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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Lai, come da procura in atti
RICORRENTE
E
- C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e
AN NA, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 341 202200069332 52 000, formato il CP_1
24.12.2022 e notificato il 12.01.2023
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 07/03/2024, l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 00069332 52 000 formato il 24.12.2022 e notificato il 12.01.2023, per l'importo di € 26.156,87 e avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 10/2015 al 12/2021.
A sostegno della domanda deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. In particolare, premesso di essere socio della società Finance & Legal S.r.l., della quale era stato amministratore unico con nomina del 06.12.2013 e dal 08.01.21
1 coamministratore, esponeva che per la carica di amministratore unico non aveva percepito alcun compenso, limitando la propria attività unicamente alla mera rappresentanza formale della società, e dunque, senza svolgimento di alcuna attività di carattere commerciale;
che fino al 31.12.2017, per la propria partita iva risultava iscritto alla gestione separata , mentre dal 18.01.2018, variando la CP_1 propria attività d'impresa avente ad oggetto elaborazione elettronica di dati, codice Ateco 631119, che non prevede obbligo di iscrizione, non risultava iscritto ad alcuna gestione previdenziale;
che dal
12.01.2021 era stato iscritto d'ufficio dall' alla gestione degli esercenti attività commerciali, con CP_1 conseguenziale obbligo di versamento della relativa contribuzione per il periodo dal 01.10.2015 al
30.09.2020; che non prestando alcuna attività operativa in favore della Finance & Legal S.r.l., tantomeno a carattere commerciale, e non percependo dalla stessa alcun compenso, non poteva essere ricondotto d'ufficio dall' convenuto alla gestione commerciale. Tanto premesso, chiedeva CP_1
“accertare e dichiarare illegittima la pretesa dell' di iscrizione del dott. alla CP_1 Parte_1 gestione commercianti eseguita d'ufficio dall' per il periodo dal 10.2015 al 12/2021, e, per CP_1
l'effetto, annullare e rendere di nessun effetto l'avviso di addebito n. 341 2022 00069332 52 000 formato il 24.12.2022 e notificato in data 12 gennaio 2023, per l'importo di € 26.156,87”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione per cui è causa è relativa al merito della pretesa contributiva e risulta tempestivamente proposta (21.02.2023), entro il termine di quaranta giorni dalla data della notifica dell'avviso di addebito di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. La domanda è, dunque, ammissibile.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Occorre premettere che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
2 oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi, presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commerciante vi sia un esercizio commerciale, occorre inoltre la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (così Cass. N°
3145\2013).
La Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_1 CP_1 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. N° 22862\2010).
Occorre rilevare che nel caso di specie l' , che doveva fornire la prova della legittima iscrizione CP_1 del ricorrente nell'ambito della gestione commercianti e della prevalenza dell'attività alla quale era dedicata personalmente la propria opera, nonché la natura dell'attività esercitata dall'azienda, nulla ha specificamente dedotto e provato al riguardo, limitandosi a generiche contestazioni di carattere formale.
L' ha fondato l'iscrizione del ricorrente alla Gestione commercianti sul presupposto della CP_1 qualifica di socio e amministratore della società Finance & Legal S.r.l. che opera nel settore terziario, svolgendo attività di prestazione di servizi di formazione e aggiornamento professionale in ambito economico e legale, specialmente verso banche o intermediari finanziari. Invero come dedotto nella memoria difensiva la società era composta da due soci, entrambi amministratori, di cui solo uno risultava iscritto alla Gestione commercianti;
che a decorrere dal 18.01.2018 il ricorrente aveva svolto la propria attività di impresa, avente ad oggetto l'elaborazione elettronica di dati, per la quale era iscritto alla Gestione separata;
che non avendo dipendenti, il si sarebbe occupato della società, Pt_1 gestendola come responsabile commerciale, curando i rapporti con i clienti, l'attività amministrativa,
i rapporti con le banche, i rapporti con i professionisti.
Orbene, al riguardo va osservato, che in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
3 Secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N° 3240\2010) in caso di controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre sul piano previdenziale secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta,
a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante,
Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori
4 produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. sentenza n. 8613 del 2017; Cass. Ordinanza 3 dicembre 2019 - 13 febbraio
2020, n. 3637).
L'Istituto previdenziale, come già evidenziato, non ha fornito la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a quella di socio e amministratore della società, né ha fornito ulteriori elementi a sostegno del preteso credito contributivo, né tali elementi possono ricavarsi dalla documentazione depositata, avente mero valore indiziario ed in assenza di uno specifico riscontro fattuale.
Anzi come è emerso dall'istruttoria il ricorrente ha svolto solo attività di rappresentanza della società all'esterno o comunque attività di gestione dell'impresa.
Come dichiarato dal teste socio e amministratore della Finance & Legal Testimone_1
S.r.l. “ è l'altro socio ed amministratore di Finance & Legal S.r.l. Nego la circostanza di Parte_1 cui al cap. 1 e al cap.
2. La società ha la sede legale presso lo studio del commercialista della società, che cura la contabilità aziendale. La sede legale viene usata solo saltuariamente quando vi è necessità di incontrare un fornitore (es. un docente) o un cliente, o lo stesso commercialista. Non vi sono orari di ufficio, né di reperibilità. Mi viene mostrato il doc. 3 fasc. il sito della società è stato CP_1 comprato come sito già predisposto e probabilmente tali informazioni era già contenute nel sito preconfezionato per settore di attività acquistato. Circa un anno fa il sito è stato hackerato e il sito ora risulta in costruzione. Una volta acquisiti i clienti attraverso l'attività commerciale da me condotta, il inserisce in anagrafica i dati dei clienti, inserisce i clienti nei corsi e assegna loro il link per i Pt_1 relativi corsi online, riceve il materiale didattico dai docenti e raccoglie i giudizi espressi dai partecipanti ai corsi, elaborandoli in maniera strutturata. La verifica dei pagamenti è compito affidato al commercialista, in caso di mancato pagamento siamo io e il ricorrente a chiedere il pagamento e ad attivare l'eventuale recupero credito. AD : la società ha ad oggetto la vendita di corsi di CP_1 formazione. Non ricordo quando sono diventato socio della Finance & Legal S.r.l. tramite la mia precedente società. Fino al 2020/2021, i corsi di formazione erano venduti dalla società agli istituti bancari, dopo i corsi sono venduti a catalogo ad aziende e privati. La società non ha mai avuto dipendenti, dall'inizio 2025 è stato assunto un dipendente per darmi supporto all'attività
5 commerciale. Preciso che l'attività della società è sempre stata tutta esterna, i docenti sono professionisti esterni, la parte amministrativa è stata affidata al commercialista e io mi sono sempre occupato di svolgere attività commerciale, prima con la mia società (che collaborava con la Finance
e Legal) e ora con la mia partita iva, oltre al ruolo di amministratore che mi permette di supervisionare sull'attività della società. Fino al 2020 i corsi alle banche sono stati venduti sia da me che dal Pt_1 successivamente, quando il mercato con le banche è venuto meno, l'attività commerciale l'ho fatta io vendendo i corsi a catalogo e si è occupato della parte relativa ai corsi nei termini di cui ho Pt_1 detto sopra”.
Dall'esame delle predette dichiarazioni non è emerso che il svolgesse attività d'ufficio presso Pt_1 la sede legale della società “Finance & Legal S.r.l.” secondo le modalità indicate in memoria (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17) e che rispondesse al telefono della società con reperibilità 24 ore al giorno 7 giorni su 7, così come non è emerso che lo stesso avesse svolto attività operativa in maniera abituale e prevalente, come responsabile commerciale occupandosi della vendita diretta ai clienti dei corsi di formazione, né risulta che il ricorrente si occupasse dell'organizzazione dei predetti corsi, anche con riguardo alla gestione dei docenti o relativamente ai pagamenti dei discenti, di cui si occupava il commercialista. Dall'istruttoria è emerso che lo stesso svolgeva un'attività di mero inserimento dati dei clienti nell'anagrafica aziendale.
Inoltre, il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che: “essendo amministratore, io faccio solo attività di contrattualizzazione degli incarichi ai docenti, altro non faccio quanto ai docenti;
quanto ai pagamenti dei partecipanti, il nostro commercialista fa il monitoraggio dei pagamenti e, in caso di mancato pagamento, mi segnala la cosa e a quel punto faccio io il sollecito ed eventualmente, se questo non ha sortito effetto, do l'incarico per il recupero credito. (..) “essendo amministratore e gestore del c/c della società, tengo i rapporti con le banche e quindi ho anche i rapporti con i fornitori relativamente ai pagamenti da fare sul conto corrente. non è una società, CP_2
è un marchio che la Srl ha utilizzato per i corsi a catalogo e la Srl ha un accordo di utilizzo del marchio con la persona fisica che detiene il marchio stesso”.
Per cui è evidente che l'istruttoria svolta non appare sufficiente a dimostrare l'attiva partecipazione del ricorrente socio amministratore della società nelle attività materiali ed esecutive che caratterizzano l'oggetto sociale, tantomeno in misura prevalente.
Da ciò ne consegue che, stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo dal 10/2015 al 12/2021, deve affermarsi l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 00069332 52 000 opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
6 -accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.341 2022
00069332 52 000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 3.200,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Firenze, 17.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Lai, come da procura in atti
RICORRENTE
E
- C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci e
AN NA, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito n. 341 202200069332 52 000, formato il CP_1
24.12.2022 e notificato il 12.01.2023
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 07/03/2024, l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 341 2022 00069332 52 000 formato il 24.12.2022 e notificato il 12.01.2023, per l'importo di € 26.156,87 e avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 10/2015 al 12/2021.
A sostegno della domanda deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti. In particolare, premesso di essere socio della società Finance & Legal S.r.l., della quale era stato amministratore unico con nomina del 06.12.2013 e dal 08.01.21
1 coamministratore, esponeva che per la carica di amministratore unico non aveva percepito alcun compenso, limitando la propria attività unicamente alla mera rappresentanza formale della società, e dunque, senza svolgimento di alcuna attività di carattere commerciale;
che fino al 31.12.2017, per la propria partita iva risultava iscritto alla gestione separata , mentre dal 18.01.2018, variando la CP_1 propria attività d'impresa avente ad oggetto elaborazione elettronica di dati, codice Ateco 631119, che non prevede obbligo di iscrizione, non risultava iscritto ad alcuna gestione previdenziale;
che dal
12.01.2021 era stato iscritto d'ufficio dall' alla gestione degli esercenti attività commerciali, con CP_1 conseguenziale obbligo di versamento della relativa contribuzione per il periodo dal 01.10.2015 al
30.09.2020; che non prestando alcuna attività operativa in favore della Finance & Legal S.r.l., tantomeno a carattere commerciale, e non percependo dalla stessa alcun compenso, non poteva essere ricondotto d'ufficio dall' convenuto alla gestione commerciale. Tanto premesso, chiedeva CP_1
“accertare e dichiarare illegittima la pretesa dell' di iscrizione del dott. alla CP_1 Parte_1 gestione commercianti eseguita d'ufficio dall' per il periodo dal 10.2015 al 12/2021, e, per CP_1
l'effetto, annullare e rendere di nessun effetto l'avviso di addebito n. 341 2022 00069332 52 000 formato il 24.12.2022 e notificato in data 12 gennaio 2023, per l'importo di € 26.156,87”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione per cui è causa è relativa al merito della pretesa contributiva e risulta tempestivamente proposta (21.02.2023), entro il termine di quaranta giorni dalla data della notifica dell'avviso di addebito di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. La domanda è, dunque, ammissibile.
Nel merito l'opposizione è fondata e come tale va accolta.
Occorre premettere che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
2 oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Quindi, presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commerciante vi sia un esercizio commerciale, occorre inoltre la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (così Cass. N°
3145\2013).
La Suprema Corte ha più volte condivisibilmente affermato che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai CP_1 CP_1 fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (Cass. N° 22862\2010).
Occorre rilevare che nel caso di specie l' , che doveva fornire la prova della legittima iscrizione CP_1 del ricorrente nell'ambito della gestione commercianti e della prevalenza dell'attività alla quale era dedicata personalmente la propria opera, nonché la natura dell'attività esercitata dall'azienda, nulla ha specificamente dedotto e provato al riguardo, limitandosi a generiche contestazioni di carattere formale.
L' ha fondato l'iscrizione del ricorrente alla Gestione commercianti sul presupposto della CP_1 qualifica di socio e amministratore della società Finance & Legal S.r.l. che opera nel settore terziario, svolgendo attività di prestazione di servizi di formazione e aggiornamento professionale in ambito economico e legale, specialmente verso banche o intermediari finanziari. Invero come dedotto nella memoria difensiva la società era composta da due soci, entrambi amministratori, di cui solo uno risultava iscritto alla Gestione commercianti;
che a decorrere dal 18.01.2018 il ricorrente aveva svolto la propria attività di impresa, avente ad oggetto l'elaborazione elettronica di dati, per la quale era iscritto alla Gestione separata;
che non avendo dipendenti, il si sarebbe occupato della società, Pt_1 gestendola come responsabile commerciale, curando i rapporti con i clienti, l'attività amministrativa,
i rapporti con le banche, i rapporti con i professionisti.
Orbene, al riguardo va osservato, che in tema di contribuzione previdenziale, l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
3 Secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. N° 3240\2010) in caso di controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Inoltre sul piano previdenziale secondo l'indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta,
a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
in particolare (v., fra le tante,
Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori
4 produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa; è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. sentenza n. 8613 del 2017; Cass. Ordinanza 3 dicembre 2019 - 13 febbraio
2020, n. 3637).
L'Istituto previdenziale, come già evidenziato, non ha fornito la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza rispetto a quella di socio e amministratore della società, né ha fornito ulteriori elementi a sostegno del preteso credito contributivo, né tali elementi possono ricavarsi dalla documentazione depositata, avente mero valore indiziario ed in assenza di uno specifico riscontro fattuale.
Anzi come è emerso dall'istruttoria il ricorrente ha svolto solo attività di rappresentanza della società all'esterno o comunque attività di gestione dell'impresa.
Come dichiarato dal teste socio e amministratore della Finance & Legal Testimone_1
S.r.l. “ è l'altro socio ed amministratore di Finance & Legal S.r.l. Nego la circostanza di Parte_1 cui al cap. 1 e al cap.
2. La società ha la sede legale presso lo studio del commercialista della società, che cura la contabilità aziendale. La sede legale viene usata solo saltuariamente quando vi è necessità di incontrare un fornitore (es. un docente) o un cliente, o lo stesso commercialista. Non vi sono orari di ufficio, né di reperibilità. Mi viene mostrato il doc. 3 fasc. il sito della società è stato CP_1 comprato come sito già predisposto e probabilmente tali informazioni era già contenute nel sito preconfezionato per settore di attività acquistato. Circa un anno fa il sito è stato hackerato e il sito ora risulta in costruzione. Una volta acquisiti i clienti attraverso l'attività commerciale da me condotta, il inserisce in anagrafica i dati dei clienti, inserisce i clienti nei corsi e assegna loro il link per i Pt_1 relativi corsi online, riceve il materiale didattico dai docenti e raccoglie i giudizi espressi dai partecipanti ai corsi, elaborandoli in maniera strutturata. La verifica dei pagamenti è compito affidato al commercialista, in caso di mancato pagamento siamo io e il ricorrente a chiedere il pagamento e ad attivare l'eventuale recupero credito. AD : la società ha ad oggetto la vendita di corsi di CP_1 formazione. Non ricordo quando sono diventato socio della Finance & Legal S.r.l. tramite la mia precedente società. Fino al 2020/2021, i corsi di formazione erano venduti dalla società agli istituti bancari, dopo i corsi sono venduti a catalogo ad aziende e privati. La società non ha mai avuto dipendenti, dall'inizio 2025 è stato assunto un dipendente per darmi supporto all'attività
5 commerciale. Preciso che l'attività della società è sempre stata tutta esterna, i docenti sono professionisti esterni, la parte amministrativa è stata affidata al commercialista e io mi sono sempre occupato di svolgere attività commerciale, prima con la mia società (che collaborava con la Finance
e Legal) e ora con la mia partita iva, oltre al ruolo di amministratore che mi permette di supervisionare sull'attività della società. Fino al 2020 i corsi alle banche sono stati venduti sia da me che dal Pt_1 successivamente, quando il mercato con le banche è venuto meno, l'attività commerciale l'ho fatta io vendendo i corsi a catalogo e si è occupato della parte relativa ai corsi nei termini di cui ho Pt_1 detto sopra”.
Dall'esame delle predette dichiarazioni non è emerso che il svolgesse attività d'ufficio presso Pt_1 la sede legale della società “Finance & Legal S.r.l.” secondo le modalità indicate in memoria (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17) e che rispondesse al telefono della società con reperibilità 24 ore al giorno 7 giorni su 7, così come non è emerso che lo stesso avesse svolto attività operativa in maniera abituale e prevalente, come responsabile commerciale occupandosi della vendita diretta ai clienti dei corsi di formazione, né risulta che il ricorrente si occupasse dell'organizzazione dei predetti corsi, anche con riguardo alla gestione dei docenti o relativamente ai pagamenti dei discenti, di cui si occupava il commercialista. Dall'istruttoria è emerso che lo stesso svolgeva un'attività di mero inserimento dati dei clienti nell'anagrafica aziendale.
Inoltre, il ricorrente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che: “essendo amministratore, io faccio solo attività di contrattualizzazione degli incarichi ai docenti, altro non faccio quanto ai docenti;
quanto ai pagamenti dei partecipanti, il nostro commercialista fa il monitoraggio dei pagamenti e, in caso di mancato pagamento, mi segnala la cosa e a quel punto faccio io il sollecito ed eventualmente, se questo non ha sortito effetto, do l'incarico per il recupero credito. (..) “essendo amministratore e gestore del c/c della società, tengo i rapporti con le banche e quindi ho anche i rapporti con i fornitori relativamente ai pagamenti da fare sul conto corrente. non è una società, CP_2
è un marchio che la Srl ha utilizzato per i corsi a catalogo e la Srl ha un accordo di utilizzo del marchio con la persona fisica che detiene il marchio stesso”.
Per cui è evidente che l'istruttoria svolta non appare sufficiente a dimostrare l'attiva partecipazione del ricorrente socio amministratore della società nelle attività materiali ed esecutive che caratterizzano l'oggetto sociale, tantomeno in misura prevalente.
Da ciò ne consegue che, stante l'assenza di prova della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti per il periodo dal 10/2015 al 12/2021, deve affermarsi l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 341 2022 00069332 52 000 opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
6 -accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.341 2022
00069332 52 000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 3.200,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Firenze, 17.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
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