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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/12/2024, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1326/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA BENENATI e GIADA SOLINAS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
pagina 1 di 4 a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale laddove emessa, che abbia
pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Porto Torres il 01/01/1981, come iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune e detto
anno al N. 16 Parte 2 Serie A tra (C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres affinché C.F._2
provveda all'annotazione di legge.
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, stante la situazione
economica dei medesimi, come descritto in premessa.
4) Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale per ottenere la separazione giudiziale e il divorzio-cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in PORTO TORRES (SS) in data 01.03.1981 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES per l'Anno 1981 - N. 16 - Parte 2 - Serie A.
A tal proposito, la ricorrente ha allegato: (a) di essersi separata di fatto dal marito, dal quale ha avuto due figli, e , entrambi maggiorenni ed autosufficienti economicamente, sin dall'anno Per_1 Per_2
2012, allorquando, dopo gli insanabili contrasti coniugali, si era decisa a lasciare la casa familiare per andare a vivere dapprima in un alloggio condotto in locazione e, successivamente presso l'abitazione del figlio maggiore, dove tuttora abita da circa otto anni unitamente ai figli;
(b) di svolgere la professione di badante per la quale percepisce uno stipendio annuo pari ad € 8.000,00; (c) che il marito invece era disoccupato, si manteneva grazie ai sussidi ed all'aiuto economico dei figli e viveva nell'alloggio di proprietà , un tempo adibito a casa familiare. Pt_2
pagina 2 di 4 Il convenuto non si è costituito, né è mai comparso davanti al Giudice relatore, che ne ha dichiarato la contumacia (con notifica regolare ex art 140 cpc per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza)
rimettendo la decisione al Collegio.
***
Le allegazioni della ricorrente, unitamente alle dichiarazioni rese all'udienza del 13.11.2024 “ci siamo
sposati il 01/01/1981 e siamo separati di fatto da 12 anni, sono andata via di casa nel 2012 e lui è
rimasto a vivere nella casa coniugale, non ci sentiamo da anni ormai. Abbiamo due figli maggiorenni
economicamente indipendenti da tempo” e la condotta processuale del convenuto consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento,
pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -
trascorso un anno dalla data della prima comparizione in udienza- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di PORTO TORRES - Anno 1981 – Atto 16 –
Parte 2 – Serie A).
2) Spese di lite al definitivo.
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024 di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1326/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA BENENATI e GIADA SOLINAS, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso introduttivo di seguito riportate:
“1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
pagina 1 di 4 a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale laddove emessa, che abbia
pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Porto Torres il 01/01/1981, come iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune e detto
anno al N. 16 Parte 2 Serie A tra (C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres affinché C.F._2
provveda all'annotazione di legge.
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, stante la situazione
economica dei medesimi, come descritto in premessa.
4) Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale per ottenere la separazione giudiziale e il divorzio-cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in PORTO TORRES (SS) in data 01.03.1981 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES per l'Anno 1981 - N. 16 - Parte 2 - Serie A.
A tal proposito, la ricorrente ha allegato: (a) di essersi separata di fatto dal marito, dal quale ha avuto due figli, e , entrambi maggiorenni ed autosufficienti economicamente, sin dall'anno Per_1 Per_2
2012, allorquando, dopo gli insanabili contrasti coniugali, si era decisa a lasciare la casa familiare per andare a vivere dapprima in un alloggio condotto in locazione e, successivamente presso l'abitazione del figlio maggiore, dove tuttora abita da circa otto anni unitamente ai figli;
(b) di svolgere la professione di badante per la quale percepisce uno stipendio annuo pari ad € 8.000,00; (c) che il marito invece era disoccupato, si manteneva grazie ai sussidi ed all'aiuto economico dei figli e viveva nell'alloggio di proprietà , un tempo adibito a casa familiare. Pt_2
pagina 2 di 4 Il convenuto non si è costituito, né è mai comparso davanti al Giudice relatore, che ne ha dichiarato la contumacia (con notifica regolare ex art 140 cpc per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza)
rimettendo la decisione al Collegio.
***
Le allegazioni della ricorrente, unitamente alle dichiarazioni rese all'udienza del 13.11.2024 “ci siamo
sposati il 01/01/1981 e siamo separati di fatto da 12 anni, sono andata via di casa nel 2012 e lui è
rimasto a vivere nella casa coniugale, non ci sentiamo da anni ormai. Abbiamo due figli maggiorenni
economicamente indipendenti da tempo” e la condotta processuale del convenuto consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento,
pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione giudiziale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, la ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -
trascorso un anno dalla data della prima comparizione in udienza- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 1) Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di PORTO TORRES - Anno 1981 – Atto 16 –
Parte 2 – Serie A).
2) Spese di lite al definitivo.
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024 di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Elisabetta Carta Marta Guadalupi
pagina 4 di 4