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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1785/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1785 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Raguzzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Montesarchio (Bn), CP_1 C.F._2 alla piazza Umberto I n. 71, presso lo studio dell'avv. Carmelo Sandomenico, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza figurata del 27.11.25; il p.m., con visto del 6.10.2025, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Capodrise (Ce) l'8.10.2016, trascritto nei registri dello Stato civile del comune medesimo (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2016) e dal quale non sono nati figli, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione consensuale - e, cioè, la sola autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione della casa coniugale alla - e con reciproca rinuncia all'assegno divorzile. CP_1
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 299.2024 del 7.2.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capodrise
(Ce), l'8.10.2026, tra (n. a Benevento il 24.6.1985) e Parte_1 CP_1
(n. a Marcianise (Ce) il 3.3.1983), secondo le medesime condizioni stabilite nel ricorso congiuntamente depositato;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Marcianise (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898
e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 26, P. II, serie A, anno 2016). Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 29.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.
M. 15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1785 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via Parte_1 C.F._1
Raguzzini n. 6, presso lo studio dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Montesarchio (Bn), CP_1 C.F._2 alla piazza Umberto I n. 71, presso lo studio dell'avv. Carmelo Sandomenico, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza figurata del 27.11.25; il p.m., con visto del 6.10.2025, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Capodrise (Ce) l'8.10.2016, trascritto nei registri dello Stato civile del comune medesimo (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2016) e dal quale non sono nati figli, alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione consensuale - e, cioè, la sola autorizzazione a vivere separati e l'assegnazione della casa coniugale alla - e con reciproca rinuncia all'assegno divorzile. CP_1
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 299.2024 del 7.2.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capodrise
(Ce), l'8.10.2026, tra (n. a Benevento il 24.6.1985) e Parte_1 CP_1
(n. a Marcianise (Ce) il 3.3.1983), secondo le medesime condizioni stabilite nel ricorso congiuntamente depositato;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Marcianise (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898
e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 26, P. II, serie A, anno 2016). Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 29.11.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.
M. 15 ottobre 2012, n. 209.