparte_18 E quindi:
a) durante la settimana il figlio, come illustrato nello specchietto sopra, continuerà a frequentare tanto i nonni materni che quelli paterni due volte la settimana, pranzerà tre volte a settimana col padre, che lo terrà con se fino ad accompagnarlo e riprenderlo dagli allenamenti di calcio e lo riaccompagnerà a casa della madre per la cena ed il pernotto;
b) il figlio trascorrerà fine settimana alternati con ciascun genitore;
pagina 2 di 5 c) durante le vacanze di Natale e di Pasqua, durante le vacanze estive e in eventuali altre occasioni eccezionali il minore trascorrerà presso l'uno e l'altro genitore lo stesso tempo, secondo i termini che si concorderanno di volta in volta tra i genitori;
- il Sig. si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
, l'importo mensile di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico da effettuarsi sul c.c. intestato alla Sig.ra al Pt_1 seguente Iban: [...];
- entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio, previamente concordate e documentate;
per spese straordinarie si intendono le spese non prevedibili rispetto al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della prole. In particolare sono da considerarsi spese straordinarie: SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN, acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purchè munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: visite ed interventi medici o dentistici, da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali c.d. da banco per cure non convenzionali;
SPESE SCOLASTICHE e formative (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: acquisto di libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
SPESE SCOLASTICHE e formative (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corso di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, libri universitari e attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (es. computer); SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, pagina 3 di 5 corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, corsi di informatica e di lingua, centri estivi, campi estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanza e viaggi effettuati autonomamente dal figlio;
scuola guida, acquisto mezzi di locomozione e correlate spese periodiche (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione/riparazione. Spese per eventi significativi, spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli, spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole;
- I ricorrenti rinunciano espressamente, ciascuno nei confronti dell'altro, a qualsiasi forma di mantenimento per la propria persona;
- I Sig.ri e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità Pt_1 Pt_2 valida per l'espatrio, anche per il figlio minore.
- Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del Tribunale.
- Le parti dichiarano innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza con comparizione personale innanzi al Presidente”.
All'udienza del 5.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 30.08.2009 in Spoleto (atto n. 73, parte II, Serie A, anno 2009);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 15.12.2025
Il Presidente est.
UD TT
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